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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 330/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. RO SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 330/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
C.F. , nata a [...] il 25 novembre1981, Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Manuel Peretti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Banchette,
(TO), Via Tafano 1/a, per delega in atti ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Manuela
Brosio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castiglione Torinese, Via
Torino 248, per delega in atti resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte delle parti
“- pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri
e in Agliè (To) in data 4/10/2008, trascritto nel registro dello Controparte_1 Parte_1
stato civile del Comune di Agliè al n. 13, P.2, A.A. mandando al competente Ufficiale dello Stato
Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
- disporre che i figli minori ed RO siano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre,
- i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che
riguardano i figli, relativamente alla loro istruzione, educazione ed alla salute, tenendo conto dei
loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà
la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- considerate le esigenze organizzative, gli orari ed i turni di lavoro dei genitori e gli impegni
scolastici, i desideri e l'età dei figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi
tra i genitori quando i figli lo desidereranno sia durante l'anno che per le vacanze natalizie,
pasquali e estive;
nel caso in cui i figli decidano di pernottare presso il padre le comunicazioni tra i
genitori avverranno attraverso mail, così come tutte le comunicazioni relative ai figli, e
strettamente legate alle esigenze e necessità dei minori;
- disporre a carico del sig. il pagamento entro il giorno 20 del mese del contributo al CP_1
mantenimento dei figli di complessivi € 580,00 (€ 290,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi
annualmente in base agli indici ISTAT con prima rivalutazione dicembre 2025, oltre il 50% delle
spese straordinarie come disposto da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea del 24/6/2016;
- stabilire che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di
mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli.
- i genitori concordano che, quando i figli sentiranno l'esigenza, potranno effettuare un percorso di
sostegno psicologico, anche privato;
- spese compensate;
”
pagina 2 di 7 Per il P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 5.2.2024,
[...]
evocava in giudizio il marito dinanzi l'intestato Tribunale Pt_1 Controparte_1
affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- in data 4 ottobre 2008 contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, con atto
trascritto nei Registri Stato Civile del Comune di Agliè (TO) n. 13 P 2 S.A. – 2008,
adottando il regime patrimoniale di comunione dei beni (doc. 1);
- dalla loro unione sono nati due figli: in data 29 gennaio 2008, il figlio Persona_2
e in data 14 settembre 2010 il figlio Persona_3
- in data 18 maggio 2022, il Tribunale di Ivrea pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza passata in giudicato il 28.12.2022;
- sussistevano i presupposti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporre l'affido esclusivo dei figli ed Per_1
RO alla madre con collocazione presso questa ultima e incontri padre/figli con la mediazione dei Servizi (come già disposto in sentenza di separazione personale dei coniugi), disponendo che i Servizi Sociali e di Psicologia della salute in età evolutiva offrano sostegno ai componenti del nucleo familiare;
sotto il profilo economico, la ricorrente ha chiesto mantenere a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli di € 600,00 mensili (300 per ciascuno), oltre ISTAT annuale e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea.
Il convenuto, aderendo alla domanda sul vincolo, ha rimarcato di avere effettuato i vari percorsi suggeriti in sede di separazione, chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli ai genitori con collocazione presso la madre, e contributo al mantenimento dei figli nella somma mensile di Euro 400,00.
In data 20.11.2024 è stata trasmessa relazione del Servizio di Psicologia e in data
26.11.2024 relazione dei Servizi Sociali, nelle quali si evidenzia che:
pagina 3 di 7 - si conferma un ragazzo sensibile ma diffidente nei confronti in particolare del Per_1
mondo degli adulti, resistente alla regola e oppositivo;
- RO si conferma un ragazzino molto dolce e sensibile capace di esprimere le sue emozioni e con una buona intelligenza emotiva. Ha approcciato il suo avvicinamento alla figura paterna con una modalità diversa dal fratello, maggiormente affettiva.
- il rapporto tra fratelli appare invece sempre dalle caratteristiche conflittuali per via in particolare dell'atteggiamento svalutativo che ha nei confronti di RO, Per_1
negli ultimi tempi un po' mitigato;
- i ragazzi riferiscono di non voler proseguire con la presa in carico psicologica e la
madre stessa conferma che i ragazzi non necessitano di tale percorso;
- è terminato in maniera positiva il percorso di Educativa;
All'udienza di comparizione delle parti del 18 dicembre 2024, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti dopo ampio confronto e discussione,
raggiunto l'accordo, previa rinuncia a provvedimenti provvisori, istanze istruttorie e termini ex art. 473bis.28 c.p.c., hanno discusso la causa e rassegnato conclusioni congiunte;
all'esito è stata disposta la rimessione della causa al Collegio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 23.12.2024), il P.M. ha chiesto pronunciarsi sentenza alle condizioni congiunte rese dalle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
pagina 4 di 7 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza 18.5.22, il Tribunale di Ivrea ha pronunciato la separazione dei coniugi, sentenza passata in giudicato il 28.12.2022 (come da attestazione di Cancelleria
in atti) (cfr. doc. 3 di parte ricorrente); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti economici tra loro;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole
(nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali). Del resto, i Servizi incaricati del monitoraggio e della presa in carico hanno sottolineato che si è concluso per i figli in maniera positiva il percorso di educativa, senza evidenziare elementi di pregiudizio per i minori rispetto al regime di affido condiviso.
