Art. 36.
L' articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:
a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;
b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;
c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;
d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;
e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere piu' proficuo l'esercizio venatorio;
f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio".
L' articolo 88 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:
a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;
b) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;
c) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;
d) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e quelle venatorie;
e) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere piu' proficuo l'esercizio venatorio;
f) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio".