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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 833 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 833 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunita la n. 868 del 2022 posta in decisione all'udienza del 23.10.2024 e promossa
DA
con l'Avv. PALUMBO PAOLO VIA I MAGGIO 150/B Parte_1 P.IVA_1
60100 ANCONA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. FILIPPETTI STEFANO C.SO UMBERTO I, 161 CP_1 P.IVA_2
CIVITANOVA MARCHE .
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n.144/2022 del 14/02/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 (breviter e ( breviter , hanno stipulato un contratto Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_1
di appalto avente ad oggetto la demolizione di un fabbricato industriale di proprietà della Parte_1
(committente) e successiva realizzazione, da parte di (appaltatore) in sostituzione del CP_1
fabbricato demolito, di un nuovo fabbricato in struttura prefabbricata, costituito da due corpi: Corpo A
- Struttura prefabbricata lavorazione e stoccaggio e Corpo B – Strutturazione prefabbricata maturazione.
denunciando il 27 dicembre 2016 ex art. 1667 c.c, l'esistenza di vizi dell'opera, si è Parte_1
rifiutata di saldare il corrispettivo dell'appalto.
quindi ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 51/2017 per il pagamento della somma di euro CP_1
157.286,37, oltre accessori. ha opposto il decreto proponendo altresì domanda riconvenzionale. Parte_1
si è costituita resistendo. CP_1
Il Tribunale ha così deciso: accoglie, per quanto di ragione, le contrapposte ragioni creditorie, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore della della somma di euro 415.485,30, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla presente sentenza al soddisfo.
Revoca il decreto ingiuntivo 51\2017.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti in causa le spese della ctu. ha impugnato la sentenza con atto notificato il 5 settembre 2014 da cui la causa rg. 833 del Parte_1
2022; ha impugnato la sentenza con atto notificato il 14 settembre 2014 da cui la causa rg. 868 CP_1
del 2022.
Le cause sono state riunite con provvedimento del 2 maggio 2023. critica la sentenza impugnata con quattro motivi: Parte_1
1) Erronea declaratoria circa il calcolo del risarcimento del danno per errata compensazione del risarcimento dovuto da con un credito già integralmente pagato. CP_1
2) Erronea declaratoria circa il calcolo del risarcimento del danno per mancata liquidazione dell'I.V.A..
3) Errato riconoscimento del credito di CP_1
4) Errata compensazione delle spese.
impugna la sentenza per i seguenti motivi: CP_1
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. la garanzia non era dovuta, in quanto vi era stata accettazione dell'opera e i vizi erano conosciuti e riconoscibili.
pagina 2 di 7 2) inammissibilità della nuova domanda di proposta nell'integrazione all'istanza ex art. 649 Parte_1
c.p.c. – motivi aggiunti e poi riprodotta anche nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c.
3) inammissibilità dell'atp, nullità assoluta e, comunque, inutilizzabilità della ctu dell'ing. Per_1
4) violazione dell'art. 132, co. 1, n. 4) del c.p.c. erroneità e illogicità della motivazione della sentenza, che ha acriticamente recepito le conclusioni del ctu (ing. . Per_1
Si esamineranno prioritariamente i motivi di in quanto, se accolti, determinerebbero il venir CP_1
meno della condanna al risarcimento a favore di assorbendo dunque l'appello di Parte_1
quest'ultima, mirato a rideterminare la misura del risarcimento.
Primo motivo appello CP_1
L'appellante sostiene che firmando senza riserve il verbale di consegna dei lavori il Parte_1
16.12.2016, e dunque accettando l'opera, avrebbe consumato il proprio diritto alla garanzia per vizi, peraltro già noti alla consegna, come risulta espressamente dalla lettera del 27 dicembre 2016 inviata dalla stessa committente, nella quale si denuncia che a seguito delle copiose piogge dello Parte_1
scorso novembre, ha riscontrato i seguenti vizi dell'opera recentemente consegnata:
1. la strada che conduce all'uscita, oggetto di rifacimento della pavimentazione in cemento, presenta già delle finiture non regolari, essendo comparsi significativi avvallamenti e dossi;
2. nella pavimentazione dell'area relativa all'ex casa colonica si sono manifestate numerose fessurazioni nel getto di calcestruzzo;
3. la stessa pendenza del pavimento sopra specificato ha pendenze verso l'esterno anziché verso le caditoie;
7. sono altresì ancora presenti le precedenti colonne portanti, la cui demolizione era stata chiaramente prevista nel contratto.”
Il riferimento alle piogge del novembre, nella lettera di dicembre, quale manifestazione dei vizi, dimostrerebbero che, a dicembre quando l'opera fu accettata, prima della lettera di denuncia dei vizi, questi erano noti e quindi la garanzia non più dovuta.
Si tratta quindi di stabilire se, sulla scorta del documento evidenziato da abbia CP_1 Parte_1
consapevolmente accettato l'opera.
L'allegato n° 6 depositato da su cui la medesima fonda l'eccezione, è costituito da due CP_1
dichiarazioni della stessa con le quali l'appaltatrice comunica: a) in data 25.11.2016 il CP_1
completamento dei lavori avvenuto in data 24.05.2016 e b)il completamento in data 16.12.2016 dei correttivi richiesti dai Vigili del Fuoco di Macerata.
pagina 3 di 7 Tali comunicazioni riportano i seguenti titoli: “Comunicazione completamento lavori”, “Opere eseguite con contratto del 09.05.2014 e successivi ordini integrativi”, “opere eseguite a seguito del verbale
Vigili del fuoco di Macerata del 07.11.2016”.
Non provenendo da le medesime dichiarazioni non dimostrano alcuna accettazione senza Parte_1
riserve da parte del committente.
ritiene evincere accettazione senza riserve anche dalla dichiarazione del 28.10.2016 inviata da CP_1
a Ubi di presa in carico dell'opera: tuttavia questo è un atto interno al Parte_1 CP_2
rapporto di Leasing, che non può avere effetto liberatorio verso l'appaltatore, non essendo a lui diretto.
Il motivo è pertanto infondato.
Secondo motivo appello CP_1
Con questo motivo l'appellante sostiene la inammissibilità della domanda di concernente Parte_1
vizi ulteriori rispetto a quelli fatti valere con la citazione, e poiché tale domanda è stata proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbe inammissibile.
Invero, non ha proposto nessuna nuova domanda, con la detta memoria, ma ha solo Parte_1
ampliato il petitum, chiedendo il risarcimento anche per difetti scoperti successivamente alla introduzione del giudizio (cfr. Sezioni Unite n° 12310/2015).
Terzo motivo appello CP_1
Con questo motivo, lamenta nullità della Ctu, per avere il consulente acquisito documenti non CP_1
presenti nel fascicolo processuale.
Il motivo è inammissibile.
La nullità della perizia dev'essere eccepita nella prima difesa o atto successivo ex art. 157 comma 2
c.p.c.: l'eccezione è stata sollevata tardivamente, in primo grado, solo in comparsa conclusionale, quando la nullità era oramai sanata.
Quarto motivo appello CP_1
Con questo motivo, è criticata la sentenza, che ha accolto i risultati della Ctu.
Invero, la relazione è stata ben ponderata dal primo giudice, che ha vagliato analiticamente le critiche mossele dalla CP_1
Il Ctu ha accertato mediante riscontri in fatto inoppugnabili e documentati, che l'uso del fabbricato è conforme alle specifiche contrattualmente previste e che i vizi e danni riscontrati non derivano da un uso improprio dello stesso, come sostenuto dall'appaltatore, ma sono invece da attribuire ad una realizzazione dell'opera non a perfetta regola d'arte.
In particolare, le errate pendenze del piazzale e le fessurazioni rilevate sulla pavimentazione incidono sulla durabilità e sulla funzionalità dell'opera e dipendono da un difetto di esecuzione dell'opera.
pagina 4 di 7 Le pannellature di tamponamento perimetrali, che hanno la specifica funzione di sostenere la spinta del letame, come previsto espressamente nel contratto d'appalto, sono risultate inidonee, per effetto dell'errore nel calcolo della resistenza degli stessi rispetto alla spinta del letame abbancato nel lato interno.
Anche questo motivo è pertanto infondato.
Dunque si può passare al vaglio dei motivi di appello di Parte_1
Primo motivo appello Parte_1
Deduce questo appellante che la sentenza è errata, in quanto il Tribunale non ha per nulla considerato, compensando il credito riconosciuto a per i lavori fatti, con il risarcimento liquidato a CP_1
che quest'ultima aveva già pagato tale somma, per effetto della provvisoria esecuzione Parte_1
concessa al decreto ingiuntivo opposto, deducendo senza avverse contestazioni l'avvenuta corresponsione di quanto ingiunto nel primo scritto successivo rispetto al pagamento (la comparsa conclusionale depositata il 20.12.2021 nel procedimento R.G. n° 2081/2017).
Il motivo è fondato, non contesta, neppure in appello, di aver ricevuto la somma, che quindi CP_1
non potrà essere compensata col credito risarcitorio, essendole già stata corrisposta. dunque ha diritto al pagamento dell'integrale somma a lei spettante a titolo di Parte_1
risarcimento nonché alla ripetizione della somma di euro 22.913,54 (quale differenza tra l'importo ingiunto e la somma riconosciuta nell'impugnata sentenza all'esito della revoca del provvedimento monitorio).
Secondo motivo appello Parte_1
L'appellante lamenta qui che la sentenza ha liquidato il risarcimento sommando il puro costo delle opere di ripristino, senza maggiorarle dell'iva, nonostante nella parte motiva abbia espressamente quantificato i costi di ripristino in euro 561.885,30 “oltre I.V.A”
Si deve tuttavia condividere l'assunto della la quale evidenzia (senza essere smentita) che CP_1
siccome impresa, ha diritto a detrarre l'iva per i lavori, la quale non è quindi un costo. Parte_1
Si deve riconoscere soltanto, in aggiunta alla liquidazione di euro 561.885,30 il 4% per la
[...]
sulla somma di euro 48.409,09 relativa alle spese di progettazione, direzione lavori e CP_3
sicurezza, pari ad euro 1.936,36, siccome costo non detraibile iva.
Terzo motivo appello Parte_1
sostiene che non abbia fornito la prova dei lavori di cui chiede il pagamento, e, Parte_1 CP_1
considerando che, da un costo preventivato di euro 2.184.238,21 ha documentalmente Parte_1
provato di aver già corrisposto la somma di euro 3.210.039,20, l'appaltatore avrebbe dovuto precisamente documentare quali lavori debbano compensarsi con le ulteriori somme richieste.
pagina 5 di 7 Questa Corte ritiene condividere la motivazione del primo giudice, che ha ritenuta fornita la necessaria prova considerando che:
i lavori di cui alla fattura n. 294 riguardano l'impianto fotovoltaico con successivo collaudo e messa in funzione in data 29/09/2016: non ha contestato tale fornitura, né dedotto di averla pagata;
Parte_1
i lavori di cui alla fattura n. 295 si riferiscono ad opere eseguite sulla base di prescrizioni dei VV.FF. di
Macerata e il preventivo è stato accettato da tramite conferma inviata a mezzo posta Parte_1
elettronica in data 22/11/2016: non ha contestato tale fornitura, né dedotto di averla pagata;
Parte_1
la fattura n. 296,concerne opere eseguite a marzo 2016 in economia, sulla base di specifiche richieste da parte del committente e rendicontate settimanalmente tramite resoconti inviati tramite Parte_1
posta elettronica, nei quali venivano specificate le ore impiegate, i tipi di mezzi utilizzati e la tipologia della lavorazione effettuata e rispetto a detti lavori non risultano specifiche immediate contestazioni.
La fattura n. 297 riguarda opere la cui realizzazione non è stata contestata né è stato dedotto il pagamento.
Il quarto motivo, concernendo le spese è assorbito, in quanto il parziale accoglimento dell'appello relativamente al primo e secondo motivo, obbliga questa Corte a regolare le spese anche Parte_1
del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis).
A tal fine, non si può contestare la prevalente soccombenza di in primo grado, che legittima la CP_1
compensazione solo parziale delle spese ponendone i 4\5 a carico della stessa mentre quanto CP_1
all'appello, la soccombenza di quest'ultima è totale.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, deve rigettarsi l'appello con conseguente CP_1
accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e deve parzialmente accogliersi l'appello a favore del quale vanno liquidate le spese di giudizio Parte_1
nella misura di 4\5 per il primo grado e integralmente per l'appello, liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di sull'impugnazione di quest'ultima, così Parte_1 CP_4
provvede: rigetta l'appello CP_1
in parziale accoglimento dell'appello condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
prima di euro 563.821,66 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
pagina 6 di 7 dispone la ripetizione da parte di a favore della somma di euro 22.913,54, CP_1 Parte_1
oltre interessi legali dal pagamento al saldo condanna al pagamento dei 4\5 delle spese di primo grado, liquidate in euro 17.600,00 e nella CP_1
stessa misura delle spese di ctu come liquidate dal Tribunale, e integrali dell'appello, che liquida in euro 14.200,00, oltre per entrambe, spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta per la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 833 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunita la n. 868 del 2022 posta in decisione all'udienza del 23.10.2024 e promossa
DA
con l'Avv. PALUMBO PAOLO VIA I MAGGIO 150/B Parte_1 P.IVA_1
60100 ANCONA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. FILIPPETTI STEFANO C.SO UMBERTO I, 161 CP_1 P.IVA_2
CIVITANOVA MARCHE .
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Macerata n.144/2022 del 14/02/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 (breviter e ( breviter , hanno stipulato un contratto Parte_1 Parte_1 CP_1 CP_1
di appalto avente ad oggetto la demolizione di un fabbricato industriale di proprietà della Parte_1
(committente) e successiva realizzazione, da parte di (appaltatore) in sostituzione del CP_1
fabbricato demolito, di un nuovo fabbricato in struttura prefabbricata, costituito da due corpi: Corpo A
- Struttura prefabbricata lavorazione e stoccaggio e Corpo B – Strutturazione prefabbricata maturazione.
denunciando il 27 dicembre 2016 ex art. 1667 c.c, l'esistenza di vizi dell'opera, si è Parte_1
rifiutata di saldare il corrispettivo dell'appalto.
quindi ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 51/2017 per il pagamento della somma di euro CP_1
157.286,37, oltre accessori. ha opposto il decreto proponendo altresì domanda riconvenzionale. Parte_1
si è costituita resistendo. CP_1
Il Tribunale ha così deciso: accoglie, per quanto di ragione, le contrapposte ragioni creditorie, per l'effetto, condanna al CP_1
pagamento in favore della della somma di euro 415.485,30, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla presente sentenza al soddisfo.
Revoca il decreto ingiuntivo 51\2017.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti in causa le spese della ctu. ha impugnato la sentenza con atto notificato il 5 settembre 2014 da cui la causa rg. 833 del Parte_1
2022; ha impugnato la sentenza con atto notificato il 14 settembre 2014 da cui la causa rg. 868 CP_1
del 2022.
Le cause sono state riunite con provvedimento del 2 maggio 2023. critica la sentenza impugnata con quattro motivi: Parte_1
1) Erronea declaratoria circa il calcolo del risarcimento del danno per errata compensazione del risarcimento dovuto da con un credito già integralmente pagato. CP_1
2) Erronea declaratoria circa il calcolo del risarcimento del danno per mancata liquidazione dell'I.V.A..
3) Errato riconoscimento del credito di CP_1
4) Errata compensazione delle spese.
impugna la sentenza per i seguenti motivi: CP_1
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c. la garanzia non era dovuta, in quanto vi era stata accettazione dell'opera e i vizi erano conosciuti e riconoscibili.
pagina 2 di 7 2) inammissibilità della nuova domanda di proposta nell'integrazione all'istanza ex art. 649 Parte_1
c.p.c. – motivi aggiunti e poi riprodotta anche nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c.
3) inammissibilità dell'atp, nullità assoluta e, comunque, inutilizzabilità della ctu dell'ing. Per_1
4) violazione dell'art. 132, co. 1, n. 4) del c.p.c. erroneità e illogicità della motivazione della sentenza, che ha acriticamente recepito le conclusioni del ctu (ing. . Per_1
Si esamineranno prioritariamente i motivi di in quanto, se accolti, determinerebbero il venir CP_1
meno della condanna al risarcimento a favore di assorbendo dunque l'appello di Parte_1
quest'ultima, mirato a rideterminare la misura del risarcimento.
Primo motivo appello CP_1
L'appellante sostiene che firmando senza riserve il verbale di consegna dei lavori il Parte_1
16.12.2016, e dunque accettando l'opera, avrebbe consumato il proprio diritto alla garanzia per vizi, peraltro già noti alla consegna, come risulta espressamente dalla lettera del 27 dicembre 2016 inviata dalla stessa committente, nella quale si denuncia che a seguito delle copiose piogge dello Parte_1
scorso novembre, ha riscontrato i seguenti vizi dell'opera recentemente consegnata:
1. la strada che conduce all'uscita, oggetto di rifacimento della pavimentazione in cemento, presenta già delle finiture non regolari, essendo comparsi significativi avvallamenti e dossi;
2. nella pavimentazione dell'area relativa all'ex casa colonica si sono manifestate numerose fessurazioni nel getto di calcestruzzo;
3. la stessa pendenza del pavimento sopra specificato ha pendenze verso l'esterno anziché verso le caditoie;
7. sono altresì ancora presenti le precedenti colonne portanti, la cui demolizione era stata chiaramente prevista nel contratto.”
