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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 3704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3704 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11598 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via della Liber- C.F._1 tà n. 78, presso lo studio dell'Avv. Siino Giuseppe, che lo rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte attrice opponente –
CONTRO
(C.F. ), in per- Controparte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pa- lermo, Via R. Pilo, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Palmigiano Alessandro, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta opposta –
OGGETTO: Transazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15/09/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato in data
13/09/2023, ha ad oggetto l'opposizione proposta da av- Parte_1 verso il decreto ingiuntivo n. 2119/2023 di questo Tribunale emesso in data
8 maggio 2023 e dichiarato provvisoriamente esecutivo con il quale è stato ingiunto al predetto il pagamento, in favore della società
[...]
della somma di € 28500,00 oltre gli interessi Controparte_1 legali dall'01 luglio 2017 sino all'effettivo pagamento e le spese del procedi- mento monitorio.
A fondamento della opposizione ha dedotto che dopo Parte_1 avere lavorato a far data dal 2006, quale parruchiere presso la società “
[...]
ed essere stato nominato nel Controparte_1
2010 responsabile dell'esercizio commerciale che la società aveva avviato all'interno del centro commerciale “Poseidon”, in Carini, in data 18 dicembre
2012, unitamente ai signori e , figli Controparte_2 Controparte_3 del sig. legale rappresentante dell'odierna opposta, aveva Controparte_1 costituito la società CP_4
La suddetta Società, con atto del 3 gennaio 2013 aveva acquistato dalla Con società “ la proprietà del “ramo Controparte_1 di azienda corrente in Carini, Contrada Ciachea, presso il Centro Commer- ciale “Poseidon”, munito dell'insegna “Compagnia della Bellezza” avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di parrucchiera (all. 3).
Al fine di conseguire un reciproco vantaggio fiscale e contabile e «sebbene il valore dell'attività oggetto della compravendita fosse maggiore» le parti ave- vano indicato quale prezzo di vendita, la somma di euro 50.000,00, riservan- dosi di procedere in seguito alla corretta identificazione del prezzo.
A fronte di ciò il sig. aveva altresì promesso, sia uno Controparte_1 sconto sul prezzo, che una dilazione di pagamento.
Pertanto, con successiva scrittura privata, le parti avevano fissato il reale prezzo di vendita in euro 145.000,00 e i sigg. , Controparte_2 [...]
e “in proprio e quali unici componenti della so- CP_5 Parte_1 cietà “ , in solido, si erano obbligati a corrispondere la suddetta CP_4 somma alla società in più so- Controparte_1 luzioni, ma comunque entro il 31 dicembre 2016.
Tanto premesso ha dedotto: Parte_1
1. la nullità della scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto stipulata con l'intento di eludere l'imposizione tributa- ria;
2. l'annullabilità della medesima scrittura per vizio della volontà dipeso da errore e violenza in quanto redatta dietro minaccia della promozione dell'azione di rescissione e dell'erronea convinzione della fondatezza della
- 2 - medesima;
3. il difetto di legittimazione passiva dell'opponente per l'intervenuta perdita, con atto di transazione del 16 novembre 2016, della qualità di socio ed il riconoscimento del diritto del quale socio recedente, ad ottene- Pt_1 re il rimborso della propria partecipazione quantificata in euro 6.500,00
(all. 4) tenendo debitamente in conto anche il reale “debito” contratto dal- la società “ per l'acquisto del ramo di azienda dalla so- CP_4 cietà “ ; Controparte_1
4. in subordine, la necessità di chiamare in causa la “ ed i CP_4 sig.ri e ai quali in quanto il Controparte_2 Controparte_3 rapporto dedotto aveva in comune con i predetti terzi almeno uno degli elementi oggettivi per la esistenza di un vincolo di connessione oggettiva per il petitum o per la causa petendi ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «in via preliminare, di- chiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. ; • in ul- Parte_1 teriormente preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza allo sco- po di consentire la citazione dei terzi indicati in motivazione nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis, provvedendo con decreto, nel termine previsto dall'articolo 171 bis, a fissare la data della nuova udienza e termini per la no- tifica agli stessi;
• nel merito 1. accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
2. accogliere l'ecce- zione di annullabilità e per l'effetto accertare e dichiarare l'annullabilità della scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per vizio della volontà dipeso da errore e violenza;
3. accertare e dichiarare la società
“ obbligata a rifondere le somme eventualmente corrisposte CP_4 dal sig. alla società “ Parte_1 Controparte_1
relative all'acquisto del ramo di azienda. Con vittoria di spese ed onora-
[...] ri del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge».
