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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 20.12.2024, ha pubblicato e depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 864/2020 (a cui vi è stato riunito il n. 1316/2021) R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Maiorano e con questo elett.te domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via Astuti n. 121, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappr.te p.t; rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Mazzarella e con questa elett.te domiciliata in Aversa (CE), alla via Pisacane n. 1, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi in atti, successivamente riuniti, la parte in epigrafe contesta il provvedimento recante data 24.10.2018 proveniente dal Direttore generale della resistente per apertura CP_1 del procedimento disciplinare notificato in data 24.10.2018, motivata dall'esistenza a favore di essa di un credito pari ad €#20.583# (ventimilacinquecentottantatrè) a titolo di CP_1
contributi previdenziali, oneri e sanzioni per gli anni dal 2013 al 2017, ed il preavviso di recupero coattivo con prot. del 20.10.2020 della somma di €#6.241,79# (seimiladuecentoquarantuno,79) avente ad oggetto le irregolarità contributive riferito all'anno
2018.
La resistente si è costituita.
Il ricorrente contesta nel merito la fondatezza della pretesa creditoria proveniente dalla Cassa.
Pacificamente, è stato iscritto su domanda alla a far data 02.02.1985 e fino CP_1
alla radiazione dall'albo del 27.12.2018.
La parte sostiene di aver presentato in data 28.11.2004 domanda di iscrizione alla gestione separata Inps, a seguito dell'inizio dell'attività di amministratore della società Ma.r.e. s.r.l., società che si occupa di residenza sanitaria assistenziale, e nella quale non ha mai svolto alcuna attività di geometra;
di aver cessato in data 28.12.2005 la partita iva;
di di essere stato direttore tecnico della fino alla data delle dimissioni Controparte_2 dell'11.01.2006; di aver preso parte della società San Michele S.p.A., società immobiliare, il cui oggetto sociale non è mai consistito nello svolgimento di attività edilizia.
Parte ricorrente, all'udienza del 27.09.2024, ha dichiarato: “Sono e mi chiamo
, nato [...]. La prima cartella di pagamento mi è arrivata Parte_1 Tes_1
nell'anno 2012, e con questa mi chiedevano le somme relative al mancato pagamento della iscrizione alla per l'anno 2011 e 2012. Mi è poi arrivata una cartella due o tre CP_1
mesi fa con cui mi chiedevano altri interessi sulle somme non versate, con riferimento agli anni da 2012 a 2016, solo interessi, non anche sorte capitale asseritamente maturata negli anni.
Per i crediti riferiti agli anni da 2013 a 2017, mi sono arrivate anche più cartelle di pagamento riferite ai contributi che sarebbero maturati in questi anni. Le richieste di cui alla missiva che ho contestato proveniente dalla sono le stesse di cui alle cartelle che mi sono state CP_1 notificate. Credo che mi siano arrivate cartelle di pagamento anche per l'anno 2018. Queste cartelle non sono state impugnate”.
Sulla base delle dichiarazioni provenienti dal ricorrente il Giudice ha disposto, a mente dell'art. 213 Cpc, la acquisizione delle cartelle di pagamento emesse nei confronti del per crediti a favore della cassa con indicazione anche della data di notifica. Parte_1
In data 11.11.2024 sono state quindi depositate le cartelle di pagamento: 1) n.
01220160002062471000 notificata in data 18.05.2015 di €#4.732,29# riferita all'anno 2013;
2) n. 01220170003036429000 notificata in data 02.02.2018 di €#4.875,47# riferita all'anno
2014; 3) n. 01220180000985758000 notificata in data 09.06.2018 di €#6.585,71# riferita
Pag. 2 di 6 all'anno 2015; 4) n. 01220190002100125000 notificata in data 22.05.2019 di €#7.183,98# riferita all'anno 2016; 5) n. 01220200002586950000 di €#7.769,55# riferita all'anno 2017, per la quale non vi è prova della notifica ma che il ricorrente ha confermato avere ricevuto.
La resistente ha, poi, notificato in data 18.10.2022 anche intimazione di pagamento n.
01220229002071049000 avente ad oggetto le cartelle di pagamento n. 1), 2), 3) e 4).
Non risultano cartelle riferite all'anno 2018.
Il fatto che le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento, notificati pacificamente nelle date indicate, non siano state opposti determina la irretrattabilità della pretesa creditoria, la quale non può più essere messa in discussione (ex pluribus Cassazione ordinanza n. 21006 del 1° luglio 2022), almeno con riguardo alle cartelle di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4).
Per gli anni, dal 2013 al 2017, quindi, la pretesa della è fondata, e le domande di parte CP_1
ricorrente vanno rigettate.
Quanto all'anno 2018, oggetto del preavviso di recupero coattivo del 20.10.2020 per la somma di #6.241,79# a titolo di contribuzione non versata, e di €#33.00# per l'anno 2019 in conseguenza della omissione della dichiarazione, va osservato che ai sensi dell'art. 5, comma
1, dello Statuto della “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e CP_1 CP_1 geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/06/1994 n.
509. Possono essere iscritti alla i geometri praticanti iscritti negli appositi registri CP_1 istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85 Il geometra praticante ha facoltà di essere iscritto alla per il periodo effettivo del tirocinio, per una durata massima di 24 mesi. I CP_1
rapporti tra la e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa CP_1 vigente e dagli appositi Regolamenti”.
Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi professionisti e del CP_1
pagamento della contribuzione minima, è, quindi, condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la CP_1
natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di
Pag. 3 di 6 cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli CP_1
iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito CP_1
della sua privatizzazione. I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022;
1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021;
23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri. Né la mera iscrizione ad altra gestione Inps può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a CP_1
un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.
Invero, dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e CP_1
l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Invero, premesso che dopo la c.d. Legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico
(cfr., L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25) si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione Inps non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria…Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con CP_1
disposizione, come si è detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività
Pag. 4 di 6 esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla CP_1
invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo la CP_1 CP_1
svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della Delib. n. 2 del 2003 del CdA della prevedevano CP_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva
Delib. n. 123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra…(Cass.
28-09-2022, n. 28188).
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria.
(all'udienza del 27.09.2024): “La S.V. mi chiede della San Michele spa. CP_3
Conosco , e so che dal 2004 è amministratore della MARE srl. Nella Parte_1
mia qualità di Avvocato se non erro ho mandato una comunicazione alla in CP_1
relazione al dott. , e so che il non ha mai fatto attività di Parte_1 Parte_1
geometra con la San Michele, della quale credo fosse solo membro del consiglio di amministrazione. Con il ho condiviso una serie di vicende per la Mare, e Parte_1
quindi posso affermare con certezza che non ha svolto per la San Michele o per altri in quegli anni attività di geometra. Non so cosa abbia fatto e faccia la San Michele spa.”.
Come già detto, pacificamente il ricorrente si è iscritto al Collegio Geometri di Avellino in data 02.02.1985, ed stato iscritto all'albo fino al 27.12.2018, quando è intervenuta la radiazione.
E' stato affermato che “in tema di ai fini Controparte_1 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
salvo laddove ci si trovi in presenza
Pag. 5 di 6 di inquadramento, come dipendente, nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività – svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro” (Cass. sentenza17823/2023).
In ogni caso, dall'estratto contributivo Inps, lavoratori parasubordinati, risulta che per il 2018 il ha prestato attività di collaborazione per conto della Società Ma.re. s.r.l. , la Parte_1
cui attività consiste in: Ospedali e case di cura di lunga degenza.
Quelli richiesti dalla con la missiva del 20.10.2020, sono contribuzioni minime e CP_1
maternità, dovute per il solo fatto della iscrizione.
Per l'anno 2019 , successivo alla cancellazione, la sanzione è stata applicata ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento della a mente del quale: “La comunicazione di cui CP_1 all'articolo 6 deve essere resa dai soggetti indicati all'art. 5 dello Statuto che nell'anno precedente erano iscritti all'albo, nonché dai loro aventi causa ai sensi dell'art. 6, comma 3”.
Il ricorso va quindi rigettato.
