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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2672/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2672 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) in qualità di genitori esercenti la potestà C.F._2
sulla minore ( ), erede Parte_3 CodiceFiscale_3
universale di (C.F. ), Persona_1 C.F._4
rappresentata e difesa da “LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati” in persona del legale p.t. e per esso dall'Avv. Giuseppe
Ametrano, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE
E
pagina 1 di 15 (C.F. e CP_1 C.F._5 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Bianca C.F._6
Padroni, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._7
dall'Avv. Vito Castronuovo, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. , rappresentato e difeso CP_3 C.F._8
dall'Avv. Giovanni Arilli, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 aprile 2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'odierno giudizio, – alienante dell'immobile sito in Persona_1
Cerveteri alla Via Ezio Bradolini n.3 giusta compravendita dell'11.08.2020, a rogito del Notaio dott. , in atti in copia– ha citato i sig.ri Persona_2
, ed onde accertare la Parte_4 CP_1 CP_2 CP_3
nullità del contratto di compravendita dell'11.08.2020 e per l'effetto pagina 2 di 15 condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile nonché al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia;
in subordine accertare l'annullabilità dell'atto di compravendita e per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile nonché al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda l'attrice, in particolare modo, deduceva che la medesima, a causa del deterioramento cognitivo, in data 01/04/2021 si sottoponeva a visita specialista geriatrica presso il dott. , il quale Persona_3
riscontrava la necessità per l'attrice di assistenza negli atti di vita quotidiana;
inoltre, a seguito di perizia medico-legale da parte del dott. , Per_4
emergeva che la sig.ra possedeva una facile suggestionabilità nel Per_1
farsi guidare nelle scelte finanziarie da persone facilmente riconosciute
“amiche”, atteso che la stessa non era sufficientemente capace nel gestire il denaro ed i propri conti. Secondo la prospettazione attorea tale condizione di deterioramento mentale-cognitivo era certamente nota agli odierni convenuti, poiché tra le parti sussisteva una conoscenza ventennale. In data
19.06.2020 i sig. ed genitori di e CP_2 CP_3 CP_1
accompagnavano l'odierna attrice presso la sede della Bianca Parte_4
Intesa San Paolo di Cerveteri al fine di procedere all'apertura di un conto corrente cointestato all'attrice ed ai sig.ri e CP_3 CP_2
La sig.ra , inoltre, in data 5 agosto 2020, veniva condotta dai Persona_1
medesimi presso lo studio del Notaio dott. e, in tale sede, Persona_2
le parti procedevano al trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito pagina 3 di 15 in Cerveteri alla Via Ezio Badolini n.3 di cui la era titolare in favore Per_1
di e per il prezzo di 90.000,00 euro, il quale Parte_5 Parte_6
veniva corrisposto con due assegni circolari dell'importo di 45.000,00
ciascuno che in data 7 agosto 2020 venivano versati nel conto corrente
CP_ cointestato tra l'attrice ed i sig.ri e il cui saldo, tuttavia, in data CP_3
23 settembre 2020, veniva azzerato.
Alla luce della predetta situazione l'odierna attrice si rivolgeva al proprio legale il quale chiedeva delucidazioni alla che, a seguito di numerose CP_4
richieste, in data 4 giugno 2021 inoltrava il documento di chiusura del conto con il quale si stabiliva che il saldo, ammontante ad euro 90.078,10 euro, veniva disposto a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a CP_2
Si costituivano in giudizio e i quali chiedevano di Parte_5 Parte_6
rigettare le domande formulate da parte attrice perché ritenute infondate sia in fatto che in diritto e, in via riconvenzionale subordinata, chiedevano di accertarsi che l'atto di trasferimento - avente ad oggetto la nuda proprietà
dell'immobile sito in Cerveteri, via Ezio Brandolini n. 3 contraddistinto al
C.F. del Comune di Cerveteri, al Fg. 37, p.lla 1634, sub. 4 e 18 tra loro graffati, Località La Lega snc, piano T-1-S1, int. 2, quanto all'unità immobiliare con la corte e al C.F.. Fg. 37, particella n. 1634, sub. 32, Località
La Lega snc, piano S1, int. 2, edificio D1, quanto al box auto- possiede i requisiti di sostanza e di forma di un atto di donazione e, per l'effetto, accertare che i medesimi sono proprietari della nuda proprietà dell'immobile, ordinando anche la trascrizione della sentenza.
pagina 4 di 15 Si costituiva in giudizio anche il sig. il quale chiedeva, in via CP_2
pregiudiziale e preliminare, di dichiararsi nei suoi confronti carenza di legittimazione passiva e per l'effetto estrometterlo da giudizio, condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite;
in via subordinata e di merito, il rigetto delle domande proposte da parte attrice perché ritenute infondate sia in fatto che diritti.
Si costituiva, altresì, la sig.ra la quale chiedeva, in via CP_3
pregiudiziale e preliminare, dichiararsi nei suoi confronti carenza di legittimazione passiva;
in via subordinata e di merito, il rigetto delle domande proposte da parte attrice perché ritenute infondate sia in fatto che diritti.
Interrotto il giudizio a seguito del decesso dell'attrice, il medesimo era riassunto dai sig.ri e nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà genitoriale sulla minore erede della Parte_3
defunta.
La causa istruita mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 1 aprile
2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.- pervenuta al sottoscritto Giudice in via definitiva- era decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza di rimessione in termini degli attori in riassunzione per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., atteso che in data 3.05.2022 il procuratore della si è Per_1
limitato a depositare nel fascicolo del giudizio certificato di morte della pagina 5 di 15 propria assistita e non risulta che lo abbia notificato alle controparti al fine di ottenere l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. Pertanto,
l'effetto interruttivo si è verificato soltanto all'udienza del 3.06.2022 quando il procuratore della parte attrice ha dichiarato l'intervenuto decesso della medesima e il termine per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. era già spirato. Invero soltanto la dichiarazione in udienza o la notifica dell'evento interruttivo alle controparti comportano l'interruzione del processo al momento della dichiarazione o comunicazione, circostanza non verificatasi nel caso di specie, per cui l'interruzione del giudizio si è verificata soltanto in data 3.06.2022 quando il primo termine di cui all'art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. era già spirato (la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicché non determina
interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l'evento. cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19139 del 28 settembre 2015).
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi la richiesta di estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva formulata dai sig.ri CP_3
e deve essere rigettata, atteso che le domande formulate
[...] Parte_7
da parte attrice avevano come legittimati passivi sia i sig.ri e Parte_6 Pt_6
pagina 6 di 15 in ordine alla richiesta di accertamento e dichiarazione di nullità o CP_1
annullabilità del contratto di compravendita ed, in secondo luogo, di condanna al risarcimento del danno nei confronti di tutti i convenuti, ivi compresi i sig.ri e motivo per il quale le parti istanti CP_3 Parte_7
sono da considerarsi, a tutti gli effetti, legittimati passivi.
Nel caso sottoposto alla cognizione dell'intestato Tribunale parte attrice chiede, in via principale, di accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 1418
comma 1 c.c. dell'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile di cui la medesima era, precedentemente al trasferimento, proprietaria, in ragione della asserita circonvenzione di incapace della ad opera dei Per_1
convenuti.
Secondo la prospettazione attorea, in particolar modo, la nullità del contratto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile per cui è lite troverebbe fondamento nello stato di deterioramento cognitivo della sig.ra dal cui abuso si sarebbe verificata la circonvenzione della stessa, Per_1
circostanza, peraltro, denunciata con atto di querela.
Come sostenuto dal consolidato orientamento in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, "il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma
imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (Cass. n. 10609 del 28/04/2017; Cass. n.
pagina 7 di 15 17568/2022, con generico riferimento all'ipotesi di contratto concluso in violazione di una norma penale, ove il bene giuridico protetto dalla norma violata abbia una connotazione pubblicistica, con riferimento al reato di estorsione;
Cass. n. 2860/2008;
Cass. n. 1427/2004)", sanzione che nell'ipotesi di circonvenzione di incapace si giustifica in ragione del "quid pluris, costituito dal particolare grado d'intensità del dolo posto in essere dal soggetto attivo e dalla, altrettanto particolare, condizione del soggetto passivo" (da ultimo, Cass. n. 3523/2023), dovendosi inquadrare detta disposizione incriminatrice tra le norme imperative genericamente richiamate dall'art. 1418, comma 1, c.c., siccome preordinata "più che nella tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica".
In ordine all'accoglibilità della domanda in esame, la medesima Corte di
Cassazione (n. 7081/2017) ha inoltre evidenziato i seguenti aspetti: a)
"l'ipotesi di annullamento disciplinata dall'art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall'art. 643 c.p. hanno presupposti differenti, a tal punto che il giudicato formatosi
sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art.
428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l'art. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini
dell'art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare
pagina 8 di 15 il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (così, di recente, Sez. 1,
Sentenza n. 10329 del 19/05/2016)"; b) "ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile sia tenuto, ed al tempo stesso
abilitato, ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (Sez. 3, Sentenza n. 13972 del30/06/2005)"; c) "lo "stato d'infermità o deficienza psichica", di cui all'art. 643 cod. pen., non costituisce un maius rispetto allo stato d'incapacità di intendere o di volere
di cui all'art. 428 cod. civ., ma semmai un minus (Sez. 2, Sentenza n. 2327 del
10/03/1994)".
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve concludersi la parte attrice non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Invero lo stato di asserita deficienza psichica della al momento della Per_1
compravendita oggetto di causa non può ritenersi provato dalla documentazione medica depositata in atti – cfr. all.ti 1 e 2 atto di citazione- atteso che sia la relazione medico legale del dott. che il test Per_4
valutativo effettuato in sede di visita geriatrica da parte del dott. Per_3
riportano, rispettivamente, le date del 18 aprile 2021 e del 1 aprile 2021, quindi, successive di un anno all'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile per cui è lite, né la parte attrice ha documentato l'insorgenza di un consistente e rilevante deterioramento cognitivo in data antecedente alla compravendita dell'immobile oggetto di causa.
D'altra parte, lo stato di deterioramento cognitivo non poteva essere provato mediante testimoni, atteso che l'unico capitolo di prova articolato in pagina 9 di 15 tal senso dalla parte attrice (“Vero che la sig.ra presentava una Persona_1
personalità facilmente suggestionabile e condizionabile da persone che lei reputava amiche”), oltre ad essere totalmente privo di circostanze di tempo e di luogo idoneo a circoscrivere i fatti oggetto di testimonianza, conteneva valutazioni non deferibili ai testimoni. Pertanto, la parte attrice non ha in alcun modo dimostrato lo stato di incapacità o di deficienza psichica della al Per_1
momento della sottoscrizione del contratto per cui è causa, non potendosi quindi ritenere integrato, mediante accertamento incidenter tantum, il reato di circonvenzione di incapace.
Parimenti, deve ritenersi infondata la domanda formulata da parte attrice volta alla declaratoria di annullabilità dell'atto di trasferimento.
Parte attrice chiede, segnatamente, di dichiararsi l'annullamento dell'atto di trasferimento – rep. 2017 raccolta 1461 trascritto l'11.08.2020 nn. 6743-
6744- ai sensi e per gli effetti dell'art. 428 c.c.
Onde giungere all'annullamento dell'atto ai sensi della citata disposizione codicistica occorre la rigorosa prova, da un lato, dell'incapacità di intendere e di volere del contraente al momento della stipula e, dall'altro, del grave pregiudizio all'autore. Per ottenere l'annullamento del contratto occorre che tali requisiti sussistano contestualmente.
Invero, un atto compiuto da un incapace (inteso come soggetto inidoneo in ordine a comportamenti volti alla costituzione ed all'attuazione dei valori giuridici), poiché posto in essere sulla scorta di una menomazione della sfera intellettiva o volitiva, non è per ciò solo privo di un elemento essenziale, ma pagina 10 di 15 risulta piuttosto viziato nel requisito della volontà; dunque, non è di per sé inefficace ma semplicemente annullabile e quindi, se e fino a quando l'atto non venga eventualmente annullato, esso è produttivo dei suoi effetti.
In tal senso, l'art. 1425 c.c. prescrive espressamente l'annullabilità del contratto sia nel caso di incapacità legale di una delle parti sia nel caso di incapacità naturale ex art. 428 c.c.
La giurisprudenza in ordine alla nozione di incapacità di intendere e di volere ha chiarito che a differenza della infermità mentale necessaria per la dichiarazione di inabilitazione la incapacità naturale idonea a determinare nel concorso degli altri elementi l'annullabilità degli atti giuridici compiuti dalla persona che ne è affetta richiede che questa persona sia pure in via provvisoria abbia le facoltà intellettive gravemente menomate sì da essere totalmente incapace di valutare l'opportunità degli stessi ed anche di determinare in relazione ad essi una cosciente volontà (cfr. Cass.
13388/1994).
L'incapacità naturale pur non dovendo essere totale deve presentare un particolare carattere di gravità pari a quello necessario per la pronuncia di interdizione, con la differenza che l'incapacità naturale ex art. 428 c.c. a differenza della interdizione consiste nel fatto che mentre per la prima è
sufficiente uno stato di incapacità momentanea a transitoria ma comunque sussistente al momento del compimento dell'atto, per l'interdizione l'incapacità deve essere permanente ( Cass., n.522/1971;n.1388/1994).
pagina 11 di 15 In ordine all'onere probatorio richiesto dalla norma citata la giurisprudenza ha chiarito che la prova della incapacità può essere data con ogni mezzo e il giudice può utilizzare anche le prove assunte in un giudizio diverso intercorso tra le stesse parti o altre parti (Cass., n. 1425/1969; n.
4539/2002); inoltre elementi di giudizio possono essere tratti dalle condizioni della parte anteriori e posteriori alla stipula dell'atto (Cass., n.
6506/1983) e ciò in particolare quando la situazione di salute della parte abbia carattere non transitorio, ma sia pure relativamente perdurante come una malattia, può essere provata attraverso il dato induttivo delle condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento dell'atto pregiudizievole ( Cass., n. 2212/1990; n. 7914/1990).
Per ritenere uno stato di incapacità naturale non occorre la sussistenza di una malattia che faccia venir meno in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto (Cass. 3321/1987), essendo sufficiente accertare
(anche mediante elementi indiziari quali le condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento dell'atto pregiudizievole: Cass., n.
2212/1990) che le sue facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente (Cass., n. 515/2004; n. 5159/2003).
Il Tribunale ritiene che gli elementi probatori acquisiti al giudizio inducono ad affermare che parte attrice non abbia dato la prova della incapacità naturale della signora al momento della stipula del rogito Per_1
dell'11.08.2020.
pagina 12 di 15 Peraltro deve osservarsi che nel caso di specie manca sia la prova della incapacità di intendere e di volere della che del grave pregiudizio Per_1
nella sua sfera giuridica.
Quanto alla mancanza della prova dell'incapacità di intendere e di volere della si rinvia a quanto già osservato in ordine alla totale assenza di Per_1
prova relativa allo stato di deficienza psichica della al momento Per_1
della sottoscrizione del contratto di compravendita. Detta incapacità non può, infatti, ritenersi dimostrata nel presente giudizio sulla base della, peraltro scarna, documentazione medica depositata dalla parte attrice, tutta successiva di un anno rispetto alla stipulazione oggetto di causa.
D'altra parte, se la sola diminuzione della capacità di valutazione fosse come tale idonea a giustificare l'esistenza della detta incapacità naturale, in assenza, come è avvenuto nel caso di specie, di ulteriori indicazioni atte a far ritenere insussistente, con un ragionevole margine di certezza, lo stato di “cosciente autodeterminazione” (unico stato di fatto che rende l'atto annullabile, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità), allora il requisito dell'incapacità naturale finirebbe col legarsi alle valutazioni di convenienza di ciascuna stipula, che fisiologicamente fanno parte dei rapporti negoziali e che, di conseguenza, non possono influire sull'accertamento che il giudice di merito deve compiere nell'applicazione dell'art. 428 c.c. (ogni contratto può infatti essere ritenuto più o meno favorevole all'interesse perseguito dall'una pagina 13 di 15 o dall'altra parte, senza per questo essere sintomo dell'esistenza di una situazione di incapacità naturale in capo alla parte il cui interesse dovesse risultare mal gestito, ove posto a confronto con l'interesse perseguito dall'altra parte, all'esito della stipula).
Né può ritenersi che l'alienazione dell'immobile in sé abbia determinato un grave pregiudizio in danno della risultando piuttosto che il danno Per_1
dalla stessa subito, secondo quanto riferito dalla parte attrice sarebbe piuttosto derivato dall'attività distrattiva posta in essere dai convenuti, che avrebbe trasferito i proventi della vendita sul suo conto corrente personale dell'acquirente. Pertanto, non è l'alienazione dell'immobile in sé, ma la percezione dei proventi della vendita in via esclusiva da parte del convenuto ad aver determinato un danno nella sfera giuridica della medesima. Detto accertamento risulta però precluso al Tribunale in ragione dell'oggetto del giudizio, volto ad accertare l'invalidità del solo contratto di compravendita.
Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi l'insussistenza degli elementi costitutivi l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 428 comma I c.c.
Deve infine essere rigettata la domanda risarcitoria svolta dalla parte attrice in assenza di prova dell'illecito asseritamente posto in essere dalle parti convenute.
Alla luce delle predette motivazioni, stante il rigetto delle domande formulate da parte attrice, devono ritenersi assorbite tutte le ulteriori domande formulate dalle parti convenute in giudizio.
pagina 14 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014
[modificato dal D.M. 37/2018], nei valori minimi relativi allo scaglione indeterminabile complessità bassa stante la semplicità delle difese, l'assenza di istruttoria ed attesa la natura strettamente documentale della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2672/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di di e (questi CP_3 Parte_7 Parte_6 Parte_5
ultimi in solido tra loro) che liquida in € 3.809,00 per onorari ciascuno, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ove risulti eseguita, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata.
