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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/07/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 281 terdecies e 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11840/2024 promossa
DA
Parte_1 elettivamente domiciliati in Palermo, alla via Notarbartolo
n. 44, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cutietta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore -
CONTRO
in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Maria Stella D'Amico, presso il cui studio, in Palermo alla via G. Turrisi Colonna 68 è
elettivamente domiciliato
-convenuto-
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.2024, Parte_1 ha impugnato la delibera condominiale emessa all'esito dell'assemblea del Controparte_1
[...], tenutasi il 5.9.2024 - con la quale, tra le altre cose, era stato nominato il nuovo amministratore - deducendone l'invalidità ai sensi dell'art. 1136 c.c. per omessa regolare convocazione del medesimo attore. Si è costituito il CP_1 convenuto il quale ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie deducendo in particolare: che effettivamente la convocazione per l'assemblea del 5.9.2024 non era stata regolarmente trasmessa all'attore per un errore nella digitazione del relativo indirizzo email;
che nondimeno l'assemblea condominiale aveva nuovamente deliberato sugli stessi punti che erano stati oggetto della delibera impugnata, con nuova delibera del
12.11.2024, emendata dal denunciato vizio formale relativo alla mancata convocazione dell'odierno attore;
che l'odierna azione appare comunque carente di interesse anche per l'ulteriore ragione che con la delibera impugnata era stato nominato amministratore il Rag.
Per_1, in favore del quale, alla successiva seduta del 12.11.2024, l'odierno attore ha espresso la sua preferenza di voto, con ciò dimostrando di non avere apprezzabile interesse in ogni caso all'annullamento della delibera del 5.9.2024.
Senza alcuna attività istruttoria, con decreto del 24.6.2025 in esito alle note scritte depositate in luogo dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in
-
decisione previa assegnazione di un termine per le memorie conclusive.
***
La domanda attorea è radicalmente infondata.
Con l'impugnazione della delibera del 5.9.2024 il condomino Parte_1
lamenta la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 1136 comma 6 c.c. e 66
disp. att., per non essere egli stato regolarmente convocato.
Egli ha in particolare dichiarato di non aver mai ricevuto regolare convocazione per la seduta assembleare e di aver ricevuto copia del relativo verbale solo in data 12.9.2024 a seguito di sua espressa richiesta.
Al preliminare fine di verificare la tempestività della presente impugnazione giova rilevare che tale ultima circostanza, relativa alla comunicazione del verbale, è rimasta incontestata e pertanto deve ritenersi pacificamente ammessa ai sensi dell'art. 115, co. 1,
c.p.c. Com'è noto, ai sensi dell'art. 1137 c.c., i condòmini possono adire l'autorità giudiziaria nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Nel caso di specie, essendo incontestata la circostanza che l'attore abbia preso conoscenza della delibera del 5.9.2024 soltanto in data 12.9.2024, tempestiva risulta l'impugnazione dal medesimo spiegata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data
5.10.2024.
Andando al merito, preme osservare che con la delibera del 12.11.2024 sono state adottate le medesime decisioni contenute in quella del 5.9.2024 oggetto di impugnazione, in tal modo emendando il vizio formale - che effettivamente inficiava la prima delibera assembleare della violazione dell'art. 1136 comma 6 c.c. e dell'art. 66 disp. att. c.c. per la mancata regolare convocazione di tutti gli aventi diritto.
Giova al riguardo rammentare che "In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge,
facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità" (Cass. n. 10847/2020).
Alla luce dell'illustrato principio, essendo stata la delibera del 12.11.2024 adottata in piena conformità della legge sotto il profilo della convocazione degli aventi diritto, è nel caso di specie cessata la materia del contendere relativamente all'impugnazione della delibera del
5.9.2024, il cui contenuto è stato nuovamente approvato con la delibera del 12.11.2024
emendata dal denunciato vizio formale.
Alla prima udienza anche il ricorrente ha aderito all'eccezione avversaria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia nella domanda spiegata in ricorso ai fini della regolazione delle spese di lite.
Ebbene, se da un lato la sostituzione della delibera invalida è intervenuta in data successiva all'introduzione del presente giudizio - con ciò giustificando la proposizione dell'odierna impugnazione - dall'altro lato, nondimeno, la domanda del ricorrente appare comunque non sorretta da apprezzabile e concreto interesse.
Costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza che “l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento CP_1
della posizione dei condòmini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato la carenza di interesse del CP_1
all'impugnativa di due delibere, l'una concernente la nomina di un tecnico per la verifica di necessità dei lavori di manutenzione sollecitati dallo stesso ricorrente, l'altra volta a precisare la portata della precedente espressione della volontà assembleare, proprio nel senso di eliminare il contenuto negativo ravvisato dal singolo partecipante nella prima deliberazione)" (Cass. ord. n.
11214/2013).
Il condomino che impugna una delibera deve dunque allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale nei confronti dell'ente di gestione (Cass. n. 6128/2017).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a dedurre in modo generico e astratto che il pregiudizio recato dalla delibera in questione consisteva nell'illegittimità della nomina dell'amministratore (che era uno dei punti all'ordine del giorno), "con la conseguenza che la gestione dei beni comuni non può essere affidata ad un soggetto che non sia validamente officiato dall'assemblea".
Sennonché, come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti, con l'impugnata delibera del 5.9.2024 l'assemblea dei condòmini aveva eletto quale amministratore il Rag. Persona_2 a favore del quale l'odierno ricorrente ha successivamente votato in occasione dell'assemblea del 12.11.2024, con ciò dimostrando che nessun pregiudizio avrebbe potuto derivare alla sua posizione dal contenuto della delibera impugnata. La valutazione sulla sussistenza di un concreto interesse a rimuovere la delibera si rende necessaria allo scopo di scongiurare impugnative strumentali che possono ripercuotersi negativamente sull'andamento dell'intera vita del condominio impedendone il libero raggiungimento dei fini previsti per l'utilità comune e che non hanno il fine di apportare un interesse concreto all'intera collettività, né di tutelare un interesse patrimoniale concreto del singolo.
Ne consegue dunque che va valutato, nel caso in esame, non solo l'assolvimento dell'onere della prova circa la ricorrenza dei vizi nel deliberato assembleare e del danno economico,
ma anche la sussistenza, in concreto, di un vero interesse ad agire in capo al condomino odierno ricorrente (Trib. Roma n. 7587/2021).
Nel caso di specie, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra ricordati e per tutte le ragioni esposte, nonché alla luce della prospettazione dello stesso ricorrente che ha
-
genericamente dedotto che l'amministratore eletto non sarebbe stato sorretto da valida nomina - non appare nel caso di specie ravvisabile alcun pregiudizio alla singola posizione del CP_1 ricorrente nei confronti dell'ente e non sembra dunque ricorrere in capo al medesimo alcun interesse apprezzabile all'impugnazione della delibera del 5.9.2023.
Sulla base del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. le spese di lite devono essere dunque poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (ai medi tariffari sulla base del valore indeterminabile di causa a bassa complessità)
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, Parte_1 a rifondere in favore del [...]
le spese di lite che liquida complessivamente in € Controparte_1
7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Palermo il 22 luglio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Monteleone ha pronunciato a norma e nelle forme dell'art. 281 terdecies e 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11840/2024 promossa
DA
Parte_1 elettivamente domiciliati in Palermo, alla via Notarbartolo
n. 44, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cutietta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore -
CONTRO
in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.
Maria Stella D'Amico, presso il cui studio, in Palermo alla via G. Turrisi Colonna 68 è
elettivamente domiciliato
-convenuto-
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.10.2024, Parte_1 ha impugnato la delibera condominiale emessa all'esito dell'assemblea del Controparte_1
[...], tenutasi il 5.9.2024 - con la quale, tra le altre cose, era stato nominato il nuovo amministratore - deducendone l'invalidità ai sensi dell'art. 1136 c.c. per omessa regolare convocazione del medesimo attore. Si è costituito il CP_1 convenuto il quale ha contestato la fondatezza delle doglianze avversarie deducendo in particolare: che effettivamente la convocazione per l'assemblea del 5.9.2024 non era stata regolarmente trasmessa all'attore per un errore nella digitazione del relativo indirizzo email;
che nondimeno l'assemblea condominiale aveva nuovamente deliberato sugli stessi punti che erano stati oggetto della delibera impugnata, con nuova delibera del
12.11.2024, emendata dal denunciato vizio formale relativo alla mancata convocazione dell'odierno attore;
che l'odierna azione appare comunque carente di interesse anche per l'ulteriore ragione che con la delibera impugnata era stato nominato amministratore il Rag.
Per_1, in favore del quale, alla successiva seduta del 12.11.2024, l'odierno attore ha espresso la sua preferenza di voto, con ciò dimostrando di non avere apprezzabile interesse in ogni caso all'annullamento della delibera del 5.9.2024.
Senza alcuna attività istruttoria, con decreto del 24.6.2025 in esito alle note scritte depositate in luogo dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in
-
decisione previa assegnazione di un termine per le memorie conclusive.
***
La domanda attorea è radicalmente infondata.
Con l'impugnazione della delibera del 5.9.2024 il condomino Parte_1
lamenta la violazione del combinato disposto di cui agli articoli 1136 comma 6 c.c. e 66
disp. att., per non essere egli stato regolarmente convocato.
Egli ha in particolare dichiarato di non aver mai ricevuto regolare convocazione per la seduta assembleare e di aver ricevuto copia del relativo verbale solo in data 12.9.2024 a seguito di sua espressa richiesta.
Al preliminare fine di verificare la tempestività della presente impugnazione giova rilevare che tale ultima circostanza, relativa alla comunicazione del verbale, è rimasta incontestata e pertanto deve ritenersi pacificamente ammessa ai sensi dell'art. 115, co. 1,
c.p.c. Com'è noto, ai sensi dell'art. 1137 c.c., i condòmini possono adire l'autorità giudiziaria nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Nel caso di specie, essendo incontestata la circostanza che l'attore abbia preso conoscenza della delibera del 5.9.2024 soltanto in data 12.9.2024, tempestiva risulta l'impugnazione dal medesimo spiegata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data
5.10.2024.
Andando al merito, preme osservare che con la delibera del 12.11.2024 sono state adottate le medesime decisioni contenute in quella del 5.9.2024 oggetto di impugnazione, in tal modo emendando il vizio formale - che effettivamente inficiava la prima delibera assembleare della violazione dell'art. 1136 comma 6 c.c. e dell'art. 66 disp. att. c.c. per la mancata regolare convocazione di tutti gli aventi diritto.
Giova al riguardo rammentare che "In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge,
facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità" (Cass. n. 10847/2020).
Alla luce dell'illustrato principio, essendo stata la delibera del 12.11.2024 adottata in piena conformità della legge sotto il profilo della convocazione degli aventi diritto, è nel caso di specie cessata la materia del contendere relativamente all'impugnazione della delibera del
5.9.2024, il cui contenuto è stato nuovamente approvato con la delibera del 12.11.2024
emendata dal denunciato vizio formale.
Alla prima udienza anche il ricorrente ha aderito all'eccezione avversaria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia nella domanda spiegata in ricorso ai fini della regolazione delle spese di lite.
Ebbene, se da un lato la sostituzione della delibera invalida è intervenuta in data successiva all'introduzione del presente giudizio - con ciò giustificando la proposizione dell'odierna impugnazione - dall'altro lato, nondimeno, la domanda del ricorrente appare comunque non sorretta da apprezzabile e concreto interesse.
Costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza che “l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento CP_1
della posizione dei condòmini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato la carenza di interesse del CP_1
all'impugnativa di due delibere, l'una concernente la nomina di un tecnico per la verifica di necessità dei lavori di manutenzione sollecitati dallo stesso ricorrente, l'altra volta a precisare la portata della precedente espressione della volontà assembleare, proprio nel senso di eliminare il contenuto negativo ravvisato dal singolo partecipante nella prima deliberazione)" (Cass. ord. n.
11214/2013).
Il condomino che impugna una delibera deve dunque allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale nei confronti dell'ente di gestione (Cass. n. 6128/2017).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a dedurre in modo generico e astratto che il pregiudizio recato dalla delibera in questione consisteva nell'illegittimità della nomina dell'amministratore (che era uno dei punti all'ordine del giorno), "con la conseguenza che la gestione dei beni comuni non può essere affidata ad un soggetto che non sia validamente officiato dall'assemblea".
Sennonché, come emerge dalla documentazione prodotta dalle parti, con l'impugnata delibera del 5.9.2024 l'assemblea dei condòmini aveva eletto quale amministratore il Rag. Persona_2 a favore del quale l'odierno ricorrente ha successivamente votato in occasione dell'assemblea del 12.11.2024, con ciò dimostrando che nessun pregiudizio avrebbe potuto derivare alla sua posizione dal contenuto della delibera impugnata. La valutazione sulla sussistenza di un concreto interesse a rimuovere la delibera si rende necessaria allo scopo di scongiurare impugnative strumentali che possono ripercuotersi negativamente sull'andamento dell'intera vita del condominio impedendone il libero raggiungimento dei fini previsti per l'utilità comune e che non hanno il fine di apportare un interesse concreto all'intera collettività, né di tutelare un interesse patrimoniale concreto del singolo.
Ne consegue dunque che va valutato, nel caso in esame, non solo l'assolvimento dell'onere della prova circa la ricorrenza dei vizi nel deliberato assembleare e del danno economico,
ma anche la sussistenza, in concreto, di un vero interesse ad agire in capo al condomino odierno ricorrente (Trib. Roma n. 7587/2021).
Nel caso di specie, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra ricordati e per tutte le ragioni esposte, nonché alla luce della prospettazione dello stesso ricorrente che ha
-
genericamente dedotto che l'amministratore eletto non sarebbe stato sorretto da valida nomina - non appare nel caso di specie ravvisabile alcun pregiudizio alla singola posizione del CP_1 ricorrente nei confronti dell'ente e non sembra dunque ricorrere in capo al medesimo alcun interesse apprezzabile all'impugnazione della delibera del 5.9.2023.
Sulla base del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. le spese di lite devono essere dunque poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (ai medi tariffari sulla base del valore indeterminabile di causa a bassa complessità)
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, Parte_1 a rifondere in favore del [...]
le spese di lite che liquida complessivamente in € Controparte_1
7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Palermo il 22 luglio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone