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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/10/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 351/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 351/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 209/2021 resa dal Tribunale di Campobasso, pubblicata in data 25/3/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2045/2016, non notificata, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, (C.F. ), in qualità di titolare della D.S.F. (P.IVA Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Marino, PEC come da registri di giustizia P.IVA_1
-appellante-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IC AR, PEC come da registri di giustizia
-appellata-
CONCLUSIONI per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso, in riforma integrale della sentenza Trib. Campobasso n. 209/2021 pubblicata il 25 marzo 2021 nel giudizio R.G. 2045/2016, contrariis reiectis:
- Previa espletanda fase istruttoria da esperirsi a mezzo delle istanze articolate negli scritti di parte di primo grado e di seguito specificate, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, accertare e dichiarare che il sig. vanta un credito nei confronti Parte_1 della sig.ra di euro 11.028,80 e per l'effetto condannare la sig.ra Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla c.da Guardiola n. Controparte_1
1 (c.f. ) al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di CodiceFiscale_3 Parte_1 euro 11.028,80 oltre interessi legali dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto.
Pag. 1 a 5 - In ogni caso, con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante per entrambi i gradi di merito, determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, Iva se dovuta e successive spese occorrende”; parte appellata “Conclude per il rigetto integrale dell'appello, con la conseguente condanna del signor alla rifusione di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dello scrivente Pt_1 procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato l'11/10/2016, roponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 511/2016 emesso dal Tribunale di Campobasso il 17/8/2016, con il quale le veniva ordinato di pagare a , titolare della D.S.F., la somma di € 11.028,80, Parte_1 quale saldo delle prestazioni d'opera effettuate a suo favore, come risultanti dalla fattura n. 3 del 5/2/2015; nell'atto introduttivo, l'opponente in via preliminare sosteneva di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti dell'opposto, atteso che i documenti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, in particolare la fattura n. 3 del 5.2.2015 dell'importo di euro 9.040 più Iva, non erano intestati ed indirizzati a lei ma alla figlia;
in ogni caso, assumeva che il Persona_1 credito fosse insussistente alla luce di una dichiarazione rilasciata dal in data 31/10/2014, con Pt_1 cui egli avrebbe attestato di essere stato integralmente soddisfatto e di non avere null'altro a pretendere dall'odierna opponente;
si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 9/11/2017, , il quale sosteneva Parte_1 la responsabilità contrattuale solidale di e di , insistendo Controparte_1 Persona_1 sull'entità del debito riferibile all'opponente e sulla regolare esecuzione dei lavori oggetto della controversia.
1.1 Con sentenza n. 209/2021, pubblicata il 25/3/2021, il Tribunale di Campobasso accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Il Giudice riteneva che la dichiarazione liberatoria sottoscritta dal il 31/10/2014 avesse portata estintiva generale in quanto formulata senza Pt_1 riserve e con valore di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa. Tale dichiarazione seguiva temporalmente la missiva del 4/9/2014, nella quale l'opposto aveva richiesto anche il pagamento dei lavori indicati ai punti a) e c), successivamente ricompresi nella fattura n. 3 del 5/2/2015 e posti a fondamento del monitorio. Secondo il Tribunale, la liberatoria andava pertanto intesa come
“tombale” e comprensiva anche di tali lavorazioni. Sotto il profilo soggettivo, osservava che la fattura n. 3 del 5/2/2015 risultava intestata non già alla bensì alla figlia , e CP_1 Persona_1 che gli importi in essa indicati erano stati in altre occasioni imputati a causali differenti.
2. Avverso tale sentenza, con atto del 29/10/2021 proponeva appello dinanzi a questa Corte
censurando la sentenza sulla scorta di due distinti motivi e riproponendo le richieste Parte_1 istruttorie disattese in primo grado;
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/01/2022, l'appellata Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento di tutte le spese di causa;
con ordinanza del 22/5/2022, resa all'esito dell'udienza di trattazione della causa, questa Corte, ritenendo insussistenti i presupposti per la pronuncia ex art. 348-bis, ratione temporis vigente e rinviando al merito l'esame dell'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., “avuto
Pag. 2 a 5 riguardo alla natura della controversia, alla genericità dei capitoli di prova, e tanto in relazione alla documentazione in atti”, rigettava le istanze istruttorie proposte dall'appellante; all'udienza del 9/10/2024, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. L'impugnazione principale è argomentata in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata e sono tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata.
A tale proposito va richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass., SU n. 36481/2022), secondo cui è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
4. L'appello è articolato in due motivi così rubricati:
1) violazione delle regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione alla portata della quietanza liberatoria nell'ambito dell'assetto negoziale vigente tra le parti;
2) vizio di motivazione per omessa ammissione delle istanze istruttorie articolate dall'opposto
– Omessa statuizione su un punto decisivo della controversia.
5. Il secondo motivo, da esaminare preventivamente per ragioni di ordine logico, è stato già oggetto di disamina da parte di questa Corte, che con ordinanza del 25/5/2022, a conferma dell'ordinanza del giudice di prime cure del 12/4/2018, ha rigettato le istanze istruttorie dell'appellante rilevandone la genericità e l'irrilevanza in considerazione della documentazione acquisita.
Le prove testimoniali richieste sono estremamente generiche e prive di specifico riferimento temporale, essenziale nella fattispecie;
l'opposto non ha preso specifica posizione sull'epoca di realizzazione dei lavori dei quali chiede il pagamento, tenuto conto della scrittura del 31/10/2014; inoltre nessuna prova è stata né richiesta, né offerta, sia circa il numero di giornate lavorative che sarebbero state effettuate, sia circa la pattuizione del prezzo;
a ciò si aggiungano gli altri rilievi di cui alla sentenza impugnata tra cui il fatto che la dichiarazione del 31.10.2014 è successiva alla missiva del 4.9.2014 prodotta in appello priva dell'allegato; peraltro, lo stesso attore, nella comparsa di costituzione di primo grado, ha riconosciuto che le tre differenti prestazioni (comprese quelle di cui alla lettera A) e quelle di cui alla lettera C)), erano state portate a conoscenza delle debitrici con la stessa missiva del 4 settembre 2014, in epoca precedente alla scrittura del 31.10.14 con la quale il aveva dichiarato di non aver più nulla a pretendere . Pt_1
La censura deve pertanto ritenersi superata per i documenti acquisiti e per le stesse asserzioni del creditore con piena conferma delle argomentazioni della citata ordinanza collegiale.
6. Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente attribuito alla dichiarazione liberatoria del 31/10/2014 valore estintivo “tombale” ricomprendendovi anche dei lavori oggetto della fattura n. 3 del 5/2/2015. A suo dire, il contenuto letterale del documento non
Pag. 3 a 5 lascerebbe spazio ad equivoci in quanto la dicitura “come da fattura n. 13 del 15/7/2014” atterrebbe esclusivamente alle prestazioni ivi indicate (rasature e tinteggiature). A ciò si deve aggiungere che la circostanza per cui la liberatoria è stata sottoscritta successivamente alla e-mail del 4/9/2014 non può essere intesa come rinuncia o abbandono delle ulteriori pretese già avanzate, ma semmai conferma che, se la vesse voluto essere liberata CP_1 anche da tali obbligazioni, avrebbe dovuto pretenderne l'esplicita menzione nella quietanza.
6.1 Parte appellata sostiene che la dichiarazione del 31/10/2014 non avrebbe ragione di esistere se non allo scopo di chiudere definitivamente i rapporti pendenti tra le parti;
a conferma di questo, se la dichiarazione avesse avuto ad oggetto solo i lavori riportati nella fattura n. 13 del 15/07/2014, come sostenuto dall'appellante sarebbe stata sufficiente la sola fattura. Da ciò la correttezza della tesi del Tribunale, per il quale la dichiarazione del avrebbe valore totalmente Pt_1 liberatorio per la CP_1
6.2 Il motivo è infondato e la sentenza di primo grado va confermata nei termini che seguono.
La vicenda sostanziale dedotta nel presente giudizio, relativa al credito incorporato nella fattura n. 3 del 5/2/2015, è stata già oggetto di esame da parte di questa Corte, che con sentenza n. 104/2023, pubblicata il 28/3/2023 nel procedimento R.G. n. 44/2019, passata in giudicato, ha definito la domanda proposta da nei confronti di , (figlia della Parte_1 Persona_1 CP_1 ritenuta coobbligata in solido con la madre). Anche in quella sede il aveva chiesto di accertare Pt_1 la fondatezza della medesima pretesa creditoria posta a base del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Va confermato che , quale committente deve ritenersi coobbligata in solido con Persona_1 la quale soggetto destinatario delle prestazioni;
sulla scorta della quietanza liberatoria del CP_1
31/10/2014 rilasciata in favore sia della madre che della figlia, deve essere confermato l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto della pretesa creditoria.
Valorizzando il profilo temporale, va confermato che la dichiarazione del del 31/10/14 è Pt_1 successiva alla richiesta di pagamento formulata con e-mail del 4/9/2014 (riferita sia ai lavori poi confluiti nella fattura n. 3 del 5/2/2015, sia ai lavori di cui alle lettera a) sia alla pretesa di cui alla lettera C); detta dichiarazione ha natura di rinuncia idonea a tacitare ulteriori pretese e chiudere definitivamente i rapporti tra le parti proprio per il tenore letterale della dichiarazione stessa;
ciò sulla base della scissione della scrittura in due distinte dichiarazioni: la prima, espressamente riferita ai lavori descritti nella fattura n. 13 del 15/7/2014, la seconda, formulata senza alcun richiamo a documenti fiscali o specifiche lavorazioni, con la quale il dichiarava di essere stato Pt_1
“soddisfatto e di non avere null'altro a pretendere” dai componenti della famiglia . Parte_2
Su tali basi va confermato che tutti i crediti vantati e portati a conoscenza di controparte prima della dichiarazione devono ritenersi tacitati con il pagamento dell'importo di € 3.000,00 oltre Iva, portato dalla fattura n. 13 del 15.7.2014 così come riportato nella dichiarazione.
Deve inoltre ritenersi che a diversa conclusione si sarebbe potuti pervenire solo laddove la dichiarazione avesse preceduto, e non seguito, la mail del 4.9.2014, ovvero se avesse espressamente limitato la sua efficacia ad una parte del credito vantato.
La quietanza liberatoria funge da rinuncia o transazione (affermazione suffragata da Cass. 18094/2015); va dato rilievo al dato temporale della sua posteriorità rispetto alla e-mail del 4/9/2014; va pure rilevato che questa Corte con la sentenza n. 104/2023 richiamata dall'appellata, emessa sulla medesima situazione sostanziale ha rigettato l'appello proposto dal avverso la Pt_1
Pag. 4 a 5 sentenza che aveva accolto l'opposizione della , con motivazione sostanzialmente Per_1 sovrapponibile a quella di cui alla presente sentenza. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. 7. L'appellante, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, in base ai parametri minimi, data la non particolare complessità delle questioni affrontate.
7.1. A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di , avverso la sentenza n. 209/2021 resa dal Tribunale
[...] Controparte_1 di Campobasso, pubblicata in data 25/3/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2045/2016, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratori anticipatario;
3) da atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/2002 Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 9/9/25.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 351/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 209/2021 resa dal Tribunale di Campobasso, pubblicata in data 25/3/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2045/2016, non notificata, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, (C.F. ), in qualità di titolare della D.S.F. (P.IVA Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Marino, PEC come da registri di giustizia P.IVA_1
-appellante-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IC AR, PEC come da registri di giustizia
-appellata-
CONCLUSIONI per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Campobasso, in riforma integrale della sentenza Trib. Campobasso n. 209/2021 pubblicata il 25 marzo 2021 nel giudizio R.G. 2045/2016, contrariis reiectis:
- Previa espletanda fase istruttoria da esperirsi a mezzo delle istanze articolate negli scritti di parte di primo grado e di seguito specificate, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, accertare e dichiarare che il sig. vanta un credito nei confronti Parte_1 della sig.ra di euro 11.028,80 e per l'effetto condannare la sig.ra Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...] ed ivi residente alla c.da Guardiola n. Controparte_1
1 (c.f. ) al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di CodiceFiscale_3 Parte_1 euro 11.028,80 oltre interessi legali dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto.
Pag. 1 a 5 - In ogni caso, con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante per entrambi i gradi di merito, determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, Iva se dovuta e successive spese occorrende”; parte appellata “Conclude per il rigetto integrale dell'appello, con la conseguente condanna del signor alla rifusione di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dello scrivente Pt_1 procuratore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato l'11/10/2016, roponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 511/2016 emesso dal Tribunale di Campobasso il 17/8/2016, con il quale le veniva ordinato di pagare a , titolare della D.S.F., la somma di € 11.028,80, Parte_1 quale saldo delle prestazioni d'opera effettuate a suo favore, come risultanti dalla fattura n. 3 del 5/2/2015; nell'atto introduttivo, l'opponente in via preliminare sosteneva di non essere debitrice di alcuna somma nei confronti dell'opposto, atteso che i documenti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, in particolare la fattura n. 3 del 5.2.2015 dell'importo di euro 9.040 più Iva, non erano intestati ed indirizzati a lei ma alla figlia;
in ogni caso, assumeva che il Persona_1 credito fosse insussistente alla luce di una dichiarazione rilasciata dal in data 31/10/2014, con Pt_1 cui egli avrebbe attestato di essere stato integralmente soddisfatto e di non avere null'altro a pretendere dall'odierna opponente;
si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 9/11/2017, , il quale sosteneva Parte_1 la responsabilità contrattuale solidale di e di , insistendo Controparte_1 Persona_1 sull'entità del debito riferibile all'opponente e sulla regolare esecuzione dei lavori oggetto della controversia.
1.1 Con sentenza n. 209/2021, pubblicata il 25/3/2021, il Tribunale di Campobasso accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Il Giudice riteneva che la dichiarazione liberatoria sottoscritta dal il 31/10/2014 avesse portata estintiva generale in quanto formulata senza Pt_1 riserve e con valore di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa. Tale dichiarazione seguiva temporalmente la missiva del 4/9/2014, nella quale l'opposto aveva richiesto anche il pagamento dei lavori indicati ai punti a) e c), successivamente ricompresi nella fattura n. 3 del 5/2/2015 e posti a fondamento del monitorio. Secondo il Tribunale, la liberatoria andava pertanto intesa come
“tombale” e comprensiva anche di tali lavorazioni. Sotto il profilo soggettivo, osservava che la fattura n. 3 del 5/2/2015 risultava intestata non già alla bensì alla figlia , e CP_1 Persona_1 che gli importi in essa indicati erano stati in altre occasioni imputati a causali differenti.
2. Avverso tale sentenza, con atto del 29/10/2021 proponeva appello dinanzi a questa Corte
censurando la sentenza sulla scorta di due distinti motivi e riproponendo le richieste Parte_1 istruttorie disattese in primo grado;
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/01/2022, l'appellata Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento di tutte le spese di causa;
con ordinanza del 22/5/2022, resa all'esito dell'udienza di trattazione della causa, questa Corte, ritenendo insussistenti i presupposti per la pronuncia ex art. 348-bis, ratione temporis vigente e rinviando al merito l'esame dell'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., “avuto
Pag. 2 a 5 riguardo alla natura della controversia, alla genericità dei capitoli di prova, e tanto in relazione alla documentazione in atti”, rigettava le istanze istruttorie proposte dall'appellante; all'udienza del 9/10/2024, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. L'impugnazione principale è argomentata in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata e sono tali da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza appellata.
A tale proposito va richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass., SU n. 36481/2022), secondo cui è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
4. L'appello è articolato in due motivi così rubricati:
1) violazione delle regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione alla portata della quietanza liberatoria nell'ambito dell'assetto negoziale vigente tra le parti;
2) vizio di motivazione per omessa ammissione delle istanze istruttorie articolate dall'opposto
– Omessa statuizione su un punto decisivo della controversia.
5. Il secondo motivo, da esaminare preventivamente per ragioni di ordine logico, è stato già oggetto di disamina da parte di questa Corte, che con ordinanza del 25/5/2022, a conferma dell'ordinanza del giudice di prime cure del 12/4/2018, ha rigettato le istanze istruttorie dell'appellante rilevandone la genericità e l'irrilevanza in considerazione della documentazione acquisita.
Le prove testimoniali richieste sono estremamente generiche e prive di specifico riferimento temporale, essenziale nella fattispecie;
l'opposto non ha preso specifica posizione sull'epoca di realizzazione dei lavori dei quali chiede il pagamento, tenuto conto della scrittura del 31/10/2014; inoltre nessuna prova è stata né richiesta, né offerta, sia circa il numero di giornate lavorative che sarebbero state effettuate, sia circa la pattuizione del prezzo;
a ciò si aggiungano gli altri rilievi di cui alla sentenza impugnata tra cui il fatto che la dichiarazione del 31.10.2014 è successiva alla missiva del 4.9.2014 prodotta in appello priva dell'allegato; peraltro, lo stesso attore, nella comparsa di costituzione di primo grado, ha riconosciuto che le tre differenti prestazioni (comprese quelle di cui alla lettera A) e quelle di cui alla lettera C)), erano state portate a conoscenza delle debitrici con la stessa missiva del 4 settembre 2014, in epoca precedente alla scrittura del 31.10.14 con la quale il aveva dichiarato di non aver più nulla a pretendere . Pt_1
La censura deve pertanto ritenersi superata per i documenti acquisiti e per le stesse asserzioni del creditore con piena conferma delle argomentazioni della citata ordinanza collegiale.
6. Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente attribuito alla dichiarazione liberatoria del 31/10/2014 valore estintivo “tombale” ricomprendendovi anche dei lavori oggetto della fattura n. 3 del 5/2/2015. A suo dire, il contenuto letterale del documento non
Pag. 3 a 5 lascerebbe spazio ad equivoci in quanto la dicitura “come da fattura n. 13 del 15/7/2014” atterrebbe esclusivamente alle prestazioni ivi indicate (rasature e tinteggiature). A ciò si deve aggiungere che la circostanza per cui la liberatoria è stata sottoscritta successivamente alla e-mail del 4/9/2014 non può essere intesa come rinuncia o abbandono delle ulteriori pretese già avanzate, ma semmai conferma che, se la vesse voluto essere liberata CP_1 anche da tali obbligazioni, avrebbe dovuto pretenderne l'esplicita menzione nella quietanza.
6.1 Parte appellata sostiene che la dichiarazione del 31/10/2014 non avrebbe ragione di esistere se non allo scopo di chiudere definitivamente i rapporti pendenti tra le parti;
a conferma di questo, se la dichiarazione avesse avuto ad oggetto solo i lavori riportati nella fattura n. 13 del 15/07/2014, come sostenuto dall'appellante sarebbe stata sufficiente la sola fattura. Da ciò la correttezza della tesi del Tribunale, per il quale la dichiarazione del avrebbe valore totalmente Pt_1 liberatorio per la CP_1
6.2 Il motivo è infondato e la sentenza di primo grado va confermata nei termini che seguono.
La vicenda sostanziale dedotta nel presente giudizio, relativa al credito incorporato nella fattura n. 3 del 5/2/2015, è stata già oggetto di esame da parte di questa Corte, che con sentenza n. 104/2023, pubblicata il 28/3/2023 nel procedimento R.G. n. 44/2019, passata in giudicato, ha definito la domanda proposta da nei confronti di , (figlia della Parte_1 Persona_1 CP_1 ritenuta coobbligata in solido con la madre). Anche in quella sede il aveva chiesto di accertare Pt_1 la fondatezza della medesima pretesa creditoria posta a base del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Va confermato che , quale committente deve ritenersi coobbligata in solido con Persona_1 la quale soggetto destinatario delle prestazioni;
sulla scorta della quietanza liberatoria del CP_1
31/10/2014 rilasciata in favore sia della madre che della figlia, deve essere confermato l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto della pretesa creditoria.
Valorizzando il profilo temporale, va confermato che la dichiarazione del del 31/10/14 è Pt_1 successiva alla richiesta di pagamento formulata con e-mail del 4/9/2014 (riferita sia ai lavori poi confluiti nella fattura n. 3 del 5/2/2015, sia ai lavori di cui alle lettera a) sia alla pretesa di cui alla lettera C); detta dichiarazione ha natura di rinuncia idonea a tacitare ulteriori pretese e chiudere definitivamente i rapporti tra le parti proprio per il tenore letterale della dichiarazione stessa;
ciò sulla base della scissione della scrittura in due distinte dichiarazioni: la prima, espressamente riferita ai lavori descritti nella fattura n. 13 del 15/7/2014, la seconda, formulata senza alcun richiamo a documenti fiscali o specifiche lavorazioni, con la quale il dichiarava di essere stato Pt_1
“soddisfatto e di non avere null'altro a pretendere” dai componenti della famiglia . Parte_2
Su tali basi va confermato che tutti i crediti vantati e portati a conoscenza di controparte prima della dichiarazione devono ritenersi tacitati con il pagamento dell'importo di € 3.000,00 oltre Iva, portato dalla fattura n. 13 del 15.7.2014 così come riportato nella dichiarazione.
Deve inoltre ritenersi che a diversa conclusione si sarebbe potuti pervenire solo laddove la dichiarazione avesse preceduto, e non seguito, la mail del 4.9.2014, ovvero se avesse espressamente limitato la sua efficacia ad una parte del credito vantato.
La quietanza liberatoria funge da rinuncia o transazione (affermazione suffragata da Cass. 18094/2015); va dato rilievo al dato temporale della sua posteriorità rispetto alla e-mail del 4/9/2014; va pure rilevato che questa Corte con la sentenza n. 104/2023 richiamata dall'appellata, emessa sulla medesima situazione sostanziale ha rigettato l'appello proposto dal avverso la Pt_1
Pag. 4 a 5 sentenza che aveva accolto l'opposizione della , con motivazione sostanzialmente Per_1 sovrapponibile a quella di cui alla presente sentenza. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. 7. L'appellante, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, in base ai parametri minimi, data la non particolare complessità delle questioni affrontate.
7.1. A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di , avverso la sentenza n. 209/2021 resa dal Tribunale
[...] Controparte_1 di Campobasso, pubblicata in data 25/3/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2045/2016, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge da distrarsi a favore del difensore dichiaratori anticipatario;
3) da atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/2002 Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 9/9/25.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
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