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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2659/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SODANO SONIA, elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
MICHELE COPPINO n. 15, CUNEO, presso il difensore avv. SODANO SONIA
e
, con il patrocinio dell'avv. SOLERI MARIAGRAZIA, elettivamente Controparte_1
domiciliato in CORSO DANTE N. 22, CUNEO, presso il difensore avv. SOLERI MARIAGRAZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e ss. c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
esponevano: di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 26/07/2014, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 50, parte I, dell'anno 2014;
pagina 1 di 6 che dalla convivenza prematrimoniale erano nati, in Cuneo, le figlie (2010), (2011) e Per_1 Per_2
(2015); Per_3
che i coniugi intendevano separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso e, all'avverarsi delle condizioni di legge, altresì ottenere declaratoria di scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente designava il giudice relatore, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta e le parti provvedevano in conformità, confermando di volersi anzitutto separare alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio che, con sentenza non definitiva n. 3/2025, pubblicata in data
27.1.2025, omologava la separazione consensuale delle parti alle condizioni indicate in ricorso, rimettendo poi parti e causa davanti al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, quanto alla domanda di divorzio.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta sino al
15.7.2025 e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si trascrivono, e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 Il PM interveniva concludeva in data 18.7.2025 come segue: “Visto, nulla si oppone”.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
pagina 5 di 6 È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies
c.c. in quanto manifestamente superfluo.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 26/07/2014 in CUNEO da , nata a Parte_1
CUNEO (CN) il 31/01/1976, e da , nato a [...] il [...], Controparte_1
matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CUNEO al N. 50, parte I, anno 2014, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2659/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SODANO SONIA, elettivamente domiciliata in VIA Parte_1
MICHELE COPPINO n. 15, CUNEO, presso il difensore avv. SODANO SONIA
e
, con il patrocinio dell'avv. SOLERI MARIAGRAZIA, elettivamente Controparte_1
domiciliato in CORSO DANTE N. 22, CUNEO, presso il difensore avv. SOLERI MARIAGRAZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e ss. c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
esponevano: di aver contratto matrimonio civile in CUNEO il 26/07/2014, matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile di quel Comune al n. 50, parte I, dell'anno 2014;
pagina 1 di 6 che dalla convivenza prematrimoniale erano nati, in Cuneo, le figlie (2010), (2011) e Per_1 Per_2
(2015); Per_3
che i coniugi intendevano separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso e, all'avverarsi delle condizioni di legge, altresì ottenere declaratoria di scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Presidente designava il giudice relatore, delegandole anche gli adempimenti di cui all'art. 473 bis.51, terzo comma, c.p.c.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta e le parti provvedevano in conformità, confermando di volersi anzitutto separare alle condizioni di cui al ricorso e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il PM interveniva nel giudizio e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio che, con sentenza non definitiva n. 3/2025, pubblicata in data
27.1.2025, omologava la separazione consensuale delle parti alle condizioni indicate in ricorso, rimettendo poi parti e causa davanti al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio, quanto alla domanda di divorzio.
Il Giudice relatore assegnava quindi termine per il deposito delle note di trattazione scritta sino al
15.7.2025 e le parti provvedevano in conformità, confermando di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, che qui di seguito si trascrivono, e dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
pagina 2 di 6 pagina 3 di 6 pagina 4 di 6 Il PM interveniva concludeva in data 18.7.2025 come segue: “Visto, nulla si oppone”.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
pagina 5 di 6 È infatti documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per le figlie minori nate dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex art. 337 octies
c.c. in quanto manifestamente superfluo.
La pronuncia può dunque essere emessa alle condizioni proposte dalle parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 26/07/2014 in CUNEO da , nata a Parte_1
CUNEO (CN) il 31/01/1976, e da , nato a [...] il [...], Controparte_1
matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di CUNEO al N. 50, parte I, anno 2014, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, condizioni riportate in parte motiva e che anche qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUNEO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
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