Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RG 17103 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente rel-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17103 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MANTI CONCETTA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
ATTORE
E nata in data [...] in [...] C.F. CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ROMAGNUOLO PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/08/2023 chiedeva pronunziarsi, separazione Parte_1 personale e cessazione degli effetti civili in relazione al matrimonio contratto con CP_1 in TUNISIA il 3/10/14 (atto trascritto al registro di stato civile del Comune di Napoli al n.176, P. II, Co S. C, sz. , anno 2014).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nati figli.
Successivamente, si costituiva la resistente, che si associava alle richieste formulate da parte
1
Tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente ex art. 473 bis.51 c.p.c., in data 23/01/2024, era intervenuta separazione, in forza di sentenza resa nel presente procedimento.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti all'udienza del 20/03/2025.
Le parti ribadivano la propria volontà di divorziare .
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (23.1.24) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano solo la pronuncia divorzile e il Tribunale provvede in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa e alla adesione della convenuta alla domanda divorzile si compensano le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_2
in TUNISIA il 3/10/14 (atto trascritto al registro di stato civile del Parte_3
Comune di Napoli al n.176, P. II, S. C, sz. CN, anno 2014);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 28.3.25
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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