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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 32273/2021 R.G. il 20.5.2021 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Federico La Penna, giusta procura in calce al ricorso monitorio
OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Piancatelli e Francesca Balsamo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.4.2021 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nel riassumere il giudizio n. R.G. 31305/2020, incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Roma e conclusosi con provvedimento dichiarativo d incompetenza per valore, ribadiva la già spiegata opposizione al decreto ingiuntivo n. 3117/2020 emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Roma in data 17.2.2020, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva somma di € 3.912,00, oltre alle Controparte_1
spese di procedura, e chiedeva disporsene la revoca, spiegando domanda riconvenzionale di condanna della controparte al risarcimento in suo favore del danno per l'importo di € 104.832,00
e proponendo, in via subordinata, eccezione di compensazione tra il suddetto importo e quanto eventualmente dovuto in favore della società opposta;
si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nel contestare in toto la Controparte_1
domanda avversa, ne chiedeva l'integrale rigetto, formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa, disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti;
successivamente, precisate le conclusioni all'udienza del
25.10.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa,
assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda monitoria proposta dalla trova fondamento nell'obbligo Controparte_1
assunto dalla odierna opponente alla lettera C) della lettera d'intenti del 11.11.2019 in ordine al pagamento dell'importo di € 4,00 per ogni autovettura in sosta presso i parcheggi dalla stessa gestiti in occasione dell'evento Caffeina Christmas Village di Sutri, organizzato dalla
[...]
nel periodo 23 novembre 2019 – 6 gennaio 2020 e, sul presupposto della Controparte_2
mancato pagamento del corrispettivo portato dalla fattura n. 458/2019 del 8.12.2019, ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 3.912,00, di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
L'opposizione svolta da parte opponente si incentra essenzialmente sul rilievo del grave inadempimento della nell'esecuzione del servizio oggetto di contratto, Controparte_1
inadempimento su cui trova fondamento sia l'eccezione ex art. 1460 c.c. in relazione al pagamento degli importi oggetto di ingiunzione che la domanda riconvenzionale risolutoria/risarcitoria spiegata nei confronti della convenuta e la correlata eccezione di compensazione. Con contratto del 11.11.2019, erroneamente denominato “lettera d'intenti” (in quanto non costituente una mera puntuazione delle trattative in corso, ma avente natura di contrattazione definitiva, con la previsione delle reciproche obbligazioni a carico delle due contraenti) la affidava alla “…l'organizzazione e la gestione del Parte_1 Controparte_1
trasporto passeggeri, dalle aree individuate dalla come Controparte_2
parcheggi ufficiali, fino alle porte della città di Sutri…e viceversa…”, stabilendo che la
[...]
mettesse “…a disposizione di un numero variabile di navette, ciascuna da 30 Controparte_1
o 50 posti a sedere…”, ripartite sulla base della calendarizzazione riportata in contratto ed assumendo l'obbligo di pagamento del corrispettivo di cui alla lettera C), fissato nell'importo di
€ 4,00 “…per ogni auto che accederà alle aree di sosta sopra indicate…”; a fronte dell'assunzione delle reciproche obbligazioni sopra descritte, le parti espressamente prevedevano che “…ognuno
per la sua parte, nei limiti delle normative di legge in vigore, resterà responsabile per sé stesso
e per i suoi dipendenti, manlevando l'altra parte da ogni problematica o controversia che dovesse
insorgere…” (lettera E) del contratto del 11.11.2019).
Il tenore letterale della contrattazione, chiarissimo e non suscettibile di dubbi interpretativi,
poneva, pertanto, a carico della odierna opposta, il solo obbligo di messa a disposizione delle navette, nel numero contrattualmente previsto, per il trasporto passeggeri dalle aree di parcheggio fino alle porte della città di Sutri in occasione dell'evento oggetto di causa;
per il resto, la contrattazione in esame esonera ciascuna delle due contraenti da qualsivoglia reciproca responsabilità per la corretta esecuzione del servizio e la buona riuscita dell'evento (questioni di interesse per la organizzatrice dell'evento stesso e non già per la CP_2 Parte_1
incaricata esclusivamente della gestione dei parcheggi); in ogni caso, le parti si davano espressamente atto della reciproca “…manleva…da ogni problematica o controversia che dovesse
insorgere…”.
