Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00757/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02391/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2391 del 2025, proposto da
SA AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Panconesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto – Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/100014 emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 04.07.2025 e notificato in pari data, via PEC con cui si revoca il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 15.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. EL ER e udita la difesa di parte esistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza presentata in data 15.01.2025, il sig. AL SA richiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, domanda poi accolta con il rilascio del relativo nulla osta in data 15.05.2025.
Successivamente, con comunicazione del 28.05.2025, l’Amministrazione avviava il procedimento finalizzato alla revoca del nulla osta ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, rilevando che, al momento della presentazione della domanda, l’interessato non risultava in possesso materiale del permesso di soggiorno stagionale.
In riscontro al preavviso, il ricorrente trasmetteva memoria difensiva in data 06.06.2025, sostenendo la piena legittimità della richiesta di conversione nonostante il mancato materiale possesso del titolo stagionale, essendo maturati – a suo dire – tutti i presupposti sostanziali, incluso un contratto di lavoro stabile.
All’esito dell’istruttoria, lo Sportello Unico adottava il provvedimento del 04.07.2025, con il quale dispone la revoca del nulla osta. La decisione si fonda sulla conferma della motivazione già esplicitata in istruttoria, vale a dire che al momento dell’istanza l’interessato non possedeva fisicamente il permesso di soggiorno stagionale, circostanza ritenuta ostativa alla procedibilità della domanda.
2. Avverso il provvedimento è insorto l’interessato con ricorso notificato il 31.07.2025 con il quale lamenta, in due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 2.09.2025) che ha depositato relazione amministrativa e documentazione (il 4.09.2025).
Questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 531/2025.
Alla udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e carenza istruttoria, in violazione degli artt. 3 e 10‑bis della L. n. 241/1990. L’Amministrazione, infatti, avrebbe affermato erroneamente che, nei dieci giorni successivi alla comunicazione di preavviso di rigetto, non sarebbero pervenute osservazioni da parte dell’interessato, omettendo di considerare la memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC, con la quale il ricorrente aveva puntualmente contestato le ragioni ostative indicate nello schema di provvedimento.
Tale erronea rappresentazione dei fatti rivelerebbe un’istruttoria incompleta e non conforme ai canoni di imparzialità e buona amministrazione, risultando altresì contraddittoria la stessa scansione procedimentale, atteso che al ricorrente verrebbe formalmente attribuito un termine per presentare deduzioni quando la revoca del nulla osta risulta già disposta.
Il motivo merita accoglimento.
Una attenta disamina della struttura complessiva della motivazione del provvedimento impugnato evidenzia, infatti, significativi profili di incoerenza logica, contraddittorietà interna e difetto di istruttoria.
Il provvedimento si articola secondo una sequenza testuale che, già sul piano formale, presenta elementi di evidente ambiguità: dopo un iniziale invito a produrre “osservazioni e documenti” entro dieci giorni, accompagnato dall’avvertimento relativo al rigetto automatico dell’istanza, l’Amministrazione afferma - nella parte motivazionale - da un lato che “trascorsi 10 giorni […] non sono pervenuti dall’interessato osservazioni o ulteriore documentazione”, ma, al contempo, riconosce che “l’interessato ha prodotto osservazioni / ulteriore documentazione” (punti A e B).
Tale duplicità non viene risolta nel prosieguo dell’atto, poiché il successivo “RITENUTO” opera simultaneamente un rinvio all’ipotesi A (mancata produzione di osservazioni) e all’ipotesi B (osservazioni presentate ma ritenute non idonee), rendendo impossibile comprendere quale dei due presupposti sia stato effettivamente posto a fondamento della revoca. Ciò evidenzia una frattura insanabile dell’iter logico‑decisionale, tale da integrare un vizio di perplessità motivazionale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Del resto, la perplessità e contraddittorietà motivazionale costituiscono una delle ipotesi tipiche di eccesso di potere: si è ripetutamente affermato che il provvedimento è illegittimo quando la motivazione non consenta di ricostruire il percorso logico‑giuridico seguito dall’Amministrazione o presenti affermazioni tra loro inconciliabili (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 29.07.2024, n. 2727; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10.05.2023, n. 2868). Anche la giurisprudenza più recente ribadisce, inoltre, che il rispetto dell’art. 3 L. n. 241/1990 impone una motivazione chiara, coerente e verificabile, e che la contraddittorietà interna dell’atto è di per sé sintomatica del mancato rispetto dei canoni di razionalità, imparzialità e coerenza (cfr. T.A.R. Emilia‑Romagna, Bologna, sez. II, 03.01.2022, n. 4; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 21.01.2021, n. 33).