Così deciso in Civitavecchia, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione civile
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2672 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) in qualità di genitori esercenti la potestà C.F._2
sulla minore ( ), erede Parte_3 CodiceFiscale_3
universale di (C.F. ), Persona_1 C.F._4
rappresentata e difesa da “LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati” in persona del legale p.t. e per esso dall'Avv. Giuseppe
Ametrano, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE
E
pagina 1 di 15 (C.F. e CP_1 C.F._5 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Bianca C.F._6
Padroni, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_2 C.F._7
dall'Avv. Vito Castronuovo, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. , rappresentato e difeso CP_3 C.F._8
dall'Avv. Giovanni Arilli, giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 1 aprile 2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'odierno giudizio, – alienante dell'immobile sito in Persona_1
Cerveteri alla Via Ezio Bradolini n.3 giusta compravendita dell'11.08.2020, a rogito del Notaio dott. , in atti in copia– ha citato i sig.ri Persona_2
, ed onde accertare la Parte_4 CP_1 CP_2 CP_3
nullità del contratto di compravendita dell'11.08.2020 e per l'effetto pagina 2 di 15 condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile nonché al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia;
in subordine accertare l'annullabilità dell'atto di compravendita e per l'effetto condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile nonché al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda l'attrice, in particolare modo, deduceva che la medesima, a causa del deterioramento cognitivo, in data 01/04/2021 si sottoponeva a visita specialista geriatrica presso il dott. , il quale Persona_3
riscontrava la necessità per l'attrice di assistenza negli atti di vita quotidiana;
inoltre, a seguito di perizia medico-legale da parte del dott. , Per_4
emergeva che la sig.ra possedeva una facile suggestionabilità nel Per_1
farsi guidare nelle scelte finanziarie da persone facilmente riconosciute
“amiche”, atteso che la stessa non era sufficientemente capace nel gestire il denaro ed i propri conti. Secondo la prospettazione attorea tale condizione di deterioramento mentale-cognitivo era certamente nota agli odierni convenuti, poiché tra le parti sussisteva una conoscenza ventennale. In data
19.06.2020 i sig. ed genitori di e CP_2 CP_3 CP_1
accompagnavano l'odierna attrice presso la sede della Bianca Parte_4
Intesa San Paolo di Cerveteri al fine di procedere all'apertura di un conto corrente cointestato all'attrice ed ai sig.ri e CP_3 CP_2
La sig.ra , inoltre, in data 5 agosto 2020, veniva condotta dai Persona_1
medesimi presso lo studio del Notaio dott. e, in tale sede, Persona_2
le parti procedevano al trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito pagina 3 di 15 in Cerveteri alla Via Ezio Badolini n.3 di cui la era titolare in favore Per_1
di e per il prezzo di 90.000,00 euro, il quale Parte_5 Parte_6
veniva corrisposto con due assegni circolari dell'importo di 45.000,00
ciascuno che in data 7 agosto 2020 venivano versati nel conto corrente
CP_ cointestato tra l'attrice ed i sig.ri e il cui saldo, tuttavia, in data CP_3
23 settembre 2020, veniva azzerato.
Alla luce della predetta situazione l'odierna attrice si rivolgeva al proprio legale il quale chiedeva delucidazioni alla che, a seguito di numerose CP_4
richieste, in data 4 giugno 2021 inoltrava il documento di chiusura del conto con il quale si stabiliva che il saldo, ammontante ad euro 90.078,10 euro, veniva disposto a mezzo bonifico sul conto corrente intestato a CP_2
Si costituivano in giudizio e i quali chiedevano di Parte_5 Parte_6
rigettare le domande formulate da parte attrice perché ritenute infondate sia in fatto che in diritto e, in via riconvenzionale subordinata, chiedevano di accertarsi che l'atto di trasferimento - avente ad oggetto la nuda proprietà
dell'immobile sito in Cerveteri, via Ezio Brandolini n. 3 contraddistinto al
C.F. del Comune di Cerveteri, al Fg. 37, p.lla 1634, sub. 4 e 18 tra loro graffati, Località La Lega snc, piano T-1-S1, int. 2, quanto all'unità immobiliare con la corte e al C.F.. Fg. 37, particella n. 1634, sub. 32, Località
La Lega snc, piano S1, int. 2, edificio D1, quanto al box auto- possiede i requisiti di sostanza e di forma di un atto di donazione e, per l'effetto, accertare che i medesimi sono proprietari della nuda proprietà dell'immobile, ordinando anche la trascrizione della sentenza.
pagina 4 di 15 Si costituiva in giudizio anche il sig. il quale chiedeva, in via CP_2
pregiudiziale e preliminare, di dichiararsi nei suoi confronti carenza di legittimazione passiva e per l'effetto estrometterlo da giudizio, condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite;
in via subordinata e di merito, il rigetto delle domande proposte da parte attrice perché ritenute infondate sia in fatto che diritti.
Si costituiva, altresì, la sig.ra la quale chiedeva, in via CP_3
pregiudiziale e preliminare, dichiararsi nei suoi confronti carenza di legittimazione passiva;
in via subordinata e di merito, il rigetto delle domande proposte da parte attrice perché ritenute infondate sia in fatto che diritti.
Interrotto il giudizio a seguito del decesso dell'attrice, il medesimo era riassunto dai sig.ri e nella qualità di genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la potestà genitoriale sulla minore erede della Parte_3
defunta.
La causa istruita mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 1 aprile
2025, trattata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c.- pervenuta al sottoscritto Giudice in via definitiva- era decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c..
In via preliminare, deve rigettarsi l'istanza di rimessione in termini degli attori in riassunzione per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., atteso che in data 3.05.2022 il procuratore della si è Per_1
limitato a depositare nel fascicolo del giudizio certificato di morte della pagina 5 di 15 propria assistita e non risulta che lo abbia notificato alle controparti al fine di ottenere l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. Pertanto,
l'effetto interruttivo si è verificato soltanto all'udienza del 3.06.2022 quando il procuratore della parte attrice ha dichiarato l'intervenuto decesso della medesima e il termine per il deposito della memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. era già spirato. Invero soltanto la dichiarazione in udienza o la notifica dell'evento interruttivo alle controparti comportano l'interruzione del processo al momento della dichiarazione o comunicazione, circostanza non verificatasi nel caso di specie, per cui l'interruzione del giudizio si è verificata soltanto in data 3.06.2022 quando il primo termine di cui all'art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c. era già spirato (la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicché non determina
interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l'evento. cfr. Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19139 del 28 settembre 2015).
Sempre in via preliminare, deve rigettarsi la richiesta di estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva formulata dai sig.ri CP_3
e deve essere rigettata, atteso che le domande formulate
[...] Parte_7
da parte attrice avevano come legittimati passivi sia i sig.ri e Parte_6 Pt_6
pagina 6 di 15 in ordine alla richiesta di accertamento e dichiarazione di nullità o CP_1
annullabilità del contratto di compravendita ed, in secondo luogo, di condanna al risarcimento del danno nei confronti di tutti i convenuti, ivi compresi i sig.ri e motivo per il quale le parti istanti CP_3 Parte_7
sono da considerarsi, a tutti gli effetti, legittimati passivi.
Nel caso sottoposto alla cognizione dell'intestato Tribunale parte attrice chiede, in via principale, di accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 1418
comma 1 c.c. dell'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile di cui la medesima era, precedentemente al trasferimento, proprietaria, in ragione della asserita circonvenzione di incapace della ad opera dei Per_1
convenuti.
Secondo la prospettazione attorea, in particolar modo, la nullità del contratto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile per cui è lite troverebbe fondamento nello stato di deterioramento cognitivo della sig.ra dal cui abuso si sarebbe verificata la circonvenzione della stessa, Per_1
circostanza, peraltro, denunciata con atto di querela.
Come sostenuto dal consolidato orientamento in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, "il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma
imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (Cass. n. 10609 del 28/04/2017; Cass. n.
pagina 7 di 15 17568/2022, con generico riferimento all'ipotesi di contratto concluso in violazione di una norma penale, ove il bene giuridico protetto dalla norma violata abbia una connotazione pubblicistica, con riferimento al reato di estorsione;
Cass. n. 2860/2008;
Cass. n. 1427/2004)", sanzione che nell'ipotesi di circonvenzione di incapace si giustifica in ragione del "quid pluris, costituito dal particolare grado d'intensità del dolo posto in essere dal soggetto attivo e dalla, altrettanto particolare, condizione del soggetto passivo" (da ultimo, Cass. n. 3523/2023), dovendosi inquadrare detta disposizione incriminatrice tra le norme imperative genericamente richiamate dall'art. 1418, comma 1, c.c., siccome preordinata "più che nella tutela dell'incapacità in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica".
In ordine all'accoglibilità della domanda in esame, la medesima Corte di
Cassazione (n. 7081/2017) ha inoltre evidenziato i seguenti aspetti: a)
"l'ipotesi di annullamento disciplinata dall'art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall'art. 643 c.p. hanno presupposti differenti, a tal punto che il giudicato formatosi
sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art.
428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l'art. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini
dell'art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare
pagina 8 di 15 il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (così, di recente, Sez. 1,
Sentenza n. 10329 del 19/05/2016)"; b) "ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile sia tenuto, ed al tempo stesso
abilitato, ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (Sez. 3, Sentenza n. 13972 del30/06/2005)"; c) "lo "stato d'infermità o deficienza psichica", di cui all'art. 643 cod. pen., non costituisce un maius rispetto allo stato d'incapacità di intendere o di volere
di cui all'art. 428 cod. civ., ma semmai un minus (Sez. 2, Sentenza n. 2327 del
10/03/1994)".