Si è costituita la ed Controparte_6 ha sollecitato il rigetto dell'opposizione proposta, contestandone la fondatez- za.
- 3 - Segnatamente, in ordine al difetto di legittimazione dell'opponente l'opposta ha dedotto che costui, in seno alla scrittura privata, si era dichiara- to “in proprio” debitore di un importo pari al 30% debito costituito dal prezzo di vendita del ramo di azienda fissato dalle parti in € 145.000,00 e, dunque, di una somma pari ad euro 43.500,00, sicché la circostanza che Parte_1
non fosse più socio della non faceva venire meno la sua ob-
[...] CP_4 bligazione.
In ordine alla asserita nullità del contratto, la Società ha dedotto che la medesima non era stata stipulata per eludere norme tributarie e, in ogni ca- so, le pattuizioni contenute in un contratto dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicavano di per sé la nullità del contratto stesso.
Quanto all'eccezione di annullamento del contratto, ha eccepito in primo luogo la prescrizione dell'azione di annullamento, essendo ampiamente de- corso ogni termine di legge e, comunque l'infondatezza della stessa ha, quin- di, concluso chiedendo al Tribunale di «Respingere le eccezioni preliminari di controparte per i motivi dedotti in narrativa;
Accertare e dichiarare la prescri- zione dell'azione di annullamento;
Nel merito rigettare l'opposizione ex adverso promossa in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narra- tiva, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2119/2023 emesso tra le parti;
In ogni caso condannare il Sig. , al pagamento in Parte_1 favore della società , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., dell'importo di euro 28.500,00, oltre oltre interessi dal 31/12/2016 ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione fino all'integrale soddisfo, per tutti i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese anche del- la fase monitoria».
Non autorizzata la chiamata e in assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 15/09/2025.
Tanto premesso deve osservarsi che il decreto ingiuntivo oggetto della pre- sente opposizione è stato emesso sulla scorta della scrittura privata in forza della quale la Società da un Controparte_1
- 4 - lato, e e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'altro, premesso di avere stipulato il 3 gennaio 2013 il contratto di vendi- ta del ramo di azienda sito in Carini presso il centro commerciale Poseidon in favore della società per il prezzo di euro 50.000,00 e «ricono- CP_4 scendo, dietro istanza della parte venditrice, che il valore del citato ramo di azienda trasferito è superiore al prezzo predetto», hanno convenuto «onde evi- tare l'eventuale azione di rescissione esercitatone dalla parte venditrice (…) che il prezzo della vendita del ramo di azienda» fosse «elevato a Euro
145.000,00».
Pertanto, , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
«in proprio e quali unici componenti della società " » si sono ob- CP_4 bligati «a corrispondere l'intero prezzo di euro 145.000,00 in più soluzioni, ma comunque entro il 31.12.2016 alla società " Controparte_1
" (…) in proporzione alla loro partecipazione nella società e
[...] cioè: dal signor per il 35% (…); dal signor Controparte_2 Controparte_7 vatore per il 35%. (…) ,- dal signor per il 30% ». Parte_1
Le parti hanno, infine, dato atto del contestuale pagamento da parte di della somma di euro 15.000,00. Parte_1
Ora, secondo la prospettazione della parte opponente, il debito contratto in detta sede sarebbe stato strettamente connesso all'acquisto del ramo di azienda a beneficio esclusivo della e, l'assunzione del debito, CP_4 indissolubilmente legata alla qualità di socio, perduta da con la Pt_1 sottoscrizione di dell'atto di transazione del 3 maggio 2018 (all. 4) con il qua- le, il sig. era receduto dalla società. Pt_1
Da ciò il difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente.
Orbene, la semplice lettura della scrittura in oggetto rende evidente l'infondatezza di tale eccezione poiché, come già osservato, l'opponente si è ivi obbligato «in proprio», oltre che quale socio della società CP_4
ha eccepito, inoltre, la nullità della suddetta scrittura Parte_1 poiché con la medesima le parti avrebbero voluto asseritamente conseguire un illecito vantaggio fiscale e contabile attraverso l'indicazione, nella dichia-
- 5 - razione dei redditi, di un minore incasso rispetto a quello effettivamente con- seguito con conseguente minore tassazione e, inoltre, l'elisione dell'onere per i soci della di iscrivere in bilancio un attivo più basso e di pro- CP_4 cedere ad un nuovo conferimento di capitali, integrando le somme già versa- te dinanzi al notaio all'atto della costituzione della s.r.l.
