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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1124/2025 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, per legge
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATO
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, , , Controparte_15 Controparte_16 CP_17 CP_18
, , Controparte_19 Controparte_20 CP_21 Controparte_22
1 , Controparte_23 Controparte_24 Controparte_25 [...]
, CP_26 Controparte_27 con gli Avv.ti A. Police e P.S. Falsini giusta procura in atti
APPELLATI
APPELLANTI INCIDENTALI
E
CP_28
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
E
Controparte_29 CP_30 Controparte_31
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n. 526/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025 e notificata il 9 aprile 2025.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc chiedeva: CP_28
“Piaccia all'On.le Tribunale Civile di Velletri, sez. Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la illegittimità della procedura concorsuale per cui è causa per i motivi tutti già dedotti nel ricorso dinanzi al TAR Lazio del 24 ottobre 2022, sopra descritti e qui integralmente riproposti, annullare gli atti impugnati, sopra esattamente descritti e dunque gli esiti della procedura di selezione per cui è causa, ovvero comunque disapplicarli accertando e dichiarando quindi il diritto dell'ing. a che l' CP_28 [...]
faccia luogo alla reiterazione della relativa procedura ed Controparte_32 emettendo altresì ogni necessaria e conseguente pronuncia di condanna volta ad assicurare piena tutela ai diritti lesi dell'ing. . CP_28
2 Con riserva di proporre azione di risarcimento danni in relazione alle illegittimità riscontrate ed auspicabilmente accertate. Con vittoria di spese, di tutte le fasi di giudizio”.
2. Nel contraddittorio con l' , che si costituiva e resisteva al Controparte_33 ricorso, nonché con , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_34 Controparte_9
, , , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, , , , Controparte_15 Controparte_16 CP_17 CP_18 Controparte_19
, Controparte_20 CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
, Controparte_25 Controparte_26 Controparte_27 Controparte_29 CP_30
e , che restavano contumaci, con la sentenza in oggetto il Tribunale
[...] Controparte_31 così decideva:
“Annulla la Deliberazione n.13218 della Giunta Esecutiva del 26 luglio 2022 con cui erano stati approvati gli atti della procedura e la graduatoria di merito della procedura selettiva per soli titoli, di cui al bando n. 23376 del 2 luglio 2021, riservata al personale dipendente CP_3 dell' con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 10 posti di
Dirigente Tecnologo di I livello professionale, indetta ai sensi dell'art. 15, comma 5 del
CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, successivamente incrementata a 30 posti;
-accerta e dichiara il diritto di a che l' CP_28 Parte_1 rinnovi la relativa procedura;
-ordina all' di rinnovare la procedura selettiva Parte_1 impugnata;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di liquidate nella misura di € 259,00 per spese, di € 2694,00 per onorari e CP_28 di € 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico dell' Parte_1
, salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del C.T.U.”.
[...]
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 6 maggio 2025,
l' chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande del Controparte_33 fossero respinte. A fondamento dell'impugnazione, eccepiva preliminarmente la nullità del CP_28 dictum per difetto di contraddittorio necessario nei confronti e Parte_2 Controparte_16
tutti compresi nell'elenco dei vincitori contenuto nella deliberazione annullata dal CP_35
Giudice di primo grado;
nel merito, censurava di erroneità il convincimento del Tribunale, di
3 sussistenza del diritto azionato dal lavoratore, lamentando -in sintesi- l'erroneo apprezzamento dei fatti di causa, l'erronea valutazione delle prove, la violazione della normativa di riferimento e il vizio di motivazione della pronuncia adottata. CP_3 L' instava altresì per la sospensione dell'efficacia esecutiva dei primi tre capi del dispositivo della sentenza impugnata, prospettando a sostegno il gravissimo danno conseguente a una loro esecuzione provvisoria.
4. , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_34 Controparte_9 CP_10
, , ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 [...]
, , , , CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
,
[...] CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
e depositavano memoria di costituzione nel grado
[...] Controparte_26 Controparte_27 con appello incidentale, su cui radicavano rituale contraddittorio, e chiedevano:
“Accogliere l'appello principale a, in accoglimento dell'appello, dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro – Dott.ssa V.
