TAR Milano, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 701
TAR
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che la stipulazione del contratto di soggiorno e del contratto di lavoro con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta siano presupposti normativi essenziali per la legittima presenza dello straniero. L'instaurazione di un altro rapporto di lavoro autonomamente reperito, al di fuori della procedura dei flussi, rischia di alterare la logica programmatoria delle politiche migratorie. La norma sul permesso per attesa occupazione (art. 22, comma 11) presuppone la valida instaurazione e successiva cessazione di un rapporto di lavoro. La giurisprudenza più recente conferma che un rapporto di lavoro deve essersi instaurato. L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non inficia il provvedimento, poiché il contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990. La circolare ministeriale invocata non può derogare alle disposizioni legislative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 701
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 701
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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