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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/06/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2025
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 571/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 05/06/2025 ad ore 10,51 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per , la parte personalmente, l'avv. FABIO ENRICI BELLOM Parte_1 anche in sostituzione dell'avv. CAVIGLIONE ALFREDO;
Per l'avv. CURTI FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
ROBERTA VOTA, per delega orale;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da ricorso;
Parte resistente precisa come da comparsa costitutiva;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G. 571/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 571/2025 promossa da:
Parte_1
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 27 febbraio 2025 proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 7 febbraio 2025 dalla per omessa indicazione della data Controparte_1 di notifica del titolo esecutivo nell'atto di precetto notificato, secondo il disposto di cui all'art. 480
c.p.c..
Con comparsa del 28 marzo 2025 si costituiva in giudizio la rilevando che la data Controparte_1
era assente per mero errore di battitura ma essa era, comunque, desumibile nell'atto di precetto e che tale errore era, comunque, irrilevante per avvenuto raggiungimento dello scopo.
***
L'opposizione è infondata e non merita alcun accoglimento.
Giova richiamare quanto già statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1928 del 28/01/2020, secondo cui “L'omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480 comma 2
c.p.c. ) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo
pagina 2 di 4 risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto. La validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregge.”. Ne consegue che, come già affermato dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata per il raggiungimento dello scopo, in tutti i casi in cui l'opponente si limiti a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza che essa abbia causato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva.
Nel caso di specie, la parte opponente nemmeno ha allegato alcun pregiudizio subito per effetto della mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, limitandosi, piuttosto, ad una mera doglianza formale, legata al tenore testuale della norma ovvero al secondo comma dell'art. 480 c.p.c. che prevede che “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente […]”, senza alcuna lettura giurisprudenziale della stessa ovvero senza alcuna collocazione sistematica delle nullità formali testualmente previste dalla suddetta norma in combinato disposto con i principi di sanatoria che derivano dal raggiungimento dello scopo dell'atto di precetto ex art. 156 c.p.c.. Ne consegue che, analizzato l'atto di precetto di che trattasi e appurato che lo stesso è chiaro e univoco nella determinazione del titolo esecutivo, compiutamente descritto nei suoi dettagli, unitamente al precedente atto di precetto e alla precedente esecuzione forzata, non vi è dubbio che il credito azionato dalla sia univoco e che il mancato rispetto del tenore testuale del secondo comma Controparte_1 dell'art. 480 c.p.c. nella parte in cui non ha indicato la data di notifica dell'atto di precetto non infici il raggiungimento dello scopo, mentre a contrario l'opposizione esperita sia volta a porre ostacolo all'esecuzione forzata del creditore per mero errore formale dell'atto di precetto senza alcuna utilità sostanziale per il debitore.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto da €.52.001,00 ad €.260.000,00 , in considerazione della somma di cui all'atto di precetto opposto (art. 5), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non pagina 3 di 4 complessità giuridica dell'unica questione sollevata da parte opponente, la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale, nonché la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.9.379,16 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta integralmente l'opposizione esperita da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- Condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del Parte_1 C.F._1
presente giudizio in favore della (P. IV ) che liquida nella somma di Controparte_1 P.IVA_1
€.786,00 per esborsi e di €.9.379,16 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 571/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 05/06/2025 ad ore 10,51 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per , la parte personalmente, l'avv. FABIO ENRICI BELLOM Parte_1 anche in sostituzione dell'avv. CAVIGLIONE ALFREDO;
Per l'avv. CURTI FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
ROBERTA VOTA, per delega orale;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da ricorso;
Parte resistente precisa come da comparsa costitutiva;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G. 571/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 571/2025 promossa da:
Parte_1
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 27 febbraio 2025 proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificato in data 7 febbraio 2025 dalla per omessa indicazione della data Controparte_1 di notifica del titolo esecutivo nell'atto di precetto notificato, secondo il disposto di cui all'art. 480
c.p.c..
Con comparsa del 28 marzo 2025 si costituiva in giudizio la rilevando che la data Controparte_1
era assente per mero errore di battitura ma essa era, comunque, desumibile nell'atto di precetto e che tale errore era, comunque, irrilevante per avvenuto raggiungimento dello scopo.
***
L'opposizione è infondata e non merita alcun accoglimento.
Giova richiamare quanto già statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1928 del 28/01/2020, secondo cui “L'omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480 comma 2
c.p.c. ) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo
pagina 2 di 4 risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto. La validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregge.”. Ne consegue che, come già affermato dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata per il raggiungimento dello scopo, in tutti i casi in cui l'opponente si limiti a lamentare l'esistenza dell'irregolarità formale in sé considerata, senza che essa abbia causato un pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva.
Nel caso di specie, la parte opponente nemmeno ha allegato alcun pregiudizio subito per effetto della mancata indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, limitandosi, piuttosto, ad una mera doglianza formale, legata al tenore testuale della norma ovvero al secondo comma dell'art. 480 c.p.c. che prevede che “Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente […]”, senza alcuna lettura giurisprudenziale della stessa ovvero senza alcuna collocazione sistematica delle nullità formali testualmente previste dalla suddetta norma in combinato disposto con i principi di sanatoria che derivano dal raggiungimento dello scopo dell'atto di precetto ex art. 156 c.p.c.. Ne consegue che, analizzato l'atto di precetto di che trattasi e appurato che lo stesso è chiaro e univoco nella determinazione del titolo esecutivo, compiutamente descritto nei suoi dettagli, unitamente al precedente atto di precetto e alla precedente esecuzione forzata, non vi è dubbio che il credito azionato dalla sia univoco e che il mancato rispetto del tenore testuale del secondo comma Controparte_1 dell'art. 480 c.p.c. nella parte in cui non ha indicato la data di notifica dell'atto di precetto non infici il raggiungimento dello scopo, mentre a contrario l'opposizione esperita sia volta a porre ostacolo all'esecuzione forzata del creditore per mero errore formale dell'atto di precetto senza alcuna utilità sostanziale per il debitore.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto da €.52.001,00 ad €.260.000,00 , in considerazione della somma di cui all'atto di precetto opposto (art. 5), e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non pagina 3 di 4 complessità giuridica dell'unica questione sollevata da parte opponente, la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale, nonché la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.9.379,16 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta integralmente l'opposizione esperita da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- Condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del Parte_1 C.F._1
presente giudizio in favore della (P. IV ) che liquida nella somma di Controparte_1 P.IVA_1
€.786,00 per esborsi e di €.9.379,16 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Ivrea, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 4 di 4