Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3476/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo De Nes ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta in data 24.10.2019, avverso la sentenza n.
375/2019 del 17.4.2019, pubblicata in pari data, emessa dal Giudice di Pace di GE
nel procedimento civile R.G. 2147/2018 e vertente t r a
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore , sito in GE nella via Dante n. 21, Parte_2
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore Perruccio e
Salvatore Bongiorno,
APPELLANTE
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente ad CP_1 C.F._1
GE nella via Dante n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Picone.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il appellante, come da atto di citazione in appello: “1. In riforma della Parte_1
sentenza impugnata, dichiarare e statuire la legittimità della impugnata delibera e, in ogni
caso, con qualsiasi statuizione, rigettare le domande ed eccezioni formulate da parte attrice
1
in fatto ed in diritto, e ritenere e dichiarare parte appellata tenuta al pagamento anche della ulteriore somma di E. 2.056,37 per le ragioni in parte narrativa indicate o di altra somma
ritenuta conforme a giustizia dal giudicante;
2. Emettere ogni consequenziale e necessaria statuizione;
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta: “- Ritenere CP_1
inammissibile l'appello proposto;
- Nel merito rigettare l'appello proposto in quanto infondato”.
***
M O T I V A Z I O N E
Il presente procedimento riguarda l'appello del , GE Parte_3
(convenuto in primo grado) avverso la sentenza n. 375/2019 del 17.4.2019, pubblicata in pari data, emessa dal Giudice di Pace di GE nel procedimento civile R.G. 2147/2018.
Nel giudizio di prime cure, premettendo di essere proprietaria di una CP_1
unità immobiliare, posta al piano settimo del condominio “ ”, sito ad Parte_1
GE in via Dante n. 21, impugnava il verbale di delibera assembleare del 3.2.2017,
notificatole il 14.2.2017. A fondamento delle proprie argomentazioni, ne lamentava l'invalidità sul presupposto che fosse stato approvato un piano di riparto viziato perché fondato su somme di denaro “maggiorate, inesistenti e non preventivamente approvate”.
Lamentava, in particolare, la discrepanza tra la somma indicata in verbale (€ 110.352,08)
e la somma riportata nell'allegato “ricalcolo quote straordinarie con nuove tabelle millesimali” (€ 113.960,00) e quindi la violazione dell'art. 1123 c.c., concludendo per la non debenza a suo carico di complessive € 4.873,02 bensì di essere tenuta al pagamento della minore somma di € 2.816,64.
Il condominio contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto affermando che la ulteriore somma di € 2.056,37 rappresentava la quota che era tenuta a CP_1
2 versare al fine di ricostituire il saldo di € 83.199,97 presente sul conto corrente intestato al condominio prima che il precedente amministratore si appropriasse indebitamente della somma. Deduceva l'odierno appellante che trattavasi di importo che comunque la condomina avrebbe dovuto versare in forza della delibera assembleare con cui, a suo tempo, il condominio aveva destinato la somma (poi sottratta) ai lavori di manutenzione dell'immobile. A seguito della sottrazione indebita, con verbale del 3.2.2017 l'assemblea condominiale decideva di “spalmare” il danno subito al bene condominiale – da individuarsi nelle somme depositate sul conto corrente condominiale – secondo le nuove tabelle millesimali adottate 2015.
A seguito del giudizio di prime cure, il Giudice di Pace annullava la delibera assembleare nella parte in cui indica la somma dovuta da in € 4.873,02 anziché in € CP_1
2.816,64. Compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Il ha impugnato la sentenza n. 375/2019 chiedendo, in Parte_1
parziale riforma, dichiararsi la legittimità della delibera ritenendo la condomina
[...]
tenuta al pagamento di € 2.056,37 richiamando le difese articolate in primo grado CP_1
di giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello insistendo nelle CP_1
argomentazioni illustrate innanzi al giudice di pace.
La presente causa, istruita mediante produzione documentale, è stata posta in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni sopra riportate.
L'appello del ” di via Dante n. 21 è fondato per i motivi di Parte_1
seguito illustrati.
Il 3.2.2017 i condomini del ” si riunivano, in seconda Parte_1
convocazione, in assemblea per deliberare – tra gli altri – sul primo punto all'ordine del giorno “discussione e deliberazione in merito al conteggio per l'applicazione retroattiva delle tabelle millesimali e recupero quote straordinarie non versate”. Con la maggioranza degli intervenuti, l'assemblea deliberava l'approvazione del riparto già stilato a suo tempo dal
3 precedente amministratore giusto riparto allegato al verbale. In particolare, da tale allegato
– denominato “ricalcolo quote straordinarie con nuove tabelle millesimali” – emerge che l'appellata era tenuta alla somma complessiva di € 4.873,02 di cui € 2.056,37 a titolo di
“somme sottratte da recuperare”. L'assemblea ha, in sostanza, voluto ricostituire il fondo di € 83.199,97 che era stato indebitamente prelevato dal conto corrente del da Parte_1
parte del precedente amministratore. La deliberazione dell'assemblea ha, in tale senso,
manifestato la volontà di reperire liquidità da destinare a fondo cassa comune anche in vista dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuare. Fissata la somma da raccogliere in € 83.199,97, questa veniva divisa tra tutti i condomini secondo i millesimi,
giuste tabelle già in vigore siccome adottate all'assemblea del 3.3.2015 (secondo il disposto di cui all'art. 1123 c.c.). Essendo il valore della proprietà di di 24,716 CP_1
millesimi la somma al cui versamento ella veniva onerata risultava essere di € 2.056,37.
Va preliminarmente osservato che, sotto il profilo dell'oggetto, non vi sono preclusioni in ordine alle attribuzioni dell'assemblea stante che l'elencazione cui all'art. 1135 c.c. ha natura meramente esemplificativa e non preclusiva, potendo essa deliberare su qualsiasi materia di interesse condominiale. Nel caso di specie, oggetto della delibera è stata la costituzione di un fondo da versare sul conto corrente intestato al Parte_1
Orbene, si rileva che il sebbene privo di personalità giuridica, ha subito – Parte_1
a partire dalla riforma del 2012 – un processo di “entificazione” in virtù del quale si riconosce all'interesse dello stesso rilevanza oggettiva autonoma rispetto agli interessi vantati soggettivamente dai singoli condomini. Quale ente di gestione distinto dai condomini che lo compongono, il gode di una forma di autonomia Parte_1
patrimoniale, sebbene non perfetta. Ciò emerge chiaramente dall'art. 1129 co. 7 c.c. il quale obbliga l'amministratore a fare transitare tutte le somme ricevute dai condomini su uno specifico conto corrente intestato al condominio. Il deposito delle somme sul conto corrente condominiale fa venire meno la proprietà di natura esclusiva del singolo condomino sicché le entrate sul conto diventano bene del condominio rispetto al quale
4 insiste il vincolo di strumentalità e destinazione per le necessità comuni. Pertanto, la somma sottratta dal precedente amministratore al appellante non è riferibile Parte_1
ai singoli condomini che avevano contribuito tramite versamento della propria quota poiché questa – per effetto della confusione dei patrimoni e del vincolo di destinazione –
aveva già perso la natura di bene individuale, per essere divenuto bene comune. In tale prospettiva, alla ricostituzione del fondo comune – sul conto corrente condominiale –
deliberata dall'assemblea sono tenuti tutti i condomini. Pertanto, stante la natura condominiale delle somme depositate sul conto corrente, escluso che dalla complessiva somma si possano scorporare le singole quote versate dai condomini, va altresì escluso che le quote debbano essere ripetute solo dai condomini che avevano a suo tempo provveduto al versamento. La deliberazione del 3.2.2017 assunta a maggioranza degli intervenuti vincola – ai sensi dell'art. 1137 c.c. – tutti i condomini ivi inclusa l'appellata
(cfr. Cass. Sez. VI, ordinanza 8150 del 29.3.2017; Trib. Paola, sentenza CP_1
del 22.6.2018; Trib. GE, sentenza del 22.3.2018).
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, pertanto, risulta dovuto l'importo conteggiato dal condominio per la ricostituzione del fondo da versare sul conto corrente condominiale;
in accoglimento dell'impugnazione proposta, deve quindi essere riformata la decisione di prime cure.
L'appellata (che peraltro risulta l'unica condomina su cinquanta ad aver CP_1
impugnato la delibera) dovrà quindi versare all'appellante ” Parte_1
l'ulteriore somma di € 2.056,37.
Le spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori minimi (stante la non complessità delle questioni trattate) per il pertinente scaglione di valore.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1) in accoglimento dell'appello proposto dal , Parte_4
rigetta le domande dell'attrice in primo grado CP_2
2) per l'effetto, per le ragioni di cui in parte motiva, accerta la legittimità della delibera condominiale del 3.2.2017 impugnata dall'attrice in primo grado;
3) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese CP_1 Parte_1
di lite che si liquidano: per il primo grado in euro 633,00 per compensi;
per il secondo grado in euro 174,00 per spese esenti ed euro 1.278,00 per compensi;
oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in GE, il 26.5.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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