Sentenza 8 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/2019, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2019 |
Testo completo
3853/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
MAGDA CRISTIANO
Presidente Intermediazione finanziaria
GIACINTO BISOGNI
Consigliere
MARIA ACIERNO
Consigliere -
ROSARIO CAIAZZO
Consigliere Ud. 17/05/2018 PU
MASSIMO FALABELLA
Consigliere Cron. R.G.N. 17538/2016 SENTENZA sul ricorso 17538/2016 proposto da: AN Ubae S.p.a., in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n.91, presso lo studio dell'avvocato Lucisano Claudio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Scarpa Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
RMlat S.p.a., quale assuntore del concordato di RMlat s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Nicotera n.31, presso lo studio dell'avvocato Astone Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Scotti Alberto, giusta procura a margine del controricorso;
-controricorrente - nonchè
contro
GO CO, elettivamente domiciliato in Roma, Largo di Torre Argentina n.11, presso lo studio dell'avvocato Martella Dario, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Lori Mara, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
ES ANpaolo S.p.a., già AN TE RM S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Torre Argentina n.11, presso lo studio dell'avvocato Martella Dario, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ferri Fabrizio, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TA LI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 17/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2018 dal cons. ACIERNO MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato Lucisano che si riporta alla memoria;
udito, per la controricorrente e ricorrente ON AB, con delega, che si riporta;
udito, per la controricorrente e ricorrente AN, l'Avvocato Martella che si riporta.
FATTI DI CAUSA
AN AE s.p.a. (d'ora in avanti AE) convenne in giudizio RMlat s.p.a. in A.S., LI TA, già presidente della società, AN TE RM (BM) s.p.a. ed il suo presidente, CO GO, che, prima del default di RMlat, aveva contestualmente rivestito le cariche di direttore finanziario e di membro del consiglio d'amministrazione della società, per sentir dichiarare la nullità e/o l'illiceità del contratto da essa concluso il 28/10/2003 con il quale, aveva concesso a RMlat, rappresentata da TA e da GO, un finanziamento di 15 milioni di Euro, serviti per ridurre l'esposizione debitoria della finanziata (dichiarata insolvente dopo due mesi) verso BM, e per sentire inoltre condannare tutti i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. i Il Tribunale di RM adito respinse le domande, affermando che quelle rivolte verso RMlat dovevano proporsi mediante insinuazione al passivo e quelle rivolte contro le persone fisiche, che avevano agito non in proprio ma in rappresentanza delle rispettive società, erano infondate;
che parimenti infondata era la domanda avanzata
contro
BM, in quanto AE aveva agito in autonomia e non sollecitata da RMlat o AN TE RM, ma su iniziativa di una società terza (Marketing Finanziario). Su impugnazione di AE, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione, ha accolto la domanda risarcitoria nei soli confronti di LI TA ed ha dichiarato interamente compensate le spese processuali fra l'appellante e le altre parti appellate. Per quel che ancora interessa, la corte del merito ha stabilito: che la domanda di annullamento del contratto per illiceità della causa, proposta nei confronti di RMlat, quand'anche ritenuta ammissibile, era infondata, in quanto la condotta illecita di chi aveva agito per la società, concretatasi nella produzione di bilanci falsi e nella prospettazione di una situazione finanziaria diversa da quella effettiva, sarebbe stata motivo di annullamento (per dolo), o avrebbe integrato motivo illecito che, per essere causa di nullità, avrebbe dovuto essere comune ad entrambi i contraenti;
che la domanda risarcitoria era improcedibile nei confronti della società, in quanto il diritto azionato doveva essere fatto valere attraverso l'insinuazione al passivo, che non v'era prova che GO, che si era limitato a firmare lo specimen sul conto di AE, quale delegato/procuratore di RMlat, nella sua qualità di direttore finanziario, avesse partecipato concretamente alla trattativa e/o fosse intervenuto nell'operazione per conto di BM,; che dunque non v'è prova che BM avesse contribuito alla formazione del contratto, né v'era prova che se ne fosse avvantaggiata, atteso che il finanziamento era solo transitato sul conto acceso presso i suoi sportelli da RMlat, ma era servito al pagamento di altri creditori;
