Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01451/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Giulio Uberti, n. 6;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento del 17.7.2024, notificato in data 30.1.2025, con cui la Questura di Milano ha respinto l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 20.9.2023 (assicurata postale n. 055981761191);
nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa LE ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente, cittadino egiziano, espone quanto segue.
In data 27 gennaio 2022 il legale rappresentante della società -OMISSIS- s.r.l. semplificata con sede ad EG (MI) ha trasmesso allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano una domanda nominativa di nulla-osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 D.lgs. 286/1998, nell’ambito della regolamentazione dei flussi contenuta nel D.P.C.M. del 21/12/2021 (c.d. Decreto Flussi), in favore dell’odierno ricorrente.
Ottenuti il nulla-osta e il visto di ingresso, il cittadino straniero in data 22 marzo 2023 ha fatto ingresso in Italia, allorchè il datore di lavoro gli ha comunicato che l’azienda non era più disponibile a sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Il lavoratore ha quindi chiesto alla competente Prefettura di fissare un appuntamento, senza tuttavia ricevere risposta.
Il successivo 16 novembre 2023, il ricorrente, per il tramite dei propri legali, ha formalmente richiesto a -OMISSIS- di perfezionare la procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; la comunicazione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro.
In pari data ha formulato altresì istanza di accesso agli atti con riferimento alla domanda di ingresso nell’ambito del Decreto Flussi.
Con pec del 27 novembre 2023, lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Milano ha riscontrato la suddetta istanza, comunicando che “ non è stato possibile procedere nell’istruttoria dell’istanza in oggetto ”.
Nelle more il ricorrente ha trovato autonomamente un impiego, essendo stato assunto da -OMISSIS-s.r.l.s. come manovale edile, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Quindi, in data 6 maggio 2024, ha presentato tramite kit postale istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione.
Non avendo ricevuto riscontri, il 24 gennaio 2025 ha chiesto alla Questura di Milano di conoscere lo stato della pratica.
Recatosi presso gli Uffici il successivo 30 gennaio 2025, gli è stato notificato il provvedimento datato 17 luglio 2024 con cui la Questura di Milano ha dichiarato irricevibile e ha archiviato l’istanza “ per assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione, da parte dell’interessato, persona non in regola sul territorio nazionale (…). Dopo accertamenti effettuati è emerso che quest’ultimo è entrato nel Territorio Nazionale il 20/03/2023 con un regolare visto per lavoro subordinato ed è in possesso della richiesta di nulla osta provvisorio rilasciato dal S.U.I. della Prefettura tuttavia, non avendo stipulato il contratto di soggiorno come previsto dall’articolo 42 c.4 d.l. 21/06/2022 n. 73, l’istanza risulta irricevibile. Si precisa che (…) il nominato in oggetto è autorizzato dal S.U.I. a svolgere un’attività lavorativa in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno in Prefettura. ”.
Il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano, resistendo al ricorso con memoria di mera forma e con il deposito di documentazione.
Con ordinanza n. 507 del 16 maggio 2025 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ravvisando un pregiudizio grave ed irreparabile dall’esecuzione del provvedimento, pur impregiudicata ogni valutazione sul fumus .
In vista della trattazione nel merito il ricorrente ha depositato scritti difensivi insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025.
Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 5, comma 9 e 22, comma 11 D.lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione: il disposto di cui all’art. 5, comma 9 del D.gs. n. 286/1998 imporrebbe al Questore, nel caso in cui ritenga di rifiutare al cittadino straniero il rilascio del richiesto permesso di soggiorno, di valutare d’ufficio se sussistano i presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno fra quelli previsti dal medesimo Testo Unico. La stessa ratio di favore nei confronti dello straniero si rinverrebbe nell’art. 22, comma 11 del Testo Unico, laddove prevede che il lavoratore straniero che abbia perso il posto di lavoro abbia il diritto di permanere regolarmente in Italia per almeno un anno, ottenendo un permesso per “attesa occupazione”, nonchè nel comma 5-ter dell’art. 22 cit., secondo cui il nulla osta al lavoro è revocato qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine previsto, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Proprio per ovviare alle problematiche che insorgerebbero per lo straniero che – non per sua colpa – si trovi di fronte all’inadempimento della promessa di assunzione, il Ministero dell’Interno, con circolare n. 3836 del 20 agosto 2007, ha espressamente disposto che, in caso di mancata stipulata del contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro, lo straniero possa richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Questore di Milano, verificata la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, avrebbe dovuto indagare le ragioni di detta omissione, per verificare se vi fossero i presupposti per il rilascio di un permesso diverso dal richiesto permesso per lavoro;
II) Violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 10-bis L. 241/1990. Eccesso di potere: il provvedimento impugnato è stato assunto in difetto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Qualora fosse stato correttamente informato, il ricorrente avrebbe potuto evidenziare l’inadempimento della datrice di lavoro all’obbligo di formalizzare il contratto
di soggiorno e, quindi, sollecitare la Questura a vagliare la possibilità di rilasciargli un permesso
per attesa occupazione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In punto di fatto va rilevato che il cittadino straniero è entrato in Italia nell’ambito dei flussi programmati di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2021, dopo aver ottenuto il nulla osta all’ingresso rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano l’11 luglio 2022.
Tuttavia non sono stati sottoscritti né il contratto di soggiorno né il contratto di lavoro, essendosi reso indisponibile il datore di lavoro. Tale circostanza non è in contestazione tra le parti.
Ai sensi dell’art. 22 comma 6 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno di cui all'art. 5 bis.
La norma indica come parti del contratto di soggiorno quelle cui si riferisce il nulla osta, facendo così riferimento al datore di lavoro che ha chiesto l’ingresso del lavoratore e che “ è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore ”, ai sensi del comma 5 quinquies del richiamato art. 22.
La necessità di stipulare il contratto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta mira ad evitare elusioni alla disciplina che sovrintende all’ingresso di cittadini extracomunitari per lavoro subordinato, in quanto, diversamente opinando, si legittimerebbe il rilascio di nulla osta sulla base di dichiarazioni rese da datori di lavoro non realmente intenzionati all’assunzione, con il risultato di consentire l’ingresso in Italia di stranieri solo formalmente muniti di una proposta di lavoro.
La stipulazione del contratto di soggiorno e del contratto di lavoro costituiscono presupposti normativi essenziali per la legittima presenza dello straniero che ha fatto ingresso in Italia in ragione di quello specifico rapporto di lavoro.
L’instaurazione di altro rapporto di lavoro, reperito autonomamente, al di fuori della procedura governata dai flussi, determinati numericamente di anno in anno in relazione alle esigenze occupazionali dei diversi settori del mercato, rischia di alterare la stessa logica programmatoria delle politiche migratorie di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 286/1998.
Va in proposito osservato che l’art. 22, comma 11, del D.lgs. n. 286/1998, prevede infatti che “ La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro […], e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore […] ”.
La norma è chiara nel prevedere che il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro ( rectius di quel rapporto di lavoro per il quale lo straniero ha ottenuto il nulla osta all’ingresso) e la sua successiva cessazione.
Sul punto il Tribunale condivide il più recente orientamento giurisprudenziale, a mente del quale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 22, comma 5 ter, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403).
L’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
A fronte dell’assenza dei presupposti normativi la Questura non ha potuto far altro che archiviare l’istanza di permesso di lavoro subordinato o per attesa occupazione, avanzata dal ricorrente. E ciò pur in assenza della revoca del nulla osta da parte della competente Prefettura, che non consta al Collegio essere stata assunta. Va in proposito incidentalmente osservato che a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.), e non dalla diretta formalizzazione di una istanza di permesso di soggiorno presso la Questura, in ragione della carenza del contratto di soggiorno e dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (TAR Lazio-Roma, Sezione Prima Ter, sent. n. 33650 /2025).
Peraltro, come indicato nel nulla osta stesso, la relativa durata, a pena di decadenza, era di sei mesi a far data dal rilascio (11 luglio 2022), e dunque scaduto alla data di presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno alla Questura di Milano (6 maggio 2024).
In altri termini, non essendosi conclusa positivamente la procedura per l’ingresso regolare del ricorrente, non sussistono le condizioni per ottenere un permesso di soggiorno ad altro titolo.
In assenza dei presupposti normativi – non sanabili dal reperimento autonomo di un rapporto di lavoro – l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non inficia la legittimità del provvedimento impugnato, dovendosi fare applicazione dell’art. 21 octies , comma 2, della L. n. 241/1990, perché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Non appare utile il richiamo, da parte del ricorrente, alla circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, non potendo la stessa incidere in termini derogatori sulle disposizioni legislative, anche tenuto conto della vetustà della stessa e delle profonde modifiche normative intervenute nella materia dell’immigrazione.
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La natura delle questioni fattuali e giuridiche sottese all’impugnazione consente di compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
LE NT ME, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NT ME | AR SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.