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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 295 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 295 /2025, promossa con ricorso depositato in data 18/01/2025
Da
1) , nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
2) , nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
); C.F._2
3) nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_3
)) C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. NOVO BARBARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTI -
contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA, non costituita;
Controparte_1
-RESISTENTE -
OGGETTO: mutamento di sesso
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 22.05.2025. Le parti ricorrenti, come da ricorso introduttivo, hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI - autorizzare e, conseguentemente, disporre la rettificazione delle generalità anagrafiche con riassegnazione di genere da femminile a maschile, con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Desio di provvedere alla modifica dell'iscrizione del proprio atto di nascita, iscritto nel registro dell'anno 2007 n. 33 parte 2 Serie B di Desio, nel senso che risulti quale genere quello maschile, con modificazione del prenome con quello di “ALEX”. Parte_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.01.2025 e , n.q. di genitori Parte_4 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , chiedevano di essere autorizzati Parte_3 affinché la figlia potesse dare luogo alla rettifica anagrafica al fine di poter assumere le generalità maschili di “ . Persona_1
La parte ricorrente esponeva che sin dall'infanzia aveva manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile e che tale condizione, oltre a essere stata di fatto confermata col trascorre degli anni, aveva trovato conferme riscontro anche nelle indagini cliniche effettuate dal Dott. Per_2 dava atto che, ormai da tanto tempo, aveva adeguato il suo aspetto fisico e il suo stile Parte_3 di vita con gli atteggiamenti tipicamente maschili seppur con alcune iniziali difficoltà relative all'inserimento sociale della nuova identità.
I ricorrenti rilevavano rispetto al percorso di transizione di genere non vi erano mai stati ripensamenti e che lo stesso Dott. visti gli esiti della terapia ormonale sottoposta dalla Dott.ssa Per_2 Per_3 riteneva urgentissima la procedura di rettificazione anagrafica.
Gli attori comparivano personalmente all'udienza del 25.03.2025; nessuno compariva per la Procura della
Repubblica che non risultava neppure costituita.
e i genitori venivano sentiti dal G.I., dichiarando: Parte_3
“ sono ancora minorenne e frequento il quarto anno di liceo scientifico, indirizzo scienze applicate- Parte_3 biomedico. Dopo vorrei iscrivermi alla facoltà di medicina e dovrò fare i test di ammissione.
Non so se ci saranno i test di ammissione perché li hanno eliminati.
Circa la diagnosi di disforia di genere, ho iniziato a sentire differenze tra il mio corpo e ciò che sentivo da sempre, ma ho preso coscienza quando avevo 13 anni anche perché ho scoperto questo mondo sul web e ho percepito che molte cose che mi Per_ Per_ rivedevo in molte cose che leggevo. ho incominciato a farmi chiamare dalle mie amiche e io mi sentivo bene, non mi sembrava strano o non giusto ma bello. Per_ Quando i miei genitori o a scuola mi chiamavano , mi creava disagio. Mi sentivo ben identificato col nome . Parte_3
Ho rivelato questa mia nuova identità quando ne ho avuto piena certezza e sicurezza, andavo sempre in terza media.
Anche se all'inizio è stato un po' complicato, poi tutto è andato bene e i miei genitori hanno accettato la cosa, e da li anche Per_ i miei genitori mi chiamano . I miei compagni di classe della terza media mi hanno rispettato e hanno anche loro accettato la cosa, non l'ho detto subito ai professori perché non me la sentivo.
Alle superiori ho deciso di cambiare città, da Desio a per non avere gli stessi compagni e per cambiare pagina. Per_5
Volevo distaccarmi dal passato e presentarmi con la mia nuova identità. Per_ Al liceo, dove mi sono presentato subito come , è stato inizialmente un po' complicato e per questo i primi tempi chiedevo di essere chiamato per cognome. Ho proceduto per gradi, il problema sono stati i professori perché alcuni sono stati bravi e Per_ in primo liceo quasi nessun professore ha accettato di chiamarmi col nome e per questo chiedevo di essere chiamato per cognome, anche se anteponevano l'articolo femminile al mio cognome per appellarmi.
Già in seconda liceo ho cambiato alcuni professori ed è andata meglio, anche perché mia madre è riuscita a far frequentare un corso su questo argomento.
Al terzo anno è andata ancora meglio dato che sono cambiati di nuovo i professori e infine al quarto anno, dove i professori sono cambiati di nuovo, soltanto una professoressa mi chiamava al femminile per rispettare l'anagrafica scolastica.
Ora è cambiata anche la preside e la nuova dirigente scolastica ha già modificato il nome sul registro scolastico e così la professoressa si è adeguata.
Quindi ora con la scuola sono a posto;
con i compagni non ho nessun problema.
Ho un fratello gemello e una sorella maggiore;
mio fratello è stato uno dei primi a cui l'ho detto e mi ha capito subito, anche mia sorella, seppur con qualche tentennamento inziale, ha accettato e mi ha capito. Per_ I miei nonni, e anche il resto della famiglia, mi chiamano .
Io ho iniziato il percorso col prof. alla fine della terza media, il trattamento endocrinologico è iniziato nel mese di Per_2 ottobre 2023 ed è andato molto bene, avevo 16 anni compiuti.
Mi sono trovato molto bene.
I primi cambiamenti fisici sono stati veloci, la voce è cambiata già dal primo mese.
I successivi step della terapia prevedono delle iniezioni ogni tre mesi in sostituzione dell'applicazione del gel giornaliero.
Non so quando avverrà questo cambiamento di terapia.
Ho una fidanzata, da due anni, che mi ha seguito in questo periodo e mi è stata di grande aiuto.
I genitori: noi prima non conoscevamo per nulla l'argomento, abbiamo iniziato a scoprirlo pian piano anche chiedendo Per_ consigli al pediatra, che mi ha consigliato di intraprendere un percorso psicologico per e anche di rivolgermi al dott.
Per_2
Prima, io e mio marito siamo andati da un paio di volte. Per_2
Poi abbiamo incominciato a studiare e a comprendere l'argomento.
La madre: prima semmai sospettavo che fosse omosessuale e che gli piacessero le ragazze;
Il padre: da piccolo era difficile vestirlo con abiti femminili o con colori femminili.
I genitori: tra di noi, parlando di figli, avevamo già affrontato la possibilità che fosse lesbica e per noi non era Parte_3 un problema, la rivelazione di ci ha poi riflettere sulla differenza tra identità sessuale o orientamento sessuale. Parte_3 Ci siamo molto informati con l'aiuto di e abbiamo compreso che l'ostacolo più grande erano gli adulti, soprattutto Per_2 trovavamo difficile comunicarlo ai professori e alla famiglia allargata, anche se poi, per fortuna, è andata meglio del previsto.
Rispetto all'impatto che le terapie comportano sul corpo, ci siamo detti che era meglio affrontarle insieme in posti qualificati che rischiare che nostro figlio lo facesse in autonomia. Per_ All'inizio siamo partiti con l'idea che sarebbe stato meglio aspettare per capire se il convincimento di era forte. Poi la Per_ sofferenza in era talmente forte, e anche la paura di perderlo, che abbiamo messo sulla bilancia i pro e i contro e abbiamo deciso di assecondare questa sua richiesta.
La sua determinazione era ferrea e non aveva il minimo dubbio. Il dott. ci ha aiutato a capire che in casi del genere Per_2 non ci può essere ripensamento. Per_ Abbiamo chiesto espressamente a se c'era il rischio che cambiasse idea in età adulta ma ci ha detto Per_2 espressamente “scoratevelo”, ha citato due casi di persone adulte che erano in transizione al contrario ma rispetto alle quali egli stesso aveva dato parere negativo alla transizione.”
All'esito il Giudice, ritenuto necessario acquisire da parte della Dott.ssa una relazione Per_3 indicante con precisione l'inizio della terapia ormonale, nonché tutti i cambiamenti di terapia eventualmente fatti da ottobre 2023 e la progettualità rispetto alle future terapie ormonali da assumere, rinviava all'udienza del 22 maggio 2025.
Con nota di deposito del 17.05.2025 il procuratore dei ricorrenti depositava la documentazione richiesta.
All'udienza del 22.05.2025 le parti comparivano personalmente;
in particolare, si prendeva atto che era nelle more divenuta maggiorenne, si era formalmente costituita e, pertanto, insisteva Parte_3 personalmente nelle conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Giudice, ritenuta sufficiente la documentazione presente in atti e riscontrata la perdurante volontà di parte attrice nel conseguire la rettificazione anagrafica, tratteneva la causa in decisione.
