Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4080/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4080/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), il primo, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Rizzo, la C.F._2 seconda, dall'avv. Maria Bruno, entrambi procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 03.12.2024
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato l'1.10.2024 e Parte_1 [...] esponevano: - di aver celebrato matrimonio in data 09.06.2001 e che dalla Parte_2 loro unione nasceva (31.01.2005), maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente;
- che, con sentenza n. 2662/2014 depositata in data 30.06.2014, il
Tribunale di Lecce pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la previsione, a carico di di un contributo di Parte_1 mantenimento per il figlio pari ad € 200,00 da versarsi direttamente sul conto corrente personale dello stesso entro il giorno cinque di ogni mese fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, nonché ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce con la specificazione che le spese spettanti al saranno versate direttamente in favore Pt_1 del figlio.
Con decreto del 05.11.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 03.12.2024, svolta in modalità cartolare, le parti insistevano nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato in [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt.
2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in data 09.06.2001, è intervenuta separazione personale pronunciata dal
Tribunale di Lecce con sentenza n. 2662/2014 depositata in data 30.06.2014
Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente Delegato è trascorso più di un anno durante il quale i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo.
Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti al loro interesse e a quello del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 01.10.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tricase il
09.06.2001 da nato in [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...] (Atto n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2001), Parte_2 alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tricase per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 20.12.2024
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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