che neppure era stata provata la scientia decoctionis di BM né era stato dimostrato che la banca aveva concesso credito alla società oltre il c.d. lending limit. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione AE con dieci motivi. Hanno resistito con controricorso RMlat s.p.a., quale assuntrice del concordato RMlat, ES AN LO (incorporante BM) e CO GO. Queste ultime due parti hanno proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. AE e RMlat hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Si ritiene di esaminare preliminarmente l'eccezione d'improcedibilità del ricorso formulata da RMlat s.p.a. sul rilievo dell' inesistenza della notifica dello stesso, eseguita nei confronti di RMlat s.p.a. in Amministrazione Straordinaria - cancellata dal R.I. a seguito della dichiarazione di estinzione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di omologa del concordato - invece che nei confronti di RMlat s.p.a. in qualità di assuntore del concordato ex art. 4bis I. 347 del 2003. L'eccezione deve ritenersi inammissibile, in quanto le circostanze dedotte a sostegno della stessa sono state genericamente indicate, senza alcun supporto documentale probatorio e senza alcuna specifica indicazione temporale. Nella memoria di parte ricorrente viene peraltro precisato che la notificazione del ricorso è stata eseguita presso il procuratore domiciliatario di RMlat s.p.a. in A.S., in quanto della predetta ,/ cancellazione, intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza dil secondo grado, AE non era stata posta a conoscenza. L'eccezione risulta dunque anche infondata nel merito, alla luce del fermo orientamento di questa Corte in ordine all'applicazione del principio dell'ultrattività del mandato conferito al procuratore costituito per la parte colpita dall'evento interruttivo non dichiarato nel procedimento né notificato all'impugnante, non rilevando, al riguardo neanche la conoscenza aliunde dell'evento. (Cass. S.U. n. 15295 del 2014, Cass.nn. 15177 del 2016; 23563 del 2017).
2. Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt.112 e 113 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1362, 1418, 2943, 2049 e 2055 cod. civ., con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per omesso esame del profilo della responsabilità delle parti GO e BM, essendosi limitata la corte d'appello ad esaminare l'illecito extracontrattuale solo in relazione alla posizione di LI TA. La censura, prima ancora che infondata, atteso che la corte d'appello ha escluso che vi fosse prova di una condotta dolosa o colposa di GO e BM, risulta inammissibile in quanto genericamente prospettata.
3.Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 1418 cod. civ. in relazione all'art. 640 e 641 cod. pen. ed agli artt. 216 e 218 legge fall. per non essere stata dichiarata dalla corte d'appello la nullità del contratto per illiceità del finanziamento, pur essendo state violate norme imperative penali, poste a tutela dell'ordine pubblico. La censura è manifestamente infondata, dal momento che la invocata violazione delle norme penali relative al reato di truffa (nella specie contrattuale), attenendo esclusivamente alla condotta negoziale di una delle parti, non incide sulla causa del contratto, né può integrarne il motivo esclusivo di nullità. Secondo il costante orientamento di questa Corte "Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), sebbene annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso"(Cass. 7648 del 2011; 18930 del 2016).L'orientamento giurisprudenziale richiamato da AE nel motivo riguarda la fattispecie, radicalmente diversa, del contratto stipulato per effetto diretto ed esclusivo della consumazione del reato di circonvenzione d'incapace, al quale si applica l'art. 1418 cod. civ. in ragione della peculiare intensità del dolo, che induce ad escluderne la sussunzione tra i vizi del consenso ed a prefigurare il sistema di protezione previsto dalla legge penale in funzione di tutela dell'ordine pubblico.
4.Nel terzo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 24 e 216 I. fall. per avere la corte d'appello erroneamente dichiarato improcedibile la domanda proposta
contro
RMlat s.p.a. Al riguardo deve rilevarsi che la domanda volta alla dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento produce conseguenze economiche direttamente ricadenti sul passivo concorsuale, con conseguente correttezza della statuizione censurata. Peraltro le ragioni di rigetto, nel merito, della domanda relativa alla nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative determinano l' assorbimento della censura.
5. Nel quarto e quinto motivo, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, viene dedotta la violazione dell'art. 5 I. fall. e l'omessa o apparente motivazione in ordine alla inscientia decoctionis di GO, e per questi di BM, atteso che la duplice posizione apicale dello stesso non poteva che indurre a ritenere la sua piena conoscenza dello stato di insolvenza di RMlat. Le censure sono complessivamente inammissibili, perché sui profili richiamati vi è stato un puntuale accertamento di fatto circa la non incidenza, ai fini della prova della scientia decoctionis, della posizione rivestita da GO all'interno di RMlat e di BM, nonché in ordine alla mancanza di prova, in concreto, di una sua condotta colpevole o dolosa che abbia concorso a realizzare il finanziamento ritenuto illecito e comunque causativo di danni patrimoniali in capo alla ricorrente(pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). In particolare, la corte d'appello ha esplicitamente escluso, con valutazione di fatto insindacabile perché sorretta da motivazione coerente, che la posizione ricoperta da GO fosse sufficiente da sola a fornire la prova presuntiva della sua conoscenza della situazione RMlat e della sua attiva partecipazione alla fase deliberativa e conclusiva dell'operazione di finanziamento (pag. 9 par. 5.4) 6.Nel sesto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 1834, 1852 cod. civ., in relazione agli artt. 2043, 2049 e 2055 cod. civ., per essere stata esclusa, dalla corte d'appello, la prova dell'interesse di GO all'operazione e del vantaggio economico che BM ha tratto dal finanziamento, nonostante questo sia stato utilizzato per far sì che RMlat rientrasse dall'esposizione verso la banca. In particolare, la parte ricorrente rileva che il deposito della somma finanziata sul conto corrente intestato a RMlat presso BM ha reso la banca stessa proprietaria della provvista, con conseguente sua possibilità di disporre della somma, e che ciò ha costituito di per sé un evidente vantaggio economico, a prescindere dall'impiego successivo dell'importo depositato. La censura è inammissibile, perché mira ad una valutazione dei fatti e delle loro conseguenze sulla sfera giuridico- patrimoniale delle parti resistenti del tutto alternativa a quella svolta dalla corte d'appello che, come già evidenziato, con specifico accertamento, ha escluso il coinvolgimento di GO nella fase deliberativa e conclusiva dell'operazione di finanziamento nonché nell'istruttoria svolta in sede di trattative precontrattuali, con conseguente irrilevanza degli eventuali effetti favorevoli che BM ha tratto dall'esecuzione del contratto. Peraltro, quanto a questo ultimo profilo, il giudice d'appello ha pure affermato (pag. 8 penultimo capoverso della sentenza) che la somma non servì a ridurre l'esposizione debitoria di RMlat verso BM e che risultavano perciò irrilevanti le contestazioni di AE relative al superamento del c.d. lending limit. Nel quadro probatorio delineato in sentenza, il vantaggio che BM avrebbe ricavato dal deposito dell'importo finanziato é dunque circostanza che, oltre ad essere stata genericamente ed astrattamente allegata, risulta totalmente ininfluente.
7.Nel settimo motivo la medesima censura viene prospettata sotto il profilo dell"omesso esame dei fatti decisivi già dedotti nei motivi che procedono, ovvero: del trasferimento delle somme sul conto di BM;
del rilievo del lending limit;
del ruolo di GO nell'operazione di finanziamento, da qualificarsi senz'altro sospetta;
della sua consapevolezza della situazione d'insolvenza della RMlat. La censura è inammissibile perché ripetitiva di profili già affrontati, tutti rivolti al riesame dei fatti e della valutazione e selezione degli stessi eseguita insindacabilmente dalla Corte d'Appello.
8. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in relazione agli ultimi tre motivi di ricorso, volti a valorizzare, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale, la posizione giuridica ed i poteri del GO sia in RMlat che in BM, che avrebbero concorso a generare in AE il convincimento della liceità dell'operazione, nonché a ribadire la conoscenza in capo allo stesso dello stato di insolvenza di RMlat e la sua partecipazione alla truffa. Si tratta di censure, in buona parte ripetitive, che contrastano in via meramente assertiva l'accertamento di fatto, insindacabile nella presente sede di legittimità, operato nella sentenza impugnata sia in ordine all'irrilevanza delle funzioni di GO in relazione all'operazione di finanziamento, sia con riferimento alla sussistenza di una sua condotta concorrente, in chiave colposa o dolosa, alla conclusione dell'accordo ed alla concessione del finanziamento, sia in relazione alla sua conoscenza della situazione economico finanziaria RMlat, sia, infine, alla insufficienza probatoria del quadro indiziario prospettato, comprensivo dell'apposizione dello specimen, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
9.L'unico motivo di ricorso incidentale proposto dalle parti resistenti GO e AN ES, con il quale è censurata la statuizione a di compensazione delle spese, deve essere rigettato, essendo il giudizio stato introdotto prima dell'entrata in vigore della modifica apportatata all'art. 92 cod. proc. civ. dalla I. n. 69 del 2009: nel quadro normativo vigente ratione temporis la puntuale motivazione delle ragioni della compensazione delle spese è sufficiente a ritenere del tutto infondata la censura. 10.In ragione della reciproca soccombenza, le spese fra ricorrente principale e ricorrenti incidentali vanno integralmente compensate. Le spese fra AE e RMlat s.p.a. seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali;
compensa le spese del presente giudizio nei rapporti processuali Ubae-GO ed Ubae-AN ES;
condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore di RMlat s.p.a., che liquida in C 5000 per compensi ed C 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge. \ „ 1 A3 •cf,r-Lowo \d-c- --e 00