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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1331/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore - relatore
Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1331/2023 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc) promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...] patr C.F._1 Parte_3 C.F._2 dell'avv. DINI SILVIA
APPELLANTI contro
RT
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MANGOGNA RO-
[...] P.IVA_2
BERTO APPELLATO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. POG- Controparte_2 P.IVA_3
INTERVENUTA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 483/2023 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 23/05/2023
CONCLUSIONI
In data 10 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante , Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi sopra esposti ed indicati ed in totale riforma della sentenza impugnata della n. 483/2023 emessa nella causa n.rg487/2016 dal Tribunale di Grosseto, G.I. Dott.ssa Claudia Fro- sini, in data 22.05.2023, pubblicata il 23.05.2023, non notificata in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva sostanziale nel presente giudizio di appello della e per essa della mandataria Controparte_2
per non aver fornito prova idonea dell'avvenuta cessione del credito og- CP_3 getto dell'appello e quindi della sua titolarità, con ogni relativa conseguenza in ordine alle spese di causa in via preliminare subordinata all' ipotesi in cui non venga accolta la eccezione di carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio della , di- Controparte_2 chiarare la carenza di legittimazione attiva di e di RT [...]
, con ogni relativa conseguenza in ordine alle spese di Controparte_4 causa nel merito
- accertare e dichiarare la nullità, per violazione dell'art 2 comma 2 lett a della L
287/ 1990 ed ex art 1419 c.c. delle clausole contenute nelle fideiussioni prestate dalle parti appellanti e la conseguente estinzione ex art 1957 c.c. delle obbligazioni relative;
- revocare ed annullare il D.I. opposto n. 1184/2015 emesso dal Tribunale di Gros- seto, perché emesso nei confronti dei fideiussori in forza di clausole nulle contenute nel- le fideiussioni;
previa ammissione della CTU, così come richiesta nell'appello, revocare ed annul- lare comunque il suddetto decreto ingiunto opposto n. 1184/2015 emesso dal Tribunale
2 di Grosseto, in quanto non è stata data alcuna valida prova dell'ammontare del credito vantato e respingere quindi ogni domanda avanzata dalla Banca ricorrente perché as- solutamente non provata ed infondata:
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e di quello di primo grado.”
Per Controparte_5
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis , respingere in toto l'appello perché infondato in fatto e in diritto, previo rigetto dell'istanza avversaria di inibitoria e di istanze istruttorie, con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte territoriale adita, adversis rejectis
RIGETTARE integralmente il gravame, perché infondato e per tutti i motivi de- dotti nel presente atto;
con conferma della sentenza n. 483/2023 (Rg 487/2016) emes- sa in data 22.05.2023 e pubblicata in data 23.05.2023 dal Tribunale di Firenze.
IN DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI di accoglimento anche parziale del gravame interposto, DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva dell'odierna esponente in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra la stessa e la cedente e di cui in premessa (ove espressamente si prevede che in alcun modo sulla stessa potranno gravare gli effetti di eventuali provvedimenti di condanna alla restituzione e/o al ri- sarcimento dei danni e ciò in forza del contratto di cessione).
Vinte le spese e competenze legali del presente grado di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. La società Alfa Immobiliare di AR DO & C Giorgio AR, e Parte_3
proponevano opposizione al decreto n.1184/2015 del Tribunale di Grosse- Parte_4 to con il quale era loro ingiunto il pagamento in solido (la società come debitrice princi-
3 pale, gli altri come fideiussori) in favore della Controparte_6
(ora
[...] Controparte_5
di € 366.048,02 oltre interessi e spese quale saldo negativo del c/c 002197/63,
[...] rilevando ed eccependo:
- la nullità delle fideiussioni rilasciate dai soci illimitatamente responsabili;
- la carenza di prova in ordine alla sussistenza del credito, essendo stata prodotta unicamente una certificazione ex art. 50 TUB.
Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
A seguito del decesso di il giudizio era riassunto da e Parte_4 Parte_2 anche quali eredi accettanti con beneficio di inventario di Parte_3 Parte_4
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Grosseto con sentenza n. 483/2023 pubblicata il 23/05/2023 così statuiva:
“CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore della parte convenuta opposta nella somma complessiva di euro 4.237,00, ol- tre rimborso forfetario delle spese in ragione del 15;%, rimborso delle spese vive docu- mentate, iva e cpa come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'opposizione è infondata.