Parte ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite a favore della resistente, che in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#4.278,30#
(quattromiladuecentosettantotto,30) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G. Lavoro 864/2020 proposto da nei Parte_1
confronti di ogni contraria istanza deduzione Controparte_4
ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...] che liquida nella somma di €#4.278,30# Controparte_4
(quattromiladuecentosettantotto,30) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 05 marzo 2025
Il GdL
Ciro LUCE
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 20.12.2024, ha pubblicato e depositato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 864/2020 (a cui vi è stato riunito il n. 1316/2021) R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Maiorano e con questo elett.te domiciliato in Nocera Inferiore (SA) alla via Astuti n. 121, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappr.te p.t; rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Mazzarella e con questa elett.te domiciliata in Aversa (CE), alla via Pisacane n. 1, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi in atti, successivamente riuniti, la parte in epigrafe contesta il provvedimento recante data 24.10.2018 proveniente dal Direttore generale della resistente per apertura CP_1 del procedimento disciplinare notificato in data 24.10.2018, motivata dall'esistenza a favore di essa di un credito pari ad €#20.583# (ventimilacinquecentottantatrè) a titolo di CP_1
contributi previdenziali, oneri e sanzioni per gli anni dal 2013 al 2017, ed il preavviso di recupero coattivo con prot. del 20.10.2020 della somma di €#6.241,79# (seimiladuecentoquarantuno,79) avente ad oggetto le irregolarità contributive riferito all'anno
2018.
La resistente si è costituita.
Il ricorrente contesta nel merito la fondatezza della pretesa creditoria proveniente dalla Cassa.
Pacificamente, è stato iscritto su domanda alla a far data 02.02.1985 e fino CP_1
alla radiazione dall'albo del 27.12.2018.
La parte sostiene di aver presentato in data 28.11.2004 domanda di iscrizione alla gestione separata Inps, a seguito dell'inizio dell'attività di amministratore della società Ma.r.e. s.r.l., società che si occupa di residenza sanitaria assistenziale, e nella quale non ha mai svolto alcuna attività di geometra;
di aver cessato in data 28.12.2005 la partita iva;
di di essere stato direttore tecnico della fino alla data delle dimissioni Controparte_2 dell'11.01.2006; di aver preso parte della società San Michele S.p.A., società immobiliare, il cui oggetto sociale non è mai consistito nello svolgimento di attività edilizia.
Parte ricorrente, all'udienza del 27.09.2024, ha dichiarato: “Sono e mi chiamo
, nato [...]. La prima cartella di pagamento mi è arrivata Parte_1 Tes_1
nell'anno 2012, e con questa mi chiedevano le somme relative al mancato pagamento della iscrizione alla per l'anno 2011 e 2012. Mi è poi arrivata una cartella due o tre CP_1
mesi fa con cui mi chiedevano altri interessi sulle somme non versate, con riferimento agli anni da 2012 a 2016, solo interessi, non anche sorte capitale asseritamente maturata negli anni.
Per i crediti riferiti agli anni da 2013 a 2017, mi sono arrivate anche più cartelle di pagamento riferite ai contributi che sarebbero maturati in questi anni. Le richieste di cui alla missiva che ho contestato proveniente dalla sono le stesse di cui alle cartelle che mi sono state CP_1 notificate. Credo che mi siano arrivate cartelle di pagamento anche per l'anno 2018. Queste cartelle non sono state impugnate”.
Sulla base delle dichiarazioni provenienti dal ricorrente il Giudice ha disposto, a mente dell'art. 213 Cpc, la acquisizione delle cartelle di pagamento emesse nei confronti del per crediti a favore della cassa con indicazione anche della data di notifica. Parte_1
In data 11.11.2024 sono state quindi depositate le cartelle di pagamento: 1) n.
01220160002062471000 notificata in data 18.05.2015 di €#4.732,29# riferita all'anno 2013;
2) n. 01220170003036429000 notificata in data 02.02.2018 di €#4.875,47# riferita all'anno
2014; 3) n. 01220180000985758000 notificata in data 09.06.2018 di €#6.585,71# riferita
Pag. 2 di 6 all'anno 2015; 4) n. 01220190002100125000 notificata in data 22.05.2019 di €#7.183,98# riferita all'anno 2016; 5) n. 01220200002586950000 di €#7.769,55# riferita all'anno 2017, per la quale non vi è prova della notifica ma che il ricorrente ha confermato avere ricevuto.
La resistente ha, poi, notificato in data 18.10.2022 anche intimazione di pagamento n.
01220229002071049000 avente ad oggetto le cartelle di pagamento n. 1), 2), 3) e 4).
Non risultano cartelle riferite all'anno 2018.
Il fatto che le cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento, notificati pacificamente nelle date indicate, non siano state opposti determina la irretrattabilità della pretesa creditoria, la quale non può più essere messa in discussione (ex pluribus Cassazione ordinanza n. 21006 del 1° luglio 2022), almeno con riguardo alle cartelle di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4).
Per gli anni, dal 2013 al 2017, quindi, la pretesa della è fondata, e le domande di parte CP_1
ricorrente vanno rigettate.
Quanto all'anno 2018, oggetto del preavviso di recupero coattivo del 20.10.2020 per la somma di #6.241,79# a titolo di contribuzione non versata, e di €#33.00# per l'anno 2019 in conseguenza della omissione della dichiarazione, va osservato che ai sensi dell'art. 5, comma
1, dello Statuto della “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri e CP_1 CP_1 geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30/06/1994 n.
509. Possono essere iscritti alla i geometri praticanti iscritti negli appositi registri CP_1 istituiti a norma dell'art. 2 della legge n. 75/85 Il geometra praticante ha facoltà di essere iscritto alla per il periodo effettivo del tirocinio, per una durata massima di 24 mesi. I CP_1
rapporti tra la e gli iscritti agli albi dei geometri sono regolamentati dalla normativa CP_1 vigente e dagli appositi Regolamenti”.
Ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla dei geometri liberi professionisti e del CP_1
pagamento della contribuzione minima, è, quindi, condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la CP_1
natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di
Pag. 3 di 6 cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli CP_1
iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito CP_1
della sua privatizzazione. I principi enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022;
1410/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021;
23631/2021; 23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri. Né la mera iscrizione ad altra gestione Inps può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a CP_1
un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo.
Invero, dal momento in cui geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima;
l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla e CP_1
l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Invero, premesso che dopo la c.d. Legge Dini di riforma complessiva del sistema pensionistico
(cfr., L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25) si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa, va evidenziato che la mera iscrizione ad altra gestione Inps non è di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi (specie se limitati ad importi contributivi minimi di carattere solidaristico) nei confronti della previdenza di categoria…Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con CP_1
disposizione, come si è detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività
Pag. 4 di 6 esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla CP_1
invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla potendo in tal modo la CP_1 CP_1
svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
Le dette condizioni, sulla base della Delib. n. 2 del 2003 del CdA della prevedevano CP_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva
Delib. n. 123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra…(Cass.
28-09-2022, n. 28188).
Nel corso del giudizio è stata svolta attività istruttoria.
(all'udienza del 27.09.2024): “La S.V. mi chiede della San Michele spa. CP_3
Conosco , e so che dal 2004 è amministratore della MARE srl. Nella Parte_1
mia qualità di Avvocato se non erro ho mandato una comunicazione alla in CP_1
relazione al dott. , e so che il non ha mai fatto attività di Parte_1 Parte_1
geometra con la San Michele, della quale credo fosse solo membro del consiglio di amministrazione. Con il ho condiviso una serie di vicende per la Mare, e Parte_1
quindi posso affermare con certezza che non ha svolto per la San Michele o per altri in quegli anni attività di geometra. Non so cosa abbia fatto e faccia la San Michele spa.”.
Come già detto, pacificamente il ricorrente si è iscritto al Collegio Geometri di Avellino in data 02.02.1985, ed stato iscritto all'albo fino al 27.12.2018, quando è intervenuta la radiazione.
E' stato affermato che “in tema di ai fini Controparte_1 dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
salvo laddove ci si trovi in presenza
Pag. 5 di 6 di inquadramento, come dipendente, nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività – svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro” (Cass. sentenza17823/2023).
In ogni caso, dall'estratto contributivo Inps, lavoratori parasubordinati, risulta che per il 2018 il ha prestato attività di collaborazione per conto della Società Ma.re. s.r.l. , la Parte_1
cui attività consiste in: Ospedali e case di cura di lunga degenza.
Quelli richiesti dalla con la missiva del 20.10.2020, sono contribuzioni minime e CP_1
maternità, dovute per il solo fatto della iscrizione.
Per l'anno 2019 , successivo alla cancellazione, la sanzione è stata applicata ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento della a mente del quale: “La comunicazione di cui CP_1 all'articolo 6 deve essere resa dai soggetti indicati all'art. 5 dello Statuto che nell'anno precedente erano iscritti all'albo, nonché dai loro aventi causa ai sensi dell'art. 6, comma 3”.
Il ricorso va quindi rigettato.
Parte ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite a favore della resistente, che in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#4.278,30#
(quattromiladuecentosettantotto,30) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. R.G. Lavoro 864/2020 proposto da nei Parte_1
confronti di ogni contraria istanza deduzione Controparte_4
ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...] che liquida nella somma di €#4.278,30# Controparte_4
(quattromiladuecentosettantotto,30) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 05 marzo 2025
Il GdL
Ciro LUCE
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