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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13317/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13317/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 03/11/1945 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. PALOMBA STEFANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
delegato Tavasso Giovanni
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma di euro 13.083,62, quali ratei maturati a CP_1
titolo di indennità di accompagnamento e non corrisposti per il periodo decorrente dal 1° novembre 2022, sulla base del decreto di omologa rg n. 2575/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord e notificato all' in data 30/01/2024. CP_1
Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della indennità di accompagnamento oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito tardivamente con CP_1
memoria del 14.4.2025 e ha chiesto il rigetto del ricorso.
1 La domanda è fondata.
L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento e di avere notificato tale decreto all' (v. documentazione in atti); CP_1
ha dedotto, altresì, di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Quanto ai requisiti socio-economici, la ricorrente ha prodotto l'autocertificazione da cui emerge che l'istante si trova nelle condizioni favorevoli all'erogazione della prestazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
CP_ L' , al contrario, non ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi. CP_ Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' . CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed, invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni
2 soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento (prestazione oggi in esame) l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili oltre alla autocertificazione in merito alla frequenza di corsi di istruzione/riabilitazione. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle predette circostanze. CP_ Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente ha provato di aver notificato all' il modello ap70 in data 22.11.2023, cooperando diligentemente alla procedura di
CP_ liquidazione della prestazione in esame e ciononostante l' è rimasto inadempiente. CP_ Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' e che la ricorrente ha documentato di aver inviato all' il modello AP70, la domanda va CP_2
CP_ accolta e l va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di indennità di accompagnamento maturati da Novembre 2022, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Per la determinazione della somma spettante, possono essere utilizzati i conteggi effettuati dalla stessa parte ricorrente: gli stessi, difatti, risultano corretti e non sono stati, CP_ del resto, oggetto di contestazioni di natura contabile da parte dell' .
Spetta, quindi, alla ricorrente la complessiva somma di euro 13.083,62, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento a far data dal 1.11.2022, oltre interessi al saggio legale dal
121° giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore della ricorrente la somma di euro 13.083,62, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento a far data dal 1.11.2022, oltre interessi al saggio legale dal
121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
CP_ condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3 Aversa, 16/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13317/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 03/11/1945 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. PALOMBA STEFANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
delegato Tavasso Giovanni
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma di euro 13.083,62, quali ratei maturati a CP_1
titolo di indennità di accompagnamento e non corrisposti per il periodo decorrente dal 1° novembre 2022, sulla base del decreto di omologa rg n. 2575/2023, emesso dal Tribunale di Napoli Nord e notificato all' in data 30/01/2024. CP_1
Ciò premesso, l'istante ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione dei ratei della indennità di accompagnamento oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito tardivamente con CP_1
memoria del 14.4.2025 e ha chiesto il rigetto del ricorso.
1 La domanda è fondata.
L'istante ha dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale dell'indennità di accompagnamento e di avere notificato tale decreto all' (v. documentazione in atti); CP_1
ha dedotto, altresì, di non avere ricevuto il pagamento dei ratei maturati nei 120 giorni successivi.
Quanto ai requisiti socio-economici, la ricorrente ha prodotto l'autocertificazione da cui emerge che l'istante si trova nelle condizioni favorevoli all'erogazione della prestazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
CP_ L' , al contrario, non ha provato di aver provveduto al pagamento della prestazione né ha provato altri fatti estintivi/impeditivi. CP_ Osserva il giudice che l'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. pone a carico dell' l'onere di provvedere al pagamento della prestazione nel termine di 120 gg dalla notifica del decreto di omologa, previa verifica, nel suddetto termine, della ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
Non è dunque prevista alcuna condizione di esigibilità della prestazione, cosicché non è preclusivo del pagamento il mancato invio dei modelli AP70 o AP23 predisposti dall' . CP_1
Lo stesso Ente previdenziale, nei messaggi n. 20715 del 17.12.2013 e n. 4818 del
16.7.2015, recanti disposizioni operative in materia di esecuzione dei decreti di omologa di invalidità civile, ha affermato che l'accertamento dei requisiti socio economici conseguente all'accertamento del requisito sanitario contenuto in un decreto di omologa deve fondarsi, ove possibile, su indagini d'ufficio, prescindendo dalla richiesta di AP70. E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente.
Ed, invero, sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni
2 soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento (prestazione oggi in esame) l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non avendo percepito prestazioni incompatibili oltre alla autocertificazione in merito alla frequenza di corsi di istruzione/riabilitazione. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle predette circostanze. CP_ Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente ha provato di aver notificato all' il modello ap70 in data 22.11.2023, cooperando diligentemente alla procedura di
CP_ liquidazione della prestazione in esame e ciononostante l' è rimasto inadempiente. CP_ Considerato, quindi, che il decreto di omologa è stato regolarmente notificato all' e che la ricorrente ha documentato di aver inviato all' il modello AP70, la domanda va CP_2
CP_ accolta e l va condannato al pagamento dei ratei maturati e non corrisposti di indennità di accompagnamento maturati da Novembre 2022, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto.
Per la determinazione della somma spettante, possono essere utilizzati i conteggi effettuati dalla stessa parte ricorrente: gli stessi, difatti, risultano corretti e non sono stati, CP_ del resto, oggetto di contestazioni di natura contabile da parte dell' .
Spetta, quindi, alla ricorrente la complessiva somma di euro 13.083,62, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento a far data dal 1.11.2022, oltre interessi al saggio legale dal
121° giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
CP_ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , ove non vi abbia già provveduto, al pagamento in favore della ricorrente la somma di euro 13.083,62, a titolo di ratei di indennità di accompagnamento a far data dal 1.11.2022, oltre interessi al saggio legale dal
121° giorno successivo alla maturazione del diritto;
CP_ condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3 Aversa, 16/04/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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