Le spese di procedura vanno compensate, secondo la volontà espressa dalle parti
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e , in Agliè in data 4 ottobre 2008, con atto Parte_1 Controparte_1
trascritto il 6.10.2008 nei Registri Stato Civile del Comune di Agliè (TO) n. 13 P 2 S.A.,
pagina 5 di 7 ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. dispone che i figli minori ed RO siano affidati congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre,
- i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente alla loro istruzione, educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- considerate le esigenze organizzative, gli orari ed i turni di lavoro dei genitori e gli impegni scolastici, i desideri e l'età dei figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra i genitori quando i figli lo desidereranno sia durante l'anno che per le vacanze natalizie, pasquali e estive;
nel caso in cui i figli decidano di pernottare presso il padre le comunicazioni tra i genitori avverranno attraverso mail, così come tutte le comunicazioni relative ai figli, e strettamente legate alle esigenze e necessità dei minori;
3. dispone a carico del sig. il pagamento entro il giorno 20 del mese del CP_1
contributo al mantenimento dei figli di complessivi € 580,00 (€ 290,00 per ciascun figlio),
da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT con prima rivalutazione dicembre
2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come disposto da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Ivrea del 24/6/2016;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli;
pagina 6 di 7 6. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che, quando i figli sentiranno l'esigenza, potranno effettuare un percorso di sostegno psicologico, anche privato;
7. compensa le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
RO Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. RO SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 330/2024 R.G. Cont.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa con ricorso da:
C.F. , nata a [...] il 25 novembre1981, Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Manuel Peretti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Banchette,
(TO), Via Tafano 1/a, per delega in atti ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Manuela
Brosio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castiglione Torinese, Via
Torino 248, per delega in atti resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea- pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte delle parti
“- pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri
e in Agliè (To) in data 4/10/2008, trascritto nel registro dello Controparte_1 Parte_1
stato civile del Comune di Agliè al n. 13, P.2, A.A. mandando al competente Ufficiale dello Stato
Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
- disporre che i figli minori ed RO siano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre,
- i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che
riguardano i figli, relativamente alla loro istruzione, educazione ed alla salute, tenendo conto dei
loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà
la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- considerate le esigenze organizzative, gli orari ed i turni di lavoro dei genitori e gli impegni
scolastici, i desideri e l'età dei figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi
tra i genitori quando i figli lo desidereranno sia durante l'anno che per le vacanze natalizie,
pasquali e estive;
nel caso in cui i figli decidano di pernottare presso il padre le comunicazioni tra i
genitori avverranno attraverso mail, così come tutte le comunicazioni relative ai figli, e
strettamente legate alle esigenze e necessità dei minori;
- disporre a carico del sig. il pagamento entro il giorno 20 del mese del contributo al CP_1
mantenimento dei figli di complessivi € 580,00 (€ 290,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi
annualmente in base agli indici ISTAT con prima rivalutazione dicembre 2025, oltre il 50% delle
spese straordinarie come disposto da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea del 24/6/2016;
- stabilire che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre;
- i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di
mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- i genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli.
- i genitori concordano che, quando i figli sentiranno l'esigenza, potranno effettuare un percorso di
sostegno psicologico, anche privato;
- spese compensate;
”
pagina 2 di 7 Per il P.M.: “V° il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 5.2.2024,
[...]
evocava in giudizio il marito dinanzi l'intestato Tribunale Pt_1 Controparte_1
affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- in data 4 ottobre 2008 contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, con atto
trascritto nei Registri Stato Civile del Comune di Agliè (TO) n. 13 P 2 S.A. – 2008,
adottando il regime patrimoniale di comunione dei beni (doc. 1);
- dalla loro unione sono nati due figli: in data 29 gennaio 2008, il figlio Persona_2
e in data 14 settembre 2010 il figlio Persona_3
- in data 18 maggio 2022, il Tribunale di Ivrea pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza passata in giudicato il 28.12.2022;
- sussistevano i presupposti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto disporre l'affido esclusivo dei figli ed Per_1
RO alla madre con collocazione presso questa ultima e incontri padre/figli con la mediazione dei Servizi (come già disposto in sentenza di separazione personale dei coniugi), disponendo che i Servizi Sociali e di Psicologia della salute in età evolutiva offrano sostegno ai componenti del nucleo familiare;
sotto il profilo economico, la ricorrente ha chiesto mantenere a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli di € 600,00 mensili (300 per ciascuno), oltre ISTAT annuale e 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea.