Il riferimento alle piogge del novembre, nella lettera di dicembre, quale manifestazione dei vizi, dimostrerebbero che, a dicembre quando l'opera fu accettata, prima della lettera di denuncia dei vizi, questi erano noti e quindi la garanzia non più dovuta.
Si tratta quindi di stabilire se, sulla scorta del documento evidenziato da abbia CP_1 Parte_1
consapevolmente accettato l'opera.
L'allegato n° 6 depositato da su cui la medesima fonda l'eccezione, è costituito da due CP_1
dichiarazioni della stessa con le quali l'appaltatrice comunica: a) in data 25.11.2016 il CP_1
completamento dei lavori avvenuto in data 24.05.2016 e b)il completamento in data 16.12.2016 dei correttivi richiesti dai Vigili del Fuoco di Macerata.
pagina 3 di 7 Tali comunicazioni riportano i seguenti titoli: “Comunicazione completamento lavori”, “Opere eseguite con contratto del 09.05.2014 e successivi ordini integrativi”, “opere eseguite a seguito del verbale
Vigili del fuoco di Macerata del 07.11.2016”.
Non provenendo da le medesime dichiarazioni non dimostrano alcuna accettazione senza Parte_1
riserve da parte del committente.
ritiene evincere accettazione senza riserve anche dalla dichiarazione del 28.10.2016 inviata da CP_1
a Ubi di presa in carico dell'opera: tuttavia questo è un atto interno al Parte_1 CP_2
rapporto di Leasing, che non può avere effetto liberatorio verso l'appaltatore, non essendo a lui diretto.
Il motivo è pertanto infondato.
Secondo motivo appello CP_1
Con questo motivo l'appellante sostiene la inammissibilità della domanda di concernente Parte_1
vizi ulteriori rispetto a quelli fatti valere con la citazione, e poiché tale domanda è stata proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. sarebbe inammissibile.
Invero, non ha proposto nessuna nuova domanda, con la detta memoria, ma ha solo Parte_1
ampliato il petitum, chiedendo il risarcimento anche per difetti scoperti successivamente alla introduzione del giudizio (cfr. Sezioni Unite n° 12310/2015).
Terzo motivo appello CP_1
Con questo motivo, lamenta nullità della Ctu, per avere il consulente acquisito documenti non CP_1
presenti nel fascicolo processuale.
Il motivo è inammissibile.
La nullità della perizia dev'essere eccepita nella prima difesa o atto successivo ex art. 157 comma 2
c.p.c.: l'eccezione è stata sollevata tardivamente, in primo grado, solo in comparsa conclusionale, quando la nullità era oramai sanata.
Quarto motivo appello CP_1
Con questo motivo, è criticata la sentenza, che ha accolto i risultati della Ctu.
Invero, la relazione è stata ben ponderata dal primo giudice, che ha vagliato analiticamente le critiche mossele dalla CP_1
Il Ctu ha accertato mediante riscontri in fatto inoppugnabili e documentati, che l'uso del fabbricato è conforme alle specifiche contrattualmente previste e che i vizi e danni riscontrati non derivano da un uso improprio dello stesso, come sostenuto dall'appaltatore, ma sono invece da attribuire ad una realizzazione dell'opera non a perfetta regola d'arte.
In particolare, le errate pendenze del piazzale e le fessurazioni rilevate sulla pavimentazione incidono sulla durabilità e sulla funzionalità dell'opera e dipendono da un difetto di esecuzione dell'opera.
pagina 4 di 7 Le pannellature di tamponamento perimetrali, che hanno la specifica funzione di sostenere la spinta del letame, come previsto espressamente nel contratto d'appalto, sono risultate inidonee, per effetto dell'errore nel calcolo della resistenza degli stessi rispetto alla spinta del letame abbancato nel lato interno.
Anche questo motivo è pertanto infondato.
Dunque si può passare al vaglio dei motivi di appello di Parte_1
Primo motivo appello Parte_1
Deduce questo appellante che la sentenza è errata, in quanto il Tribunale non ha per nulla considerato, compensando il credito riconosciuto a per i lavori fatti, con il risarcimento liquidato a CP_1
che quest'ultima aveva già pagato tale somma, per effetto della provvisoria esecuzione Parte_1
concessa al decreto ingiuntivo opposto, deducendo senza avverse contestazioni l'avvenuta corresponsione di quanto ingiunto nel primo scritto successivo rispetto al pagamento (la comparsa conclusionale depositata il 20.12.2021 nel procedimento R.G. n° 2081/2017).
Il motivo è fondato, non contesta, neppure in appello, di aver ricevuto la somma, che quindi CP_1
non potrà essere compensata col credito risarcitorio, essendole già stata corrisposta. dunque ha diritto al pagamento dell'integrale somma a lei spettante a titolo di Parte_1
risarcimento nonché alla ripetizione della somma di euro 22.913,54 (quale differenza tra l'importo ingiunto e la somma riconosciuta nell'impugnata sentenza all'esito della revoca del provvedimento monitorio).
Secondo motivo appello Parte_1
L'appellante lamenta qui che la sentenza ha liquidato il risarcimento sommando il puro costo delle opere di ripristino, senza maggiorarle dell'iva, nonostante nella parte motiva abbia espressamente quantificato i costi di ripristino in euro 561.885,30 “oltre I.V.A”
Si deve tuttavia condividere l'assunto della la quale evidenzia (senza essere smentita) che CP_1
siccome impresa, ha diritto a detrarre l'iva per i lavori, la quale non è quindi un costo. Parte_1
Si deve riconoscere soltanto, in aggiunta alla liquidazione di euro 561.885,30 il 4% per la
[...]
sulla somma di euro 48.409,09 relativa alle spese di progettazione, direzione lavori e CP_3
sicurezza, pari ad euro 1.936,36, siccome costo non detraibile iva.
Terzo motivo appello Parte_1
sostiene che non abbia fornito la prova dei lavori di cui chiede il pagamento, e, Parte_1 CP_1
considerando che, da un costo preventivato di euro 2.184.238,21 ha documentalmente Parte_1
provato di aver già corrisposto la somma di euro 3.210.039,20, l'appaltatore avrebbe dovuto precisamente documentare quali lavori debbano compensarsi con le ulteriori somme richieste.
pagina 5 di 7 Questa Corte ritiene condividere la motivazione del primo giudice, che ha ritenuta fornita la necessaria prova considerando che:
i lavori di cui alla fattura n. 294 riguardano l'impianto fotovoltaico con successivo collaudo e messa in funzione in data 29/09/2016: non ha contestato tale fornitura, né dedotto di averla pagata;
Parte_1
i lavori di cui alla fattura n. 295 si riferiscono ad opere eseguite sulla base di prescrizioni dei VV.FF. di
Macerata e il preventivo è stato accettato da tramite conferma inviata a mezzo posta Parte_1
elettronica in data 22/11/2016: non ha contestato tale fornitura, né dedotto di averla pagata;
Parte_1
la fattura n. 296,concerne opere eseguite a marzo 2016 in economia, sulla base di specifiche richieste da parte del committente e rendicontate settimanalmente tramite resoconti inviati tramite Parte_1
posta elettronica, nei quali venivano specificate le ore impiegate, i tipi di mezzi utilizzati e la tipologia della lavorazione effettuata e rispetto a detti lavori non risultano specifiche immediate contestazioni.
La fattura n. 297 riguarda opere la cui realizzazione non è stata contestata né è stato dedotto il pagamento.
Il quarto motivo, concernendo le spese è assorbito, in quanto il parziale accoglimento dell'appello relativamente al primo e secondo motivo, obbliga questa Corte a regolare le spese anche Parte_1
del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis).
A tal fine, non si può contestare la prevalente soccombenza di in primo grado, che legittima la CP_1
compensazione solo parziale delle spese ponendone i 4\5 a carico della stessa mentre quanto CP_1
all'appello, la soccombenza di quest'ultima è totale.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, deve rigettarsi l'appello con conseguente CP_1
accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e deve parzialmente accogliersi l'appello a favore del quale vanno liquidate le spese di giudizio Parte_1
nella misura di 4\5 per il primo grado e integralmente per l'appello, liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di sull'impugnazione di quest'ultima, così Parte_1 CP_4
provvede: rigetta l'appello CP_1
in parziale accoglimento dell'appello condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1
prima di euro 563.821,66 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
pagina 6 di 7 dispone la ripetizione da parte di a favore della somma di euro 22.913,54, CP_1 Parte_1
oltre interessi legali dal pagamento al saldo condanna al pagamento dei 4\5 delle spese di primo grado, liquidate in euro 17.600,00 e nella CP_1
stessa misura delle spese di ctu come liquidate dal Tribunale, e integrali dell'appello, che liquida in euro 14.200,00, oltre per entrambe, spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta per la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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