TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/06/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6628/2022
avente ad oggetto: Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorenne - merito (269cpc)
promossa da:
( ) in qualità di rappresentante della Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale di SO
( ) C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giuseppe Drago come da mandato difensivo in atti;
ATTORE/I contro
) Controparte_1 C.F._3
CONVENTA CONTUMACE
( ) CP_2 C.F._4
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maccagnani e Cristiana Ciurli
CONVENUTI
1 ( ) e ( CP_3 C.F._5 CP_4 C.F._6 rappresentate e difese dall'avv Cristian Maines come da mandato difensivo in atti;
CONVENUTA
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della
Repubblica del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
- accertare che l'attrice ha intrattenuto una relazione con il signor e che da tale Parte_2
relazione, a seguito di P.M.A., in data 15 7 2014, è nata la bambina di nome
[...]
e conseguentemente dichiarare che il signor è il padre biologico SO Parte_2
della minore;
SO
- conseguentemente confermare l'assunzione da parte della minore del cognome paterno del signor
nel seguente ordine “ mantenendo il nome “ ” Parte_2 Parte_3 SO
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Brenzone sul Garda (VR) di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per i convenuti : nel merito e in via principale: CP_2
voglia il Tribunale adito, respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese, compensi, oltre accessori di legge in via istruttoria: si ribadisce quanto dedotto e richiesto nell'ambito delle depositate memorie ex art. 183 VI° comma cpc e senza accettazione alcuna di inversione dell'onere probatorio incombente sull'attrice.
Per la convenuta : nel merito come in memoria ex art. 183 co VI cpc dd. CP_3 CP_4
24.04.2023 e in via istruttoria come in memorie ex art. 183 co VI cpc n. 2 e 3 rispettivamente dd.
24.05.23 e 13.06.23 e nelle note di trattazione scritta dell'udienza dd. 07.07.23
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto che venga dichiarato che il sig. è il padre biologico Parte_1 Parte_2
della minore nata a [...] il [...] con ordine SO
all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione della sentenza e con aggiunta del cognome paterno a quello materno.
A tal fine ha esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. nato a Parte_2
ZO (CN) il 10.9.1940 e deceduto a Malcesine il 27.9.2019; che la bambina è nata a [...]
Procreazione Medicalmente Assistita e che il padre, che era rimasto in Italia, al rientro della madre e della minore in Italia, non aveva avuto modo di procedere alle pratiche di riconoscimento.
Con comparsa depositata il 3.2.2023 e hanno eccepito il difetto CP_3 CP_4 giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana dal momento che l'attrice e la figlia sono nate a Cuba. Nel merito hanno contestato che la minore sia figlia di precisando di non Parte_2
essere a conoscenza di alcuna relazione né rapporto tra l'attrice e il padre e deducendo quindi che, in difetto di un rapporto di coniugio o convivenza, non si poteva legittimamente fare accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Con comparsa depositata il 21.2.2023 ha contestato la fondatezza della domanda CP_2
deducendo che la Relazione clinico biologica relativa ad intervento di procreazione assistita
(P.M.A.) dimessa e le prove articolate non forniscono alcun elemento presuntivo attendibile e concludente per il riconoscimento della paternità richiesto.
La causa è stata istruita con CTU genetica all'esito della quale con decreto del 27.1.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni adottate come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * * * Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione atteso che sia la madre che la minore, al pari dei convenuti, sono cittadine italiane (cfr. doc. 9 e 10).
L'attrice, legittimata ad agire ai sensi dell'art. 273 c.c. quale genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore, ha agito ai sensi dell'art. 269 c.c. affinchè venga dichiarata giudizialmente la paternità di della figlia . Parte_2 SO
La consulenza espletata consente di affermare che il è il padre biologico della figlia Parte_2 della attrice. Il CTU ha infatti concluso che “Dal confronto diretto del profilo genetico di
[...]
con quello di , e , figli del SO Persona_2 Persona_3 Persona_4
3 defunto , sono emerse indicazioni significative circa la possibilità che i soggetti Persona_5 condividano il padre. Il calcolo biostatistico eseguito ha infatti fornito un supporto forte all'ipotesi di un padre comune tra i soggetti.
B) La comparazione poi dei polimorfismi del cromosoma X dei probandi di sesso femminile ha evidenziato che l'assetto genetico di derivazione paterna di SO
(ricavato escludendo quello della madre) e metà dell'assetto genetico di e Persona_2 Persona_3
presentano una perfetta compatibilità genetica, dato decisamente indicativo del fatto che siano figlie del medesimo padre.
C) In conclusione, in seguito alle analisi effettuate, è stato possibile ottenere risultati convergenti per sostenere l'ipotesi che e i signori condividano il SO Per_2
padre biologico. In base a tale evidenza si può desumere che sia il padre naturale di Persona_5
". SO
Le risultanze della CTU, cui questo collegio aderisce perché ancorate ai criteri scientifici vigenti in materia, non sono state contestate dai convenuti i quali si oppongono al richiesto riconoscimento sotto un profilo squisitamente giuridico.
Secondo i convenuti, in caso di fecondazione medicalmente assistita, la sola evidenza scientifica non sarebbe sufficiente a fondare il vincolo giuridico di paternità ma è sempre necessario il consenso ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tale consenso, ai sensi dell'art. 6 della l. 40 del 2004, deve essere espresso per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura e costituisce un presupposto essenziale per la riconoscibilità del minore.
Sul presupposto di avere tempestivamente dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 co. 2
c.p.c., di non conoscere la scrittura e le sottoscrizioni asseritamente apposte dal loro dante causa sui documenti acquisiti dalla dott.ssa , i convenuti hanno concluso per Persona_6
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento,
La tesi difensiva dei convenuti non è fondata e va disattesa.
In primo luogo va dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento effettuato sia perché afferente ad un atto compiuto con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale sia perché comunque irrilevante.
La normativa richiede che la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della
4 struttura e prevede delle sanzioni ammnistrative per il medico che medico non raccoglie il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6.
Ciò premesso, non è però la forma scritta del consenso il requisito imprescindibile per l'attribuzione dello stato di figlio del minore nato tramite PMA quanto piuttosto il consenso in sé come è chiaramente evincibile dall'art. 9 che, nel caso di fecondazione eterologa, prevede che il consenso del coniuge o del convivente è “ricavabile anche da atti concludenti” e comporta l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), c.c. né l'impugnazione di cui all'art. 263 c.c.
Per tali motivi, anche accedendo ad una diversa qualificazione dell'atto con il quale il medico della struttura ha acquisito il consenso, il disconoscimento della sottoscrizione in calce ai consensi prestati, non potrebbe trasformare la fecondazione medicalmente assistita in fecondazione eterologa, che ha presupposti del tutto diversi e limiti stringenti, e soprattutto trasformare lo stesso
- il cui consenso può evidentemente presumersi dall'iter iniziato nel 2011 presso il Centro Pt_2
Athena, con plurimi esami cui sono conseguite la certificazione del medico “di una lunga e persistente sterilità accertata, documentata e non altrimenti superabile”, la raccolta del seme nel
2013 e il successivo impianto del campione seminale fresco – in un donatore di gameti che non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato.
Allo stesso modo non rilevano, ai fini qui in esame, eventuali mendaci dichiarazioni rese in punto di convivenza per le quali sono previste le sanzioni di cui all'art.76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazione mendaci delle parti in merito ai requisiti soggettivi ma che certamente non possono pregiudicare il diritto della minore di acquisire lo stato di figlia del genitore biologico.
L'interpretazione offerta dai convenuti, che non trova alcun supporto nella disciplina della legge
40/2004, avrebbe il paradossale effetto di ledere il “best interest of the child” che rappresenta il principio informatore della normativa a tutela del fanciullo all'interno della quale si inserisce anche quella in esame.
Tutto ciò premesso, deve essere dichiarato giudizialmente che nato a [...] il Parte_2
10.9.1940 e deceduto a Malcesine il 27.9.2019 è il padre di biologico della minore
[...]
. Il cognome del padre può essere aggiunto a quello della madre come richiesto SO
dalla madre.
5 Ha affermato la Suprema Corte che in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé).(Cass. 18161/2019).
Ancora, la Corte, in recentissime decisioni in materia di riconoscimenti successivi, ha affermato che
è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali (Cass. 8762/2023,
Cass. 18600/2021 e Cass. 772/2020). La decisione deve essere assunta "nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2
Cost.".
Nel caso di specie non emergono pregiudizi all'aggiunta del cognome del padre con anteposizione a quello della madre come dalla stessa richiesto.
Le spese del giudizio, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico dei convenuti per tutte le fasi del giudizio.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro .
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona , Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così Parte_1
provvede:
Dichiara che nato a [...] il [...] e deceduto a Malcesine il 27.9.2019 è Parte_2
il padre di biologico della minore Dispone che il cognome del SO
padre venga anteposto a quello della madre;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Brenzone del Garda e agli uffici competenti, per le annotazioni e le trascrizioni previste dalla legge;
Pone definitamente le spese di CTU a carico dei convenuti in solido;
6 Condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
7.616,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente dott. Silvia Rizzuto Giudice rel. dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6628/2022
avente ad oggetto: Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorenne - merito (269cpc)
promossa da:
( ) in qualità di rappresentante della Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale di SO
( ) C.F._2
Rappresentata e difesa dall'avv. Pier Giuseppe Drago come da mandato difensivo in atti;
ATTORE/I contro
) Controparte_1 C.F._3
CONVENTA CONTUMACE
( ) CP_2 C.F._4
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Maccagnani e Cristiana Ciurli
CONVENUTI
1 ( ) e ( CP_3 C.F._5 CP_4 C.F._6 rappresentate e difese dall'avv Cristian Maines come da mandato difensivo in atti;
CONVENUTA
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della
Repubblica del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
- accertare che l'attrice ha intrattenuto una relazione con il signor e che da tale Parte_2
relazione, a seguito di P.M.A., in data 15 7 2014, è nata la bambina di nome
[...]
e conseguentemente dichiarare che il signor è il padre biologico SO Parte_2
della minore;
SO
- conseguentemente confermare l'assunzione da parte della minore del cognome paterno del signor
nel seguente ordine “ mantenendo il nome “ ” Parte_2 Parte_3 SO
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Brenzone sul Garda (VR) di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per i convenuti : nel merito e in via principale: CP_2
voglia il Tribunale adito, respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese, compensi, oltre accessori di legge in via istruttoria: si ribadisce quanto dedotto e richiesto nell'ambito delle depositate memorie ex art. 183 VI° comma cpc e senza accettazione alcuna di inversione dell'onere probatorio incombente sull'attrice.
Per la convenuta : nel merito come in memoria ex art. 183 co VI cpc dd. CP_3 CP_4
24.04.2023 e in via istruttoria come in memorie ex art. 183 co VI cpc n. 2 e 3 rispettivamente dd.
24.05.23 e 13.06.23 e nelle note di trattazione scritta dell'udienza dd. 07.07.23
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto che venga dichiarato che il sig. è il padre biologico Parte_1 Parte_2
della minore nata a [...] il [...] con ordine SO
all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione della sentenza e con aggiunta del cognome paterno a quello materno.
A tal fine ha esposto di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. nato a Parte_2
ZO (CN) il 10.9.1940 e deceduto a Malcesine il 27.9.2019; che la bambina è nata a [...]
Procreazione Medicalmente Assistita e che il padre, che era rimasto in Italia, al rientro della madre e della minore in Italia, non aveva avuto modo di procedere alle pratiche di riconoscimento.
Con comparsa depositata il 3.2.2023 e hanno eccepito il difetto CP_3 CP_4 giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana dal momento che l'attrice e la figlia sono nate a Cuba. Nel merito hanno contestato che la minore sia figlia di precisando di non Parte_2
essere a conoscenza di alcuna relazione né rapporto tra l'attrice e il padre e deducendo quindi che, in difetto di un rapporto di coniugio o convivenza, non si poteva legittimamente fare accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Con comparsa depositata il 21.2.2023 ha contestato la fondatezza della domanda CP_2
deducendo che la Relazione clinico biologica relativa ad intervento di procreazione assistita
(P.M.A.) dimessa e le prove articolate non forniscono alcun elemento presuntivo attendibile e concludente per il riconoscimento della paternità richiesto.
La causa è stata istruita con CTU genetica all'esito della quale con decreto del 27.1.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni adottate come in premessa e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * * * Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione atteso che sia la madre che la minore, al pari dei convenuti, sono cittadine italiane (cfr. doc. 9 e 10).
L'attrice, legittimata ad agire ai sensi dell'art. 273 c.c. quale genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore, ha agito ai sensi dell'art. 269 c.c. affinchè venga dichiarata giudizialmente la paternità di della figlia . Parte_2 SO
La consulenza espletata consente di affermare che il è il padre biologico della figlia Parte_2 della attrice. Il CTU ha infatti concluso che “Dal confronto diretto del profilo genetico di
[...]
con quello di , e , figli del SO Persona_2 Persona_3 Persona_4
3 defunto , sono emerse indicazioni significative circa la possibilità che i soggetti Persona_5 condividano il padre. Il calcolo biostatistico eseguito ha infatti fornito un supporto forte all'ipotesi di un padre comune tra i soggetti.
B) La comparazione poi dei polimorfismi del cromosoma X dei probandi di sesso femminile ha evidenziato che l'assetto genetico di derivazione paterna di SO
(ricavato escludendo quello della madre) e metà dell'assetto genetico di e Persona_2 Persona_3
presentano una perfetta compatibilità genetica, dato decisamente indicativo del fatto che siano figlie del medesimo padre.
C) In conclusione, in seguito alle analisi effettuate, è stato possibile ottenere risultati convergenti per sostenere l'ipotesi che e i signori condividano il SO Per_2
padre biologico. In base a tale evidenza si può desumere che sia il padre naturale di Persona_5
". SO
Le risultanze della CTU, cui questo collegio aderisce perché ancorate ai criteri scientifici vigenti in materia, non sono state contestate dai convenuti i quali si oppongono al richiesto riconoscimento sotto un profilo squisitamente giuridico.
Secondo i convenuti, in caso di fecondazione medicalmente assistita, la sola evidenza scientifica non sarebbe sufficiente a fondare il vincolo giuridico di paternità ma è sempre necessario il consenso ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tale consenso, ai sensi dell'art. 6 della l. 40 del 2004, deve essere espresso per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura e costituisce un presupposto essenziale per la riconoscibilità del minore.
Sul presupposto di avere tempestivamente dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 co. 2
c.p.c., di non conoscere la scrittura e le sottoscrizioni asseritamente apposte dal loro dante causa sui documenti acquisiti dalla dott.ssa , i convenuti hanno concluso per Persona_6
l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento,
La tesi difensiva dei convenuti non è fondata e va disattesa.
In primo luogo va dichiarata l'inammissibilità del disconoscimento effettuato sia perché afferente ad un atto compiuto con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale sia perché comunque irrilevante.
La normativa richiede che la volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sia espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della
4 struttura e prevede delle sanzioni ammnistrative per il medico che medico non raccoglie il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6.
Ciò premesso, non è però la forma scritta del consenso il requisito imprescindibile per l'attribuzione dello stato di figlio del minore nato tramite PMA quanto piuttosto il consenso in sé come è chiaramente evincibile dall'art. 9 che, nel caso di fecondazione eterologa, prevede che il consenso del coniuge o del convivente è “ricavabile anche da atti concludenti” e comporta l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), c.c. né l'impugnazione di cui all'art. 263 c.c.
Per tali motivi, anche accedendo ad una diversa qualificazione dell'atto con il quale il medico della struttura ha acquisito il consenso, il disconoscimento della sottoscrizione in calce ai consensi prestati, non potrebbe trasformare la fecondazione medicalmente assistita in fecondazione eterologa, che ha presupposti del tutto diversi e limiti stringenti, e soprattutto trasformare lo stesso
- il cui consenso può evidentemente presumersi dall'iter iniziato nel 2011 presso il Centro Pt_2
Athena, con plurimi esami cui sono conseguite la certificazione del medico “di una lunga e persistente sterilità accertata, documentata e non altrimenti superabile”, la raccolta del seme nel
2013 e il successivo impianto del campione seminale fresco – in un donatore di gameti che non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato.
Allo stesso modo non rilevano, ai fini qui in esame, eventuali mendaci dichiarazioni rese in punto di convivenza per le quali sono previste le sanzioni di cui all'art.76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazione mendaci delle parti in merito ai requisiti soggettivi ma che certamente non possono pregiudicare il diritto della minore di acquisire lo stato di figlia del genitore biologico.
L'interpretazione offerta dai convenuti, che non trova alcun supporto nella disciplina della legge
40/2004, avrebbe il paradossale effetto di ledere il “best interest of the child” che rappresenta il principio informatore della normativa a tutela del fanciullo all'interno della quale si inserisce anche quella in esame.
Tutto ciò premesso, deve essere dichiarato giudizialmente che nato a [...] il Parte_2
10.9.1940 e deceduto a Malcesine il 27.9.2019 è il padre di biologico della minore
[...]
. Il cognome del padre può essere aggiunto a quello della madre come richiesto SO
dalla madre.
5 Ha affermato la Suprema Corte che in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé).(Cass. 18161/2019).
Ancora, la Corte, in recentissime decisioni in materia di riconoscimenti successivi, ha affermato che
è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali (Cass. 8762/2023,
Cass. 18600/2021 e Cass. 772/2020). La decisione deve essere assunta "nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2
Cost.".
Nel caso di specie non emergono pregiudizi all'aggiunta del cognome del padre con anteposizione a quello della madre come dalla stessa richiesto.
Le spese del giudizio, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico dei convenuti per tutte le fasi del giudizio.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in solido tra loro .
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona , Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così Parte_1
provvede:
Dichiara che nato a [...] il [...] e deceduto a Malcesine il 27.9.2019 è Parte_2
il padre di biologico della minore Dispone che il cognome del SO
padre venga anteposto a quello della madre;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Brenzone del Garda e agli uffici competenti, per le annotazioni e le trascrizioni previste dalla legge;
Pone definitamente le spese di CTU a carico dei convenuti in solido;
6 Condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
7.616,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
7