Vaccaro, 8 aprile 2025, n. 526/2025 e respingere la domanda proposta da CP_28 nel giudizio di primo grado. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del
Giudizio”
5. depositava memoria di costituzione per la fase inibitoria, valevole anche per il CP_28 giudizio di merito (v. verbale d'udienza del 9 luglio 2025), con cui, riconoscendo fondata la doglianza di non integrità del contraddittorio nel precedente grado, dichiarava di rinunciare all'atto di precetto e s'impegnava a non procedere esecutivamente per l'adempimento della sentenza. Chiedeva altresì di decidere immediatamente sul merito della controversia, ovvero di anticipare al fine l'udienza ex art. 435 cpc.
6. e restavano contumaci. Controparte_29 CP_30 Controparte_31
7. All'udienza del 9 luglio 2025, cui l'udienza ex art. 435 cpc era stata anticipata, la causa è stata decisa come in dispositivo.
8. Osserva questa Corte che con sentenza n. 14914/2008 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione
è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti
4 nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto (nella specie, relativa all'assegnazione del posto di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi di un istituto scolastico, la S.C., rilevato che il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti senza che fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio, con conseguente vizio dell'intero procedimento, ha annullato le pronunce emesse e rimesso al giudio grado)”.
La Corte intende dare continuità a questo principio di diritto, confermato peraltro da successive pronunce del Giudice di legittimità -tra cui, ex multis, Cass. n. 988/2017, n. 18807/2018,
n. 28766/2018, n. 30425/2019, n. 36356 /2021, n. 6016/2023-, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando ad esso per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
9. Ebbene, oggetto della presente controversia è una procedura selettiva per soli titoli, riservata al CP_3 personale dipendente dell' con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per dieci posti per Dirigente Tecnologo di I livello professionale, conclusasi con l'individuazione dei vincitori, tra i quali, com'è pacifico in giudizio, sono ricompresi i candidati Parte_2 [...]
e CP_16 CP_35
10. L'azione introdotta dal è volta a ottenere la reiterazione della procedura selettiva allo scopo CP_28 di conseguire la piena tutela dei suo -asserito- diritto a rientrare in graduatoria nel novero dei vincitori, sicché la pronuncia richiesta è idonea, in linea di principio, a esplicare i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, ivi compresi i tre partecipanti sopra indicati.
11. Pertanto, nel presente giudizio sono litisconsorti necessari anche Parte_2 Controparte_16
e nei confronti dei quali, nondimeno, non è stato instaurato alcun contraddittorio. CP_35
12. La sentenza in oggetto è quindi nulla, in quanto pronunciata in violazione dell'art. 102 cpc.
13. Alla conforme declaratoria consegue, ex art. 354 cpc, la rimessione della causa avanti al Giudice di primo grado, perché l'interessato provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio con le parti allo stato illegittimamente pretermesse.
14. Tenuto conto dell'esito del grado e di quello complessivo della lite, nonché del comportamento assunto dalle parti in relazione alla questione decisa e altresì della natura della presente pronuncia, le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra di esse, restando invece le spese della c.t.u., per come liquidate dal Tribunale, a carico esclusivo del nel cui precipuo CP_28 interesse l'incombente è stato espletato.
5
PQM
Dichiara la nullità della sentenza per difetto del contraddittorio necessario nei confronti di
[...]
e e rimette la causa al Tribunale. Pt_2 Controparte_16 CP_35
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Pone le spese di c.t.u. a carico di , per come liquidate dal Tribunale. CP_28
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1124/2025 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, per legge
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATO
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, , , Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, , , Controparte_15 Controparte_16 CP_17 CP_18
, , Controparte_19 Controparte_20 CP_21 Controparte_22
1 , Controparte_23 Controparte_24 Controparte_25 [...]
, CP_26 Controparte_27 con gli Avv.ti A. Police e P.S. Falsini giusta procura in atti
APPELLATI
APPELLANTI INCIDENTALI
E
CP_28
APPELLATO PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
E
Controparte_29 CP_30 Controparte_31
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri n. 526/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025 e notificata il 9 aprile 2025.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc chiedeva: CP_28
“Piaccia all'On.le Tribunale Civile di Velletri, sez. Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta la illegittimità della procedura concorsuale per cui è causa per i motivi tutti già dedotti nel ricorso dinanzi al TAR Lazio del 24 ottobre 2022, sopra descritti e qui integralmente riproposti, annullare gli atti impugnati, sopra esattamente descritti e dunque gli esiti della procedura di selezione per cui è causa, ovvero comunque disapplicarli accertando e dichiarando quindi il diritto dell'ing. a che l' CP_28 [...]
faccia luogo alla reiterazione della relativa procedura ed Controparte_32 emettendo altresì ogni necessaria e conseguente pronuncia di condanna volta ad assicurare piena tutela ai diritti lesi dell'ing. . CP_28
2 Con riserva di proporre azione di risarcimento danni in relazione alle illegittimità riscontrate ed auspicabilmente accertate. Con vittoria di spese, di tutte le fasi di giudizio”.
2. Nel contraddittorio con l' , che si costituiva e resisteva al Controparte_33 ricorso, nonché con , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_34 Controparte_9
, , , Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, , , , Controparte_15 Controparte_16 CP_17 CP_18 Controparte_19
, Controparte_20 CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
, Controparte_25 Controparte_26 Controparte_27 Controparte_29 CP_30
e , che restavano contumaci, con la sentenza in oggetto il Tribunale
[...] Controparte_31 così decideva:
“Annulla la Deliberazione n.13218 della Giunta Esecutiva del 26 luglio 2022 con cui erano stati approvati gli atti della procedura e la graduatoria di merito della procedura selettiva per soli titoli, di cui al bando n. 23376 del 2 luglio 2021, riservata al personale dipendente CP_3 dell' con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 10 posti di
Dirigente Tecnologo di I livello professionale, indetta ai sensi dell'art. 15, comma 5 del
CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, successivamente incrementata a 30 posti;
-accerta e dichiara il diritto di a che l' CP_28 Parte_1 rinnovi la relativa procedura;
-ordina all' di rinnovare la procedura selettiva Parte_1 impugnata;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di liquidate nella misura di € 259,00 per spese, di € 2694,00 per onorari e CP_28 di € 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto a carico dell' Parte_1
, salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del C.T.U.”.
[...]
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 6 maggio 2025,
l' chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande del Controparte_33 fossero respinte. A fondamento dell'impugnazione, eccepiva preliminarmente la nullità del CP_28 dictum per difetto di contraddittorio necessario nei confronti e Parte_2 Controparte_16
tutti compresi nell'elenco dei vincitori contenuto nella deliberazione annullata dal CP_35
Giudice di primo grado;
nel merito, censurava di erroneità il convincimento del Tribunale, di
3 sussistenza del diritto azionato dal lavoratore, lamentando -in sintesi- l'erroneo apprezzamento dei fatti di causa, l'erronea valutazione delle prove, la violazione della normativa di riferimento e il vizio di motivazione della pronuncia adottata. CP_3 L' instava altresì per la sospensione dell'efficacia esecutiva dei primi tre capi del dispositivo della sentenza impugnata, prospettando a sostegno il gravissimo danno conseguente a una loro esecuzione provvisoria.
4. , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_34 Controparte_9 CP_10
, , ,
[...] Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 [...]
, , , , CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_18 Controparte_19 CP_20
,
[...] CP_21 Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
e depositavano memoria di costituzione nel grado
[...] Controparte_26 Controparte_27 con appello incidentale, su cui radicavano rituale contraddittorio, e chiedevano:
“Accogliere l'appello principale a, in accoglimento dell'appello, dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Velletri – Sezione Lavoro – Dott.ssa V.
Vaccaro, 8 aprile 2025, n. 526/2025 e respingere la domanda proposta da CP_28 nel giudizio di primo grado. Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese del
Giudizio”
5. depositava memoria di costituzione per la fase inibitoria, valevole anche per il CP_28 giudizio di merito (v. verbale d'udienza del 9 luglio 2025), con cui, riconoscendo fondata la doglianza di non integrità del contraddittorio nel precedente grado, dichiarava di rinunciare all'atto di precetto e s'impegnava a non procedere esecutivamente per l'adempimento della sentenza. Chiedeva altresì di decidere immediatamente sul merito della controversia, ovvero di anticipare al fine l'udienza ex art. 435 cpc.
6. e restavano contumaci. Controparte_29 CP_30 Controparte_31
7. All'udienza del 9 luglio 2025, cui l'udienza ex art. 435 cpc era stata anticipata, la causa è stata decisa come in dispositivo.
8. Osserva questa Corte che con sentenza n. 14914/2008 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In materia di pubblico impiego privatizzato, nelle controversie relative all'espletamento di procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto all'assegnazione del posto messo a concorso, sono contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione
è destinata a produrre effetti diretti in ragione della comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, e della domanda, implicita, di riformulazione della graduatoria, che esplica i suoi effetti
4 nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, atteso, tra l'altro, il potere del giudice, ex art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di adottare tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il litisconsorzio necessario deve, invece, escludersi ove sia chiesto solo il risarcimento del danno, giacché, in questo caso, la controversia è circoscritta al singolo rapporto (nella specie, relativa all'assegnazione del posto di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi di un istituto scolastico, la S.C., rilevato che il giudizio di primo grado e di appello si erano svolti senza che fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio, con conseguente vizio dell'intero procedimento, ha annullato le pronunce emesse e rimesso al giudio grado)”.
La Corte intende dare continuità a questo principio di diritto, confermato peraltro da successive pronunce del Giudice di legittimità -tra cui, ex multis, Cass. n. 988/2017, n. 18807/2018,
n. 28766/2018, n. 30425/2019, n. 36356 /2021, n. 6016/2023-, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando ad esso per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
9. Ebbene, oggetto della presente controversia è una procedura selettiva per soli titoli, riservata al CP_3 personale dipendente dell' con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per dieci posti per Dirigente Tecnologo di I livello professionale, conclusasi con l'individuazione dei vincitori, tra i quali, com'è pacifico in giudizio, sono ricompresi i candidati Parte_2 [...]
e CP_16 CP_35
10. L'azione introdotta dal è volta a ottenere la reiterazione della procedura selettiva allo scopo CP_28 di conseguire la piena tutela dei suo -asserito- diritto a rientrare in graduatoria nel novero dei vincitori, sicché la pronuncia richiesta è idonea, in linea di principio, a esplicare i suoi effetti nei confronti di tutti i partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, ivi compresi i tre partecipanti sopra indicati.
11. Pertanto, nel presente giudizio sono litisconsorti necessari anche Parte_2 Controparte_16
e nei confronti dei quali, nondimeno, non è stato instaurato alcun contraddittorio. CP_35
12. La sentenza in oggetto è quindi nulla, in quanto pronunciata in violazione dell'art. 102 cpc.
13. Alla conforme declaratoria consegue, ex art. 354 cpc, la rimessione della causa avanti al Giudice di primo grado, perché l'interessato provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio con le parti allo stato illegittimamente pretermesse.
14. Tenuto conto dell'esito del grado e di quello complessivo della lite, nonché del comportamento assunto dalle parti in relazione alla questione decisa e altresì della natura della presente pronuncia, le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra di esse, restando invece le spese della c.t.u., per come liquidate dal Tribunale, a carico esclusivo del nel cui precipuo CP_28 interesse l'incombente è stato espletato.
5
PQM
Dichiara la nullità della sentenza per difetto del contraddittorio necessario nei confronti di
[...]
e e rimette la causa al Tribunale. Pt_2 Controparte_16 CP_35
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Pone le spese di c.t.u. a carico di , per come liquidate dal Tribunale. CP_28
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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