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Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/08/2024, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1184/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1184 2020
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Varvaro Carlo
ATTORE
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. Marinello Controparte_1 P.IVA_2
Calogero;
CONVENUTO
E
(C.F. , con l'Avv. Claudio Trovato;
Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23 maggio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
La agendo in forza del decreto ingiuntivo n. 1024/2018 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti del Controparte_2 dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione il 28 gennaio 2019, munito di formula esecutiva il 13 febbraio 2019, notificato al debitore in data 22 febbraio 2019, previa intimazione del precetto, ha sottoposto a pignoramento tutte le somme a qualunque titolo trattenute o dovute all'ente locale da (di seguito Parte_1
, nq gestore del servizio di tesoreria, fino alla concorrenza della somma di euro CP_3
1 326.379,01 corrispondente all'importo del credito vantato, aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 cpc.
La procedura di espropriazione presso terzi, acquisita la dichiarazione di ai sensi CP_3 dell'art. 547 cpc e celebrata l'udienza di verifica in data 8 novembre 2019, è stata definita con l'ordinanza del 18 novembre 2019, pubblicata il 19 novembre 2019, con cui il Ges ha assegnato in pagamento, salvo esazione, alla il credito ritenuto Controparte_1 risultante dalla dichiarazione resa dal terzo pignorato.
Avverso l'ordinanza, notificata in data 12 dicembre 2019, ha proposto ricorso ex CP_3 art. 617 cpc, tempestivamente depositato in data 31 dicembre 2019, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto che, a fronte della dichiarazione negativa del 2 agosto 2019 e delle parziali contestazioni formulate dalla Controparte_1 all'udienza del 8 novembre 2019, il Ges avrebbe potuto pronunciare l'assegnazione solo a seguito dell'accertamento dell'obbligo del terzo nell'ambito della procedura regolata dall'art. 549 cpc, nei fatti non instaurata.
Inoltre, il ricorrente ha argomentato per l'improcedibilità dell'espropriazione forzata presso terzi avviata dalla rappresentando che il conto corrente di Controparte_1 tesoreria registrava un saldo negativo alla data del pignoramento e che le anticipazioni di cassa non sono pignorabili.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 618 cpc e, nel merito, l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione del 18 novembre 2019.
Nelle more, ha proposto autonoma opposizione il giusto Controparte_2 ricorso depositato in data 2 gennaio 2020 ed iscritto in un separato sub-procedimento, contestando, innanzitutto, la violazione dell'art. 549 cpc a motivo del mancato accertamento in contraddittorio dell'obbligo del terzo pignorato.
Inoltre, l'ente ha fatto valere l'improcedibilità dell'esecuzione, rilevando l'inclusione di una parte del credito della nella massa passiva del dissesto, Controparte_1 dichiarato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 7 Marzo 2017, nonché
l'impignorabilità delle somme quantificate nella delibera di Giunta n. 69/19 adottata ai sensi dell'art. 159 Tuel.
Pag. 2 di 14 Infine, il ricorrente ha argomentato per la non assoggettabilità ad esecuzione delle anticipazioni di cassa.
Sulla scorta di tali motivi, il ha chiesto, in via cautelare, la Controparte_2 sospensione dell'esecuzione e, in via principale, di: i) dichiarare la nullità od inefficacia del pignoramento e degli atti presupposti nonché l'improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare;
ii) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'esecuzione per la somma di euro 34.483,31, o di quel maggiore o minore importo del credito della
[...] ricompreso nella massa passiva del dissesto, nonché la nullità e l'inefficacia Controparte_1 del pignoramento effettuato dalla sulle somme vantate dal Controparte_1
Comune di;
iii) di annullare l'ordinanza di assegnazione per violazione dell'art. CP_2
549 cpc ed, in ogni caso, a causa del dissesto.
Costituendosi a mezzo di memoria difensiva, depositata nelle due distinte fasi sommarie, la ha, innanzitutto, eccepito la tardività del ricorso del Controparte_1 [...]
, che avrebbe dovuto essere proposto nel termine di 20 giorni a decorrere dal CP_2
18 novembre 2019 ovvero dalla data della notifica a CP_3
Un'altra ragione di inammissibilità, secondo il creditore procedente, riguarda il contenuto delle doglianze sollevate dal in relazione Controparte_2 all'impignorabilità del credito ed al dissesto, che, a suo dire, avrebbero dovuto essere avanzate, in pendenza della procedura esecutiva, introducendo un giudizio ex art. 615 cpc
Sempre in via preliminare, la ha eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva di dipendente dalla sua estraneità alla procedura esecutiva ed ai CP_3 rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato.
Nel merito, il creditore procedente ha evidenziato che il Ges, in accoglimento delle contestazioni trasfuse nel verbale dell'udienza del 8 novembre 2019 e nella nota di precisazione del credito, esercitando il potere di interpretazione e senza incorrere nella violazione dell'art. 549 cpc, ha correttamente inteso come apparentemente negativa e, quindi, come positiva la dichiarazione del 2 agosto 2019 del tesoriere, desumendo, in particolare, l'esistenza di un credito per anticipazioni di cassa dal saldo negativo e dalla delibera di impignorabilità ex art. 159 Tuel.
Inoltre, continua la il credito azionato, relativo a prestazioni Controparte_1 di smaltimento rifiuti rese a partire dal 1 gennaio 2016, per un verso, sfugge alla massa
Pag. 3 di 14 passiva del dissesto, che è circoscritta ai crediti maturati alla data del 31 dicembre 2015; per altro verso, non risente della delibera di impignorabilità n. 69/19 emessa dalla Giunta ai sensi dell'art. 159 Tuel in quanto afferisce a servizi indispensabili.
Nella memoria si precisa, infine, che l'ente locale non avrebbe comunque dimostrato il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti secondo quanto disposto dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 69/98 e n. 211/2003.
Respinta la richiesta di sospensione, tanto nell'opposizione incoata da quanto CP_3 nell'opposizione incoata dal , in forza di due distinte ordinanze del CP_2 CP_2
Ges datate 8 marzo 2020, ha introdotto il giudizio di merito nel termine assegnato, CP_3 insistendo nelle domande già spiegate nel ricorso originario ed instando per la restituzione della somma di euro 232.001,04, o della somma ritenuta di giustizia, nelle more versata alla per evitare l'esecuzione forzata. Controparte_1
Costituendosi tardivamente in giudizio, la nel richiamare le Controparte_1 difese già spiegate nella fase sommaria, ha chiesto il rigetto delle domande di CP_3
Il si è tardivamente costituito, a mezzo di comparsa di risposta, Controparte_2 nell'ambito della fase di merito dell'opposizione instaurata da sostanzialmente CP_3 riportandosi ai motivi del ricorso del 2 gennaio 2020 e chiedendo al Tribunale la condanna della alla restituzione della complessiva somma di euro Controparte_1
232.001,04 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Tanto premesso, occorre affrontare la tematica della legittimazione del terzo a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione a motivo della violazione dell'art. 549 cpc.
A riguardo, giova ricordare in diritto che, a mente dell'art. 549 cpc, nella versione introdotta dal d.l. 83/15 convertito con modificazioni dalla legge 132/15 “Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile
l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617”.
Come è evidente, la norma, in una prospettiva di semplificazione ed accelerazione della procedura esecutiva, ha innovato rispetto al passato prevedendo che le questioni
Pag. 4 di 14 concernenti l'an ed il quantum del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo, sottoposto a pignoramento, debbano essere affrontate e risolte nell'ambito di un sub- procedimento interno all'esecuzione presso terzi, caratterizzato dalla necessaria iniziativa del creditore procedente, dalla sommarietà della cognizione, dalla garanzia del contraddittorio tra le parti ed il terzo, dal potere decisionale del Ges, che si pronuncia con un'ordinanza insuscettibile di passare in giudicato ed impugnabile con l'opposizione ex art. 617 cpc (cfr Cass. 23123/22)
Il presupposto su cui si fonda l'art. 549 cpc è rappresentato dall'insorgenza di contestazioni sulla dichiarazione del terzo e deve ritenersi integrato nel caso in cui il terzo abbia negato l'esistenza di un credito vantato dal debitore esecutato nei suoi confronti ovvero lo abbia affermato in una misura inferiore a quella ritenuta dal creditore procedente.
In una simile eventualità, è onere del creditore procedente, a pena di estinzione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 630 cpc (cfr Cass. 12113/13; Cass. 19059/06), manifestare, all'udienza di verifica, la propria contrarietà alla dichiarazione ex art. 547 cpc e promuovere l'accertamento dell'obbligazione del terzo onde perfezionare la fattispecie complessa del pignoramento. Dal canto suo, il Ges non può accogliere le contestazioni espresse dal creditore procedente e disporre l'assegnazione del credito senza la previa instaurazione del contraddittorio, che corrisponde ad un adempimento procedurale espressamente previsto dalla legge al fine di salvaguardare il diritto di difesa del terzo pignorato, la cui sfera giuridica sarebbe direttamente e negativamente incisa dalla pronuncia giurisdizionale.
Risultano, invece, estranei al dettato normativo i problemi relativi alla pignorabilità del credito, che, a ben vedere, presuppongono una dichiarazione positiva e non investono i termini del rapporto obbligatorio riconosciuto dal terzo ma soltanto la possibilità di far subentrare il creditore procedente al debitore esecutato nella posizione attiva. Pertanto, essi sono destinati a trovare un momento di analisi e di composizione nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 comma II cpc ovvero all'interno della procedura esecutiva a seguito di un'istanza di parte ex art. 486 cpc o del rilievo officioso del Ges, laddove consentito in ragione del carattere pubblicistico degli interessi coinvolti.
Sulla base delle superiori considerazioni, non può disconoscersi la legittimazione e l'interesse ad agire del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione per far valere la
Pag. 5 di 14 violazione dell'art. 549 cpc, che, come già argomentato, istituisce una garanzia procedimentale specificamente rivolta ad assicurare la tutela del terzo, non del debitore esecutato, in modo da impedire che possa ritrovarsi gravato di una posizione passiva ritenuta avulsa dalla propria sfera giuridica, senza avere avuto la possibilità di difendersi. Si aggiunga che l'interesse ad agire sorge proprio a seguito dell'emanazione dell'ordinanza di assegnazione, che, difatti, è l'atto esecutivo che determina il perfezionamento della violazione dell'art. 549 cpc.
A diversa conclusione non può giungersi facendo leva sull'estraneità del terzo pignorato alla procedura esecutiva presso terzi, che è affermazione senza dubbio corretta ma non utilizzabile per limitare il diritto di azione del terzo al cospetto di un autentico interesse difensivo.
In proposito, vale la pena precisare che il terzo, agli effetti dell'art. 549 cpc, non riveste la qualità di ausiliario del Ges bensì di parte processuale e, come tale, è pacificamente abilitato a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di accertamento del credito pignorato.
Si noti, altresì, che l'art. 548 ultimo comma cpc prevede esplicitamente che “il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” a conferma dell'inconfigurabilità di un generale divieto di proporre l'opposizione 617 cpc da parte del terzo.
In realtà, in attuazione del canone costituzionale del diritto di difesa, deve ritenersi che il terzo pignorato sia ammesso all'opposizione 617 cpc ogni qual volta subisca una lesione diretta, concreta ed attuale della propria sfera giuridica da parte degli atti della procedura esecutiva.
Ciò può verificarsi in presenza di una lesione delle garanzie procedimentali, come accade nelle ipotesi di mancata notifica dell'atto di pignoramento o di omissione del sub- procedimento ex art. 549 cpc, o qualora vengano in rilievo atti o provvedimenti che incidono sull'an e sul quantum del credito pignorato (cfr Cass. 13223/24).
Da escludersi, invece, l'interesse del terzo ad eccepire l'impignorabilità del credito atteso che il mutamento della persona del creditore, a cui è preordinata l'espropriazione forzata presso terzi, è, in virtù dei principi generali in materia di circolazione dei crediti, un evento
Pag. 6 di 14 a cui il debitore resta del tutto indifferente. Ciò comporta che il terzo pignorato non può formulare un motivo di opposizione fondato, ad esempio, sull'impignorabilità ex art. 159
Tuel, fermo restando la necessità, in adempimento dell'obbligo di diligenza, di indicare al
Ges, con la dichiarazione ex art. 547 cpc, tutti gli elementi necessari per compiere il rilievo di ufficio (cfr Cass. 6371/24).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate, va inequivocabilmente affermata la legittimazione e l'interesse all'opposizione 617 cpc da parte di che ha impugnato CP_3
l'ordinanza di assegnazione del 18 novembre 2019 eccependo l'inosservanza dell'art. 549 cpc.
Scendendo nel merito della questione posta, va rilevato che la in data 2 agosto CP_3
2019, ha reso la seguente dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cpc “Il Sottoscritto (omissis), in nome e per conto della (omissis), con riferimento al pignoramento Parte_1 presso terzi indicato in oggetto, notificato alla banca in data 11/07/2019 (omissis), DICHIARA Che, alla data di notifica dell'atto di pignoramento, il conto di Gestione Tesoreria dell'Ente debitore di cui sopra, presentava un saldo debitore, pertanto la dichiarazione è NEGATIVA. Che con delibera della Giunta
Comunale di n. 69 del 18.06.2019 (cfr. copia all.) relativamente al secondo semestre CP_2 dell'anno 2019 è stato quantificato in €.3.413.813,00 l'ammontare degli importi non soggetti ad esecuzione forzata per il semestre in corso;
Che con delibera del Comune di n. 01 del CP_2
07/03/2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 243/quater e seguenti del
TUEL (D.Lgs 267/2000)…(omissis) Per quanto sopra la Banca/Tesoriere non può ritenersi vincolata alla procedura de qua” (docc. 03 e 04)”.
Nel successivo verbale dell'udienza di verifica della dichiarazione del terzo, tenutasi giorno 8 novembre 2019, in assenza del Comune di , è dato leggere “è comparso CP_2
l'avv.to Marinello Calogero per il creditore procedente il quale contesta la dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato, evidenziando – preliminarmente – che il credito vantato dalla creditrice è maturato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto del Comune di , mentre in merito all'eccezione di CP_2 impignorabilità, ne rileva l'infondatezza in quanto il credito per cui si procede rientra tra le somme per le quali è stato apposto il vincolo di impignorabilità e, in ogni caso, tale eccezione doveva essere sollevata dal oggi non costituito;
insiste, pertanto, nell'assegnazione delle somme con liquidazione delle spese, CP_2 riservandosi di depositare nota di precisazione del credito e nota spese”.
Pag. 7 di 14 Ebbene, al cospetto della dichiarazione espressamente negativa resa dal tesoriere e dell'altrettanto espressa contestazione della dichiarazione negativa da parte del creditore procedente, sussistevano già i presupposti dell'art. 549 cpc per procedere all'accertamento dell'obbligo del terzo.
Ed invece, a seguito dell'udienza del 8 novembre 2019, il procedimento è stato posto in riserva e definito con l'ordinanza di assegnazione del 18 novembre 2019, in cui vengono affrontate e risolte una pluralità di questioni, formali e di merito, relative all'esistenza del credito pignorato ed all'interpretazione della dichiarazione del terzo, sulle quali le parti interessate non hanno avuto modo di dedurre e controdedurre.
In realtà, solo una dichiarazione positiva e pacifica di avrebbe potuto condurre CP_3 direttamente alla chiusura dell'esecuzione presso terzi con l'ordinanza di assegnazione, senza la necessità di aprire il sub-procedimento ex art. 549 cpc.
Non, invece, una dichiarazione come quella del 2 agosto 2019 che attesta un saldo negativo del conto di tesoreria, che non dà atto dell'esistenza di anticipazioni di cassa, e che ha ingenerato le contestazioni del creditore procedente.
A detta dichiarazione, per un verso, stante le plurime contestazioni della
[...]
sinteticamente formulate all'udienza del 8 novembre 2019 e meglio Controparte_1 delineate nella nota di precisazione del credito, non può essere attribuito il connotato della pacificità, necessario per disporre l'assegnazione.
Per altro verso, la dichiarazione di non può ritenersi positiva o neutra o CP_3 apparentemente negativa. Ciò in quanto l'attestazione di un saldo debitore non può significare altro che sul conto bancario non sussistono fondi nella disponibilità dell'ente locale. Si aggiunga che l'espressione “la dichiarazione è NEGATIVA” allude all'inesistenza di un credito del Comune di alla data del pignoramento e che l'espressione “La CP_2
Banca/Tesoriere non può ritenersi vincolata alla procedura di qua” rimarca la carenza di qualsiasi obbligazione in capo a CP_3
Non è, poi, condivisibile, sulla base del dato del saldo negativo del conto di tesoreria, della delibera di Giunta n. 69/19 ex art. 159 Tuel, trasmessa a in data 20 giugno CP_3
2019, anteriormente al pignoramento, e della “normalità” dell'utilizzo delle anticipazioni di cassa da parte degli enti locali, giungere a ritenere sussistente un credito per anticipazioni utilmente pignorabile e, per tale via, a qualificare come positiva la dichiarazione del terzo.
Pag. 8 di 14 Un siffatto ragionamento è, innanzitutto, ostacolato da una ragione di metodo.
Ed infatti, non bisogna dimenticare che, a mente dell'art. 549 cpc, dapprima, si prende atto della dichiarazione, positiva o negativa, del terzo e, poi, si procede, se del caso, all'accertamento dell'obbligazione. L'operazione inversa non è consentita, nel senso che non è possibile qualificare la dichiarazione del terzo dopo aver proceduto all'accertamento del credito.
L'ordinanza di assegnazione del 18 novembre 2019, a ben vedere, è inficiata proprio dal vizio segnalato in quanto, in primis, ha accertato la sussistenza del credito, dando rilevanza, in assenza di contraddittorio, ad una serie di indici presuntivi;
dopodichè, sulla base dell'esito dell'accertamento induttivo compiuto, ha qualificato come positiva la dichiarazione del terzo, finendo per porsi, in definitiva, in una prospettiva diametralmente opposta a quella delineata dall'art. 549 cpc.
In ogni caso si evidenzia, nel merito, che gli elementi valorizzati dall'ordinanza di assegnazione – ovvero il saldo negativo del conto di tesoreria, la delibera ex art. 159 Tuel, la
“normalità” dell'utilizzo delle anticipazioni di cassa da parte degli enti locali – non dimostrano ex sé l'esistenza di un'anticipazione di cassa assoggettabile a pignoramento.
A riguardo, è sufficiente osservare che la delibera ex art. 159 Tuel non va ad istituire, di per sé, un'anticipazione di cassa, per la quale occorre una distinta delibera di Giunta adottata ai sensi dell'art. 222 Tuel, e comunque non la prova indirettamente, essendo volta a regolare un profilo, quello della quantificazione del fabbisogno monetario indispensabile all'ente per il raggiungimento delle finalità normativamente indicate, che è differente e segue la verifica della disponibilità di giacenze nei rapporti di conto corrente.
Inoltre, anche ad ammettere presuntivamente l'esistenza dell'anticipazione, come sostenuto dal creditore procedente e dal Ges, l'attestazione di passività del saldo del conto corrente può solo portare a ritenere che i fondi eventualmente messi a disposizione del fossero già stati interamente consumati, dando luogo ad una situazione di CP_2 scopertura non ripianata alla data del pignoramento, a cui corrisponde non un credito dell'ente locale verso semmai un credito restitutorio di verso l'ente locale. In CP_3 CP_3 altri termini, se è stato dichiarato un saldo passivo, non è neppure astrattamente configurabile un credito da sottoporre a pignoramento, da cui l'impossibilità di poter qualificare come positiva la dichiarazione del terzo.
Pag. 9 di 14 Solo nell'ipotesi in cui la dichiarazione avesse attestato un saldo “contabile” negativo ed un saldo “disponibile” positivo avrebbe potuto ipotizzarsi la fruibilità di fondi a titolo di anticipazione di tesoreria alla data del pignoramento.
Tuttavia, in questo caso, sarebbe sorto l'ulteriore problema della riconducibilità delle anticipazioni di tesoreria ad un credito dell'ente locale verso il tesoriere, che è stato negativamente risolto dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza 9250/20 e nella successiva pronuncia n. 36066/21. In sintesi, secondo la Corte di legittimità; i)
l'anticipazione è assimilabile ad un'apertura di credito (cfr Cass. 9250/20) posto che gli interessi si pagano esclusivamente sul capitale utilizzato;
ii) l'apertura di credito non attribuisce al correntista un credito assoggettabile ad espropriazione in quanto il correntista
“non può ritenersi titolare di una posizione giuridica attiva che gli garantisca la disponibilità di un bene patrimoniale, ma esclusivamente del diritto a diventare titolare del lato passivo della relativa obbligazione, quale debitore” (cfr Cass. 36066/21).
Il pignoramento e l'assegnazione di un'anticipazione di tesoreria non sono, quindi, ammissibili in quanto, contrariamente alla finalità dell'espropriazione forzata presso terzi, non comporterebbero il trasferimento di un credito futuro ed eventuale dal debitore esecutato al creditore procedente bensì l'imposizione forzosa di un ulteriore debito a carico del debitore esecutato, il quale, infatti, a seguito del pagamento del terzo pignorato, diverrebbe obbligato per la restituzione di somme, a titolo di capitale ed interessi, che avrebbe anche potuto decidere di non utilizzare.
In ossequio all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, deve allora concludersi che, in presenza di un'anticipazione di cassa, non esiste alcun credito a favore del correntista.
Pertanto, né può ritenersi perfezionato il pignoramento, né può essere interpretata come positiva (o come falso negativo) la dichiarazione del terzo.
A valle delle considerazioni svolte, stante la sicura negatività della dichiarazione ex art. 547 cpc di si sarebbe dovuto procedere, lo si ribadisce, all'accertamento dell'obbligo CP_3 del terzo, indagando, in particolare, la consistenza del saldo del conto di tesoreria all'attualità e verificando le giacenze dei conti in regime di contabilità speciale, fruttifera ed infruttifera, accesi presso la Banca d'Italia e regolati dalla legge 720/84, istitutiva della tesoreria unica, attualmente vigente in forza dell'art. 35, comma VIII, d.l. 1/12. Il tutto
Pag. 10 di 14 nell'imprescindibile contraddittorio tra il creditore procedente, l'ente esecutato ed il tesoriere.
Per concludere sul punto, eventuali dubbi o perplessità sulla fedeltà e sulla completezza della dichiarazione resa da non avrebbero dovuto essere superati immediatamente, CP_3 ed in assenza di istruttoria, attribuendo a tale dichiarazione un senso che ex sé non ha, bensì avrebbero dovuto sollecitare l'avvio della procedura di cui all'art. 549 cpc, introdotta dal legislatore proprio per superare lo stallo provocato da una dichiarazione ritenuta insoddisfacente.
Non essendovi stato un momento di dispiegamento delle garanzie procedurali previste dall'art. 549 cpc, l'ordinanza di assegnazione del 18 novembre 2020, di fatti emessa sulla base di una dichiarazione negativa contestata e non di una dichiarazione positiva non contestata, va dichiarata illegittima ed annullata.
Ne consegue che la somma di euro 232.001,04 euro va restituita a che ha CP_3 provveduto in proprio al pagamento giusta disposizione di bonifico in data 26 marzo 2020
(cfr doc. 11 del fascicolo dell'attore)
Venendo alle domande formulate dal Comune di , se ne deve dichiarare CP_2
l'inammissibilità.
A riguardo, va ricordato che l'opposizione agli atti esecutivi ha una struttura bifasica, constando di una fase di natura sommaria e cautelare davanti al Ges, destinata a concludersi con un'ordinanza che impartisce i provvedimenti indilazionabili o che dispone la sospensione della procedura, e di una fase di merito davanti al Giudice della cognizione, da introdurre nel termine perentorio fissato dal Ges.
Le due fasi sono indefettibili in quanto poste a presidio di esigenze pubblicistiche, di economia processuale e di efficienza e regolarità del processo esecutivo.
Ciò comporta l'inammissibilità della domanda formulata direttamente nel giudizio di merito senza preventivo passaggio per la fase sommaria davanti al Ges. Analogamente, un'opposizione introdotta con ricorso davanti al Ges ma non coltivata nella fase di merito è destinata ad essere dichiarata improcedibile (cfr Cass. 25170/18).
Nella specie, è emerso che ed il hanno instaurato, a CP_3 Controparte_2 mezzo di separati ricorsi, due distinte opposizioni ex art. 617 cpc davanti al Ges, che sono proseguite in parallelo con due distinti decreti di fissazione udienza, due distinte udienze,
Pag. 11 di 14 due distinte ordinanze ex art. 618 cpc, entrambe datate 8 marzo 2020, autonomamente impugnabili con il reclamo ex art. 669 terdecies cpc.
Si noti, per inciso, che mentre la si è costituita in entrambi i Controparte_1 sub-procedimenti con memoria difensiva, la ed il si sono CP_3 Controparte_2 costituiti soltanto nella procedura che hanno rispettivamente avviato.
Orbene, mentre a seguito dell'ordinanza ex art. 618 cpc del 8 marzo 2020, ha CP_3 ritualmente introdotto la fase di merito della propria opposizione, tanto non ha fatto il il quale, rigettata l'istanza di sospensione, ha fatto inutilmente Controparte_2 trascorrere il termine perentorio di sessanta giorni stabilito nella distinta ordinanza del 8 marzo 2020.
Per l'effetto, deve ritenersi che il sia decaduto dall'azione e che, Controparte_2 quindi, alla scadenza dei sessanta giorni, non poteva più proporre alcuna domanda nella sede di merito.
Tentare di salvare le domande dell'ente facendo leva sulla tempestività dell'iniziativa giudiziale di non pare un'espediente concretamente utilizzabile. CP_3
Ciò in quanto il presente giudizio, come detto, rappresenta la fase di merito dell'opposizione introdotta da non dell'opposizione del . CP_3 Controparte_2
Può, quindi, avere ad oggetto, in virtù del principio della necessaria corrispondenza tra fase sommaria e fase di merito, solo le censure veicolate con il ricorso introduttivo del 31 dicembre 2019; non può produrre, invece, effetti conservativi rispetto all'originario ricorso del 2 gennaio 2020 dell'ente locale, divenuto improcedibile per inattività.
In sostanza, se l'ente avesse voluto ottenere una pronuncia idonea al giudicato sulle censure contenute nel ricorso del 2 gennaio 2020 avrebbe dovuto notificare l'atto di citazione alla ed a nel termine specificamente ed Controparte_1 CP_3
Part individualmente assegnato dal ed, eventualmente, chiedere in prima udienza la riunione al presente giudizio. Non avendolo fatto, è incorsa in una preclusione, che non può ritenersi superata dall'attività processuale compiuta da in prosecuzione del proprio CP_3 autonomo ricorso. Ciò è tanto più vero se si considera che l'ente locale si è costituito nella fase di merito dell'opposizione di persino dopo la scadenza del termine decadenziale CP_3 di cui all'art. 166 cpc.
Pag. 12 di 14 Oltre a quelli esposti, un ulteriore profilo di inammissibilità riguarda la causa petendi del dissesto del Comune di , dichiarato giusta delibera del Commissario ad acta n. 1 CP_2 del 7 Marzo 2017, che, secondo l'ente, avrebbe dovuto determinare la declaratoria di nullità del pignoramento.
In proposito, valga osservare che siamo di fronte ad un tipico motivo di opposizione ex art. 615 cpc, che coinvolge il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e che, per giurisprudenza costante, non può essere speso avverso l'ordinanza di assegnazione, atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata presso terzi (cfr Cass. 1328/11; Cass.
15822/23; Cass. 4507/06).
A nulla vale invocare il potere officioso del Giudice in quanto se è vero che il dissesto dell'ente configura una questione scrutinabile di ufficio, è altrettanto vero che la rilevazione compete al Ges e non al Giudice della cognizione, il quale è vincolato alla perentorietà dei termini delle opposizioni esecutive, al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, alla necessaria identità tra le questioni veicolate nella fase sommaria e quelle veicolate nella fase di merito, e non può intervenire persino al cospetto di gravi ed eccezionali invalidità, se non fatte valere ad iniziativa di parte nelle forme e nei termini di legge (cfr Cass. 16541/11; Cass. 35878/22).
In definitiva, non è consentito valutare di ufficio l'improcedibilità dell'esecuzione a causa del dissesto del in quanto si tratta di un profilo non più Controparte_2 sindacabile a seguito dell'emanazione dell'ordinanza di assegnazione.
Per concludere, l'opposizione di va accolta per le ragioni esplicitate in parte CP_3 motiva mentre le domande proposte dal nella comparsa di Controparte_2 costituzione vanno dichiarate inammissibili.
Nei rapporti tra e la le spese di lite vanno poste a CP_3 Controparte_1 carico della soccombente e si liquidano come in dispositivo sulla Controparte_1 base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il
D.M. 147/22, tenuto conto della natura documentale della causa e del mancato deposito delle memorie ex art. 183 comma VI cpc.
Nei rapporti tra la ed il le spese di Controparte_1 Controparte_2 lite vanno poste a carico del soccombente e si liquidano come in Controparte_2 dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni
Pag. 13 di 14 apportate con il D.M. 147/22, tenuto conto della natura documentale della causa e del mancato deposito delle memorie ex art. 183 comma VI cpc.
Nei rapporti tra ed il stante la sostanziale identità delle CP_3 Controparte_2 domande proposte e l'assenza di contrapposizioni, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
REVOCA l'ordinanza di assegnazione del 18 novembre 2019, pubblicata il 19 novembre
2019, resa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi 929/19;
CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro €. 232.001,04; Parte_1
DICHIARA l'inammissibilità delle domande proposte dal;
Controparte_2
CONDANNA la alla refusione delle spese del presente giudizio Controparte_1 in favore di che si liquidano in complessivi euro 7.093,00 Parte_1
(di cui 6.307,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi) oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta;
CONDANNA il alla refusione delle spese del presente giudizio in Controparte_2 favore della che si liquidano in complessivi euro 6.307,00 oltre Controparte_1 rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta;
COMPENSA le spese di lite nei rapporti tra ed il Parte_1 [...]
. Controparte_2
22/08/2024
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1184 2020
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Varvaro Carlo
ATTORE
CONTRO
(C.F. , con l'Avv. Marinello Controparte_1 P.IVA_2
Calogero;
CONVENUTO
E
(C.F. , con l'Avv. Claudio Trovato;
Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 23 maggio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
La agendo in forza del decreto ingiuntivo n. 1024/2018 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti del Controparte_2 dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione il 28 gennaio 2019, munito di formula esecutiva il 13 febbraio 2019, notificato al debitore in data 22 febbraio 2019, previa intimazione del precetto, ha sottoposto a pignoramento tutte le somme a qualunque titolo trattenute o dovute all'ente locale da (di seguito Parte_1
, nq gestore del servizio di tesoreria, fino alla concorrenza della somma di euro CP_3
1 326.379,01 corrispondente all'importo del credito vantato, aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 cpc.
La procedura di espropriazione presso terzi, acquisita la dichiarazione di ai sensi CP_3 dell'art. 547 cpc e celebrata l'udienza di verifica in data 8 novembre 2019, è stata definita con l'ordinanza del 18 novembre 2019, pubblicata il 19 novembre 2019, con cui il Ges ha assegnato in pagamento, salvo esazione, alla il credito ritenuto Controparte_1 risultante dalla dichiarazione resa dal terzo pignorato.
Avverso l'ordinanza, notificata in data 12 dicembre 2019, ha proposto ricorso ex CP_3 art. 617 cpc, tempestivamente depositato in data 31 dicembre 2019, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto che, a fronte della dichiarazione negativa del 2 agosto 2019 e delle parziali contestazioni formulate dalla Controparte_1 all'udienza del 8 novembre 2019, il Ges avrebbe potuto pronunciare l'assegnazione solo a seguito dell'accertamento dell'obbligo del terzo nell'ambito della procedura regolata dall'art. 549 cpc, nei fatti non instaurata.
Inoltre, il ricorrente ha argomentato per l'improcedibilità dell'espropriazione forzata presso terzi avviata dalla rappresentando che il conto corrente di Controparte_1 tesoreria registrava un saldo negativo alla data del pignoramento e che le anticipazioni di cassa non sono pignorabili.
Sulla scorta di tali motivi, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 618 cpc e, nel merito, l'annullamento dell'ordinanza di assegnazione del 18 novembre 2019.
Nelle more, ha proposto autonoma opposizione il giusto Controparte_2 ricorso depositato in data 2 gennaio 2020 ed iscritto in un separato sub-procedimento, contestando, innanzitutto, la violazione dell'art. 549 cpc a motivo del mancato accertamento in contraddittorio dell'obbligo del terzo pignorato.
Inoltre, l'ente ha fatto valere l'improcedibilità dell'esecuzione, rilevando l'inclusione di una parte del credito della nella massa passiva del dissesto, Controparte_1 dichiarato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 7 Marzo 2017, nonché
l'impignorabilità delle somme quantificate nella delibera di Giunta n. 69/19 adottata ai sensi dell'art. 159 Tuel.
Pag. 2 di 14 Infine, il ricorrente ha argomentato per la non assoggettabilità ad esecuzione delle anticipazioni di cassa.
Sulla scorta di tali motivi, il ha chiesto, in via cautelare, la Controparte_2 sospensione dell'esecuzione e, in via principale, di: i) dichiarare la nullità od inefficacia del pignoramento e degli atti presupposti nonché l'improcedibilità della procedura esecutiva mobiliare;
ii) dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'esecuzione per la somma di euro 34.483,31, o di quel maggiore o minore importo del credito della
[...] ricompreso nella massa passiva del dissesto, nonché la nullità e l'inefficacia Controparte_1 del pignoramento effettuato dalla sulle somme vantate dal Controparte_1
Comune di;
iii) di annullare l'ordinanza di assegnazione per violazione dell'art. CP_2
549 cpc ed, in ogni caso, a causa del dissesto.
Costituendosi a mezzo di memoria difensiva, depositata nelle due distinte fasi sommarie, la ha, innanzitutto, eccepito la tardività del ricorso del Controparte_1 [...]
, che avrebbe dovuto essere proposto nel termine di 20 giorni a decorrere dal CP_2
18 novembre 2019 ovvero dalla data della notifica a CP_3
Un'altra ragione di inammissibilità, secondo il creditore procedente, riguarda il contenuto delle doglianze sollevate dal in relazione Controparte_2 all'impignorabilità del credito ed al dissesto, che, a suo dire, avrebbero dovuto essere avanzate, in pendenza della procedura esecutiva, introducendo un giudizio ex art. 615 cpc
Sempre in via preliminare, la ha eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva di dipendente dalla sua estraneità alla procedura esecutiva ed ai CP_3 rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato.
Nel merito, il creditore procedente ha evidenziato che il Ges, in accoglimento delle contestazioni trasfuse nel verbale dell'udienza del 8 novembre 2019 e nella nota di precisazione del credito, esercitando il potere di interpretazione e senza incorrere nella violazione dell'art. 549 cpc, ha correttamente inteso come apparentemente negativa e, quindi, come positiva la dichiarazione del 2 agosto 2019 del tesoriere, desumendo, in particolare, l'esistenza di un credito per anticipazioni di cassa dal saldo negativo e dalla delibera di impignorabilità ex art. 159 Tuel.
Inoltre, continua la il credito azionato, relativo a prestazioni Controparte_1 di smaltimento rifiuti rese a partire dal 1 gennaio 2016, per un verso, sfugge alla massa
Pag. 3 di 14 passiva del dissesto, che è circoscritta ai crediti maturati alla data del 31 dicembre 2015; per altro verso, non risente della delibera di impignorabilità n. 69/19 emessa dalla Giunta ai sensi dell'art. 159 Tuel in quanto afferisce a servizi indispensabili.
Nella memoria si precisa, infine, che l'ente locale non avrebbe comunque dimostrato il rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti secondo quanto disposto dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 69/98 e n. 211/2003.
Respinta la richiesta di sospensione, tanto nell'opposizione incoata da quanto CP_3 nell'opposizione incoata dal , in forza di due distinte ordinanze del CP_2 CP_2
Ges datate 8 marzo 2020, ha introdotto il giudizio di merito nel termine assegnato, CP_3 insistendo nelle domande già spiegate nel ricorso originario ed instando per la restituzione della somma di euro 232.001,04, o della somma ritenuta di giustizia, nelle more versata alla per evitare l'esecuzione forzata. Controparte_1
Costituendosi tardivamente in giudizio, la nel richiamare le Controparte_1 difese già spiegate nella fase sommaria, ha chiesto il rigetto delle domande di CP_3
Il si è tardivamente costituito, a mezzo di comparsa di risposta, Controparte_2 nell'ambito della fase di merito dell'opposizione instaurata da sostanzialmente CP_3 riportandosi ai motivi del ricorso del 2 gennaio 2020 e chiedendo al Tribunale la condanna della alla restituzione della complessiva somma di euro Controparte_1
232.001,04 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Tanto premesso, occorre affrontare la tematica della legittimazione del terzo a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione a motivo della violazione dell'art. 549 cpc.
A riguardo, giova ricordare in diritto che, a mente dell'art. 549 cpc, nella versione introdotta dal d.l. 83/15 convertito con modificazioni dalla legge 132/15 “Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile
l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617”.
