Sentenza 9 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 09/04/2021, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/04/2021
N. 00472/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2016, proposto da
Ve.G.A. S.r.l. Veneziana Gestioni Immobili Alberghi, in persona del legale rappresentante pro tempore, RO TO, il quale agisce anche in proprio, RA TE, DD AL, RO TE, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Pavanini e Roberta Colaiocco, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Venezia, Dorsoduro, 3488/U - F.Ta Rio Novo;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, dell’Avvocatura civica, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
Città Metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio eletto presso lo studio Roberta Brusegan in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;
per l'annullamento
- del provvedimento 12.1.2016 (prot. 12267) con cui il Comune di Venezia - Direzione Commercio e Attività Produttive - Settore Commercio, ha disposto la conformazione dell'alloggio turistico di cui alla S.C.I.A. n. SUPRO 119861 del 3.12.2015 entro 60 giorni dalla notifica dello stesso e la sospensione dell'attività con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica e fino alla completa conformazione della stesa;
- della comunicazione di avvio del procedimento per la conformazione e la sospensione dell'attività datata 12.12.2015 (prot. n. 562195).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e della Città Metropolitana di Venezia;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 24 marzo 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Considerato che con apposita memoria, notificata via pec alle controparti il 9 febbraio 2021 e depositata in giudizio in pari data, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate e hanno chiesto che venga dichiarata l’estinzione del presente giudizio;
Considerato che il Comune di Venezia e la Città metropolitana di Venezia hanno depositato in giudizio atto di adesione alla predetta rinuncia con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’estinzione del presente giudizio, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, considerato l’accordo raggiunto sul punto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il presente giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO