Sentenza breve 29 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
Ordinanza cautelare 8 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/03/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02275/2025REG.PROV.COLL.
N. 01439/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2024, proposto da
FR ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio, 28;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sez. I) n. 240/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione e di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’avvocato Cesare Tapparo e l’Avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Agricola FR ON ha impugnato la sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia, in epigrafe descritta, che rigettava il ricorso proposto dalla medesima società, avente ad oggetto l’impugnazione delle intimazioni di pagamento del 14 ottobre 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sollecitato l’adempimento delle presupposte cartelle di pagamento n. 30020150000008080000 e n. 30020180000012035000, riguardanti il prelievo supplementare sulle consegne di latte (cd. quote latte) relativo alle campagne lattiere del periodo 2005-2007 (241.045,19 €) e 2008, 1997, 1998, 1999, 1996 e 2001 (246.057,41 €).
2. La sentenza di primo grado oggetto dell’odierna impugnazione è stata pronunciata a seguito di ricorso in riassunzione, proposto dall’odierna società appellante, dopo che il Consiglio di Stato (sentenza n. 8357/2022) aveva annullato, con rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a., la precedente sentenza di primo grado resa in forma semplificata (Tar Friuli Venezia Giulia, n. 65/2022) per violazione dell’articolo 60 c.p.a. sotto il profilo della carenza del requisito della completezza dell’istruttoria e della conseguente lesione del diritto di difesa delle parti resistenti.
3. L’atto di appello è affidato a cinque motivi di censura.
4. Con il primo motivo di appello, la società deduce l’inammissibilità, ex art. 104 c.p.a., dei documenti depositati dalla difesa erariale davanti al TAR, in sede di rinvio, volti a provare l’intervenuta notifica della cartella di pagamento presupposta e la mancante prescrizione del credito. A prosieguo, l’appellante eccepisce la compromissione del diritto di difesa per effetto delle nuove produzioni e comunque ritiene che possa essere “rescisso” il precedente giudicato formatosi sulla cartella di pagamento in quanto “illegittimo o incostituzionale” per violazione del diritto comunitario.
5. Con il secondo motivo, l’appellante, con riferimento all’eccezione di prescrizione del credito erariale, contesta la sentenza di prime cure ritenendo che debba applicarsi il termine di prescrizione quadriennale ex art. 3, co. 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 e, in via gradata, ritiene applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c. Inoltre, ribadisce la prescrizione del diritto di credito vantato nei suoi confronti, non essendovi prova di eventuali atti interruttivi posti in essere prima della intimazione di pagamento e in mancanza di prova assoluta in ordine all’avvenuta notifica dei provvedimenti e degli atti costituenti “titolo” per procedere in fase esecutiva nei suoi confronti. Infine, l’appellante dubita della legittimità dei prelievi in quanto, con l’ordinanza del GUP Di Nicola nel procedimento penale n. 9659272016 del Tribunale di Roma, con numerosi arresti giurisprudenziali della CGUE e del Consiglio di Stato, sarebbe stata stigmatizzata l’erroneità dei calcoli riguardanti i prelievi del latte.
6. Con il terzo motivo di appello (indicato nell’atto di appello come motivo n. 2), la società appellante contesta la sentenza anche laddove ha rigettato l’eccezione di prescrizione degli interessi essendo decorso, secondo la prospettazione del ricorrente in appello, il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
7. Con il quarto motivo, l’appellante, richiamando alcune sentenze della Corte di Giustizia del 2019 e 2022, contesta la sentenza gravata per violazione del diritto eurounionale, dal momento che i prelievi applicati non garantirebbero un trattamento “lineare e paritario”.
8. Con il quinto motivo, l’appellante articola ulteriore censura di violazione del diritto eurounionale, ritenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto disapplicare gli atti amministrativi contrastanti con il diritto comunitario, qualificandosi i prelievi supplementari illegittimi e nulli.
9. La società appellante ha formulato altresì domanda cautelare ex art. 98 c.p.a.
10. Si sono costituiti in giudizio AGEA e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando memoria e chiedendo il rigetto dell’avverso appello.
11. Con ordinanza n. 844/2024, l’istanza cautelare è stata respinta, non ravvisando la sussistenza del fumus boni iuris ed apparendo ammissibili i documenti depositati dalla difesa erariale nel giudizio di rinvio ex art. 105 c.p.a., nonché dovendosi applicare agli atti contrastanti con il diritto comunitario il regime proprio dell’annullabilità dei provvedimenti amministrativi illegittimi.
12. All’udienza pubblica del 6 marzo 2025, la causa è stata decisa nel merito.
13. L’eccezione di inammissibilità dell’appello spiegata dalle agenzie appellate può essere disattesa, stante l’infondatezza del gravame.