Come è evidente, la norma, in una prospettiva di semplificazione ed accelerazione della procedura esecutiva, ha innovato rispetto al passato prevedendo che le questioni
Pag. 4 di 14 concernenti l'an ed il quantum del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo, sottoposto a pignoramento, debbano essere affrontate e risolte nell'ambito di un sub- procedimento interno all'esecuzione presso terzi, caratterizzato dalla necessaria iniziativa del creditore procedente, dalla sommarietà della cognizione, dalla garanzia del contraddittorio tra le parti ed il terzo, dal potere decisionale del Ges, che si pronuncia con un'ordinanza insuscettibile di passare in giudicato ed impugnabile con l'opposizione ex art. 617 cpc (cfr Cass. 23123/22)
Il presupposto su cui si fonda l'art. 549 cpc è rappresentato dall'insorgenza di contestazioni sulla dichiarazione del terzo e deve ritenersi integrato nel caso in cui il terzo abbia negato l'esistenza di un credito vantato dal debitore esecutato nei suoi confronti ovvero lo abbia affermato in una misura inferiore a quella ritenuta dal creditore procedente.
In una simile eventualità, è onere del creditore procedente, a pena di estinzione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 630 cpc (cfr Cass. 12113/13; Cass. 19059/06), manifestare, all'udienza di verifica, la propria contrarietà alla dichiarazione ex art. 547 cpc e promuovere l'accertamento dell'obbligazione del terzo onde perfezionare la fattispecie complessa del pignoramento. Dal canto suo, il Ges non può accogliere le contestazioni espresse dal creditore procedente e disporre l'assegnazione del credito senza la previa instaurazione del contraddittorio, che corrisponde ad un adempimento procedurale espressamente previsto dalla legge al fine di salvaguardare il diritto di difesa del terzo pignorato, la cui sfera giuridica sarebbe direttamente e negativamente incisa dalla pronuncia giurisdizionale.
Risultano, invece, estranei al dettato normativo i problemi relativi alla pignorabilità del credito, che, a ben vedere, presuppongono una dichiarazione positiva e non investono i termini del rapporto obbligatorio riconosciuto dal terzo ma soltanto la possibilità di far subentrare il creditore procedente al debitore esecutato nella posizione attiva. Pertanto, essi sono destinati a trovare un momento di analisi e di composizione nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 comma II cpc ovvero all'interno della procedura esecutiva a seguito di un'istanza di parte ex art. 486 cpc o del rilievo officioso del Ges, laddove consentito in ragione del carattere pubblicistico degli interessi coinvolti.
Sulla base delle superiori considerazioni, non può disconoscersi la legittimazione e l'interesse ad agire del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione per far valere la
Pag. 5 di 14 violazione dell'art. 549 cpc, che, come già argomentato, istituisce una garanzia procedimentale specificamente rivolta ad assicurare la tutela del terzo, non del debitore esecutato, in modo da impedire che possa ritrovarsi gravato di una posizione passiva ritenuta avulsa dalla propria sfera giuridica, senza avere avuto la possibilità di difendersi. Si aggiunga che l'interesse ad agire sorge proprio a seguito dell'emanazione dell'ordinanza di assegnazione, che, difatti, è l'atto esecutivo che determina il perfezionamento della violazione dell'art. 549 cpc.
A diversa conclusione non può giungersi facendo leva sull'estraneità del terzo pignorato alla procedura esecutiva presso terzi, che è affermazione senza dubbio corretta ma non utilizzabile per limitare il diritto di azione del terzo al cospetto di un autentico interesse difensivo.
In proposito, vale la pena precisare che il terzo, agli effetti dell'art. 549 cpc, non riveste la qualità di ausiliario del Ges bensì di parte processuale e, come tale, è pacificamente abilitato a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di accertamento del credito pignorato.
Si noti, altresì, che l'art. 548 ultimo comma cpc prevede esplicitamente che “il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” a conferma dell'inconfigurabilità di un generale divieto di proporre l'opposizione 617 cpc da parte del terzo.
In realtà, in attuazione del canone costituzionale del diritto di difesa, deve ritenersi che il terzo pignorato sia ammesso all'opposizione 617 cpc ogni qual volta subisca una lesione diretta, concreta ed attuale della propria sfera giuridica da parte degli atti della procedura esecutiva.
Ciò può verificarsi in presenza di una lesione delle garanzie procedimentali, come accade nelle ipotesi di mancata notifica dell'atto di pignoramento o di omissione del sub- procedimento ex art. 549 cpc, o qualora vengano in rilievo atti o provvedimenti che incidono sull'an e sul quantum del credito pignorato (cfr Cass. 13223/24).
Da escludersi, invece, l'interesse del terzo ad eccepire l'impignorabilità del credito atteso che il mutamento della persona del creditore, a cui è preordinata l'espropriazione forzata presso terzi, è, in virtù dei principi generali in materia di circolazione dei crediti, un evento
Pag. 6 di 14 a cui il debitore resta del tutto indifferente. Ciò comporta che il terzo pignorato non può formulare un motivo di opposizione fondato, ad esempio, sull'impignorabilità ex art. 159
Tuel, fermo restando la necessità, in adempimento dell'obbligo di diligenza, di indicare al
Ges, con la dichiarazione ex art. 547 cpc, tutti gli elementi necessari per compiere il rilievo di ufficio (cfr Cass. 6371/24).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate, va inequivocabilmente affermata la legittimazione e l'interesse all'opposizione 617 cpc da parte di che ha impugnato CP_3
l'ordinanza di assegnazione del 18 novembre 2019 eccependo l'inosservanza dell'art. 549 cpc.
Scendendo nel merito della questione posta, va rilevato che la in data 2 agosto CP_3
2019, ha reso la seguente dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cpc “Il Sottoscritto (omissis), in nome e per conto della (omissis), con riferimento al pignoramento Parte_1 presso terzi indicato in oggetto, notificato alla banca in data 11/07/2019 (omissis), DICHIARA Che, alla data di notifica dell'atto di pignoramento, il conto di Gestione Tesoreria dell'Ente debitore di cui sopra, presentava un saldo debitore, pertanto la dichiarazione è NEGATIVA. Che con delibera della Giunta
Comunale di n. 69 del 18.06.2019 (cfr. copia all.) relativamente al secondo semestre CP_2 dell'anno 2019 è stato quantificato in €.3.413.813,00 l'ammontare degli importi non soggetti ad esecuzione forzata per il semestre in corso;
Che con delibera del Comune di n. 01 del CP_2
07/03/2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 243/quater e seguenti del
TUEL (D.Lgs 267/2000)…(omissis) Per quanto sopra la Banca/Tesoriere non può ritenersi vincolata alla procedura de qua” (docc. 03 e 04)”.
Nel successivo verbale dell'udienza di verifica della dichiarazione del terzo, tenutasi giorno 8 novembre 2019, in assenza del Comune di , è dato leggere “è comparso CP_2
l'avv.to Marinello Calogero per il creditore procedente il quale contesta la dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato, evidenziando – preliminarmente – che il credito vantato dalla creditrice è maturato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto del Comune di , mentre in merito all'eccezione di CP_2 impignorabilità, ne rileva l'infondatezza in quanto il credito per cui si procede rientra tra le somme per le quali è stato apposto il vincolo di impignorabilità e, in ogni caso, tale eccezione doveva essere sollevata dal oggi non costituito;
insiste, pertanto, nell'assegnazione delle somme con liquidazione delle spese, CP_2 riservandosi di depositare nota di precisazione del credito e nota spese”.
Pag. 7 di 14 Ebbene, al cospetto della dichiarazione espressamente negativa resa dal tesoriere e dell'altrettanto espressa contestazione della dichiarazione negativa da parte del creditore procedente, sussistevano già i presupposti dell'art. 549 cpc per procedere all'accertamento dell'obbligo del terzo.
Ed invece, a seguito dell'udienza del 8 novembre 2019, il procedimento è stato posto in riserva e definito con l'ordinanza di assegnazione del 18 novembre 2019, in cui vengono affrontate e risolte una pluralità di questioni, formali e di merito, relative all'esistenza del credito pignorato ed all'interpretazione della dichiarazione del terzo, sulle quali le parti interessate non hanno avuto modo di dedurre e controdedurre.