*******
Si ritiene che la domanda di parte attrice possa trovare accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Dall'elaborato a firma del Dott. datato 07.10.2023 (doc. n.7), si apprende che Per_2 Parte_3 tra il maggio 2021 e il luglio 2023 è stata sottoposta a una serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione del profilo psicologico in relazione alla sua richiesta di avviare una terapia ormonale mascolinizzante e, all'esito, veniva formulata una diagnosi di Disforia di genere (DSM-5), dal momento che era presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico e il genere che la persona si attribuisce e tale condizione si associava a disagio psicologico.
Più nello specifico, dall'indagine espletata risultavano soddisfatti i criteri previsti dagli Standards of Care
(versione 7) della World Professional Association for Transgender Health per l'avvio della terapia ormonale, in particolare:
1. Disforia di genere persistente e ben documentata;
2. Capacità di prendere una decisione pienamente consapevole esprimendo il consenso al trattamento;
3. Consenso dei genitori all'avvio della terapia;
4. Assenza di problematiche di salute mentale (o, se presenti, in fase di compenso).
Visto il concorrere dei suindicati presupposti, il Dott. dichiarava in merito all'insussistenza di Per_2 elementi ostativi, sul piano psicologico, all'avvio della terapia ormonale mascolinizzante.
Rispetto alla richiesta di correzione anagrafica, dalla relazione psicologica conclusiva di transizione di genere (doc. 8), fermo sempre restando il nulla osta alla terapia ormonale mascolinizzante come sopra, non si segnalavano elementi ostativi alla richiesta di correzione anagrafica di genere.
A fortiori, tale operazione risultava addirittura caldamente auspicabile in quanto “oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il sig. si attribuisce e del suo diritto all'autodeterminazione, è funzionale a evitare i Pt_3 gravi disagi cui è potenzialmente esposto – con ogni giorno della sua vita, per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto
e i data anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali, la cui rettifica si ritiene pertanto urgentissima e contestuale alla suddetta autorizzazione”.
A conferma della circostanza che la volontà della parte ricorrente restava immutata nel tempo e non Per_ subiva ripensamenti, nella relazione della Dott.ssa (doc. 12) si legge “ è perfettamente inserito Per_3 con il suo ruolo di genere maschili dal punto di vista sociale, affettivo e studentesco (…).”
In ultimo, nella relazione conclusiva a firma della Dott.ssa (doc. 13), la specialista ripercorreva Per_3 tutto il percorso terapeutico della ricorrente, l'avvio della terapia ormonale già in data 13.01.2023, il complessivo buon quadro clinico con frequenti visite di controllo ed esami, la stabilizzazione dell'attuale terapia visti i valori soddisfacenti ed il manifestato benessere della paziente.
Il Tribunale, ulteriormente rispetto a quanto riscontrato dalle risultanze di natura scientifica, ritiene di dover porre particolare attenzione su taluni elementi fondamentali che hanno caratterizzato il giudizio, anche in considerazione della minore età del soggetto interessato al momento della proposizione del ricorso.
Il convincimento di è stato costante ed ininterrotto sin dall'età di 14 anni, con una Parte_3 partecipazione consapevole e approfondita da parte dei genitori che hanno supportato e seguito il figlio durante tutto l'iter.
I suddetti aspetti possono ritenersi quali elementi sintomatici di una convinzione consapevole della ricorrente, monitorata anche dai genitori, i quali hanno avallato le esigenze e le richieste della figlia senza frapporre alcuno ostacolo, ma sostenendola nell'affrontare il percorso con adeguati approfondimenti e ricorrendo all'ausilio di specialisti.
Deve essere accolta la domanda di autorizzazione immediata di al cambiamento di sesso anagrafico Pt_3 da femminile in maschile.
Invero, il D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone che: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il Tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro".
Secondo Cass. Civ. sent. n. 15138/2015 il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso deve essere riconosciuto senza doversi necessariamente sottoporre alla previa modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla identità di genere del soggetto.
Tale orientamento è stato pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 221 del 21.10.2015, ha sancito che "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma
è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Secondo la Corte la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 così come integrata dalla novella del 2011, costituisce garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all' identità personale, ex articoli art. 2 Cost. ed 'art. 8 della CEDU, ed in uno, strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute ex articolo 32 Cost.
Invero la piena attuazione dei diritti della persona porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, sicché la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
E dunque, ad oggi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio al raggiungimento del benessere psico-fisico e della realizzazione dell'identità di genere dell'individuo, ma non costituisce presupposto ineludibile dell'adeguamento anagrafico del soggetto all'identità di genere percepita.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta sub. documenti 4 e 5 evidenzia come l'identità psichica di genere di sia da sempre maschile;
tale identità è stata declinata da anni da parte attrice nella vita Pt_3
Per_ quotidiana, ove ella si presenta, si atteggia e vive al maschile, con il nome di .
Gli accertamenti cui si è sottoposta parte attrice, la circostanza per cui ella da anni vive e si comporta da uomo, la soddisfazione dalla stessa mostrata rispetto alle modifiche del proprio corpo ottenute con la terapia ormonale non inducono dubbi sulla stabilità ed irrevocabilità della determinazione di adeguamento del sesso. Parte attrice presenta diagnosi di Disforia di Genere o disturbo dell'identità di genere: essa comporta la mancata percezione di appartenenza al genere biologico, in ragione della sussistenza di un'identità psichica propria dell'altro sesso.
In tale situazione è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato, quale espressione del diritto alla identità personale e di quello alla salute, inteso come complessivo benessere psico fisico dell'individuo, trovi un ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari, quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici.
Nel caso di specie deve essere dunque autorizzata la rettifica dei dati anagrafici, consentendo così alla richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo sia materiale che psicologico.
Le spese del giudizio, data la natura e l'esito del procedimento, sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nell'epigrafato procedimento, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Autorizza e per l'effetto dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata Parte_3
a Milano (MI) in data 02.05.2007 nel senso che laddove è indicato “sesso femminile” debba invece intendersi “sesso maschile” e laddove indicato “ ” al prenome del nato, debba intendersi Parte_3
e leggersi il prenome ”; Per_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DESIO, ove l'atto di nascita è stato trascritto (ATTO
N. 33, Parte II, Serie B, anno 2007), di procedere con i conseguenti adempimenti di legge;
3. Spese irripetibili.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 29 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 295 /2025, promossa con ricorso depositato in data 18/01/2025
Da
1) , nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
2) , nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
); C.F._2
3) nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_3
)) C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. NOVO BARBARA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTI -
contro
PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA, non costituita;
Controparte_1
-RESISTENTE -
OGGETTO: mutamento di sesso
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 22.05.2025. Le parti ricorrenti, come da ricorso introduttivo, hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI - autorizzare e, conseguentemente, disporre la rettificazione delle generalità anagrafiche con riassegnazione di genere da femminile a maschile, con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Desio di provvedere alla modifica dell'iscrizione del proprio atto di nascita, iscritto nel registro dell'anno 2007 n. 33 parte 2 Serie B di Desio, nel senso che risulti quale genere quello maschile, con modificazione del prenome con quello di “ALEX”. Parte_3
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.01.2025 e , n.q. di genitori Parte_4 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , chiedevano di essere autorizzati Parte_3 affinché la figlia potesse dare luogo alla rettifica anagrafica al fine di poter assumere le generalità maschili di “ . Persona_1
La parte ricorrente esponeva che sin dall'infanzia aveva manifestato una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile e che tale condizione, oltre a essere stata di fatto confermata col trascorre degli anni, aveva trovato conferme riscontro anche nelle indagini cliniche effettuate dal Dott. Per_2 dava atto che, ormai da tanto tempo, aveva adeguato il suo aspetto fisico e il suo stile Parte_3 di vita con gli atteggiamenti tipicamente maschili seppur con alcune iniziali difficoltà relative all'inserimento sociale della nuova identità.
I ricorrenti rilevavano rispetto al percorso di transizione di genere non vi erano mai stati ripensamenti e che lo stesso Dott. visti gli esiti della terapia ormonale sottoposta dalla Dott.ssa Per_2 Per_3 riteneva urgentissima la procedura di rettificazione anagrafica.
Gli attori comparivano personalmente all'udienza del 25.03.2025; nessuno compariva per la Procura della
Repubblica che non risultava neppure costituita.
e i genitori venivano sentiti dal G.I., dichiarando: Parte_3
“ sono ancora minorenne e frequento il quarto anno di liceo scientifico, indirizzo scienze applicate- Parte_3 biomedico. Dopo vorrei iscrivermi alla facoltà di medicina e dovrò fare i test di ammissione.
Non so se ci saranno i test di ammissione perché li hanno eliminati.
Circa la diagnosi di disforia di genere, ho iniziato a sentire differenze tra il mio corpo e ciò che sentivo da sempre, ma ho preso coscienza quando avevo 13 anni anche perché ho scoperto questo mondo sul web e ho percepito che molte cose che mi Per_ Per_ rivedevo in molte cose che leggevo. ho incominciato a farmi chiamare dalle mie amiche e io mi sentivo bene, non mi sembrava strano o non giusto ma bello. Per_ Quando i miei genitori o a scuola mi chiamavano , mi creava disagio. Mi sentivo ben identificato col nome . Parte_3
Ho rivelato questa mia nuova identità quando ne ho avuto piena certezza e sicurezza, andavo sempre in terza media.
Anche se all'inizio è stato un po' complicato, poi tutto è andato bene e i miei genitori hanno accettato la cosa, e da li anche Per_ i miei genitori mi chiamano . I miei compagni di classe della terza media mi hanno rispettato e hanno anche loro accettato la cosa, non l'ho detto subito ai professori perché non me la sentivo.
Alle superiori ho deciso di cambiare città, da Desio a per non avere gli stessi compagni e per cambiare pagina. Per_5
Volevo distaccarmi dal passato e presentarmi con la mia nuova identità. Per_ Al liceo, dove mi sono presentato subito come , è stato inizialmente un po' complicato e per questo i primi tempi chiedevo di essere chiamato per cognome. Ho proceduto per gradi, il problema sono stati i professori perché alcuni sono stati bravi e Per_ in primo liceo quasi nessun professore ha accettato di chiamarmi col nome e per questo chiedevo di essere chiamato per cognome, anche se anteponevano l'articolo femminile al mio cognome per appellarmi.
Già in seconda liceo ho cambiato alcuni professori ed è andata meglio, anche perché mia madre è riuscita a far frequentare un corso su questo argomento.
Al terzo anno è andata ancora meglio dato che sono cambiati di nuovo i professori e infine al quarto anno, dove i professori sono cambiati di nuovo, soltanto una professoressa mi chiamava al femminile per rispettare l'anagrafica scolastica.
Ora è cambiata anche la preside e la nuova dirigente scolastica ha già modificato il nome sul registro scolastico e così la professoressa si è adeguata.
Quindi ora con la scuola sono a posto;
con i compagni non ho nessun problema.
Ho un fratello gemello e una sorella maggiore;
mio fratello è stato uno dei primi a cui l'ho detto e mi ha capito subito, anche mia sorella, seppur con qualche tentennamento inziale, ha accettato e mi ha capito. Per_ I miei nonni, e anche il resto della famiglia, mi chiamano .
Io ho iniziato il percorso col prof. alla fine della terza media, il trattamento endocrinologico è iniziato nel mese di Per_2 ottobre 2023 ed è andato molto bene, avevo 16 anni compiuti.
Mi sono trovato molto bene.
I primi cambiamenti fisici sono stati veloci, la voce è cambiata già dal primo mese.
I successivi step della terapia prevedono delle iniezioni ogni tre mesi in sostituzione dell'applicazione del gel giornaliero.
Non so quando avverrà questo cambiamento di terapia.
Ho una fidanzata, da due anni, che mi ha seguito in questo periodo e mi è stata di grande aiuto.
I genitori: noi prima non conoscevamo per nulla l'argomento, abbiamo iniziato a scoprirlo pian piano anche chiedendo Per_ consigli al pediatra, che mi ha consigliato di intraprendere un percorso psicologico per e anche di rivolgermi al dott.
Per_2
Prima, io e mio marito siamo andati da un paio di volte. Per_2
Poi abbiamo incominciato a studiare e a comprendere l'argomento.
La madre: prima semmai sospettavo che fosse omosessuale e che gli piacessero le ragazze;
Il padre: da piccolo era difficile vestirlo con abiti femminili o con colori femminili.
I genitori: tra di noi, parlando di figli, avevamo già affrontato la possibilità che fosse lesbica e per noi non era Parte_3 un problema, la rivelazione di ci ha poi riflettere sulla differenza tra identità sessuale o orientamento sessuale. Parte_3 Ci siamo molto informati con l'aiuto di e abbiamo compreso che l'ostacolo più grande erano gli adulti, soprattutto Per_2 trovavamo difficile comunicarlo ai professori e alla famiglia allargata, anche se poi, per fortuna, è andata meglio del previsto.
Rispetto all'impatto che le terapie comportano sul corpo, ci siamo detti che era meglio affrontarle insieme in posti qualificati che rischiare che nostro figlio lo facesse in autonomia. Per_ All'inizio siamo partiti con l'idea che sarebbe stato meglio aspettare per capire se il convincimento di era forte. Poi la Per_ sofferenza in era talmente forte, e anche la paura di perderlo, che abbiamo messo sulla bilancia i pro e i contro e abbiamo deciso di assecondare questa sua richiesta.
La sua determinazione era ferrea e non aveva il minimo dubbio. Il dott. ci ha aiutato a capire che in casi del genere Per_2 non ci può essere ripensamento. Per_ Abbiamo chiesto espressamente a se c'era il rischio che cambiasse idea in età adulta ma ci ha detto Per_2 espressamente “scoratevelo”, ha citato due casi di persone adulte che erano in transizione al contrario ma rispetto alle quali egli stesso aveva dato parere negativo alla transizione.”
All'esito il Giudice, ritenuto necessario acquisire da parte della Dott.ssa una relazione Per_3 indicante con precisione l'inizio della terapia ormonale, nonché tutti i cambiamenti di terapia eventualmente fatti da ottobre 2023 e la progettualità rispetto alle future terapie ormonali da assumere, rinviava all'udienza del 22 maggio 2025.
Con nota di deposito del 17.05.2025 il procuratore dei ricorrenti depositava la documentazione richiesta.
All'udienza del 22.05.2025 le parti comparivano personalmente;
in particolare, si prendeva atto che era nelle more divenuta maggiorenne, si era formalmente costituita e, pertanto, insisteva Parte_3 personalmente nelle conclusioni come da ricorso introduttivo.
Il Giudice, ritenuta sufficiente la documentazione presente in atti e riscontrata la perdurante volontà di parte attrice nel conseguire la rettificazione anagrafica, tratteneva la causa in decisione.
*******
Si ritiene che la domanda di parte attrice possa trovare accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Dall'elaborato a firma del Dott. datato 07.10.2023 (doc. n.7), si apprende che Per_2 Parte_3 tra il maggio 2021 e il luglio 2023 è stata sottoposta a una serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione del profilo psicologico in relazione alla sua richiesta di avviare una terapia ormonale mascolinizzante e, all'esito, veniva formulata una diagnosi di Disforia di genere (DSM-5), dal momento che era presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico e il genere che la persona si attribuisce e tale condizione si associava a disagio psicologico.
Più nello specifico, dall'indagine espletata risultavano soddisfatti i criteri previsti dagli Standards of Care
(versione 7) della World Professional Association for Transgender Health per l'avvio della terapia ormonale, in particolare:
1. Disforia di genere persistente e ben documentata;
2. Capacità di prendere una decisione pienamente consapevole esprimendo il consenso al trattamento;
3. Consenso dei genitori all'avvio della terapia;
4. Assenza di problematiche di salute mentale (o, se presenti, in fase di compenso).
Visto il concorrere dei suindicati presupposti, il Dott. dichiarava in merito all'insussistenza di Per_2 elementi ostativi, sul piano psicologico, all'avvio della terapia ormonale mascolinizzante.
Rispetto alla richiesta di correzione anagrafica, dalla relazione psicologica conclusiva di transizione di genere (doc. 8), fermo sempre restando il nulla osta alla terapia ormonale mascolinizzante come sopra, non si segnalavano elementi ostativi alla richiesta di correzione anagrafica di genere.
A fortiori, tale operazione risultava addirittura caldamente auspicabile in quanto “oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che il sig. si attribuisce e del suo diritto all'autodeterminazione, è funzionale a evitare i Pt_3 gravi disagi cui è potenzialmente esposto – con ogni giorno della sua vita, per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto
e i data anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali, la cui rettifica si ritiene pertanto urgentissima e contestuale alla suddetta autorizzazione”.
A conferma della circostanza che la volontà della parte ricorrente restava immutata nel tempo e non Per_ subiva ripensamenti, nella relazione della Dott.ssa (doc. 12) si legge “ è perfettamente inserito Per_3 con il suo ruolo di genere maschili dal punto di vista sociale, affettivo e studentesco (…).”
In ultimo, nella relazione conclusiva a firma della Dott.ssa (doc. 13), la specialista ripercorreva Per_3 tutto il percorso terapeutico della ricorrente, l'avvio della terapia ormonale già in data 13.01.2023, il complessivo buon quadro clinico con frequenti visite di controllo ed esami, la stabilizzazione dell'attuale terapia visti i valori soddisfacenti ed il manifestato benessere della paziente.
Il Tribunale, ulteriormente rispetto a quanto riscontrato dalle risultanze di natura scientifica, ritiene di dover porre particolare attenzione su taluni elementi fondamentali che hanno caratterizzato il giudizio, anche in considerazione della minore età del soggetto interessato al momento della proposizione del ricorso.
Il convincimento di è stato costante ed ininterrotto sin dall'età di 14 anni, con una Parte_3 partecipazione consapevole e approfondita da parte dei genitori che hanno supportato e seguito il figlio durante tutto l'iter.
I suddetti aspetti possono ritenersi quali elementi sintomatici di una convinzione consapevole della ricorrente, monitorata anche dai genitori, i quali hanno avallato le esigenze e le richieste della figlia senza frapporre alcuno ostacolo, ma sostenendola nell'affrontare il percorso con adeguati approfondimenti e ricorrendo all'ausilio di specialisti.
Deve essere accolta la domanda di autorizzazione immediata di al cambiamento di sesso anagrafico Pt_3 da femminile in maschile.
Invero, il D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 "Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone che: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.
Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il Tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro".
Secondo Cass. Civ. sent. n. 15138/2015 il diritto ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso deve essere riconosciuto senza doversi necessariamente sottoporre alla previa modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla identità di genere del soggetto.
Tale orientamento è stato pienamente condiviso dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 221 del 21.10.2015, ha sancito che "La legge n. 164 del 1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma
è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Secondo la Corte la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 così come integrata dalla novella del 2011, costituisce garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all' identità personale, ex articoli art. 2 Cost. ed 'art. 8 della CEDU, ed in uno, strumento per la piena realizzazione del diritto alla salute ex articolo 32 Cost.
Invero la piena attuazione dei diritti della persona porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, sicché la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma solo come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
E dunque, ad oggi l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali è considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio al raggiungimento del benessere psico-fisico e della realizzazione dell'identità di genere dell'individuo, ma non costituisce presupposto ineludibile dell'adeguamento anagrafico del soggetto all'identità di genere percepita.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta sub. documenti 4 e 5 evidenzia come l'identità psichica di genere di sia da sempre maschile;
tale identità è stata declinata da anni da parte attrice nella vita Pt_3
Per_ quotidiana, ove ella si presenta, si atteggia e vive al maschile, con il nome di .
Gli accertamenti cui si è sottoposta parte attrice, la circostanza per cui ella da anni vive e si comporta da uomo, la soddisfazione dalla stessa mostrata rispetto alle modifiche del proprio corpo ottenute con la terapia ormonale non inducono dubbi sulla stabilità ed irrevocabilità della determinazione di adeguamento del sesso. Parte attrice presenta diagnosi di Disforia di Genere o disturbo dell'identità di genere: essa comporta la mancata percezione di appartenenza al genere biologico, in ragione della sussistenza di un'identità psichica propria dell'altro sesso.
In tale situazione è evidente che la perfetta identificazione nel sesso desiderato, quale espressione del diritto alla identità personale e di quello alla salute, inteso come complessivo benessere psico fisico dell'individuo, trovi un ostacolo tanto nell'assenza dei relativi caratteri sessuali primari, quanto nell'assenza dei relativi dati anagrafici.
Nel caso di specie deve essere dunque autorizzata la rettifica dei dati anagrafici, consentendo così alla richiedente di realizzarsi pienamente sotto il profilo sia materiale che psicologico.
Le spese del giudizio, data la natura e l'esito del procedimento, sono da dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nell'epigrafato procedimento, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. Autorizza e per l'effetto dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata Parte_3
a Milano (MI) in data 02.05.2007 nel senso che laddove è indicato “sesso femminile” debba invece intendersi “sesso maschile” e laddove indicato “ ” al prenome del nato, debba intendersi Parte_3
e leggersi il prenome ”; Per_1
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DESIO, ove l'atto di nascita è stato trascritto (ATTO
N. 33, Parte II, Serie B, anno 2007), di procedere con i conseguenti adempimenti di legge;
3. Spese irripetibili.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 29 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona