TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 757
TAR
Ordinanza cautelare 18 settembre 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza istruttoria

    Il provvedimento impugnato presenta incoerenze logiche e contraddittorietà interna riguardo alla ricezione delle osservazioni del ricorrente, rendendo impossibile comprendere i presupposti fattuali della decisione. La mancata considerazione delle osservazioni integra un difetto di istruttoria.

  • Accolto
    Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza ed erroneità dell'istruttoria

    Il mancato possesso fisico del permesso di soggiorno stagionale è imputabile al ritardo dell'Amministrazione nel procedimento, non al lavoratore. La facoltà di conversione è subordinata ai requisiti sostanziali (attività lavorativa, offerta di lavoro, quota flussi) e non al possesso formale del titolo stagionale, come confermato dalla giurisprudenza. La Circolare ministeriale richiamata non introduce requisiti aggiuntivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 757
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 757
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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