Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 24/03/2025, RGC n. 640/2022 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. ROSA ALESSANDRO per delega dell'avv. CUMINO SILVIA per parte convenuta
Contr
la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione e insiste nella richiesta di estromissione;
L'avv. MILENA MARRONE per delega dell'avv. RECUPERO PIETRO per parte terzo chiamato la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai CP_2
verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 09.50 e nessuno compare per parte attrice.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 640 del RG dell'anno 2022 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Toretti Luciano e Parte_1 C.F._1
nel cui studio in Rossano Scalo, al Viale L. De Rosis, n.41 – int. 3, elettivamente domicilia;
- attore -
CONTRO
(P.I. ), nella persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_1
dall'avv. Guido De Santis e nel cui studio in Roma alla Via di Sant'Angela Merici n. 96, elettivamente domicilia
- convenuta –
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona del l.r.p.t. rappresentata Controparte_4 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Silvia Cumino e presso l'ufficio legale dell'ex di Rossano al Viale Pt_2
Michelangelo s.n. Rossano scalo elettivamente domicilia;
- convenuto –
E , in persona del suo Legale rappresentante p.t. con sede in Piazza Piccapietra, Controparte_5
73/1 16121 Genova.
- convenuto contumace –
NONCHE'
(nella qualità di impresa assicurativa che ha acquisto il Controparte_6
portafoglio di e Controparte_7 Controparte_8
giusto provvedimento dell'IVASS del 31 luglio 2020) in persona del
[...]
suo procuratore speciale (P. IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Recupero e nel P.IVA_3
cui studio in Misterbianco (CT), via Cavour n. 207, elettivamente domicilia;
- terzo chiamato -
Conclusioni e discussione: come in atti e come da verbale del 24.03.2025 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
L'attore con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha citato i convenuti in epigrafe chiedendo il risarcimento dei danni patiti e, previo giudizio di ATP, concludendo di “….accertare e dichiarare che il danno subito dal
ricorrente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e dei medici che hanno operato e per l'effetto condannare
la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non pari ad € 40.000,00 salva diversa somma che verrà riconosciuta
in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con condanna alle spese”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26.09.2022 si è costituita l la quale in via pregiudiziale ha eccepito la prescrizione atteso il decorso del tempo. CP_9 Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 29.09.2022 si è costituita l , la quale in via pregiudiziale ha eccepito il difetto di Controparte_4
legittimazione passiva. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con estromissione. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 30.09.2022 si è costituita l la quale in via pregiudiziale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva non essendo CP_2
operativa la polizza. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Seppur regolarmente evocato in giudizio nessuno si costituiva per di cui ne andrà Controparte_10
dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con produzione documentale e all'udienza del 24.03.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai, assenti.
Si da atto che il presente giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
§§§§§§§§
1. Preliminarmente andrà esaminata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti e Controparte_4 CP_2
Orbene secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva,
consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva,
si configura come una questione che attiene al merito della lite, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468;
Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo
2006, n. 4796).
Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819). La legittimazione ad agire costituisce allora una condizione dell'azione, una condizione per ottenere cioè dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa,
l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. civ., sez. I,
24 luglio 1997, n. 916; Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 377).
In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda - come appunto avvenuto nella fattispecie in esame - di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur nella estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Nel caso per cui è processo trattasi di questione attinente al merito del giudizio.
2. Sempre preliminarmente andrà rigettata l'eccezione di prescrizione atteso che dagli atti di causa risulta la documentazione interruttiva (cfr missiva del 08.04.2011; 14.07.2020).
3. Quanto al merito.
La domanda non può essere accolta per quanto di ragione.
3.1. Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere ritiene il Tribunale doveroso preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, dal decidente condivisa, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ. 18392/2017; 975/2009; 17143/2012; 21177/2015).
Più specificamente, nel campo della responsabilità sanitaria, quanto al principio di allegazione della condotta inadempiente, ritenuta fonte di danno, occorre far riferimento a quanto indicato dalla giurisprudenza di cui a Cass. SSUU 577/2008 , rilevante per dirimere il caso concreto: "in tema di
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai
fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o
il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore,
astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale
inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
L'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento,
ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del paziente-creditore non può attenere ad un inadempimento,
qualunque esso sia, o comunque genericamente dedotto, ma ad un inadempimento, per così dire,
qualificato e cioè "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (così chiosa Cass. SSUU 577/2008).
Conseguentemente, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata,
secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018; 5128/2020).
3.2. Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, la CTU redatta dal Collegio peritale Dottori
, specialista in Medicina Legale e Dott. , specialista in Ortopedia e Persona_1 Persona_2 Traumatologia, redatta con professionalità e con adeguata conoscenza dei protocolli e delle linee guida in materia, nonché immune da vizi logici e/o di altra natura, tale pertanto da poter essere integralmente condivisa dal giudicante, ha evidenziato e concluso, dopo accurata disamina della documentazione sanitaria in atti, che “..il sig. era affetto da una patologia discale degenerativa di Parte_1
L4-L5, con radicolopatia, che fu trattata con discectomia L4-L5 previa flavectomia sinistra dai sanitari del Presidio
Ospedaliero di Cosenza. Il quadro clinico si complicò con una condizione di instabilità vertebrale e con successivo
incarceramento fibrotico della radice, che fu inizialmente trattato con terapia medica, e successivamente, a causa della
persistenza del quadro, con trattamento di artrodesi vertebrale e liberazione chirurgica della radice. 2) Il trattamento
appare adeguato alle necessità del caso e congruo all'iter clinico documentato. 3) L'attività posta in essere dai sanitari
rientrava nella prestazione professionale media, con risoluzione anche di problemi affrontati di speciale difficoltà; 4)
I sanitari hanno osservato con adeguatezza, preparazione professionale e con diligenza quelle regole precise che sono
acquisite, per comune consenso e risultanti da una prassi condivisa ed in particolare da linee guida internazionali. 5)
Non sono emersi errori di condotta non scusabili o atteggiamenti superficiali e/o disinteresse per i beni primari che il
paziente ha affidato alle loro cure. 6) Il quadro attuale è correlato ad una stabilizzazione di patologia evolutiva
degenerativa, correttamente trattata nel suo iter complicato.”
Per le argomentazioni che precedono la domanda va inevitabilmente rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. Spese di CTU
definitivamente a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_5
b) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
c) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, che si liquidano, per ciascuna parte convenuta, in € 2.500,00 oltre accessori come per legge e se dovuti;
d) pone in via definitiva a carico di parte attrice soccombente le spese di CTU;
Così deciso in Castrovillari, 24 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio