Ordinanza cautelare 16 marzo 2022
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01484/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Cellie, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Milano Prot. n. 0004270, del 7/1/2022, notificato il 4/2/2022, avente ad oggetto il diniego della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto in data 19/11/2019, la cui richiesta di rinnovo è stata inoltrata con assicurata postale n. 061540032873 in data 15/11/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 febbraio 2022, -OMISSIS-, cittadino egiziano, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione incidentale, del provvedimento con cui il Questore di Milano gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto contestato per mancata comunicazione del preavviso di diniego, violazione della normativa applicabile al caso di specie e difetto di istruttoria.
Si è costituita in giudizio con memoria di stile l’amministrazione convenuta, e la Sezione, con pronuncia successivamente confermata in sede di appello, ha respinto la proposta domanda cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato che, il ricorso appare sprovvisto del prescritto fumus boni iuris, atteso che:
- stando a quanto allegato e documentato da parte ricorrente, nella fattispecie non sembrano sussistere quei «legami familiari nel territorio dello Stato» (cfr. Corte costituzionale, sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202), che l’Amministrazione avrebbe dovuto, in tesi, valorizzare nella valutazione in concreto della pericolosità sociale, essendo la famiglia dell’istante da tempo rientrata in Egitto e, dunque, assente dal territorio nazionale;
- la tipologia e la gravità dei reati commessi risultano incompatibili con l’interesse alla stabilità del nucleo familiare interessato, mentre la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente appare essere stata adeguatamente riferita alla condanna per fatti che risultano gravemente contrastanti con il principio fondamentale sancito dall’art. 2 della Costituzione, che impone alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili della persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali – come il nucleo familiare in esame- in cui svolge la propria personalità, con particolare riguardo, nella fattispecie considerata, ai precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell’integrità fisica, della parità e della libertà della donna (cfr. Consiglio di Stato, III, 29-11-2019, n. 8175) (…) ”.
La causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 3 aprile 2025.
Il ricorso è infondato, in coerenza con le conclusioni a cui sono già giunte prima la Sezione e poi il Consiglio di Stato in sede di valutazione del fumus boni iuris (che qui si intendono integralmente richiamate), e secondo le argomentazioni integrative di seguito riportate.
Preliminarmente, il Collegio osserva che la richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno da parte del ricorrente è stata respinta ai sensi dell’art. 4, comma 3 e 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge chiaramente che il riferimento all’art. 4 sopra citato deriva dalla sentenza con cui il cittadino straniero è stato condannato per il reato di cui all’art. 572 c.p., e che i legami familiari – il cui esame deve essere necessariamente effettuato in via comparativa con le circostanze ritenute ostative al rinnovo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013 – non sono stati ritenuti sufficienti a “salvare” la posizione dell’interessato, perché “proprio in ambito familiare si è manifestata l’indole violenta e sopraffattrice dello straniero”.
La valutazione operata è congrua, rispondente al titolo di reato e alle modalità con cui tale reato è stato commesso, e dunque non è viziata né da violazione o falsa applicazione della normativa applicabile al caso di specie (che prevede la condanna per il delitto di cui all’art. 572 c.p. come di per sé ostativa) né da eccesso di potere (con riferimento all’avvenuta e non sproporzionata comparazione tra il fatto ostativo e i legami familiari del cittadino straniero sul territorio nazionale).
Quanto invece alla censura per così dire formale sollevata dal ricorrente (violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241 del 1998), è utile evidenziare che le garanzie partecipative sono state omesse – non vi è stato cioè preavviso di diniego – sulla base di “esigenze di celerità”, ai sensi dell’art. 7, comma 1 della richiamata legge sul procedimento amministrativo.
In particolare, la Questura procedente ha evidenziato che tali esigenze sarebbero consistite “nella necessità di allontanare dal Territorio Nazionale per il quale alla data odierna non è possibile esprimere un giudizio prognostico positivo in ordine alla non reiterazione di condotte illecite”.
Come emerge chiaramente dalla stessa motivazione specifica addotta nel caso in esame, la necessità di chiudere velocemente il procedimento amministrativo avviato su istanza del cittadino straniero è stata dettata dalla preoccupazione di esporre la collettività, nelle more delle ulteriori comunicazioni procedimentali, ai forti pregiudizi potenzialmente conseguenti alle nuove condotte violente di un soggetto rispetto al quale la valutazione di pericolosità sociale è stata correlata a un importante indice di gravità.
Né, d’altra parte, il ricorrente ha allegato nel presente giudizio elementi nuovi o non conosciuti o non tenuti in considerazione dalla Questura nel suo ambito valutativo.
Nelle more del processo, peraltro, con memoria ex art. 73 c.p.a. – e contestuale istanza di produzione documentale tardiva -, la difesa di parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuto matrimonio del sig. HA con una cittadina russa regolarmente soggiornante nel nostro Paese, la quale ha chiesto e ottenuto il nulla osta per l’ingresso sul territorio nazionale dei figli del ricorrente.
Tali circostanze sopravvenute non rilevano ai fini della decisione dell’odierno ricorso, in quanto si tratta di facoltà di cui si è legittimamente avvalsa la coniuge (del cittadino straniero interessato all’annullamento del provvedimento) in data di gran lunga successiva all’adozione del provvedimento medesimo, e non sono dunque idonee a inficiarne l’illegittimità, fatte salve le ulteriori eventuali interferenze con il procedimento di espulsione del soggetto non avente (più) titolo per permanere legalmente sul territorio nazionale.
La memoria di parte ricorrente ha anche provato a introdurre nel presente giudizio il tema dell’irragionevolezza della norma che ricollega automaticamente, alla condanna per maltrattamenti, il diniego del permesso di soggiorno, ma tale rilievo è inconferente rispetto alla fattispecie in esame, in quanto la valutazione dell’amministrazione sull’istanza del cittadino straniero è stata effettuata, in questo caso, a seguito di esame in concreto della sua complessiva situazione familiare, e non rileva, al di fuori della fattispecie autonoma del reato di “spaccio” di lieve entità, come già chiarito in recente arresto dalla Sezione (in quel caso si trattava di condanna per il reato di atti persecutori), la gravità o meno in concreto della specifica condotta penale accertata (cfr., in termini, TAR Lombardia, Milano, sent. n. 745/2025).
Il ricorso deve dunque essere respinto definitivamente, in quanto integralmente infondato; le spese del giudizio possono tuttavia essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità e parziale novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Lombardi | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.