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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1481/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. parte nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
, C.F. , parte nata a LI (PD) in [...] Parte_2 C.F._2
16/09/1976 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. BOVO GILDA
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a SE (PD) il giorno
13 marzo 2004, regolarmente trascritto al n. 2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dello
Per_ stesso Comune. 2. Affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
stabilire che le decisioni di maggiore interesse per la figlia siano adottate congiuntamente da entrambi i genitori con esclusivo riferimento al suo interesse morale e materiale. Il signor potrà vedere la figlia in qualsiasi momento previo accordo con la stessa Pt_1
Per_ e nel rispetto degli impegni scolastici, ricreativi e sportivi. In ogni caso, trascorrerà con almeno un pomeriggio infrasettimanale e il sabato o la domenica a settimane alterne. Le vacanze scolastiche natalizie verranno suddivise in due periodi, che saranno alternati tra i genitori di anno in anno: dalla sospensione scolastica del 24/12 al 30/12 per il primo periodo, e dal 31/12 al rientro scolastico dopo
l'Epifania. Il giorno di Natale e il giorno di Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni. Durate le Per_ vacanze estive trascorrerà con il padre almeno due settimane, anche non consecutive. 3. Il 1 signor verserà, entro il giorno 20 di ogni mese, alla signora quale contributo Pt_1 Parte_2
Per_ per il mantenimento della figlia l'importo di €350,00 (trecentocinquantaeuro/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e oltre al 50% delle spese straordinarie, con riferimento alle quali i ricorrenti concordano nell'adottare per la loro regolamentazione il Protocollo d'intesa del
17.1.2017 in uso presso il Tribunale di Padova. 4. La signora continuerà a percepire per Parte_2 intero l'assegno Unico o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sua sostituzione o integrazione. 5. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, dunque, nulla a pretendere l'una dall'altro a titolo di assegno di mantenimento. 6. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18.4.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli il Per_2
26.4.2004, maggiorenne ed economicamente indipendente, e , in data 6.10.2010. Per_1
Inoltre, hanno precisato che con decreto del 12.1.2021 il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta all'udienza dell'8.1.2021.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 23.4.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 16.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 16.5.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
2 2. La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'8.1.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 12.1.2021.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In assenza di figli minori, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
3. Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in SE in data 13.3.2004 tra
[...]
e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune Pt_1 Parte_2
di SE nell'anno 2004, al numero 2, parte I;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.5.2025.
Il Presidente
dott. Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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