In realtà, solo una dichiarazione positiva e pacifica di avrebbe potuto condurre CP_3 direttamente alla chiusura dell'esecuzione presso terzi con l'ordinanza di assegnazione, senza la necessità di aprire il sub-procedimento ex art. 549 cpc.
Non, invece, una dichiarazione come quella del 2 agosto 2019 che attesta un saldo negativo del conto di tesoreria, che non dà atto dell'esistenza di anticipazioni di cassa, e che ha ingenerato le contestazioni del creditore procedente.
A detta dichiarazione, per un verso, stante le plurime contestazioni della
[...]
sinteticamente formulate all'udienza del 8 novembre 2019 e meglio Controparte_1 delineate nella nota di precisazione del credito, non può essere attribuito il connotato della pacificità, necessario per disporre l'assegnazione.
Per altro verso, la dichiarazione di non può ritenersi positiva o neutra o CP_3 apparentemente negativa. Ciò in quanto l'attestazione di un saldo debitore non può significare altro che sul conto bancario non sussistono fondi nella disponibilità dell'ente locale. Si aggiunga che l'espressione “la dichiarazione è NEGATIVA” allude all'inesistenza di un credito del Comune di alla data del pignoramento e che l'espressione “La CP_2
Banca/Tesoriere non può ritenersi vincolata alla procedura di qua” rimarca la carenza di qualsiasi obbligazione in capo a CP_3
Non è, poi, condivisibile, sulla base del dato del saldo negativo del conto di tesoreria, della delibera di Giunta n. 69/19 ex art. 159 Tuel, trasmessa a in data 20 giugno CP_3
2019, anteriormente al pignoramento, e della “normalità” dell'utilizzo delle anticipazioni di cassa da parte degli enti locali, giungere a ritenere sussistente un credito per anticipazioni utilmente pignorabile e, per tale via, a qualificare come positiva la dichiarazione del terzo.
Pag. 8 di 14 Un siffatto ragionamento è, innanzitutto, ostacolato da una ragione di metodo.
Ed infatti, non bisogna dimenticare che, a mente dell'art. 549 cpc, dapprima, si prende atto della dichiarazione, positiva o negativa, del terzo e, poi, si procede, se del caso, all'accertamento dell'obbligazione. L'operazione inversa non è consentita, nel senso che non è possibile qualificare la dichiarazione del terzo dopo aver proceduto all'accertamento del credito.
L'ordinanza di assegnazione del 18 novembre 2019, a ben vedere, è inficiata proprio dal vizio segnalato in quanto, in primis, ha accertato la sussistenza del credito, dando rilevanza, in assenza di contraddittorio, ad una serie di indici presuntivi;
dopodichè, sulla base dell'esito dell'accertamento induttivo compiuto, ha qualificato come positiva la dichiarazione del terzo, finendo per porsi, in definitiva, in una prospettiva diametralmente opposta a quella delineata dall'art. 549 cpc.
In ogni caso si evidenzia, nel merito, che gli elementi valorizzati dall'ordinanza di assegnazione – ovvero il saldo negativo del conto di tesoreria, la delibera ex art. 159 Tuel, la
“normalità” dell'utilizzo delle anticipazioni di cassa da parte degli enti locali – non dimostrano ex sé l'esistenza di un'anticipazione di cassa assoggettabile a pignoramento.
A riguardo, è sufficiente osservare che la delibera ex art. 159 Tuel non va ad istituire, di per sé, un'anticipazione di cassa, per la quale occorre una distinta delibera di Giunta adottata ai sensi dell'art. 222 Tuel, e comunque non la prova indirettamente, essendo volta a regolare un profilo, quello della quantificazione del fabbisogno monetario indispensabile all'ente per il raggiungimento delle finalità normativamente indicate, che è differente e segue la verifica della disponibilità di giacenze nei rapporti di conto corrente.
Inoltre, anche ad ammettere presuntivamente l'esistenza dell'anticipazione, come sostenuto dal creditore procedente e dal Ges, l'attestazione di passività del saldo del conto corrente può solo portare a ritenere che i fondi eventualmente messi a disposizione del fossero già stati interamente consumati, dando luogo ad una situazione di CP_2 scopertura non ripianata alla data del pignoramento, a cui corrisponde non un credito dell'ente locale verso semmai un credito restitutorio di verso l'ente locale. In CP_3 CP_3 altri termini, se è stato dichiarato un saldo passivo, non è neppure astrattamente configurabile un credito da sottoporre a pignoramento, da cui l'impossibilità di poter qualificare come positiva la dichiarazione del terzo.
Pag. 9 di 14 Solo nell'ipotesi in cui la dichiarazione avesse attestato un saldo “contabile” negativo ed un saldo “disponibile” positivo avrebbe potuto ipotizzarsi la fruibilità di fondi a titolo di anticipazione di tesoreria alla data del pignoramento.
Tuttavia, in questo caso, sarebbe sorto l'ulteriore problema della riconducibilità delle anticipazioni di tesoreria ad un credito dell'ente locale verso il tesoriere, che è stato negativamente risolto dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza 9250/20 e nella successiva pronuncia n. 36066/21. In sintesi, secondo la Corte di legittimità; i)
l'anticipazione è assimilabile ad un'apertura di credito (cfr Cass. 9250/20) posto che gli interessi si pagano esclusivamente sul capitale utilizzato;
ii) l'apertura di credito non attribuisce al correntista un credito assoggettabile ad espropriazione in quanto il correntista
“non può ritenersi titolare di una posizione giuridica attiva che gli garantisca la disponibilità di un bene patrimoniale, ma esclusivamente del diritto a diventare titolare del lato passivo della relativa obbligazione, quale debitore” (cfr Cass. 36066/21).
Il pignoramento e l'assegnazione di un'anticipazione di tesoreria non sono, quindi, ammissibili in quanto, contrariamente alla finalità dell'espropriazione forzata presso terzi, non comporterebbero il trasferimento di un credito futuro ed eventuale dal debitore esecutato al creditore procedente bensì l'imposizione forzosa di un ulteriore debito a carico del debitore esecutato, il quale, infatti, a seguito del pagamento del terzo pignorato, diverrebbe obbligato per la restituzione di somme, a titolo di capitale ed interessi, che avrebbe anche potuto decidere di non utilizzare.
In ossequio all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, deve allora concludersi che, in presenza di un'anticipazione di cassa, non esiste alcun credito a favore del correntista.
Pertanto, né può ritenersi perfezionato il pignoramento, né può essere interpretata come positiva (o come falso negativo) la dichiarazione del terzo.
A valle delle considerazioni svolte, stante la sicura negatività della dichiarazione ex art. 547 cpc di si sarebbe dovuto procedere, lo si ribadisce, all'accertamento dell'obbligo CP_3 del terzo, indagando, in particolare, la consistenza del saldo del conto di tesoreria all'attualità e verificando le giacenze dei conti in regime di contabilità speciale, fruttifera ed infruttifera, accesi presso la Banca d'Italia e regolati dalla legge 720/84, istitutiva della tesoreria unica, attualmente vigente in forza dell'art. 35, comma VIII, d.l. 1/12. Il tutto
Pag. 10 di 14 nell'imprescindibile contraddittorio tra il creditore procedente, l'ente esecutato ed il tesoriere.
Per concludere sul punto, eventuali dubbi o perplessità sulla fedeltà e sulla completezza della dichiarazione resa da non avrebbero dovuto essere superati immediatamente, CP_3 ed in assenza di istruttoria, attribuendo a tale dichiarazione un senso che ex sé non ha, bensì avrebbero dovuto sollecitare l'avvio della procedura di cui all'art. 549 cpc, introdotta dal legislatore proprio per superare lo stallo provocato da una dichiarazione ritenuta insoddisfacente.
Non essendovi stato un momento di dispiegamento delle garanzie procedurali previste dall'art. 549 cpc, l'ordinanza di assegnazione del 18 novembre 2020, di fatti emessa sulla base di una dichiarazione negativa contestata e non di una dichiarazione positiva non contestata, va dichiarata illegittima ed annullata.
Ne consegue che la somma di euro 232.001,04 euro va restituita a che ha CP_3 provveduto in proprio al pagamento giusta disposizione di bonifico in data 26 marzo 2020
(cfr doc. 11 del fascicolo dell'attore)
Venendo alle domande formulate dal Comune di , se ne deve dichiarare CP_2
l'inammissibilità.
A riguardo, va ricordato che l'opposizione agli atti esecutivi ha una struttura bifasica, constando di una fase di natura sommaria e cautelare davanti al Ges, destinata a concludersi con un'ordinanza che impartisce i provvedimenti indilazionabili o che dispone la sospensione della procedura, e di una fase di merito davanti al Giudice della cognizione, da introdurre nel termine perentorio fissato dal Ges.
Le due fasi sono indefettibili in quanto poste a presidio di esigenze pubblicistiche, di economia processuale e di efficienza e regolarità del processo esecutivo.
Ciò comporta l'inammissibilità della domanda formulata direttamente nel giudizio di merito senza preventivo passaggio per la fase sommaria davanti al Ges. Analogamente, un'opposizione introdotta con ricorso davanti al Ges ma non coltivata nella fase di merito è destinata ad essere dichiarata improcedibile (cfr Cass. 25170/18).
Nella specie, è emerso che ed il hanno instaurato, a CP_3 Controparte_2 mezzo di separati ricorsi, due distinte opposizioni ex art. 617 cpc davanti al Ges, che sono proseguite in parallelo con due distinti decreti di fissazione udienza, due distinte udienze,
Pag. 11 di 14 due distinte ordinanze ex art. 618 cpc, entrambe datate 8 marzo 2020, autonomamente impugnabili con il reclamo ex art. 669 terdecies cpc.
Si noti, per inciso, che mentre la si è costituita in entrambi i Controparte_1 sub-procedimenti con memoria difensiva, la ed il si sono CP_3 Controparte_2 costituiti soltanto nella procedura che hanno rispettivamente avviato.
Orbene, mentre a seguito dell'ordinanza ex art. 618 cpc del 8 marzo 2020, ha CP_3 ritualmente introdotto la fase di merito della propria opposizione, tanto non ha fatto il il quale, rigettata l'istanza di sospensione, ha fatto inutilmente Controparte_2 trascorrere il termine perentorio di sessanta giorni stabilito nella distinta ordinanza del 8 marzo 2020.
Per l'effetto, deve ritenersi che il sia decaduto dall'azione e che, Controparte_2 quindi, alla scadenza dei sessanta giorni, non poteva più proporre alcuna domanda nella sede di merito.
Tentare di salvare le domande dell'ente facendo leva sulla tempestività dell'iniziativa giudiziale di non pare un'espediente concretamente utilizzabile. CP_3
Ciò in quanto il presente giudizio, come detto, rappresenta la fase di merito dell'opposizione introdotta da non dell'opposizione del . CP_3 Controparte_2
Può, quindi, avere ad oggetto, in virtù del principio della necessaria corrispondenza tra fase sommaria e fase di merito, solo le censure veicolate con il ricorso introduttivo del 31 dicembre 2019; non può produrre, invece, effetti conservativi rispetto all'originario ricorso del 2 gennaio 2020 dell'ente locale, divenuto improcedibile per inattività.
In sostanza, se l'ente avesse voluto ottenere una pronuncia idonea al giudicato sulle censure contenute nel ricorso del 2 gennaio 2020 avrebbe dovuto notificare l'atto di citazione alla ed a nel termine specificamente ed Controparte_1 CP_3
Part individualmente assegnato dal ed, eventualmente, chiedere in prima udienza la riunione al presente giudizio. Non avendolo fatto, è incorsa in una preclusione, che non può ritenersi superata dall'attività processuale compiuta da in prosecuzione del proprio CP_3 autonomo ricorso. Ciò è tanto più vero se si considera che l'ente locale si è costituito nella fase di merito dell'opposizione di persino dopo la scadenza del termine decadenziale CP_3 di cui all'art. 166 cpc.
Pag. 12 di 14 Oltre a quelli esposti, un ulteriore profilo di inammissibilità riguarda la causa petendi del dissesto del Comune di , dichiarato giusta delibera del Commissario ad acta n. 1 CP_2 del 7 Marzo 2017, che, secondo l'ente, avrebbe dovuto determinare la declaratoria di nullità del pignoramento.
In proposito, valga osservare che siamo di fronte ad un tipico motivo di opposizione ex art. 615 cpc, che coinvolge il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata e che, per giurisprudenza costante, non può essere speso avverso l'ordinanza di assegnazione, atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata presso terzi (cfr Cass. 1328/11; Cass.
15822/23; Cass. 4507/06).
A nulla vale invocare il potere officioso del Giudice in quanto se è vero che il dissesto dell'ente configura una questione scrutinabile di ufficio, è altrettanto vero che la rilevazione compete al Ges e non al Giudice della cognizione, il quale è vincolato alla perentorietà dei termini delle opposizioni esecutive, al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, alla necessaria identità tra le questioni veicolate nella fase sommaria e quelle veicolate nella fase di merito, e non può intervenire persino al cospetto di gravi ed eccezionali invalidità, se non fatte valere ad iniziativa di parte nelle forme e nei termini di legge (cfr Cass. 16541/11; Cass. 35878/22).
In definitiva, non è consentito valutare di ufficio l'improcedibilità dell'esecuzione a causa del dissesto del in quanto si tratta di un profilo non più Controparte_2 sindacabile a seguito dell'emanazione dell'ordinanza di assegnazione.
Per concludere, l'opposizione di va accolta per le ragioni esplicitate in parte CP_3 motiva mentre le domande proposte dal nella comparsa di Controparte_2 costituzione vanno dichiarate inammissibili.
Nei rapporti tra e la le spese di lite vanno poste a CP_3 Controparte_1 carico della soccombente e si liquidano come in dispositivo sulla Controparte_1 base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il
D.M. 147/22, tenuto conto della natura documentale della causa e del mancato deposito delle memorie ex art. 183 comma VI cpc.
Nei rapporti tra la ed il le spese di Controparte_1 Controparte_2 lite vanno poste a carico del soccombente e si liquidano come in Controparte_2 dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni
Pag. 13 di 14 apportate con il D.M. 147/22, tenuto conto della natura documentale della causa e del mancato deposito delle memorie ex art. 183 comma VI cpc.
Nei rapporti tra ed il stante la sostanziale identità delle CP_3 Controparte_2 domande proposte e l'assenza di contrapposizioni, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
REVOCA l'ordinanza di assegnazione del 18 novembre 2019, pubblicata il 19 novembre
2019, resa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi 929/19;
CONDANNA la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro €. 232.001,04; Parte_1
DICHIARA l'inammissibilità delle domande proposte dal;
Controparte_2
CONDANNA la alla refusione delle spese del presente giudizio Controparte_1 in favore di che si liquidano in complessivi euro 7.093,00 Parte_1
(di cui 6.307,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi) oltre rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta;
CONDANNA il alla refusione delle spese del presente giudizio in Controparte_2 favore della che si liquidano in complessivi euro 6.307,00 oltre Controparte_1 rimborso spese generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta;
COMPENSA le spese di lite nei rapporti tra ed il Parte_1 [...]
. Controparte_2
22/08/2024
Il Giudice
Rosario La Fata
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