A tale proposito osserva innanzitutto il Tribunale che tale scopo illecito sa- rebbe stato perseguito non con la “scrittura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto” - con la quale semmai le parti hanno fatto emergere, ri- conoscendolo concordemente, il reale valore dell'operazione, ma con l'atto notarile del 3 gennaio 2013.
Invero, l'opponente ha dedotto che l'intento fraudolento sarebbe stato rea- lizzato “mediante una sequenza di atti tra loro teleologicamente coordinati (atto pubblico di vendita del ramo di azienda ad un prezzo “minimo” e successiva scrittura privata ad un prezzo più elevato)” salvo poi invocare la nullità solo del secondo.
Ad ogni buon conto, come correttamente posto in luce dalla difesa di parte opposta, costituisce orientamento consolidato della Corte di cassazione, cui questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello secondo il quale: «Le pat- tuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in par- te, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni" (Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007 (Rv. 596267; Sez. 3, Sentenza n. 12327 del 05/11/1999 (Rv.
530914). Solo l'amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla rego- lare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accer- tamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 c.c.) e in tal caso la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni (Sez. 5, Sent.
n. 20816 del 2005 vedi anche tra le tante Sez. 5, Ord. n. 17743 del 2021 e
Sez. 5, Ord. n. 11055 del 2021)» (Cass. n. 3170/2023).
ha poi eccepito l'annullabilità della scrittura per vizi del Parte_1
- 6 - consenso, deducendo di essere stato indotto a sottoscrivere la scrittura pri- vata posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo dalla minaccia esercitata dalla parte venditrice dell'esperimento della azione di rescissione per lesione e dall'erronea convinzione della fondatezza della medesima.
A tale proposito deve osservarsi che, in seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 cod. proc. civ., ha affermato, Parte_1 contraddicendo le sue stesse difese, che “non vi è mai stata, infatti, alcuna li- te o divergenza tra le parti, ma un pacifico riconoscimento del maggior valore”
(pag. 7).
Sembrerebbe, pertanto che l'eccezione di annullamento del contratto per violenza non sia stata coltivata.
In ordine alla sussistenza dell'errore nel quale sarebbe asseritamente in- corso ON UD nel sottoscrivere la citata scrittura e rammentata l'imprescrittibilità dell'eccezione di annullamento ai sensi dell'art. 1442 cod. civ., va osservato che, come correttamente affermato da entrambe le parti, la scrittura in oggetto ha natura di transazione.
L'errore allegato dall'opponente non è, tuttavia un errore di diritto, - com'è noto irrilevante ai sensi dell'art. 1969 cod. civ. - ma un errore sul rapporto che le parti hanno costituito, modificato o estinto in occasione della compo- sizione della lite, ossia un errore su una circostanza che, pur non avendo formato oggetto di controversia, sia stata implicitamente considerata dalle parti come presupposto di fatto o come premessa necessaria di quel loro ac- cordo sicché, in difetto, esse non lo avrebbero stipulato.
Segnatamente, l'errore dedotto ricadrebbe sul valore del ramo di azienda.
Senonché, le allegazioni formulate dall'opponente in merito appaiono in- sanabilmente contraddittorie, oltre che del tutto sfornite di prova (e la prova testimoniale articolata sul punto in seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 171, ter c.p.c. n. 2 inammissibile perché de relato parte).
Ed invero deve osservarsi che, dapprima, ha dedotto Parte_1 che il valore del bene sarebbe stato coscientemente e volontariamente sotto- stimato dalle parti per conseguire illeciti vantaggi fiscali e contabili e su tale
- 7 - affermazione ha fondato l'eccezione di nullità appena esaminata.
Successivamente ha, invece, eccepito di essere stato indotto alla stipula della scrittura privata nella quale le parti avevano riconosciuto che il valore del ramo di azienda era superiore a quello precedentemente concordato, nell'erronea convinzione della fondatezza della azione di rescissione per le- sione minacciata dalla parte venditrice.
Delle due l'una.
O le parti, ivi compreso l'opponente, erano consapevoli che il valore del bene indicato nell'atto notarile del 3 gennaio 2013 era inferiore a quello reale
- poiché tale indicazione era diretta ad ottenere illeciti vantaggi fiscali e con- tabili -, oppure tale valore non era stato affatto sottostimato e l'opponente era consapevole del fatto che l'azione di rescissione, asseritamente minaccia- ta dalla parte venditrice, era del tutto infondata.
In ogni caso, come detto, entrambe tali allegazioni sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Ancora, secondo in occasione della stipula della Transazione Pt_1 del 3 maggio 2018, il riconoscimento in suo favore del diritto, quale socio re- cedente, ad ottenere il rimborso della propria partecipazione quantificata in euro 6.500,00 (all. 4) sarebbe avvenuto tenendo debitamente in conto anche il reale “debito” contratto per l'acquisto del ramo di azienda dalla società “
[...]
. Controparte_1
Anche tale allegazione è rimasta del tutto sfornita di prova, osservandosi per converso che la suddetta scrittura non reca alcun riferimento all'acquisto del ramo di azienda nè alle vicende oggetto del presente giudizio.
Infine, l'opponente, sebbene in modo estremamente generico, ha riferito di avere concordato con l'amministratore di che non avrebbe in- CP_4 cassato gli utili di propria spettanza conseguiti dalla costituita società ma li avrebbe destinati al pagamento della sua quota di acquisto del ramo di azienda.
Osserva il Tribunale che tale circostanza è stata recisamene contestata dalla controparte che ha fatto osservare che difficilmente una società di pic-
- 8 - cole dimensioni come quella in oggetto e soprattutto nei primi 5 anni dalla costituzione, avrebbe avuto la possibilità di distribuire utili, in quanto desti- nati a sopperire a costi, spese e ammortamenti.
L'opponente non ha nemmeno quantificato gli importi asseritamente non incassati e destinati al pagamento della suddetta quota, limitandosi a depo- sitare, unitamente alla memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c. n. 2 un “Prospet- to riepilogativo degli utili relativi alla posizione del sig. ” di Parte_1 incerta provenienza, privo di firma e di data e parimenti oggetto di contesta- zione da parte dell'opposta.
Al fine di fornire prova dei suoi assunti anche al fine di superare l'obiezione della opposta relativa alla mancanza di utili negli anni 2013-
2016, l'opponente ha articolato una prova testimoniale che, sebbene astrat- tamente ammissibile, poiché relativa a patti successivi alla stipulazione, ap- pare del tutto superflua.
Ed infatti, l'eventuale prova del pagamento effettuato nei confronti del le- gale rappresentante della e realizzato attraverso la mancata CP_4 percezione di utili, non avrebbe alcuna efficacia liberatoria nei confronti dell'odierna opposta e potrebbe rilevare solo nei rapporti interni tra i conde- bitori.
Tuttavia, la chiamata dei terzi, società CP_4 Controparte_2
e , non è stata autorizzata. Controparte_3
A tale proposito è bene ribadire quanto già rammentato in seno al decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis cod. proc. civ. in data 7/12/2023, ossia che, come affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 4309 del 23 febbraio
2010 e ribadito dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 9570 del 12/05/2015) il provvedimento del giudice di fissa- zione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo è discrezio- nale – e ciò anche se sia stata tempestivamente richiesta la chiamata in cau- sa del terzo ex art. 269 cod. proc. civ., in manleva o in regresso – , poiché, in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ed al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice può rifiutare di fissare una
- 9 - nuova prima udienza per la costituzione del terzo alla luce delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Va, in conclusione, riconosciuta la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria dalla opposta e l'inconsistenza dell'opposizione proposta da parte opponente, legittimo il decreto ingiuntivo n. 2119/2023 emesso da questo Tribunale in data 8 maggio 2023 già dichiarato provvisoriamente ese- cutivo che deve essere quindi confermato, ribadendone l'esecutività già con- cessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
In base al principio della soccombenza parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione, liqui- date – come in dispositivo – secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014, facendo applicazione, in relazione allo scaglione di valore di riferi- mento, dei valori medi delle tabelle allegate al predetto D.M. per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio ad eccezione di quella istruttoria esauritasi nella acquisizione della produzione documentale offerta dalle pareti, per la quale va applicato il valore minimo.
Dev'essere, inoltre, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore e conferma il decreto ingiuntivo n. 2119/2023 di questo
Tribunale emesso in data 8 maggio 2023; conferma l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
lascia a carico di parte opponente le spese della fase monitoria;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
- 10 - Così deciso in Palermo in data 01/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 11 -
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11598 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via della Liber- C.F._1 tà n. 78, presso lo studio dell'Avv. Siino Giuseppe, che lo rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte attrice opponente –
CONTRO
(C.F. ), in per- Controparte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pa- lermo, Via R. Pilo, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Palmigiano Alessandro, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta opposta –
OGGETTO: Transazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15/09/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato in data
13/09/2023, ha ad oggetto l'opposizione proposta da av- Parte_1 verso il decreto ingiuntivo n. 2119/2023 di questo Tribunale emesso in data
8 maggio 2023 e dichiarato provvisoriamente esecutivo con il quale è stato ingiunto al predetto il pagamento, in favore della società
[...]
della somma di € 28500,00 oltre gli interessi Controparte_1 legali dall'01 luglio 2017 sino all'effettivo pagamento e le spese del procedi- mento monitorio.