Né può sostenersi che tale confusione redazionale sia riconducibile a mera incertezza stilistica; la pur apprezzabile intenzione dell’Amministrazione di riassumere in modo sintetico le fasi procedimentali possa giustificare tali incongruenze: un conto è la sinteticità espositiva, altro è l’irriducibile contrasto tra affermazioni che presuppongono scenari fattuali incompatibili (osservazioni pervenute / osservazioni non pervenute).
L’atto risulta dunque intrinsecamente incoerente, e tali contraddizioni non possono essere superate attraverso un’interpretazione sistematica, poiché esse riguardano proprio i presupposti fattuali della decisione, impedendo al giudice di verificare se l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il proprio potere.
Peraltro, il ricorrente ha documentalmente dimostrato l’avvenuto invio, nei dieci giorni indicati, di una dettagliata memoria difensiva a mezzo PEC, recante osservazioni specifiche sulle ragioni ostative preannunciate.
La mancata considerazione di tali elementi integra altresì un difetto di istruttoria, giacché l’Amministrazione non può ritenere irrilevanti le osservazioni dell’interessato senza dar conto, in modo puntuale, delle ragioni per cui esse sarebbero prive di rilevanza critica. Sul punto, la giurisprudenza ribadisce che la motivazione deve contenere il raffronto tra gli elementi emersi nell’istruttoria e le deduzioni dell’istante, non potendosi ricorrere a formule stereotipate o apodittiche (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 03.11.2025, n. 1447; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 04.03.2026, n. 1069).
In definitiva, la struttura motivazionale del provvedimento, così come confezionata, non solo non consente di verificare l’effettiva valutazione delle osservazioni presentate dal ricorrente, ma si rivela affetta da contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e violazione degli artt. 3 e 10‑bis L. n. 241/1990, con conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso.
Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato.
5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 24, comma 10, nonché 5, comma 5 D.Lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per carenza ed erroneità dell’istruttoria.
Il ricorrente afferma che la revoca del nulla osta sia stata adottata sulla base di una ricostruzione incompleta e non conforme al quadro normativo applicabile. Egli sostiene di aver presentato l’istanza di conversione in presenza di tutti i presupposti sostanziali richiesti dall’art. 24, comma 10, T.U.I., avendo svolto attività lavorativa regolare e disponendo di un valido contratto di lavoro, nonché della quota flussi assegnata. Il ricorrente evidenzia inoltre di aver trasmesso, nei termini, una memoria difensiva a seguito dell’avvio del procedimento, contenente elementi e osservazioni che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare.
Secondo la prospettazione del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe commesso un duplice errore istruttorio. In primo luogo, avrebbe interpretato in modo formalistico e non conforme alla ratio della disciplina la circostanza del mancato “possesso fisico” del permesso stagionale, ritenendola ostativa alla conversione, mentre - alla luce dell’art. 24, comma 10, T.U.I. e della giurisprudenza consolidata - tale requisito dovrebbe essere considerato irrilevante.
Il motivo è fondato.
Il provvedimento impugnato si fonda sull’unica motivazione del mancato “possesso fisico” del permesso di soggiorno di lavoro stagionale.
L’art. 24, comma 10 del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che “ Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato ”.
Dalla ricostruzione dei fatti di causa emerge che il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio nazionale in data 13.05.2023 munito di un regolare visto per lavoro stagionale, ponendosi così nella condizione giuridica legittimante l’avvio del procedimento volto al rilascio del primo permesso di soggiorno per tale motivo.
L’Amministrazione ha proceduto alla sua convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione soltanto in data 08.05.2024, vale a dire quasi un anno dopo l’ingresso dello straniero, determinando un’inerzia procedimentale di eccezionale rilievo che ha inciso in modo diretto sul successivo sviluppo della vicenda amministrativa. In tale sede il ricorrente ha regolarmente sottoscritto il contratto di soggiorno ed ha inviato il kit postale per il rilascio del permesso stagionale. Tali fatti non sono confutati dall’amministrazione.
A distanza di pochi giorni, il 20.05.2024, la Questura ha omesso di consegnare il titolo, ritenendo che i nove mesi di validità fossero medio tempore spirati.
Il ricorrente presentava una prima istanza di conversione il 16.05.2024, nell’ambito delle Quote Flussi 2024, contestualmente stipulando un rapporto di lavoro con la ditta Green Plants. Non avendo ottenuto l’assegnazione della relativa quota, egli presentava una seconda istanza di conversione in data 15.01.2025, sulla quale l’Amministrazione rilasciava nulla osta in data 15.05.2025.
L’Amministrazione adottava in data 04.07.2025 il provvedimento di revoca del nulla osta, ritenendo l’istanza improcedibile per difetto del titolo di soggiorno da convertire.
Dalla ricostruzione dei fatti emerge che la carenza del presupposto contestato (possesso fisico del permesso di soggiorno stagionale) è stata causata dal ritardo dell’Amministrazione, che ha procrastinato la convocazione fino a far decorrere quasi integralmente il periodo massimo previsto per il lavoro stagionale prima ancora che il ricorrente potesse sottoscrivere il contratto.
Ne deriva che l’interessato si è trovato privo del permesso non per propria condotta, bensì per effetto della dilazione procedimentale imputabile agli uffici competenti, con ricadute pregiudizievoli sull’intera gestione della pratica amministrativa, successivamente sfociata nel diniego e nella revoca del nulla osta alla conversione.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che la facoltà di cui all’art. 24, comma 10, T.U.I. non è subordinata al possesso di un permesso di soggiorno stagionale formalmente valido al momento della domanda, bensì alla sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti per la conversione, quali lo svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa regolare, la presenza di una concreta offerta di lavoro subordinato e la disponibilità della quota flussi.
In tale senso, si è espresso anche il TAR Toscana, che ha individuato i presupposti della conversione nella sola ricorrenza dei requisiti sostanziali e delle condizioni previste dal decreto flussi, a prescindere dal dato formale della validità del titolo stagionale (TAR Toscana, Sez. II, 08.07.2020, n. 886). Ulteriormente, la giurisprudenza ha affermato che il superamento del termine di validità del permesso stagionale non costituisce elemento ostativo alla procedura, rilevando esclusivamente l’idoneità del rapporto di lavoro e la dimostrazione dell’integrazione dello straniero (TAR Lazio Latina, Sez. I, 12.09.2025, n. 710; TAR Lazio Latina, Sez. I, 12.09.2025, n. 709).
Alla luce di tali principi, nel caso in esame il mancato possesso materiale del permesso stagionale - dipeso da una condotta dilatoria e da una valutazione errata da parte dell’Amministrazione, che ha convocato il ricorrente a quasi un anno dall’ingresso in Italia e non ha provveduto alla consegna del titolo - non può essere imputato al lavoratore né può pregiudicare l’accesso all’istituto della conversione.
Diversamente, l’effettiva possibilità di esercitare la facoltà prevista dall’art. 24, comma 10, T.U.I. verrebbe a dipendere non dai presupposti sostanziali fissati dal legislatore, ma dalla maggiore o minore solerzia dell’Amministrazione nel disbrigo delle pratiche, elemento del tutto estraneo al dettato normativo e incompatibile con i principi di ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Va altresì evidenziato che la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Agricoltura e del Ministero del Turismo del 24 ottobre 2024, richiamata dall’Amministrazione nelle proprie difese quale fondamento della pretesa necessità del “possesso fisico” del permesso di soggiorno stagionale, non reca indicazioni difformi alle considerazioni sopra svolte.
La circolare, come emerge dalla sua lettura integrale, si limita a disciplinare le quote d’ingresso per il 2025, le procedure dei click‑day, i requisiti dei datori di lavoro e, quanto alle conversioni, si limita a ribadire i presupposti sostanziali previsti dall’art. 24 T.U.I., senza introdurre requisiti ulteriori né, tantomeno, prescrivere l’obbligo di materiale disponibilità del titolo da convertire.
Per quanto precede il secondo motivo del ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Il ricorso, nel suo complesso, è fondato e deve pertanto essere accolto; per l’effetto il provvedimento impugnato è annullato.
7. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della peculiarità e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES RI, Presidente
Andrea Vitucci, Consigliere
EL ER, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ER | ES RI |
IL SEGRETARIO