Articolo 10 della Legge 8 marzo 1968, n. 399
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 luglio 1968
Art. 10.
L' articolo 11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto agli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici, devo dichiarare oltre la denominazione della merce, i seguenti contenuti analitici percentuali:
a) quantita' di acqua;
b) protidi grezzi;
c) lipidi grezzi (estratto etereo);
d) fibra grezza (metodo Weende);
e) ceneri;
f) estrattivi inazotati.
I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca.
Per i mangimi semplici contenuti in imballaggi o in confezioni devono essere anche indicati il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice".
Entrata in vigore il 18 luglio 1968