Il convenuto, aderendo alla domanda sul vincolo, ha rimarcato di avere effettuato i vari percorsi suggeriti in sede di separazione, chiedendo disporsi l'affido condiviso dei figli ai genitori con collocazione presso la madre, e contributo al mantenimento dei figli nella somma mensile di Euro 400,00.
In data 20.11.2024 è stata trasmessa relazione del Servizio di Psicologia e in data
26.11.2024 relazione dei Servizi Sociali, nelle quali si evidenzia che:
pagina 3 di 7 - si conferma un ragazzo sensibile ma diffidente nei confronti in particolare del Per_1
mondo degli adulti, resistente alla regola e oppositivo;
- RO si conferma un ragazzino molto dolce e sensibile capace di esprimere le sue emozioni e con una buona intelligenza emotiva. Ha approcciato il suo avvicinamento alla figura paterna con una modalità diversa dal fratello, maggiormente affettiva.
- il rapporto tra fratelli appare invece sempre dalle caratteristiche conflittuali per via in particolare dell'atteggiamento svalutativo che ha nei confronti di RO, Per_1
negli ultimi tempi un po' mitigato;
- i ragazzi riferiscono di non voler proseguire con la presa in carico psicologica e la
madre stessa conferma che i ragazzi non necessitano di tale percorso;
- è terminato in maniera positiva il percorso di Educativa;
All'udienza di comparizione delle parti del 18 dicembre 2024, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti dopo ampio confronto e discussione,
raggiunto l'accordo, previa rinuncia a provvedimenti provvisori, istanze istruttorie e termini ex art. 473bis.28 c.p.c., hanno discusso la causa e rassegnato conclusioni congiunte;
all'esito è stata disposta la rimessione della causa al Collegio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 23.12.2024), il P.M. ha chiesto pronunciarsi sentenza alle condizioni congiunte rese dalle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
pagina 4 di 7 Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza 18.5.22, il Tribunale di Ivrea ha pronunciato la separazione dei coniugi, sentenza passata in giudicato il 28.12.2022 (come da attestazione di Cancelleria
in atti) (cfr. doc. 3 di parte ricorrente); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può
essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento della prole e per la regolamentazione dei rapporti economici tra loro;
tale accordo, può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge ed all'interesse della prole
(nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali). Del resto, i Servizi incaricati del monitoraggio e della presa in carico hanno sottolineato che si è concluso per i figli in maniera positiva il percorso di educativa, senza evidenziare elementi di pregiudizio per i minori rispetto al regime di affido condiviso.
Le spese di procedura vanno compensate, secondo la volontà espressa dalle parti
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M., così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e , in Agliè in data 4 ottobre 2008, con atto Parte_1 Controparte_1
trascritto il 6.10.2008 nei Registri Stato Civile del Comune di Agliè (TO) n. 13 P 2 S.A.,
pagina 5 di 7 ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
2. dispone che i figli minori ed RO siano affidati congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre,
- i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente alla loro istruzione, educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- considerate le esigenze organizzative, gli orari ed i turni di lavoro dei genitori e gli impegni scolastici, i desideri e l'età dei figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo gli accordi tra i genitori quando i figli lo desidereranno sia durante l'anno che per le vacanze natalizie, pasquali e estive;
nel caso in cui i figli decidano di pernottare presso il padre le comunicazioni tra i genitori avverranno attraverso mail, così come tutte le comunicazioni relative ai figli, e strettamente legate alle esigenze e necessità dei minori;
3. dispone a carico del sig. il pagamento entro il giorno 20 del mese del CP_1
contributo al mantenimento dei figli di complessivi € 580,00 (€ 290,00 per ciascun figlio),
da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT con prima rivalutazione dicembre
2025, oltre il 50% delle spese straordinarie come disposto da Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Ivrea del 24/6/2016;
l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
5. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli;
pagina 6 di 7 6. dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato che, quando i figli sentiranno l'esigenza, potranno effettuare un percorso di sostegno psicologico, anche privato;
7. compensa le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
RO Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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