A fondamento della opposizione ha dedotto che dopo Parte_1 avere lavorato a far data dal 2006, quale parruchiere presso la società “
[...]
ed essere stato nominato nel Controparte_1
2010 responsabile dell'esercizio commerciale che la società aveva avviato all'interno del centro commerciale “Poseidon”, in Carini, in data 18 dicembre
2012, unitamente ai signori e , figli Controparte_2 Controparte_3 del sig. legale rappresentante dell'odierna opposta, aveva Controparte_1 costituito la società CP_4
La suddetta Società, con atto del 3 gennaio 2013 aveva acquistato dalla Con società “ la proprietà del “ramo Controparte_1 di azienda corrente in Carini, Contrada Ciachea, presso il Centro Commer- ciale “Poseidon”, munito dell'insegna “Compagnia della Bellezza” avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di parrucchiera (all. 3).
Al fine di conseguire un reciproco vantaggio fiscale e contabile e «sebbene il valore dell'attività oggetto della compravendita fosse maggiore» le parti ave- vano indicato quale prezzo di vendita, la somma di euro 50.000,00, riservan- dosi di procedere in seguito alla corretta identificazione del prezzo.
A fronte di ciò il sig. aveva altresì promesso, sia uno Controparte_1 sconto sul prezzo, che una dilazione di pagamento.
Pertanto, con successiva scrittura privata, le parti avevano fissato il reale prezzo di vendita in euro 145.000,00 e i sigg. , Controparte_2 [...]
e “in proprio e quali unici componenti della so- CP_5 Parte_1 cietà “ , in solido, si erano obbligati a corrispondere la suddetta CP_4 somma alla società in più so- Controparte_1 luzioni, ma comunque entro il 31 dicembre 2016.
Tanto premesso ha dedotto: Parte_1
1. la nullità della scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto stipulata con l'intento di eludere l'imposizione tributa- ria;
2. l'annullabilità della medesima scrittura per vizio della volontà dipeso da errore e violenza in quanto redatta dietro minaccia della promozione dell'azione di rescissione e dell'erronea convinzione della fondatezza della
- 2 - medesima;
3. il difetto di legittimazione passiva dell'opponente per l'intervenuta perdita, con atto di transazione del 16 novembre 2016, della qualità di socio ed il riconoscimento del diritto del quale socio recedente, ad ottene- Pt_1 re il rimborso della propria partecipazione quantificata in euro 6.500,00
(all. 4) tenendo debitamente in conto anche il reale “debito” contratto dal- la società “ per l'acquisto del ramo di azienda dalla so- CP_4 cietà “ ; Controparte_1
4. in subordine, la necessità di chiamare in causa la “ ed i CP_4 sig.ri e ai quali in quanto il Controparte_2 Controparte_3 rapporto dedotto aveva in comune con i predetti terzi almeno uno degli elementi oggettivi per la esistenza di un vincolo di connessione oggettiva per il petitum o per la causa petendi ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «in via preliminare, di- chiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. ; • in ul- Parte_1 teriormente preliminare, disporre lo spostamento della prima udienza allo sco- po di consentire la citazione dei terzi indicati in motivazione nel rispetto dei termini dell'articolo 163 bis, provvedendo con decreto, nel termine previsto dall'articolo 171 bis, a fissare la data della nuova udienza e termini per la no- tifica agli stessi;
• nel merito 1. accertare e dichiarare la nullità della scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
2. accogliere l'ecce- zione di annullabilità e per l'effetto accertare e dichiarare l'annullabilità della scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per vizio della volontà dipeso da errore e violenza;
3. accertare e dichiarare la società
“ obbligata a rifondere le somme eventualmente corrisposte CP_4 dal sig. alla società “ Parte_1 Controparte_1
relative all'acquisto del ramo di azienda. Con vittoria di spese ed onora-
[...] ri del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge».
Si è costituita la ed Controparte_6 ha sollecitato il rigetto dell'opposizione proposta, contestandone la fondatez- za.
- 3 - Segnatamente, in ordine al difetto di legittimazione dell'opponente l'opposta ha dedotto che costui, in seno alla scrittura privata, si era dichiara- to “in proprio” debitore di un importo pari al 30% debito costituito dal prezzo di vendita del ramo di azienda fissato dalle parti in € 145.000,00 e, dunque, di una somma pari ad euro 43.500,00, sicché la circostanza che Parte_1
non fosse più socio della non faceva venire meno la sua ob-
[...] CP_4 bligazione.
In ordine alla asserita nullità del contratto, la Società ha dedotto che la medesima non era stata stipulata per eludere norme tributarie e, in ogni ca- so, le pattuizioni contenute in un contratto dirette ad eludere, in tutto o in parte, la normativa fiscale, non implicavano di per sé la nullità del contratto stesso.
Quanto all'eccezione di annullamento del contratto, ha eccepito in primo luogo la prescrizione dell'azione di annullamento, essendo ampiamente de- corso ogni termine di legge e, comunque l'infondatezza della stessa ha, quin- di, concluso chiedendo al Tribunale di «Respingere le eccezioni preliminari di controparte per i motivi dedotti in narrativa;
Accertare e dichiarare la prescri- zione dell'azione di annullamento;
Nel merito rigettare l'opposizione ex adverso promossa in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narra- tiva, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 2119/2023 emesso tra le parti;
In ogni caso condannare il Sig. , al pagamento in Parte_1 favore della società , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., dell'importo di euro 28.500,00, oltre oltre interessi dal 31/12/2016 ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione fino all'integrale soddisfo, per tutti i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese anche del- la fase monitoria».
Non autorizzata la chiamata e in assenza di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 15/09/2025.
Tanto premesso deve osservarsi che il decreto ingiuntivo oggetto della pre- sente opposizione è stato emesso sulla scorta della scrittura privata in forza della quale la Società da un Controparte_1
- 4 - lato, e e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'altro, premesso di avere stipulato il 3 gennaio 2013 il contratto di vendi- ta del ramo di azienda sito in Carini presso il centro commerciale Poseidon in favore della società per il prezzo di euro 50.000,00 e «ricono- CP_4 scendo, dietro istanza della parte venditrice, che il valore del citato ramo di azienda trasferito è superiore al prezzo predetto», hanno convenuto «onde evi- tare l'eventuale azione di rescissione esercitatone dalla parte venditrice (…) che il prezzo della vendita del ramo di azienda» fosse «elevato a Euro
145.000,00».
Pertanto, , e Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
«in proprio e quali unici componenti della società " » si sono ob- CP_4 bligati «a corrispondere l'intero prezzo di euro 145.000,00 in più soluzioni, ma comunque entro il 31.12.2016 alla società " Controparte_1
" (…) in proporzione alla loro partecipazione nella società e
[...] cioè: dal signor per il 35% (…); dal signor Controparte_2 Controparte_7 vatore per il 35%. (…) ,- dal signor per il 30% ». Parte_1
Le parti hanno, infine, dato atto del contestuale pagamento da parte di della somma di euro 15.000,00. Parte_1
Ora, secondo la prospettazione della parte opponente, il debito contratto in detta sede sarebbe stato strettamente connesso all'acquisto del ramo di azienda a beneficio esclusivo della e, l'assunzione del debito, CP_4 indissolubilmente legata alla qualità di socio, perduta da con la Pt_1 sottoscrizione di dell'atto di transazione del 3 maggio 2018 (all. 4) con il qua- le, il sig. era receduto dalla società. Pt_1
Da ciò il difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente.
Orbene, la semplice lettura della scrittura in oggetto rende evidente l'infondatezza di tale eccezione poiché, come già osservato, l'opponente si è ivi obbligato «in proprio», oltre che quale socio della società CP_4
ha eccepito, inoltre, la nullità della suddetta scrittura Parte_1 poiché con la medesima le parti avrebbero voluto asseritamente conseguire un illecito vantaggio fiscale e contabile attraverso l'indicazione, nella dichia-
- 5 - razione dei redditi, di un minore incasso rispetto a quello effettivamente con- seguito con conseguente minore tassazione e, inoltre, l'elisione dell'onere per i soci della di iscrivere in bilancio un attivo più basso e di pro- CP_4 cedere ad un nuovo conferimento di capitali, integrando le somme già versa- te dinanzi al notaio all'atto della costituzione della s.r.l.
A tale proposito osserva innanzitutto il Tribunale che tale scopo illecito sa- rebbe stato perseguito non con la “scrittura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto” - con la quale semmai le parti hanno fatto emergere, ri- conoscendolo concordemente, il reale valore dell'operazione, ma con l'atto notarile del 3 gennaio 2013.
Invero, l'opponente ha dedotto che l'intento fraudolento sarebbe stato rea- lizzato “mediante una sequenza di atti tra loro teleologicamente coordinati (atto pubblico di vendita del ramo di azienda ad un prezzo “minimo” e successiva scrittura privata ad un prezzo più elevato)” salvo poi invocare la nullità solo del secondo.
Ad ogni buon conto, come correttamente posto in luce dalla difesa di parte opposta, costituisce orientamento consolidato della Corte di cassazione, cui questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello secondo il quale: «Le pat- tuizioni contenute in un contratto che siano dirette ad eludere, in tutto o in par- te, la normativa fiscale, non implicano di per sé la nullità del contratto stesso, trovando nel sistema tributario le relative sanzioni" (Sez. 2, Sentenza n. 4785 del 28/02/2007 (Rv. 596267; Sez. 3, Sentenza n. 12327 del 05/11/1999 (Rv.
530914). Solo l'amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla rego- lare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accer- tamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 c.c.) e in tal caso la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni (Sez. 5, Sent.
n. 20816 del 2005 vedi anche tra le tante Sez. 5, Ord. n. 17743 del 2021 e
Sez. 5, Ord. n. 11055 del 2021)» (Cass. n. 3170/2023).
ha poi eccepito l'annullabilità della scrittura per vizi del Parte_1
- 6 - consenso, deducendo di essere stato indotto a sottoscrivere la scrittura pri- vata posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo dalla minaccia esercitata dalla parte venditrice dell'esperimento della azione di rescissione per lesione e dall'erronea convinzione della fondatezza della medesima.
A tale proposito deve osservarsi che, in seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 1 cod. proc. civ., ha affermato, Parte_1 contraddicendo le sue stesse difese, che “non vi è mai stata, infatti, alcuna li- te o divergenza tra le parti, ma un pacifico riconoscimento del maggior valore”
(pag. 7).
Sembrerebbe, pertanto che l'eccezione di annullamento del contratto per violenza non sia stata coltivata.
In ordine alla sussistenza dell'errore nel quale sarebbe asseritamente in- corso ON UD nel sottoscrivere la citata scrittura e rammentata l'imprescrittibilità dell'eccezione di annullamento ai sensi dell'art. 1442 cod. civ., va osservato che, come correttamente affermato da entrambe le parti, la scrittura in oggetto ha natura di transazione.
L'errore allegato dall'opponente non è, tuttavia un errore di diritto, - com'è noto irrilevante ai sensi dell'art. 1969 cod. civ. - ma un errore sul rapporto che le parti hanno costituito, modificato o estinto in occasione della compo- sizione della lite, ossia un errore su una circostanza che, pur non avendo formato oggetto di controversia, sia stata implicitamente considerata dalle parti come presupposto di fatto o come premessa necessaria di quel loro ac- cordo sicché, in difetto, esse non lo avrebbero stipulato.
Segnatamente, l'errore dedotto ricadrebbe sul valore del ramo di azienda.
Senonché, le allegazioni formulate dall'opponente in merito appaiono in- sanabilmente contraddittorie, oltre che del tutto sfornite di prova (e la prova testimoniale articolata sul punto in seno alla memoria depositata ai sensi dell'art. 171, ter c.p.c. n. 2 inammissibile perché de relato parte).
Ed invero deve osservarsi che, dapprima, ha dedotto Parte_1 che il valore del bene sarebbe stato coscientemente e volontariamente sotto- stimato dalle parti per conseguire illeciti vantaggi fiscali e contabili e su tale
- 7 - affermazione ha fondato l'eccezione di nullità appena esaminata.
Successivamente ha, invece, eccepito di essere stato indotto alla stipula della scrittura privata nella quale le parti avevano riconosciuto che il valore del ramo di azienda era superiore a quello precedentemente concordato, nell'erronea convinzione della fondatezza della azione di rescissione per le- sione minacciata dalla parte venditrice.
Delle due l'una.
O le parti, ivi compreso l'opponente, erano consapevoli che il valore del bene indicato nell'atto notarile del 3 gennaio 2013 era inferiore a quello reale
- poiché tale indicazione era diretta ad ottenere illeciti vantaggi fiscali e con- tabili -, oppure tale valore non era stato affatto sottostimato e l'opponente era consapevole del fatto che l'azione di rescissione, asseritamente minaccia- ta dalla parte venditrice, era del tutto infondata.
In ogni caso, come detto, entrambe tali allegazioni sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Ancora, secondo in occasione della stipula della Transazione Pt_1 del 3 maggio 2018, il riconoscimento in suo favore del diritto, quale socio re- cedente, ad ottenere il rimborso della propria partecipazione quantificata in euro 6.500,00 (all. 4) sarebbe avvenuto tenendo debitamente in conto anche il reale “debito” contratto per l'acquisto del ramo di azienda dalla società “
[...]
. Controparte_1
Anche tale allegazione è rimasta del tutto sfornita di prova, osservandosi per converso che la suddetta scrittura non reca alcun riferimento all'acquisto del ramo di azienda nè alle vicende oggetto del presente giudizio.
Infine, l'opponente, sebbene in modo estremamente generico, ha riferito di avere concordato con l'amministratore di che non avrebbe in- CP_4 cassato gli utili di propria spettanza conseguiti dalla costituita società ma li avrebbe destinati al pagamento della sua quota di acquisto del ramo di azienda.
Osserva il Tribunale che tale circostanza è stata recisamene contestata dalla controparte che ha fatto osservare che difficilmente una società di pic-
- 8 - cole dimensioni come quella in oggetto e soprattutto nei primi 5 anni dalla costituzione, avrebbe avuto la possibilità di distribuire utili, in quanto desti- nati a sopperire a costi, spese e ammortamenti.
L'opponente non ha nemmeno quantificato gli importi asseritamente non incassati e destinati al pagamento della suddetta quota, limitandosi a depo- sitare, unitamente alla memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c. n. 2 un “Prospet- to riepilogativo degli utili relativi alla posizione del sig. ” di Parte_1 incerta provenienza, privo di firma e di data e parimenti oggetto di contesta- zione da parte dell'opposta.
Al fine di fornire prova dei suoi assunti anche al fine di superare l'obiezione della opposta relativa alla mancanza di utili negli anni 2013-
2016, l'opponente ha articolato una prova testimoniale che, sebbene astrat- tamente ammissibile, poiché relativa a patti successivi alla stipulazione, ap- pare del tutto superflua.
Ed infatti, l'eventuale prova del pagamento effettuato nei confronti del le- gale rappresentante della e realizzato attraverso la mancata CP_4 percezione di utili, non avrebbe alcuna efficacia liberatoria nei confronti dell'odierna opposta e potrebbe rilevare solo nei rapporti interni tra i conde- bitori.
Tuttavia, la chiamata dei terzi, società CP_4 Controparte_2
e , non è stata autorizzata. Controparte_3
A tale proposito è bene ribadire quanto già rammentato in seno al decreto emesso ai sensi dell'art. 171 bis cod. proc. civ. in data 7/12/2023, ossia che, come affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 4309 del 23 febbraio
2010 e ribadito dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 9570 del 12/05/2015) il provvedimento del giudice di fissa- zione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo è discrezio- nale – e ciò anche se sia stata tempestivamente richiesta la chiamata in cau- sa del terzo ex art. 269 cod. proc. civ., in manleva o in regresso – , poiché, in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ed al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice può rifiutare di fissare una
- 9 - nuova prima udienza per la costituzione del terzo alla luce delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Va, in conclusione, riconosciuta la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria dalla opposta e l'inconsistenza dell'opposizione proposta da parte opponente, legittimo il decreto ingiuntivo n. 2119/2023 emesso da questo Tribunale in data 8 maggio 2023 già dichiarato provvisoriamente ese- cutivo che deve essere quindi confermato, ribadendone l'esecutività già con- cessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
In base al principio della soccombenza parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione, liqui- date – come in dispositivo – secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014, facendo applicazione, in relazione allo scaglione di valore di riferi- mento, dei valori medi delle tabelle allegate al predetto D.M. per tutte le fasi in cui si è articolato il giudizio ad eccezione di quella istruttoria esauritasi nella acquisizione della produzione documentale offerta dalle pareti, per la quale va applicato il valore minimo.
Dev'essere, inoltre, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rappresen- Controparte_1 tante pro tempore e conferma il decreto ingiuntivo n. 2119/2023 di questo
Tribunale emesso in data 8 maggio 2023; conferma l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
lascia a carico di parte opponente le spese della fase monitoria;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
- 10 - Così deciso in Palermo in data 01/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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