L'obbligazione posta a carico della (ossia la messa a disposizione di Controparte_1
una o due navette nei giorni contrattualmente previsti) risulta essere stata dalla stessa compiutamente adempiuta, indipendentemente dalla qualità della prestazione fornita in favore degli utenti;
di contro, non risulta assolto, da parte della odierna opponente, l'obbligo di pagamento del corrispettivo (€ 4,00 per ogni autovettura) per i giorni oggetto della fattura posta a fondamento della domanda monitoria.
Sebbene risulti documentalmente dimostrata (oltre che avvalorata dalle numerose dichiarazioni testimoniali raccolte in corso di causa) la sostanziale disorganizzazione dell'evento e siano comprovate le criticità generatesi a causa del rilevante afflusso di visitatori, dei ritardi nell'arrivo e partenza delle navette, dell'affollamento della strada da parte di pedoni (con il conseguente intervento della Polizia Municipale e della Protezione Civile), risulta confermata in atti la circostanza che la avesse messo, nei giorni in questione, a Controparte_1
disposizione le navette contrattualmente previste, mentre, sempre sulla base delle previsioni contrattuali, sarebbe rimasta a suo carico ogni responsabilità in ordine alla qualità del servizio fornito, non dovendone rispondere nei confronti della odierna opponente.
In altre parole, risulta assolta da parte della convenuta l'unica obbligazione assunta nei confronti della (messa a disposizione delle navette), mentre, ai sensi della lettera E) del Parte_1
contratto in oggetto, alcuna responsabilità la ha assunto nei confronti Controparte_1
della in ordine alla qualità del servizio fornito a terzi. Parte_1
Punto nodale ai fini della decisione della presente controversia, infatti, è quello della verifica dell'effettiva esecuzione della prestazione contrattuale da parte della creditrice opposta, ossia la verifica della concreta messa a disposizione delle navette nei giorni interessati dall'evento per cui è causa;
le dichiarazioni testimoniali raccolte sul punto risultano concordi e granitiche nell'affermare che, nonostante le molteplici e comprovate criticità, e nonostante la comprovata insufficienza delle navette messe a disposizione dalla rispetto al gran Controparte_1
numero di visitatori, effettivamente, nei giorni in questione, erano presenti ed operative le navette per il trasporto dei passeggeri nel numero indicato in contratto.
E' evidente che il grande affollamento di passeggeri, il transito pedonale lungo la strada che rendeva difficoltosa la viabilità ed i lunghi tempi di attesa non possano essere imputati alla responsabilità della odierna opposta che, in esecuzione del contratto, metteva a disposizione le navette;
al contempo, le descritte criticità non sono foriere di alcuna responsabilità contrattuale della odierna convenuta nei confronti della ai sensi della lettera E) del contratto Parte_1
in esame.
In particolare, il ES , dipendente della con mandioni di Testimone_1 Parte_1
addetto commerciale, ha dichiarato che “…le navette erano molto poche rispetto alla numerosa
utenza, per cui si determinavano delle lunghe attese;
se ben ricordo, passavano anche 30-40
minuti dal passaggio di una navetta a quello della successiva;
non era previsto un orario preciso
per il passaggio delle navette, le quali dovevano partire a pieno carico di passeggeri…”; ed ancora
“…mi occupavo della salita dei passeggeri sulle navette;
posso dire che era operativa una sola
navetta, con circa trenta posti, che faceva avanti e indietro dal parcheggio a Sutri, per cui le
attese erano lunghe circa un'ora; ricordo che, quando erano in servizio tutte e tre le aree di
parcheggio, venne mandata una seconda navetta a seguito di reclami e plurime richieste…” (così
il ES dipendente della società opponente con mansioni di impiegato Tes_2
amministrativo); “…le navette arrivavano, caricavano e ripartivano immediatamente nei giorni
di maggiore affluenza;
negli altri giorni, le navette aspettavano di caricare tutti i passeggeri
prima di partire…” (è quanto affermato dal ES , proprietario del terreno su Testimone_3
insistevano i parcheggi gestiti dalla società opponente); “…ricordo che in quell'occasione c'erano
molte persone ed una situazione critica derivante non solo dall'abnorme afflusso di persone ma
anche dalla lunghezza dei tempi di attesa delle navette, oltre che da un notevole traffico privato
di veicoli lungo la strada provinciale…preciso che nel periodo oggetto di causa io ero il
comandante della Polizia Locale del Comune di Sutri…” (così il ES;
ed infine Testimone_4
“…ricordo l'evento Caffeina Christmas Village del novembre/dicembre 2019…c'erano almeno 4 o
5 navette e non ho sentito alcuna lamentela sui tempi di attesa…” (è quanto affermato dal ES
, dipendente dell'azienda agricola , proprietaria dei terreni su cui Testimone_5 Tes_3
insistevano le aree di parcheggio gestite dalla società opponente).
Dall'esame delle dichiarazioni testimoniali sopra esaminate, rese da soggetti terzi ed estranei ai fatti di causa (ma comunque a conoscenza degli stessi in ragione delle mansioni all'epoca svolte)
risulta ampiamente dimostrato che, effettivamente, la in occasione Controparte_1
dell'evento, mise a disposizione le navette per il trasporto dei passeggeri, a nulla rilevando, ai fini della verifica dell'adempimento contrattuale, le difficoltà verificatesi nella gestione dei passeggeri e del traffico, in primo luogo perché non direttamente imputabili alla odierna opposta
(abnorme afflusso di persone, traffico intenso, invasione della sede stradale da parte dei pedoni);
in secondo luogo perché non idonee a configurare alcuna responsabilità contrattuale della
[...]
nei confronti della odierna opponente (ma, casomai, rilevanti nei confronti Controparte_1
della organizzatrice dell'evento in questione e responsabile del buon esito dello CP_2
stesso) ed in terzo luogo perché le previsioni di cui alla lettera E) del contratto del 11.11.2019
espressamente facevano salva ogni reciproca responsabilità, tra le due contraenti, in ordine all'esecuzione delle rispettive prestazioni contrattuali.
Nemmeno la circostanza dell'avvenuto rimborso di alcuni biglietti in favore di soggetti che, a causa delle lunghe attese e della complessiva disorganizzazione, avevano rinunciato a partecipare all'evento, risulta idonea a legittimare il conclamato inadempimento della alle proprie obbligazioni contrattuali: in forza della clausola di cui alla lettera Parte_1
E) del contratto del 11.11.2019, la espressamente sollevava la controparte da Parte_1
qualsivoglia responsabilità, problematica o eventuale controversia in ordine all'esecuzione della sua prestazione contrattuale (“…ognuno per la sua parte…resterà responsabile per sé stesso…”).
Non risulta specificamente contestato il quantum della pretesa creditoria della
[...]
come portata dalla fattura n. 458/2019 per il pagamento dei servizi di Controparte_1
autonoleggio con conducente svolti nei giorni 7 e 8 dicembre 2019 in occasione dell'evento
Caffeina Christmas Village di Sutri;
dal documento allegato sub 13 alla produzione documentale di parte opponente si evince il dato relativo al numero di veicoli presenti nei giorni sopra indicati,
con il conseguente calcolo del corrispettivo di € 4,00 per ogni autovettura ai sensi di quanto previsto alla lettera C) del contratto del 11.11.2019.
L'infondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c. spiegata da parte opponente si riflette anche sulla correlata domanda risarcitoria dalla stessa spiegata per il ristoro di un ipotetico, quanto indimostrato pregiudizio, che le sarebbe derivato dall'inadempimento contrattuale della controparte;
l'assenza di qualsivoglia responsabilità contrattuale della Controparte_1
(che, come sopra ampiamente espresso, ha adempiuto alle proprie obbligazioni) ne esclude in radice la correlata responsabilità risarcitoria;
per le medesime ragioni (assenza di inadempimento contrattuale a carico della non può trovare Controparte_1
accoglimento la domanda risolutoria spiegata in via riconvenzionale dalla società opponente ai sensi degli artt. 1453 e segg. c.c.
Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata dalla con la integrale conferma del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 28.4.2021
nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3117/2020 emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 17.2.2020 per il complessivo importo di € 3.912,00;-
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla società opponente;
---
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00,00 in favore degli avv.ti
Marco Piancatelli e Francesca Balsamo per dichiarato anticipo, oltre IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 17.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi