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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/11/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
- Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria
- Giudice
- Giudice Dott.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento inscritto al n. 1408/2025 V.G., vertente tra:
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), nato a [...] il [...],
e
"nata a [...] il [...],Parte 2 (c.f. C.F. 2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francioso Giovanni.
******
Con ricorso depositato il 03.4.2025 le parti hanno concordato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore Persona 1 nata dalla loro relazione il
17.12.2021, depositando le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento della minore.
Ritiene il Collegio che le suddette condizioni non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi degli altri componenti della famiglia e che sono rispondenti all'interesse della minore, sicché le stesse possono essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte 1 e
,così provvede: Parte 2 siano regolamentati in dispone che l'affidamento e il mantenimento della minore Persona 1 conformità alle condizioni concordate dalle parti, depositate telematicamente in data 29.9.2025, ivi allegate in calce e da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Brindisi, 05.11.2025
Il Presidente est. dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi avv. Giovanni Francioso
RG.1408/2025 V.G.
Tribunale Civile di Brindisi
Ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 473-bis. 12 c.p.c.
dei sig.ri
CC AS,
e
TI RI,
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Francioso
*** *** ***
Condizioni/piano genitoriale
A) affido della figlia minore OV ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La signora TI avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia OV, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la madre sarà tenuta a darne notizia al padre con congruo preavviso.
B) Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno due giorni alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 21:00. Il padre
STUDIO LEGALE IO Via Montello 10 72012 Carovigno (Br)
Tel e Fax:0831995376 Cell:3394268246 Partita IVA 01766120743
E-mail: avvgiannifrancioso@libero.it Pec: francioso.giovanni@coabrindisi.legalmail.it 1 avv. Giovanni Francioso
potrà altresì tenerla con sé a settimane alterne, dal sabato alle ore 15:00 alla domenica alle ore 20:00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della stessa.
Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, se non concordato diversamente,
il padre potrà tenere la bambina, ad anni alterni, il 25 dicembre ovvero il 26 dicembre dalle 9:00 alle 22:00 e il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì successivo negli stessi predetti orari.
In ordine alle vacanze estive, se non diversamente concordato, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
C) Il signor CC AS, continuerà a corrispondere entro e non oltre il giorno 28
di ogni mese solare, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 300,00 da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e a far data gennaio 2026, nonché si impegnerà a corrispondere sempre nelle mani della signora TI il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute e rendicontate, nell'interesse della figlia OV. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo,
abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica,
nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
D) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
2 avv. Giovanni Francioso
equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
E) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
F) Le parti danno atto che l'importo dell'assegno di mantenimento è di € 300,00
mensili anziché di € 350,00 come erroneamente indicato nel ricorso.
Carovigno - Brindisi, 7 aprile 2025.
CC AS TI RI
BE TU Sono autentiche No.frew from
3
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
- Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria
- Giudice
- Giudice Dott.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento inscritto al n. 1408/2025 V.G., vertente tra:
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), nato a [...] il [...],
e
"nata a [...] il [...],Parte 2 (c.f. C.F. 2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francioso Giovanni.
******
Con ricorso depositato il 03.4.2025 le parti hanno concordato la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore Persona 1 nata dalla loro relazione il
17.12.2021, depositando le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento della minore.
Ritiene il Collegio che le suddette condizioni non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gli interessi degli altri componenti della famiglia e che sono rispondenti all'interesse della minore, sicché le stesse possono essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte 1 e
,così provvede: Parte 2 siano regolamentati in dispone che l'affidamento e il mantenimento della minore Persona 1 conformità alle condizioni concordate dalle parti, depositate telematicamente in data 29.9.2025, ivi allegate in calce e da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Spese interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Brindisi, 05.11.2025
Il Presidente est. dott.ssa Gabriella Del Mastro
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi avv. Giovanni Francioso
RG.1408/2025 V.G.
Tribunale Civile di Brindisi
Ricorso congiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 473-bis. 12 c.p.c.
dei sig.ri
CC AS,
e
TI RI,
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Francioso
*** *** ***
Condizioni/piano genitoriale
A) affido della figlia minore OV ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La signora TI avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia OV, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la madre sarà tenuta a darne notizia al padre con congruo preavviso.
B) Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia almeno due giorni alla settimana dalle ore 15:00 alle ore 21:00. Il padre
STUDIO LEGALE IO Via Montello 10 72012 Carovigno (Br)
Tel e Fax:0831995376 Cell:3394268246 Partita IVA 01766120743
E-mail: avvgiannifrancioso@libero.it Pec: francioso.giovanni@coabrindisi.legalmail.it 1 avv. Giovanni Francioso
potrà altresì tenerla con sé a settimane alterne, dal sabato alle ore 15:00 alla domenica alle ore 20:00. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della stessa.
Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, se non concordato diversamente,
il padre potrà tenere la bambina, ad anni alterni, il 25 dicembre ovvero il 26 dicembre dalle 9:00 alle 22:00 e il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì successivo negli stessi predetti orari.
In ordine alle vacanze estive, se non diversamente concordato, il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del padre.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
C) Il signor CC AS, continuerà a corrispondere entro e non oltre il giorno 28
di ogni mese solare, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 300,00 da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e a far data gennaio 2026, nonché si impegnerà a corrispondere sempre nelle mani della signora TI il 50% di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute e rendicontate, nell'interesse della figlia OV. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo,
abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica,
nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
D) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
2 avv. Giovanni Francioso
equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
E) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
F) Le parti danno atto che l'importo dell'assegno di mantenimento è di € 300,00
mensili anziché di € 350,00 come erroneamente indicato nel ricorso.
Carovigno - Brindisi, 7 aprile 2025.
CC AS TI RI
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