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve concludersi la parte attrice non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Invero lo stato di asserita deficienza psichica della al momento della Per_1
compravendita oggetto di causa non può ritenersi provato dalla documentazione medica depositata in atti – cfr. all.ti 1 e 2 atto di citazione- atteso che sia la relazione medico legale del dott. che il test Per_4
valutativo effettuato in sede di visita geriatrica da parte del dott. Per_3
riportano, rispettivamente, le date del 18 aprile 2021 e del 1 aprile 2021, quindi, successive di un anno all'atto di compravendita della nuda proprietà dell'immobile per cui è lite, né la parte attrice ha documentato l'insorgenza di un consistente e rilevante deterioramento cognitivo in data antecedente alla compravendita dell'immobile oggetto di causa.
D'altra parte, lo stato di deterioramento cognitivo non poteva essere provato mediante testimoni, atteso che l'unico capitolo di prova articolato in pagina 9 di 15 tal senso dalla parte attrice (“Vero che la sig.ra presentava una Persona_1
personalità facilmente suggestionabile e condizionabile da persone che lei reputava amiche”), oltre ad essere totalmente privo di circostanze di tempo e di luogo idoneo a circoscrivere i fatti oggetto di testimonianza, conteneva valutazioni non deferibili ai testimoni. Pertanto, la parte attrice non ha in alcun modo dimostrato lo stato di incapacità o di deficienza psichica della al Per_1
momento della sottoscrizione del contratto per cui è causa, non potendosi quindi ritenere integrato, mediante accertamento incidenter tantum, il reato di circonvenzione di incapace.
Parimenti, deve ritenersi infondata la domanda formulata da parte attrice volta alla declaratoria di annullabilità dell'atto di trasferimento.
Parte attrice chiede, segnatamente, di dichiararsi l'annullamento dell'atto di trasferimento – rep. 2017 raccolta 1461 trascritto l'11.08.2020 nn. 6743-
6744- ai sensi e per gli effetti dell'art. 428 c.c.
Onde giungere all'annullamento dell'atto ai sensi della citata disposizione codicistica occorre la rigorosa prova, da un lato, dell'incapacità di intendere e di volere del contraente al momento della stipula e, dall'altro, del grave pregiudizio all'autore. Per ottenere l'annullamento del contratto occorre che tali requisiti sussistano contestualmente.
Invero, un atto compiuto da un incapace (inteso come soggetto inidoneo in ordine a comportamenti volti alla costituzione ed all'attuazione dei valori giuridici), poiché posto in essere sulla scorta di una menomazione della sfera intellettiva o volitiva, non è per ciò solo privo di un elemento essenziale, ma pagina 10 di 15 risulta piuttosto viziato nel requisito della volontà; dunque, non è di per sé inefficace ma semplicemente annullabile e quindi, se e fino a quando l'atto non venga eventualmente annullato, esso è produttivo dei suoi effetti.
In tal senso, l'art. 1425 c.c. prescrive espressamente l'annullabilità del contratto sia nel caso di incapacità legale di una delle parti sia nel caso di incapacità naturale ex art. 428 c.c.
La giurisprudenza in ordine alla nozione di incapacità di intendere e di volere ha chiarito che a differenza della infermità mentale necessaria per la dichiarazione di inabilitazione la incapacità naturale idonea a determinare nel concorso degli altri elementi l'annullabilità degli atti giuridici compiuti dalla persona che ne è affetta richiede che questa persona sia pure in via provvisoria abbia le facoltà intellettive gravemente menomate sì da essere totalmente incapace di valutare l'opportunità degli stessi ed anche di determinare in relazione ad essi una cosciente volontà (cfr. Cass.
13388/1994).
L'incapacità naturale pur non dovendo essere totale deve presentare un particolare carattere di gravità pari a quello necessario per la pronuncia di interdizione, con la differenza che l'incapacità naturale ex art. 428 c.c. a differenza della interdizione consiste nel fatto che mentre per la prima è
sufficiente uno stato di incapacità momentanea a transitoria ma comunque sussistente al momento del compimento dell'atto, per l'interdizione l'incapacità deve essere permanente ( Cass., n.522/1971;n.1388/1994).
pagina 11 di 15 In ordine all'onere probatorio richiesto dalla norma citata la giurisprudenza ha chiarito che la prova della incapacità può essere data con ogni mezzo e il giudice può utilizzare anche le prove assunte in un giudizio diverso intercorso tra le stesse parti o altre parti (Cass., n. 1425/1969; n.
4539/2002); inoltre elementi di giudizio possono essere tratti dalle condizioni della parte anteriori e posteriori alla stipula dell'atto (Cass., n.
6506/1983) e ciò in particolare quando la situazione di salute della parte abbia carattere non transitorio, ma sia pure relativamente perdurante come una malattia, può essere provata attraverso il dato induttivo delle condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento dell'atto pregiudizievole ( Cass., n. 2212/1990; n. 7914/1990).
Per ritenere uno stato di incapacità naturale non occorre la sussistenza di una malattia che faccia venir meno in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto (Cass. 3321/1987), essendo sufficiente accertare
(anche mediante elementi indiziari quali le condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento dell'atto pregiudizievole: Cass., n.
2212/1990) che le sue facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente (Cass., n. 515/2004; n. 5159/2003).
Il Tribunale ritiene che gli elementi probatori acquisiti al giudizio inducono ad affermare che parte attrice non abbia dato la prova della incapacità naturale della signora al momento della stipula del rogito Per_1
dell'11.08.2020.
pagina 12 di 15 Peraltro deve osservarsi che nel caso di specie manca sia la prova della incapacità di intendere e di volere della che del grave pregiudizio Per_1
nella sua sfera giuridica.
Quanto alla mancanza della prova dell'incapacità di intendere e di volere della si rinvia a quanto già osservato in ordine alla totale assenza di Per_1
prova relativa allo stato di deficienza psichica della al momento Per_1
della sottoscrizione del contratto di compravendita. Detta incapacità non può, infatti, ritenersi dimostrata nel presente giudizio sulla base della, peraltro scarna, documentazione medica depositata dalla parte attrice, tutta successiva di un anno rispetto alla stipulazione oggetto di causa.
D'altra parte, se la sola diminuzione della capacità di valutazione fosse come tale idonea a giustificare l'esistenza della detta incapacità naturale, in assenza, come è avvenuto nel caso di specie, di ulteriori indicazioni atte a far ritenere insussistente, con un ragionevole margine di certezza, lo stato di “cosciente autodeterminazione” (unico stato di fatto che rende l'atto annullabile, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità), allora il requisito dell'incapacità naturale finirebbe col legarsi alle valutazioni di convenienza di ciascuna stipula, che fisiologicamente fanno parte dei rapporti negoziali e che, di conseguenza, non possono influire sull'accertamento che il giudice di merito deve compiere nell'applicazione dell'art. 428 c.c. (ogni contratto può infatti essere ritenuto più o meno favorevole all'interesse perseguito dall'una pagina 13 di 15 o dall'altra parte, senza per questo essere sintomo dell'esistenza di una situazione di incapacità naturale in capo alla parte il cui interesse dovesse risultare mal gestito, ove posto a confronto con l'interesse perseguito dall'altra parte, all'esito della stipula).
Né può ritenersi che l'alienazione dell'immobile in sé abbia determinato un grave pregiudizio in danno della risultando piuttosto che il danno Per_1
dalla stessa subito, secondo quanto riferito dalla parte attrice sarebbe piuttosto derivato dall'attività distrattiva posta in essere dai convenuti, che avrebbe trasferito i proventi della vendita sul suo conto corrente personale dell'acquirente. Pertanto, non è l'alienazione dell'immobile in sé, ma la percezione dei proventi della vendita in via esclusiva da parte del convenuto ad aver determinato un danno nella sfera giuridica della medesima. Detto accertamento risulta però precluso al Tribunale in ragione dell'oggetto del giudizio, volto ad accertare l'invalidità del solo contratto di compravendita.
Per le ragioni sopra esposte, deve ritenersi l'insussistenza degli elementi costitutivi l'annullabilità dell'atto ai sensi dell'art. 428 comma I c.c.
Deve infine essere rigettata la domanda risarcitoria svolta dalla parte attrice in assenza di prova dell'illecito asseritamente posto in essere dalle parti convenute.
Alla luce delle predette motivazioni, stante il rigetto delle domande formulate da parte attrice, devono ritenersi assorbite tutte le ulteriori domande formulate dalle parti convenute in giudizio.
pagina 14 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91c.p.c. e sono liquidate, in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014
[modificato dal D.M. 37/2018], nei valori minimi relativi allo scaglione indeterminabile complessità bassa stante la semplicità delle difese, l'assenza di istruttoria ed attesa la natura strettamente documentale della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2672/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di di e (questi CP_3 Parte_7 Parte_6 Parte_5
ultimi in solido tra loro) che liquida in € 3.809,00 per onorari ciascuno, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ove risulti eseguita, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a cura e spese della parte interessata.
Così deciso in Civitavecchia, 1° aprile 2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli
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