14. La doglianza, contenuta nel primo motivo di appello, con cui la società appellante contesta l’ammissibilità della produzione documentale depositata dalla difesa erariale nel precedente grado, è infondata. AGEA ha prodotto nel giudizio di rinvio dei documenti in ottemperanza ad una ordinanza istruttoria del TAR e il divieto di produzione di nuovi documenti è fissato dall’art. 104 c.p.a. per il grado dell’appello. Il tenore testuale di tale disposizione, nonché la finalità della medesima, diretta a configurare l’appello come tendenziale revisio prioris instantiae anziché come iudicium novum , non consentono di estendere tale divieto anche al giudizio di rinvio ex art. 105 c.p.a., il quale, nel caso di specie, era stato disposto proprio al fine di colmare una pregressa carenza istruttoria della causa.
15. Anche le restanti censure articolate nell’atto di appello, che stante la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono infondate.
16. Come correttamente affermato dal primo giudice, l’ an e il quantum della pretesa erariale sono stati definiti dall’amministrazione con le pregresse intimazioni di prelievo, che sono state notificate con posta raccomandata e avverso le quali l’odierna appellante aveva proposto dodici ricorsi dichiarati perenti o improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse o rigettati nel merito dai competenti TAR con sentenze passate in giudicato (indicati nella sentenza gravata al par. 6.1 richiamando le sentenze o decreti di perenzione contenuti negli allegati da 6 a 17 del 30.5.2023).
17. Pertanto, sono precluse nella presente sede le censure relative ai presupposti atti amministrativi ormai divenuti inoppugnabili (cfr., in materia di prelievi per “quote latte”, Cass., Sez. Un., ordinanze 5 dicembre 2018, nn. 31370 e 31371; Cons. Stato, sez. III, 7 dicembre 2023, n. 1318).
18. Anche le censure riguardanti le asserite violazioni del diritto euro-unitario dovevano farsi valere con l’impugnazione dei provvedimenti presupposti che hanno definito nell’ an e nel quantum la pretesa creditoria erariale. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la violazione del diritto comunitario comporta un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante, da ciò discendendo un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso e, sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela. La nullità dei provvedimenti amministrativi per contrasto con il diritto dell’Unione Europea è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, e tale ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame (cfr., tra tante, Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2023, n. 10303; id., 20 dicembre 2023, n. 11050).
19. Nemmeno può superarsi il precedente giudicato formatosi laddove ritenuto in contrasto con il diritto comunitario. Il diritto dell'Unione Europea non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione, salve limitate ipotesi, delineate dalla giurisprudenza comunitaria, che sono eccezionali e che nel caso di specie non ricorrono (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2020, n. 6531 e giurisprudenza ivi citata).
20. Quanto al termine di prescrizione, non è applicabile il termine quadriennale, invocato dall’appellante, previsto dall'art. 3, par. 1, comma 1, del Reg. CE 18 dicembre 1995 n. 2988. Anzitutto, detto articolo 3 prevede un termine di prescrizione delle “azioni giudiziarie” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non appare conferente nel caso di specie (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778, par. 12.1). In ogni caso, il Regolamento 2988/1995 cit. detta una disciplina omogenea delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle IT europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “irregolarità”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo come “ qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle IT o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle IT, ovvero una spesa indebita ”. Nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995 cit., dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende: in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui tali Stati non versino al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia, precedentemente FEAOG) l'importo dovuto nei termini previsti, le somme vengono trattenute dalla IT a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla Politica Agricola Comune. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, par. 60 e 61). Di conseguenza, il credito erariale verso i produttori è soggetto alla disciplina nazionale. Al riguardo, diversamente da quanto sostiene l’appellante, non è applicabile il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. perché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica. Di contro, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, trova applicazione, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
21. Potendosi nella presente sede valutare, per le ragioni sopra indicate, il solo decorso del termine di prescrizione successivo alla notifica delle cartelle di pagamento, il termine decennale non è spirato dal momento che la notifica della cartella del 2015 è provata dalla proposizione del ricorso dinanzi al TAR Friuli Venezia Giulia nrg 201/2015 (dichiarato inammissibile con sentenza del TAR n. 352/2017), mentre la cartella del 2018 è stata notificata il 10.12.2018. Infine, il TAR rilevava – ed anche questa statuizione non risulta specificamente attaccata nell’atto d’appello – che il pagamento degli importi era stato anche sollecitato con l’intimazione ex art. 8-quinquies, comma 1, l. 33 del 2009, prot. AGEA.AGA.2009.32157 del 19.06.2009, AGEA.DIRGEN.2012.0002 del 30.4.2012 e AGEA.DIRGEN.2013.155 del 11.6.2013, AGEA-AGA.2014.0044709 del 14.10.2014, AGEA.AGA.2014.0055229 del 14.10.2014, con riferimento alle tre ultime è stata proposta anche istanza di rateizzazione del debito.
22. Quanto agli interessi, deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e anche tale termine non è decorso considerato che, ai sensi dell’art. 68, comma 4-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, i termini di prescrizione sono stati sospesi e, successivamente, il 14 ottobre 2021 è intervenuta la notifica delle intimazioni di pagamento valevole quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione.
23. Alla luce di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.
24. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello come in epigrafe indicato. Condanna l’appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite del presente grado di appello quantificate complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO