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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. N. 2954/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2954/2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e pendente
TRA
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti SILVIA SABA e CARLO C.F._2
TARDELLA come da procura in atti OPPONENTI E
nella Controparte_1 qualità di mandataria e procuratrice speciale con rappresentanza di
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
FABIO DI NICUOLO come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.09.2024 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte opponente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa produzione degli originali delle fideiussioni azionate dall'odierna opposta e previa verifica della riferibilità delle sottoscrizioni ai Sigg.ri e 1) in via Parte_2 Parte_1 principale, anche in caso di accertata riferibilità delle sottoscrizioni ai Sigg.ri e revocare, annullare, dichiarare nullo od inefficace Parte_2 Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 1016 emesso l'8.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Viterbo, Dott. Francesco Scavo Lombardo e pubblicato in pari data (proc. n. 2553/2022 R.G.) e comunque respingere tutte le domande spiegate dalla
[...] nei confronti dei Sigg.ri Controparte_1 Parte_2
e per totale infondatezza delle stesse, liberando i Sigg.ri Parte_1 Parte_2
e anche per intervenuta decadenza e/o estinzione e/o prescrizione
[...] Parte_1 ex art. 1957 c.c. per le motivazioni ampiamente spiegate;
2) sempre in via principale, per tutte le ragioni ed eccezioni sollevate, anche in caso di accertata riferibilità delle sottoscrizioni ai Sigg.ri e dichiarare la nullità e Parte_2 Parte_1
l'inefficacia della fideiussione rilasciata dai Sigg.ri e in Parte_2 Parte_1 quanto contenente le clausole delle fideiussioni corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con Provv. n. 55 del 2005, con conseguente liberazione dei Sigg.ri e dalla fideiussione anche per effetto della sua Parte_2 Parte_1 estinzione/decadenza/prescrizione ex art. 1957 e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo od inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1016 emesso l'8.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Viterbo, Dott. Francesco Scavo Lombardo e pubblicato in pari data (proc. n. 2553/2022 R.G.); 3) in via subordinata, per tutte le ragioni ed eccezioni sollevate, anche in caso di accertata riferibilità delle sottoscrizioni ai Sigg.ri e dichiarare la nullità parziale e l'inefficacia della Parte_2 Parte_1 fideiussione rilasciata dai Sigg.ri e con riferimento a quelle Parte_2 Parte_1 parti degli articoli 1 e 5 sopra meglio indicate in quanto corrispondenti alle clausole delle fideiussioni coincidenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con Provv. n. 55 del 2005, con conseguente liberazione dei Sigg.ri e dalla Parte_2 Parte_1 fideiussione anche per effetto della sua estinzione/decadenza/prescrizione ex art. 1957 e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo od inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1016 emesso l'8.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Viterbo, Dott. Francesco Scavo Lombardo e pubblicato in pari data (proc. n. 2553/2022 R.G.); 4) in ogni caso, dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati e delle spese addebitate;
5) in ogni caso, condannare Controparte_1 al risarcimento di ogni danno patito e patiendo dagli odierni opponenti;
6) con
[...] vittoria di spese del giudizio, oltre maggiorazione, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”. parte opposta: “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza;
in via istruttoria: - respingere le richieste istruttorie di parte avversa;
nel merito: - respingere tutte le richieste, domande, istanze, eccezioni e deduzioni formulate dagli opponenti, siccome destituite del benché minimo fondamento per tutti i motivi illustrati nel corpo della comparsa di risposta, con conseguente integrale conferma del Decreto Ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti medesimi, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma ingiunta, pari ad Euro 176.415,28, oltre le spese di lite ivi liquidate e gli interessi come domandati nel giudizio monitorio e fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre Iva, CPA ed oneri di legge e con condanna degli opponenti, in solido tra loro - previo accertamento e declaratoria della evidente temerarietà dell'azione da loro proposta - al pagamento in favore dell'odierna convenuta del risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., ovvero di una somma equitativamente liquidata dall'On.le Organo Giudicante ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La nella qualità di Controparte_1 mandataria e procuratrice speciale della - proponeva al Parte_3
Tribunale di Viterbo ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo per euro 176.415,28, nei confronti dei Sig.ri , e , fidejubenti della Società Parte_1 Parte_2 Pt_4
Moda s.r.l., in relazione al saldo negativo relativo al proprio conto corrente n. 007/070218 acceso presso la (ora Controparte_3 [...]
. Parte_3 A fondamento del ricorso deduceva che: a) in data 27.05.2013 la Controparte_4 Contr aveva aperto presso la di e il conto corrente
[...] CP_3 Controparte_3 di corrispondenza n. 007/070218 sul quale in data 9.8.2008 le era stato concesso un per un credito fino alla concorrenza di euro 150.000,00; b) a garanzia dell'indicato affidamento erano state rilasciate in data 9.8.2008 n.2 fideiussioni, l'una da parte dei Sig.ri e fino alla concorrenza di euro 225.000,00 e l'altra di Parte_2 Parte_1 pari importo da parte del Sig. c) nel corso del rapporto contrattuale la Parte_5
aveva impiegato l'affidamento concessole oltre la concorrenza Controparte_4 massima di 150.000,00 esponendosi per complessivi euro 176.415,28; d) a seguito di Contr ciò, la dopo più inviti a regolarizzare la posizione con richieste rimaste tutte prive di riscontro,, in data 18.5.2021 aveva revocato l'affidamento prima concessole rivolgendosi, poi, ai garanti per il recupero del credito in oggetto. Tanto premesso l'istante, sul rilievo di aver ricevuto l'incarico per l'attività di gestione e recupero dei crediti nella titolarità della , ivi compreso Parte_3 quello in oggetto, ha chiesto di ingiungere ai Sig.ri , e Pt_1 Parte_2 Parte_5
l'emissione di decreto monitorio per euro 176.415,28, richiesta che veniva accolta dal Tribunale di Viterbo che in data 8.11.2020 emetteva decreto ingiuntivo n. 1016/2022.
Avverso tale decreto i sig.ri e hanno oggi proposto Pt_1 Parte_2 Contr opposizione deducendo: 1) la violazione da parte della dell'art. 5 del contratto di apertura di conto corrente e dell'art. 7 del contratto di fideiussione, per aver la Banca comunicato la revoca dell'affidamento alla sola e non anche ai Controparte_4 fideiussori e per avere, inoltre, inviato tale comunicazione ad indirizzi non corrispondenti a quelli indicati nei contratti in parola;
2) la mancanza di data certa apposta ai contratti di fideiussione contratti che, peraltro, erano stati prodotti dalla società opposta soltanto in copia con conseguente impossibilità di verificare anche l'autenticità delle sottoscrizioni;
3) la violazione dell'art. 1956 c.c avendo la banca continuato a concedere credito alla pur consapevole del Controparte_4 peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultima ed in assenza della necessaria autorizzazione dei fideiussori;
4) la nullità della fideiussione per conformità della stessa allo schema predisposto dall'Abi, schema che è stato notoriamente censurato dalla Banca di Italia in quanto contrastante con la L. 287/1990 recante le norme per la tutela della concorrenza e del mercato (cd. legge antitrust); 5) la carenza di prova della titolarità del credito ex art 2697 c.c., avendo mancato la Banca di provare l'avvenuto utilizzo da parte della dell'affidamento; 6) la decadenza Controparte_4 ex art. 1957 c.c. della banca rispetto al diritto di credito azionato, avendo la stessa agito contro i debitori oltre il termine semestrale e, segnatamente, dopo oltre due anni dalla scadenza dell'obbligazione principale;
7) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig. in quanto deceduto prima dell'emissione Parte_5 dell'indicato provvedimento. Gli opponenti, infine, dando atto della sussistenza di danni nei loro confronti per la segnalazione alla centrale rischi del sistema creditizio, hanno richiesto la condanna di parte opposta al risarcimento del danno. Alla luce di tali rilievi, hanno chiesto la revoca, l'annullamento o la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto con condanna di parte opposta al risarcimento dei danni subiti. Costituendosi in giudizio la Società nella qualità di mandataria Controparte_1 della ha chiesto il Controparte_2 rigetto dell'opposizione eccependo, in particolare: a) l'infondatezza della prospettata mancata comunicazione della revoca dell'affidamento, essendo stata la stessa eseguita in data 18.5.2021; b) l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 1956 c.c. facendo Contr rilevare come la non avesse mai avuto contezza della reale situazione debitoria della avendo questa omesso di presentare i propri bilanci a partire Controparte_4 del 2017 e come, per contro, detta conoscenza dovesse considerarsi esistente in capo agli stessi fideiussori, essendo stati gli stessi per molti anni soci ed amministratori della Contr società debitrice;
c) l'effettivo utilizzo del fido in esame, avendo la depositato, unitamente alla richiesta di decreto ingiuntivo, adeguata documentazione di riferimento;
d) la esistenza della data certa e la paternità delle sottoscrizioni apposte, considerando la presenza all'ultima pagina della fideiussione del timbro postale;
d) l'inapplicabilità, al caso di specie, della prospettata nullità parziale per conformità del contratto di fideiussione allo schema Abi, non riguardando, la garanzia in parola, una fideiussione omnibus oltre che per carenza di prova sul punto;
e) la inoperatività del meccanismo decadenziale dell'art. 1957 c.c., attesa la validità delle clausola di rinuncia ai termini convenuta tra le parti;
f) l'infondatezza della domanda risarcitoria, in quanto generica ed in ogni caso non provata. Nulla, eccepiva la opposta in merito alla dedotta inefficacia nei confronti del deceduto
Parte_5
Alla luce di tanto, concludeva chiedendo il rigetto della proposta opposizione con condanna, in via riconvenzionale, degli opponenti al risarcimento ex art. 96 cpc. Nel corso del processo, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 26.9.2024, alla luce della documentazione già depositata, la causa veniva posta in decisione con termini ex art 190 cpc.
L'opposizione è infondata. Passando all'esame dei motivi di opposizione si osserva quanto segue: Quanto al primo motivo di opposizione, ossia quello afferente alla prospettata violazione dell'obbligo di comunicazione ai fideiussori dell'avvenuta revoca dell'affidamento, lo stesso è infondato. Contr Dalla documentazione in atti (all. 4) risulta che la aveva comunicato sia alla che ai suoi garanti, a) l'avvenuto passaggio in sofferenza della Controparte_4 posizione della società debitrice per saldo negativo di euro 167.098,82, b) la formale costituzione in mora nonché, c) l'avvertimento della chiusura del conto, atraverso la spedizione di lettera raccomandata - da ritenersi recapitata per compiuta giacenza – trasmessa agli indirizzi indicati dalle parti nei contratti di apertura c/c e di fideiussioni, in particolare alla Via Enrico Menghini n.1 in Nepi, per quel che concerne la
[...]
, alla via Enrico Menghini n. 1 e via Roma n.135 Controparte_5 con riferimento, rispettivamente, al Sig. ed ai Sig.ri e Parte_5 Pt_1 Parte_2
Ciò nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle stesse parti negli artt. 5 del
[...] contratto di apertura c/c e 7 del contratto di fideiussione, ove appunto si prevedeva che ogni comunicazione da parte della banca ai propri clienti sarebbe dovuta avvenire negli indirizzi indicati nei rispettivi atti costitutivi dei rapporti, indirizzi che per l'appunto coincidono con quelli ove sono state recapitate le raccomandata. Né del resto gli opponenti, alla luce di quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. 15397/2023) hanno dimostrato di non essere stati, senza loro colpa, nell'impossibilità di avere notizia della raccomandata, dovendosi considerare che gli stessi non avevano indicato alla banca con apposita comunicazione scritta, la variazione dei propri domicili ove poter far recapitare la corrispondenza - come, peraltro, sarebbe stato loro onere ai sensi degli artt. 5 e 7 rispettivamente dei contratti di apertura c/c e di fideiussione1-.
Del pari infondato è l'ulteriore motivo di opposizione con il quale gli istanti hanno dedotto la mancanza di data certa e l'autenticità delle loro sottoscrizioni. Invero, sotto il primo profilo occorre anzitutto rilevare come parte opposta abbia prodotto copia del contratto di fideiussione (all. 6) munito all'ultima pagina del timbro postale, dal quale risulta la redazione del documento in parola in data 9.8.2013, circostanza, questa, che esclude ogni forma di artificiosa retrodatazione dell'atto. Quanto, invece, all'ulteriore doglianza, con la quale gli istanti hanno contestato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella lettera di fideiussione, si osserva che parte opponente non ha operato alcun disconoscimento formale degli indicate scritture ex art. 214 cc, essendosi limitati a richiedere genericamente il deposito della documentazione in esame per consentire di verificare l'apposizione delle sottoscrizioni. Si legge, infatti, nei relativi atti difensivi
“si chiede che la documentazione in copia (peraltro priva di alcuna attestazione di conformità con il preteso originale e priva di data certa) venga depositata e sottoposta per esame agli odierni ricorrenti affinché questi ultimi possano effettivamente verificare l'avvenuta apposizione delle proprie sottoscrizioni alle fideiussioni depositate”. Tale richiesta, peraltro, mai investita di richiesta di un ordine di esibizione, è stata dunque formulata in termini generici, equivoci e persino eventuali, rimanendo dunque la contestazione in oggetto mera asserzione priva di conseguenza alcuna (Cass. 17313/2021).
Anche il terzo motivo di opposizione appare infondato. Con esso gli istanti hanno eccepito la loro liberazione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c., per avere la banca, senza la necessaria autorizzazione dei fideiussori, continuato a erogare credito al nonostante il peggioramento delle condizioni economiche CP_4 di quest'ultima. In merito a tale aspetto giova rilevare che, costituisce principio consolidato in materia, quello secondo cui il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato ove dimostri, ex art. 1956 c.c.: a) l'effettivo peggioramento economico delle condizioni del debitore rispetto al tempo in cui la garanzia era stata prestata;
b) la conoscenza da parte del creditore di tale peggioramento;
c) la mancata autorizzazione da parte del fideiussore circa la concessione del credito da parte del creditore al debitore principale (Cass. 8040/2003). La ratio della norma è evidente: si vuole tutelare la posizione del fideiussore, impendendo che il debitore, all'insaputa del garante, continui a ricevere credito e quindi ad aggravare la sua posizione economica con conseguente rischio del garante di adempiere ad un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. Giova, però rilevare che se il fideiussore è a conoscenza del deterioramento delle condizioni economiche del proprio garantito e, nonostante ciò, nulla abbia eccepito per impedire che il creditore continuasse concedergli credito, il medesimo fideiussore di nulla può dolersi. In tal caso, infatti, la responsabilità del peggioramento economico del debitore principale non può che imputarsi al fideiussore stesso, che rimanendo inerte a fronte della conoscenza della situazione, ha di fatto implicitamente autorizzato il creditore a che lo stesso continuasse a fare credito al debitore. Del resto ai fini dell'autorizzazione non è richiesta la forma scritta ad substantiam, ben potendo la stessa manifestarsi in maniera tacita o desumersi da elementi presuntivi, specie nei casi in cui il fideiussore sia un familiare del debitore oppure socio e/o legale rappresentante della società garantita (Cass. n. 26947/2021; Cass. n. 31227/2019; Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 4112/2016). Nel caso in esame, tale conoscenza in capo al fideiussore può dirsi certamente esistente.
Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il Sig. era stato Parte_2 amministratore della stessa società alla pari del fratello, apparendo, quindi, piuttosto inverosimile che gli stessi non fossero a conoscenza della reale posizione debitore del debitore garantito. Alla luce di tali considerazioni va, dunque, respinta l'eccezione operata dagli opponenti ai sensi dell'art. 1956 c.c. ed il conseguente effetto liberatorio in quanto, pur avendo avito gli stessi consapevolezza del peggioramento economico del proprio garantito, nulla avevano compiuto per impedire eventi economicamente pregiudizievoli.
Infondato è l'ulteriore motivo di opposizione con il quale gli istanti hanno eccepito il difetto della prova circa l'avvenuto utilizzo dell'affidamento da parte della società garantita. Al riguardo, la convenuta ha prodotto sia la copia integrale degli estratti del contratto apertura c/c e di apertura credito che l'ulteriore documento contenente l'elencazione di tutti i relativi movimenti, dai quali risulta l'utilizzazione dell'affidamento, da parte della nella misura indicata da parte opposta. CP_4
Parimenti infondati sono i motivi attinenti alla nullità parziale della fideiussione per conformità del contratto allo Schema ABI ed alla decadenza del diritto di credito della banca ex art 1957 c.c. In merito a quest'ultimo aspetto è opportuno rammentare, in via generale, che nelle obbligazioni fideiussorie il creditore ha normalmente facoltà di scelta nell'esigere l'adempimento della prestazione, potendo agire indifferentemente nei confronti dell'uno e dell'altro; ciò a meno che non sia convenuto tra le parti il beneficium excussionis che impone al creditore, com'è noto, di escutere preventivamente il debitore principale e solo nel caso di esito infruttuoso il garante.
Il creditore vede inoltre limitata la propria facoltà di scelta del coobbligato ai fini della soddisfazione del proprio credito anche per il caso di cui all'art. 1957 c.c. norma che, nel prevedere che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, subordina tale effetto (ossia la non liberazione dal proprio vincolo) alla preventiva escussione del debitore principale nel termine di sei mesi.. Tale norma è inderogabile in quanto vede quale precipua finalità quella di tutelare il fideiussore impedendo che la sua responsabilità possa illimitatamente perdurare nel tempo (Cass. n. 20648/2024). In quanto inderogabile, qualsiasi pattuizione diretta ad eludere tale tutela è considerata nulla.
Tuttavia, occorre precisare che nel caso in cui il fideiussore si sia obbligato sino all'integrale adempimento, e non soltanto quindi sino alla scadenza dell'obbligazione principale, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è però soggetto a nessun termine di decadenza. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che ““la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 comma 1 c.c. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito” (Cass. 16836/2015; Cass. 8839/2007; Cass. 16233/2005; Cass. 16758/2002). Pertanto la decadenza i cui all'art. 1957 c.c. ed il correlativo principio di inderogabilità opera quindi per le sole obbligazioni cui la norma fa riferimento, ossia per quelle in relazione alle quali il garante si sia obbligato sino alla scadenza della obbligazione, non operando, invece, in relazione ai quei contratti di fideiussione in cui si prevede che l'obbligazione del fideiussore si estende fino all'integrale adempimento. Ebbene nel caso di specie, si osserva che i fideiussori si erano impegnati a garantire il debito della fino all'integrale adempimento. Nell'art. 5 della lettera Controparte_4 di fideiussione le parti disponevano, infatti, che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta quanto dovutole (…); i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore (…) entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”. Pertanto, la clausola di rinuncia in questione, alla luce dell'orientamento indicato, non può quindi ritenersi nulla. Né la stessa, può assumersi invalida in ragione dell'eccepita conformità della medesima allo Schema ABI. Premesso che la riproduzione di clausole ABI nei contratti di fideiussione può, in ipotesi, dar luogo a nullità solamente in riferimento alle c.d. fideiussioni ad omnibus (Cass. SSUU n. 41994/2021) - fattispecie questa che non riguarda la garanzia in esame considerato che quest'ultima veniva prestata in relazione non già a tutte le operazioni indistintamente assunte dal debitore, ma unicamente alle operazioni derivanti dalla specifica obbligazione del rapporto di apertura di credito in c/c2 - merita in ogni caso osservare che ai fini ai fini della configurabilità della nullità in parola è necessaria la prova, gravante sul fideiussore, di specifici elementi, quali: l'effettiva coincidenza allo schema censurato;
l'esistenza della intesa anticoncorrenziale;
l'effettiva appartenenza della banca all' intesa;
l'uniformità e non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate e la circostanza che, in ordine al contratto di fideiussione, si siano effettivamente riverberati gli effetti della intesa, dovendosi escludere ogni automatismo al riguardo (Cass. S.U. 26243/2014 e S.U. 41994/2021). Nel caso in esame tali ultimi elementi sono rimasti privi di riscontro probatorio. Gli opponenti hanno provveduto ad indicare la coincidenza tra la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione a quella di cui all'art. 6 dello schema ABI, mancando, gli opponenti di fornire la necessaria prova circa l'appartenenza dell'Istituto bancario a tale intesa, il carattere uniforme della clausola che si assuma essere oggetto della medesima, la persistenza e la continuità dell'intesa anticoncorrenziale nel tempo nonché gli effetti negativi che si sarebbero riverberati sul contratto a valle a causa dell'illecito anticoncorrenziale proprio del contratto a monte. In buona sostanza gli opponenti hanno fatto derivare la nullità della fideiussione in maniera automatica dalla mera formale corrispondenza tra la clausola di rinuncia di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione a quella di cui all'art. 6 dello schema censurato, ma tale automatismo, come già osservato, non è sufficiente a determinare la nullità della clausola in parola, la quale può dunque considerarsi valida. Per le stesse ragioni, non possono considerarsi colpite da nullità parziale nemmeno le ulteriori clausole cd. di riviviscenza e di sopravvivenza - alla pari oggetto di doglianza- proprio perché gli opponenti, anche con riferimento alle stesse, ne hanno dedotto l'invalidità sull'erroneo presupposto della loro mera corrispondenza rispetto allo schema censurato. Alla luce delle valutazione finora operate, i motivi di opposizione devono ritenersi infondati dovendosi, pertanto, rigettare l'opposizione. Il decreto ingiuntivo va, dunque confermato, dovendo, inoltre, l'opposizione essere esaminata nei soli riguardi delle parti del presente procedimento, esclusa ogni ulteriore valutazione, in relazione ad altri soggetti ). Parte_5
Dal rigetto dell'opposizione, discende il rigetto della domanda risarcitoria degli opponenti non potendosi riscontrare, alla luce dell'accertata esistenza del credito in capo all'opposta, alcun danno alla loro immagine per la segnalazione alla centrale dei rischi operata del tutto legittimamente. Con riguardo, infine, alla domanda di parte opposta, proposta ex art. 96 cpc, la stessa, in assenza di elementi inequivoci in merito ai suoi presupposti, non può essere accolta. Le spese, comprese quelle della procedura monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 (calcolo spese: parametro fino ad euro 260.000,00 valori medi, 3 fasi di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la proposta opposizione;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_2 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, spese che si liquidano in euro 8.500,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali oltre a quelle già liquidate in fase monitoria
Così deciso in Viterbo, 31/01/2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 5 contratto c/c (all. 4) :“ l'invio al cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca, comprese le comunicazioni periodiche, quelli di variazione della condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivene per iscritto con apposita comunicazione;
(…) è onere del cliente informare la banca di eventuali variazione dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare indicati ai sensi del comma precedente”; art. 7 contratto fideiussione (all. 6): “Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla banca al fideiussore con pieno effetto in forma cartacea all'indirizzo da lui indicato all'atto di rilascio della garanzia o fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione (…) è onere del fideiussore informare la banca di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare indicati ai sensi del comma precedente”. 2 Cfr. contratto di fideiussione: “in relazione apertura di credito c/c da voi concessa o che vi siete dichiarati disposti a cvondere a con la presente vi comunichiamo di Controparte_4 costituisci fideiusorri di fedeli modal per l'adempimento dei qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione”;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2954/2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e pendente
TRA
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti SILVIA SABA e CARLO C.F._2
TARDELLA come da procura in atti OPPONENTI E
nella Controparte_1 qualità di mandataria e procuratrice speciale con rappresentanza di
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
FABIO DI NICUOLO come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.09.2024 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte opponente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa produzione degli originali delle fideiussioni azionate dall'odierna opposta e previa verifica della riferibilità delle sottoscrizioni ai Sigg.ri e 1) in via Parte_2 Parte_1 principale, anche in caso di accertata riferibilità delle sottoscrizioni ai Sigg.ri e revocare, annullare, dichiarare nullo od inefficace Parte_2 Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 1016 emesso l'8.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Viterbo, Dott. Francesco Scavo Lombardo e pubblicato in pari data (proc. n. 2553/2022 R.G.) e comunque respingere tutte le domande spiegate dalla
[...] nei confronti dei Sigg.ri Controparte_1 Parte_2
e per totale infondatezza delle stesse, liberando i Sigg.ri Parte_1 Parte_2
e anche per intervenuta decadenza e/o estinzione e/o prescrizione
[...] Parte_1 ex art. 1957 c.c. per le motivazioni ampiamente spiegate;
2) sempre in via principale, per tutte le ragioni ed eccezioni sollevate, anche in caso di accertata riferibilità delle sottoscrizioni ai Sigg.ri e dichiarare la nullità e Parte_2 Parte_1
l'inefficacia della fideiussione rilasciata dai Sigg.ri e in Parte_2 Parte_1 quanto contenente le clausole delle fideiussioni corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con Provv. n. 55 del 2005, con conseguente liberazione dei Sigg.ri e dalla fideiussione anche per effetto della sua Parte_2 Parte_1 estinzione/decadenza/prescrizione ex art. 1957 e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo od inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1016 emesso l'8.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Viterbo, Dott. Francesco Scavo Lombardo e pubblicato in pari data (proc. n. 2553/2022 R.G.); 3) in via subordinata, per tutte le ragioni ed eccezioni sollevate, anche in caso di accertata riferibilità delle sottoscrizioni ai Sigg.ri e dichiarare la nullità parziale e l'inefficacia della Parte_2 Parte_1 fideiussione rilasciata dai Sigg.ri e con riferimento a quelle Parte_2 Parte_1 parti degli articoli 1 e 5 sopra meglio indicate in quanto corrispondenti alle clausole delle fideiussioni coincidenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con Provv. n. 55 del 2005, con conseguente liberazione dei Sigg.ri e dalla Parte_2 Parte_1 fideiussione anche per effetto della sua estinzione/decadenza/prescrizione ex art. 1957 e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo od inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1016 emesso l'8.11.2022 dal Tribunale Ordinario di Viterbo, Dott. Francesco Scavo Lombardo e pubblicato in pari data (proc. n. 2553/2022 R.G.); 4) in ogni caso, dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati e delle spese addebitate;
5) in ogni caso, condannare Controparte_1 al risarcimento di ogni danno patito e patiendo dagli odierni opponenti;
6) con
[...] vittoria di spese del giudizio, oltre maggiorazione, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”. parte opposta: “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza;
in via istruttoria: - respingere le richieste istruttorie di parte avversa;
nel merito: - respingere tutte le richieste, domande, istanze, eccezioni e deduzioni formulate dagli opponenti, siccome destituite del benché minimo fondamento per tutti i motivi illustrati nel corpo della comparsa di risposta, con conseguente integrale conferma del Decreto Ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti medesimi, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma ingiunta, pari ad Euro 176.415,28, oltre le spese di lite ivi liquidate e gli interessi come domandati nel giudizio monitorio e fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre Iva, CPA ed oneri di legge e con condanna degli opponenti, in solido tra loro - previo accertamento e declaratoria della evidente temerarietà dell'azione da loro proposta - al pagamento in favore dell'odierna convenuta del risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma, c.p.c., ovvero di una somma equitativamente liquidata dall'On.le Organo Giudicante ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La nella qualità di Controparte_1 mandataria e procuratrice speciale della - proponeva al Parte_3
Tribunale di Viterbo ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo per euro 176.415,28, nei confronti dei Sig.ri , e , fidejubenti della Società Parte_1 Parte_2 Pt_4
Moda s.r.l., in relazione al saldo negativo relativo al proprio conto corrente n. 007/070218 acceso presso la (ora Controparte_3 [...]
. Parte_3 A fondamento del ricorso deduceva che: a) in data 27.05.2013 la Controparte_4 Contr aveva aperto presso la di e il conto corrente
[...] CP_3 Controparte_3 di corrispondenza n. 007/070218 sul quale in data 9.8.2008 le era stato concesso un per un credito fino alla concorrenza di euro 150.000,00; b) a garanzia dell'indicato affidamento erano state rilasciate in data 9.8.2008 n.2 fideiussioni, l'una da parte dei Sig.ri e fino alla concorrenza di euro 225.000,00 e l'altra di Parte_2 Parte_1 pari importo da parte del Sig. c) nel corso del rapporto contrattuale la Parte_5
aveva impiegato l'affidamento concessole oltre la concorrenza Controparte_4 massima di 150.000,00 esponendosi per complessivi euro 176.415,28; d) a seguito di Contr ciò, la dopo più inviti a regolarizzare la posizione con richieste rimaste tutte prive di riscontro,, in data 18.5.2021 aveva revocato l'affidamento prima concessole rivolgendosi, poi, ai garanti per il recupero del credito in oggetto. Tanto premesso l'istante, sul rilievo di aver ricevuto l'incarico per l'attività di gestione e recupero dei crediti nella titolarità della , ivi compreso Parte_3 quello in oggetto, ha chiesto di ingiungere ai Sig.ri , e Pt_1 Parte_2 Parte_5
l'emissione di decreto monitorio per euro 176.415,28, richiesta che veniva accolta dal Tribunale di Viterbo che in data 8.11.2020 emetteva decreto ingiuntivo n. 1016/2022.
Avverso tale decreto i sig.ri e hanno oggi proposto Pt_1 Parte_2 Contr opposizione deducendo: 1) la violazione da parte della dell'art. 5 del contratto di apertura di conto corrente e dell'art. 7 del contratto di fideiussione, per aver la Banca comunicato la revoca dell'affidamento alla sola e non anche ai Controparte_4 fideiussori e per avere, inoltre, inviato tale comunicazione ad indirizzi non corrispondenti a quelli indicati nei contratti in parola;
2) la mancanza di data certa apposta ai contratti di fideiussione contratti che, peraltro, erano stati prodotti dalla società opposta soltanto in copia con conseguente impossibilità di verificare anche l'autenticità delle sottoscrizioni;
3) la violazione dell'art. 1956 c.c avendo la banca continuato a concedere credito alla pur consapevole del Controparte_4 peggioramento delle condizioni patrimoniali di quest'ultima ed in assenza della necessaria autorizzazione dei fideiussori;
4) la nullità della fideiussione per conformità della stessa allo schema predisposto dall'Abi, schema che è stato notoriamente censurato dalla Banca di Italia in quanto contrastante con la L. 287/1990 recante le norme per la tutela della concorrenza e del mercato (cd. legge antitrust); 5) la carenza di prova della titolarità del credito ex art 2697 c.c., avendo mancato la Banca di provare l'avvenuto utilizzo da parte della dell'affidamento; 6) la decadenza Controparte_4 ex art. 1957 c.c. della banca rispetto al diritto di credito azionato, avendo la stessa agito contro i debitori oltre il termine semestrale e, segnatamente, dopo oltre due anni dalla scadenza dell'obbligazione principale;
7) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Sig. in quanto deceduto prima dell'emissione Parte_5 dell'indicato provvedimento. Gli opponenti, infine, dando atto della sussistenza di danni nei loro confronti per la segnalazione alla centrale rischi del sistema creditizio, hanno richiesto la condanna di parte opposta al risarcimento del danno. Alla luce di tali rilievi, hanno chiesto la revoca, l'annullamento o la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto con condanna di parte opposta al risarcimento dei danni subiti. Costituendosi in giudizio la Società nella qualità di mandataria Controparte_1 della ha chiesto il Controparte_2 rigetto dell'opposizione eccependo, in particolare: a) l'infondatezza della prospettata mancata comunicazione della revoca dell'affidamento, essendo stata la stessa eseguita in data 18.5.2021; b) l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 1956 c.c. facendo Contr rilevare come la non avesse mai avuto contezza della reale situazione debitoria della avendo questa omesso di presentare i propri bilanci a partire Controparte_4 del 2017 e come, per contro, detta conoscenza dovesse considerarsi esistente in capo agli stessi fideiussori, essendo stati gli stessi per molti anni soci ed amministratori della Contr società debitrice;
c) l'effettivo utilizzo del fido in esame, avendo la depositato, unitamente alla richiesta di decreto ingiuntivo, adeguata documentazione di riferimento;
d) la esistenza della data certa e la paternità delle sottoscrizioni apposte, considerando la presenza all'ultima pagina della fideiussione del timbro postale;
d) l'inapplicabilità, al caso di specie, della prospettata nullità parziale per conformità del contratto di fideiussione allo schema Abi, non riguardando, la garanzia in parola, una fideiussione omnibus oltre che per carenza di prova sul punto;
e) la inoperatività del meccanismo decadenziale dell'art. 1957 c.c., attesa la validità delle clausola di rinuncia ai termini convenuta tra le parti;
f) l'infondatezza della domanda risarcitoria, in quanto generica ed in ogni caso non provata. Nulla, eccepiva la opposta in merito alla dedotta inefficacia nei confronti del deceduto
Parte_5
Alla luce di tanto, concludeva chiedendo il rigetto della proposta opposizione con condanna, in via riconvenzionale, degli opponenti al risarcimento ex art. 96 cpc. Nel corso del processo, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 26.9.2024, alla luce della documentazione già depositata, la causa veniva posta in decisione con termini ex art 190 cpc.
L'opposizione è infondata. Passando all'esame dei motivi di opposizione si osserva quanto segue: Quanto al primo motivo di opposizione, ossia quello afferente alla prospettata violazione dell'obbligo di comunicazione ai fideiussori dell'avvenuta revoca dell'affidamento, lo stesso è infondato. Contr Dalla documentazione in atti (all. 4) risulta che la aveva comunicato sia alla che ai suoi garanti, a) l'avvenuto passaggio in sofferenza della Controparte_4 posizione della società debitrice per saldo negativo di euro 167.098,82, b) la formale costituzione in mora nonché, c) l'avvertimento della chiusura del conto, atraverso la spedizione di lettera raccomandata - da ritenersi recapitata per compiuta giacenza – trasmessa agli indirizzi indicati dalle parti nei contratti di apertura c/c e di fideiussioni, in particolare alla Via Enrico Menghini n.1 in Nepi, per quel che concerne la
[...]
, alla via Enrico Menghini n. 1 e via Roma n.135 Controparte_5 con riferimento, rispettivamente, al Sig. ed ai Sig.ri e Parte_5 Pt_1 Parte_2
Ciò nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle stesse parti negli artt. 5 del
[...] contratto di apertura c/c e 7 del contratto di fideiussione, ove appunto si prevedeva che ogni comunicazione da parte della banca ai propri clienti sarebbe dovuta avvenire negli indirizzi indicati nei rispettivi atti costitutivi dei rapporti, indirizzi che per l'appunto coincidono con quelli ove sono state recapitate le raccomandata. Né del resto gli opponenti, alla luce di quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. 15397/2023) hanno dimostrato di non essere stati, senza loro colpa, nell'impossibilità di avere notizia della raccomandata, dovendosi considerare che gli stessi non avevano indicato alla banca con apposita comunicazione scritta, la variazione dei propri domicili ove poter far recapitare la corrispondenza - come, peraltro, sarebbe stato loro onere ai sensi degli artt. 5 e 7 rispettivamente dei contratti di apertura c/c e di fideiussione1-.
Del pari infondato è l'ulteriore motivo di opposizione con il quale gli istanti hanno dedotto la mancanza di data certa e l'autenticità delle loro sottoscrizioni. Invero, sotto il primo profilo occorre anzitutto rilevare come parte opposta abbia prodotto copia del contratto di fideiussione (all. 6) munito all'ultima pagina del timbro postale, dal quale risulta la redazione del documento in parola in data 9.8.2013, circostanza, questa, che esclude ogni forma di artificiosa retrodatazione dell'atto. Quanto, invece, all'ulteriore doglianza, con la quale gli istanti hanno contestato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nella lettera di fideiussione, si osserva che parte opponente non ha operato alcun disconoscimento formale degli indicate scritture ex art. 214 cc, essendosi limitati a richiedere genericamente il deposito della documentazione in esame per consentire di verificare l'apposizione delle sottoscrizioni. Si legge, infatti, nei relativi atti difensivi
“si chiede che la documentazione in copia (peraltro priva di alcuna attestazione di conformità con il preteso originale e priva di data certa) venga depositata e sottoposta per esame agli odierni ricorrenti affinché questi ultimi possano effettivamente verificare l'avvenuta apposizione delle proprie sottoscrizioni alle fideiussioni depositate”. Tale richiesta, peraltro, mai investita di richiesta di un ordine di esibizione, è stata dunque formulata in termini generici, equivoci e persino eventuali, rimanendo dunque la contestazione in oggetto mera asserzione priva di conseguenza alcuna (Cass. 17313/2021).
Anche il terzo motivo di opposizione appare infondato. Con esso gli istanti hanno eccepito la loro liberazione dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c., per avere la banca, senza la necessaria autorizzazione dei fideiussori, continuato a erogare credito al nonostante il peggioramento delle condizioni economiche CP_4 di quest'ultima. In merito a tale aspetto giova rilevare che, costituisce principio consolidato in materia, quello secondo cui il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato ove dimostri, ex art. 1956 c.c.: a) l'effettivo peggioramento economico delle condizioni del debitore rispetto al tempo in cui la garanzia era stata prestata;
b) la conoscenza da parte del creditore di tale peggioramento;
c) la mancata autorizzazione da parte del fideiussore circa la concessione del credito da parte del creditore al debitore principale (Cass. 8040/2003). La ratio della norma è evidente: si vuole tutelare la posizione del fideiussore, impendendo che il debitore, all'insaputa del garante, continui a ricevere credito e quindi ad aggravare la sua posizione economica con conseguente rischio del garante di adempiere ad un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. Giova, però rilevare che se il fideiussore è a conoscenza del deterioramento delle condizioni economiche del proprio garantito e, nonostante ciò, nulla abbia eccepito per impedire che il creditore continuasse concedergli credito, il medesimo fideiussore di nulla può dolersi. In tal caso, infatti, la responsabilità del peggioramento economico del debitore principale non può che imputarsi al fideiussore stesso, che rimanendo inerte a fronte della conoscenza della situazione, ha di fatto implicitamente autorizzato il creditore a che lo stesso continuasse a fare credito al debitore. Del resto ai fini dell'autorizzazione non è richiesta la forma scritta ad substantiam, ben potendo la stessa manifestarsi in maniera tacita o desumersi da elementi presuntivi, specie nei casi in cui il fideiussore sia un familiare del debitore oppure socio e/o legale rappresentante della società garantita (Cass. n. 26947/2021; Cass. n. 31227/2019; Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 4112/2016). Nel caso in esame, tale conoscenza in capo al fideiussore può dirsi certamente esistente.
Infatti, dalla documentazione in atti risulta che il Sig. era stato Parte_2 amministratore della stessa società alla pari del fratello, apparendo, quindi, piuttosto inverosimile che gli stessi non fossero a conoscenza della reale posizione debitore del debitore garantito. Alla luce di tali considerazioni va, dunque, respinta l'eccezione operata dagli opponenti ai sensi dell'art. 1956 c.c. ed il conseguente effetto liberatorio in quanto, pur avendo avito gli stessi consapevolezza del peggioramento economico del proprio garantito, nulla avevano compiuto per impedire eventi economicamente pregiudizievoli.
Infondato è l'ulteriore motivo di opposizione con il quale gli istanti hanno eccepito il difetto della prova circa l'avvenuto utilizzo dell'affidamento da parte della società garantita. Al riguardo, la convenuta ha prodotto sia la copia integrale degli estratti del contratto apertura c/c e di apertura credito che l'ulteriore documento contenente l'elencazione di tutti i relativi movimenti, dai quali risulta l'utilizzazione dell'affidamento, da parte della nella misura indicata da parte opposta. CP_4
Parimenti infondati sono i motivi attinenti alla nullità parziale della fideiussione per conformità del contratto allo Schema ABI ed alla decadenza del diritto di credito della banca ex art 1957 c.c. In merito a quest'ultimo aspetto è opportuno rammentare, in via generale, che nelle obbligazioni fideiussorie il creditore ha normalmente facoltà di scelta nell'esigere l'adempimento della prestazione, potendo agire indifferentemente nei confronti dell'uno e dell'altro; ciò a meno che non sia convenuto tra le parti il beneficium excussionis che impone al creditore, com'è noto, di escutere preventivamente il debitore principale e solo nel caso di esito infruttuoso il garante.
Il creditore vede inoltre limitata la propria facoltà di scelta del coobbligato ai fini della soddisfazione del proprio credito anche per il caso di cui all'art. 1957 c.c. norma che, nel prevedere che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, subordina tale effetto (ossia la non liberazione dal proprio vincolo) alla preventiva escussione del debitore principale nel termine di sei mesi.. Tale norma è inderogabile in quanto vede quale precipua finalità quella di tutelare il fideiussore impedendo che la sua responsabilità possa illimitatamente perdurare nel tempo (Cass. n. 20648/2024). In quanto inderogabile, qualsiasi pattuizione diretta ad eludere tale tutela è considerata nulla.
Tuttavia, occorre precisare che nel caso in cui il fideiussore si sia obbligato sino all'integrale adempimento, e non soltanto quindi sino alla scadenza dell'obbligazione principale, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è però soggetto a nessun termine di decadenza. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che ““la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 comma 1 c.c. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito” (Cass. 16836/2015; Cass. 8839/2007; Cass. 16233/2005; Cass. 16758/2002). Pertanto la decadenza i cui all'art. 1957 c.c. ed il correlativo principio di inderogabilità opera quindi per le sole obbligazioni cui la norma fa riferimento, ossia per quelle in relazione alle quali il garante si sia obbligato sino alla scadenza della obbligazione, non operando, invece, in relazione ai quei contratti di fideiussione in cui si prevede che l'obbligazione del fideiussore si estende fino all'integrale adempimento. Ebbene nel caso di specie, si osserva che i fideiussori si erano impegnati a garantire il debito della fino all'integrale adempimento. Nell'art. 5 della lettera Controparte_4 di fideiussione le parti disponevano, infatti, che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta quanto dovutole (…); i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore (…) entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato”. Pertanto, la clausola di rinuncia in questione, alla luce dell'orientamento indicato, non può quindi ritenersi nulla. Né la stessa, può assumersi invalida in ragione dell'eccepita conformità della medesima allo Schema ABI. Premesso che la riproduzione di clausole ABI nei contratti di fideiussione può, in ipotesi, dar luogo a nullità solamente in riferimento alle c.d. fideiussioni ad omnibus (Cass. SSUU n. 41994/2021) - fattispecie questa che non riguarda la garanzia in esame considerato che quest'ultima veniva prestata in relazione non già a tutte le operazioni indistintamente assunte dal debitore, ma unicamente alle operazioni derivanti dalla specifica obbligazione del rapporto di apertura di credito in c/c2 - merita in ogni caso osservare che ai fini ai fini della configurabilità della nullità in parola è necessaria la prova, gravante sul fideiussore, di specifici elementi, quali: l'effettiva coincidenza allo schema censurato;
l'esistenza della intesa anticoncorrenziale;
l'effettiva appartenenza della banca all' intesa;
l'uniformità e non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate e la circostanza che, in ordine al contratto di fideiussione, si siano effettivamente riverberati gli effetti della intesa, dovendosi escludere ogni automatismo al riguardo (Cass. S.U. 26243/2014 e S.U. 41994/2021). Nel caso in esame tali ultimi elementi sono rimasti privi di riscontro probatorio. Gli opponenti hanno provveduto ad indicare la coincidenza tra la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione a quella di cui all'art. 6 dello schema ABI, mancando, gli opponenti di fornire la necessaria prova circa l'appartenenza dell'Istituto bancario a tale intesa, il carattere uniforme della clausola che si assuma essere oggetto della medesima, la persistenza e la continuità dell'intesa anticoncorrenziale nel tempo nonché gli effetti negativi che si sarebbero riverberati sul contratto a valle a causa dell'illecito anticoncorrenziale proprio del contratto a monte. In buona sostanza gli opponenti hanno fatto derivare la nullità della fideiussione in maniera automatica dalla mera formale corrispondenza tra la clausola di rinuncia di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione a quella di cui all'art. 6 dello schema censurato, ma tale automatismo, come già osservato, non è sufficiente a determinare la nullità della clausola in parola, la quale può dunque considerarsi valida. Per le stesse ragioni, non possono considerarsi colpite da nullità parziale nemmeno le ulteriori clausole cd. di riviviscenza e di sopravvivenza - alla pari oggetto di doglianza- proprio perché gli opponenti, anche con riferimento alle stesse, ne hanno dedotto l'invalidità sull'erroneo presupposto della loro mera corrispondenza rispetto allo schema censurato. Alla luce delle valutazione finora operate, i motivi di opposizione devono ritenersi infondati dovendosi, pertanto, rigettare l'opposizione. Il decreto ingiuntivo va, dunque confermato, dovendo, inoltre, l'opposizione essere esaminata nei soli riguardi delle parti del presente procedimento, esclusa ogni ulteriore valutazione, in relazione ad altri soggetti ). Parte_5
Dal rigetto dell'opposizione, discende il rigetto della domanda risarcitoria degli opponenti non potendosi riscontrare, alla luce dell'accertata esistenza del credito in capo all'opposta, alcun danno alla loro immagine per la segnalazione alla centrale dei rischi operata del tutto legittimamente. Con riguardo, infine, alla domanda di parte opposta, proposta ex art. 96 cpc, la stessa, in assenza di elementi inequivoci in merito ai suoi presupposti, non può essere accolta. Le spese, comprese quelle della procedura monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 (calcolo spese: parametro fino ad euro 260.000,00 valori medi, 3 fasi di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta la proposta opposizione;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_2 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, spese che si liquidano in euro 8.500,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali oltre a quelle già liquidate in fase monitoria
Così deciso in Viterbo, 31/01/2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 5 contratto c/c (all. 4) :“ l'invio al cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca, comprese le comunicazioni periodiche, quelli di variazione della condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivene per iscritto con apposita comunicazione;
(…) è onere del cliente informare la banca di eventuali variazione dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare indicati ai sensi del comma precedente”; art. 7 contratto fideiussione (all. 6): “Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla banca al fideiussore con pieno effetto in forma cartacea all'indirizzo da lui indicato all'atto di rilascio della garanzia o fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione (…) è onere del fideiussore informare la banca di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare indicati ai sensi del comma precedente”. 2 Cfr. contratto di fideiussione: “in relazione apertura di credito c/c da voi concessa o che vi siete dichiarati disposti a cvondere a con la presente vi comunichiamo di Controparte_4 costituisci fideiusorri di fedeli modal per l'adempimento dei qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione”;