Preliminarmente deve rilevarsi che nell'ambito del presente giudizio oppositivo la domanda formulata dagli opponenti è volta unicamente ad ottenere la revoca del de- creto ingiuntivo per asserita nullità delle fideiussioni e per mancata prova del credito della banca, non essendo stata invece formulata alcuna domanda di accertamento ne- gativo del credito né, tantomeno, di ripetizione dell'indebito […] Ne consegue l'inammissibilità delle deduzioni in ordine all'asserita illegittimità degli addebiti per anatocismo e usura e della relativa richiesta di consulenza tecnica in quanto presuppo- sto di una domanda -mai svolta- di accertamento negativo del credito […]
In ordine alla mancata prova del credito da parte della banca convenuta.
Sul punto è sufficiente rilevare che, oltre alla certificazione ex articolo 50 TUB, necessaria e sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la banca opposta
4 ha altresì prodotto, nel presente giudizio, la lettera di apertura di conto corrente n.
2197/63 del 1994 con allegate condizioni economiche, condizioni generali e relativi estratti competi (cfr. doc. n. 24 e 25 della comparsa di costituzione della banca), nonché le concessioni di apertura di credito con relative comunicazioni di concessione di affi- damenti ( cfr. docc. nn 27- 30 della comparsa di costituzione, nonché docc. 31-34 alle- gati alla memoria ex arti 183 comma 6 n 1 cpc), con ciò assolvendo al proprio onere probatorio […] vi è in atti la proposta contrattuale della banca, cui sono allegate le condizioni economiche, proposta che la stessa ha chiesto di restituire debitamente sottoscritta dai clienti, tanto con riferimento alle condizioni giuridiche che economiche […]
Ciò posto, dalla lettura del contratto di conto corrente oggetto del giudizio emerge quanto segue:
- nel contratto di conto corrente inter-partes e, precisamente, nella parte dedicata alla disciplina delle condizioni economiche che ne costituiscono parte integrante vi è la previsione espressa, oltre che degli interessi debitori e per scoperto di conto anche degli interessi “per apertura di credito” nella misura dell'11%;
- vi sono poi le varie lettere di apertura di credito che si sono succedute nel corso del tempo con specifica indicazione degli importi degli affidamenti di volta in volta concessi(cfr. doc. n. 26-30 di parte convenuta)
Dalle complessive pattuizioni inter-partes, dunque, che contengono una puntuale disciplina degli interessi in caso di apertura del credito e dalle lettere di apertura di credito collegate al rapporto principale costituito dal conto corrente di corrispondenza, si può chiaramente dedurre la presenza di un affidamento, avendo infatti già il con- tratto di conto corrente presupposto, giova ribadire, previsto le condizioni economiche ad esso applicabili.
Quanto, infine, alle deduzioni relative ad un' asserita mancanza di forma di alcu- ni degli estratti conto prodotti dalla banca, le stesse si risolvono in contestazioni del tutto generiche che si esauriscono in una non meglio precisata doglianza relativa al fatto che alcuni di questi estratti consisterebbero in meri fogli di calcolo, senza che sia elevata alcuna contestazione chiara e specifica in merito, a fronte di una produzione
5 documentale della banca che consente di ricostruire l'andamento complessivo del rap- porto e delle singole poste in cui esso si è sviluppato e, in particolare, dei versamenti, dei prelevamenti, degli addebiti operanti sul conto con le rispettive date. […]
Gli opponenti hanno infine eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione del- la disciplina antitrust facendo in particolare riferimento alla nullità delle clausole con- formi allo schema di contratto predisposto dall'ABI […] Sul punto va premesso che non
è stato prodotto né alcun provvedimento della Banca d'Italia da cui poter desumere la fondatezza delle censure rilevate allo schema ABI, né sono stati depositati gli schemi
ABI. adottati nel tempo.
Appare, invece, essenziale, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità, la pro- duzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, oltre che del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 […]
Fermi restando i suindicati ed assorbenti rilevi giova in ogni caso evidenziare che non avendo gli opponenti tempestivamente eccepito l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. (quale eccezione da qualificarsi in senso stretto), ne consegue il venir me- no del concreto e attuale interesse dei garanti ad ottenere l'accertamento (naturalmen- te in via incidentale nell'ambito di questo giudizio), di nullità (parziale) della garanzia prestata”
L'appello.
2. Proponevano tempestivo appello Parte_1 Parte_5
e ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i
[...] Parte_3 seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione ed omessa applicazione dell'art 2 comma 2 lett. a e comma 3 della
Ln.287 del 1990 e 101 del TFUE ed art 1419 c.c. in ordine all'eccezione di nullità delle fi- deiussioni;
2) violazione dell'art 1957 c.c. ed omessa sua applicazione;
3) mancata ammissione della CTU richiesta nella memoria ex art 183 VI° comma n.2 cpc, rinnovata al momento della precisazione delle conclusioni nel verbale di udienza delll'8.02.2023 e nelle note conclusive in atti del 31.01.2023, ai fini della contestazione dell'importo richiesto con il D.I. opposto;
6 4) errata valutazione dei documenti prodotti dalla Banca a sostegno del credito vantato in particolare eccezione di nullità del contratto di conto corrente per carenza di elementi essenziali e del rapporto di apertura di conto corrente e mancata produzione di tutti gli estratti conto.
Interveniva in giudizio ex 111 c.p.c. quale cessionaria del Controparte_2 credito;
si costituiva in giudizio Controparte_7
(già ; en-
[...] Controparte_8 trambe contestavano le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 10 luglio 2025 a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Le contestazioni di parte appellante in merito all'intervenuto di CP_9 non sono fondate.
[...]
È stato chiarito che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una ban- ca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gaz- zetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è suf- ficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incer- tezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseve- rativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (vedi Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277); che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto au- torizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di que- st'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria do-
7 vrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (vedi Cassa- zione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944, che in motivazione precisa: “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il re- lativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sin- dacabile in sede di legittimità […] la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito”; principi da ultimo ribaditi da Cass. 27/06/2025, n.17310: “ciò non esclude, tuttavia, che tale av- viso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023), e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., come interpretato da questa dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014.”).
Ciò posto nella fattispecie:
a) l'avviso ex art. 58 TUB prodotto da consente Controparte_2
l'identificazione dei singoli crediti ceduti, attraverso la compiuta specificazione delle re- lative caratteristiche e rinvio anche ad apposita lista, resa disponibile in pagina web;
b) con la memoria di precisazione delle conclusioni parte intervenuta ha prodotto: apposita “dichiarazione di cessione”, il contratto di cessione ed un estratto delle posizio- ni cedute;
tale produzione non può ritenersi tardiva, posto che l'intervento ex 111 c.p.c. non è assimilabile a quello di un terzo (vedi Cass 06/02/2018, n.2812: “l'articolo 111 del
Cpc, a norma del quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarle ma il suc- cessore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo, è applicabi- le anche in appello, dato che costui, assumendo la stessa posizione del suo dante cansa, non è terzo, rispetto alle altre parti”);
8 c) la difesa di Controparte_7 sia pure solo nella memoria di replica (ma comunque prima dell'udienza di remissione in decisione) ha confermato l'avvenuta cessione, specificando che, in base al contratto di cessione, permane la legittimazione passiva di e di RT [...] in relazione alle domande restitutorie proposte dagli ap- Controparte_4 pellanti.
4. I primi due motivi di appello (“1) violazione ed omessa applicazione dell'art 2 comma 2 lett.a e comma 3 della Ln.287del 1990 e 101 del TFUE ed art 1419 c.c. in ordi- ne all'eccezione di nullità delle fideiussioni;
2) violazione dell'art 1957 c.c. ed omessa sua applicazione”) possono essere trattati congiuntamente, stante la connessione.
In sintesi parte appellante deduce: “la motivazione .. addotta dal Giudice di non poter conoscere non essendo stati prodotti in giudizio il provvedimento della Banca
d'Italia n.55/ 2005 perché atto amministrativo ed il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, perché atto di un'associazione di categoria non annove- rato tar le fonti del diritto, appare censurabile. Infatti tale motivo non può certo trova- re più giustificazione dopo la suddetta pronuncia del 30.12.2021 Sezioni Unite della Su- prema Corte. Successivamente ad essa, proprio per la funzione nomofilattica della Su- prema Corte , i Giudici di primo e secondo grado sono tenuti a conoscere ed applicare il principio di diritto contenuto in detta sentenza, che peraltro contiene trascritto il prov- vedimento della Banca d'Italia e le clausole ritenute nulle dello schema predisposto dall'ABI nel 2003 […] Pertanto in applicazione del principio di diritto enunciato nella ridetta sentenza della Suprema Corte le clausole contenute negli artt 2,7 e 9 delle fi- deiussioni stipulate tra le parti in data 3.11.2004 e 15.10.2004 devono ritenersi nulle ai sensi dell'art 2 coma 3 della L n.287/1990 e dell'art 1419 c.c. […] essendo nulla la clau- sola contenuta nell'art 7 ( deroga del termine di cui all'art 1957 c.c.), operando quindi il termine di cui all'art 1957 c.c. e risultando dagli atti prodotti da controparte che la
Banca non si è attivata tempestivamente nel termine decadenziale di 6 mesi l'obbligazione si è estinta ex lege. Infatti pur essendo il credito esigibile fin dal
3.12.2014, come affermato nel ricorso per D.I. ( data di revoca degli affidamenti e di messa in mora doc n. 3-4-5 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo ) la Banca ha pre-
9 so iniziativa ( nell'art 1957c.c. si legge “proposto le sue istanze e le abbia con diligenza continuate”) solo con il ricorso per D.I., che è stato emesso ben oltre il termine dei 6 me- si in data 12.12.2015”.
I motivi sono infondati.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omni- bus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non com- prende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibi- le di equipollenti” (vedi Cass. sez. I, 19/03/2025, n.7387, che esclude anche che il prov- vedimento rientri nell'ambito del “fatto notorio”, “configurabiile solo in relazione a quelle fonti di conoscenza che fanno parte del patrimonio di ogni uomo di media cultu- ra in un certo luogo e in un certo momento storico e che non necessitano del ricorso a specifiche nozioni o giudizi tecnici”; vedi anche Cass. 08/01/2025, n.422, Cass.
01/02/2025, n.2432).
In ogni caso, anche a voler superare tale assorbente rilievo, in ipotesi occorrerebbe valutare “la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata -poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fon- data sulla stessa” (vedi, in motivazione Cass. 01/02/2025, n.2432) e nella fattispecie nessuna eccezione di decadenza ex 1957 c.c. era stata tempestivamente formulata con la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (vedi Cassa 05/06/2012, n.8989 : “il fi- deiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garan- tito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato eserci- zio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di cita-
10 zione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussio- ne”).
5. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi i residui terzo e quarto motivo di appello (“3) mancata ammissione della CTU richiesta nella memoria ex art 183 VI° comma n.2 cpc, rinnovata al momento della precisazione delle conclu- sioni nel verbale di udienza delll'8.02.2023 e nelle note conclusive in atti del 31.01.2023, ai fini della contestazione dell'importo richiesto con il D.I. opposto;
4) errata valuta- zione dei documenti prodotti dalla Banca a sostegno del credito vantato in particolare eccezione di nullità del contratto di conto corrente per carenza di elementi essenziali e del rapporto di apertura di conto corrente e mancata produzione di tutti gli estratti conto”).
In sintesi parte appellante deduce: “questa difesa con la memoria ex art 183 VI° comma n.2 cpc ha depositato una CTP redatta dal Rag in data Persona_1
18.09.2017 con la quale si è dato certamente un supporto probatorio sotto il profilo tec- nico a tutte le contestazioni effettuate tempestivamente a verbale nella prima udienza del 21.06.2016 dei documenti prodotti dalla Banca con la comparsa di costituzione e ri- sposta. Questo difensore ha infatti fatto espressamente proprie nella memoria ex art
183 VI° comma n. 2 cpc le deduzioni e le conclusioni a cui giunge il Consulente di Parte che attraverso un'analisi con calcoli estremamente tecnici arriva ad affermare a pag 7
“ che si è verificata da parte della Banca l'applicazione dell'anatocismo con capitalizza- zione composta trimestrale” e che nel periodo esaminato “ sarebbe stato superato il
Tasso Soglia Usura” […] Il contratto di conto corrente , doc n. 24 prodotto dalla Banca, lettera di apertura di conto corrente n.2197/63 del 17.03.1994, si compone di 2 distinte lettere di apertura di conto spillate tra di loro: la prima debitamente compilata dei dati della società e recante l'indicazione del conto, ma non sottoscritta;
la seconda, sotto- scritta dalle parti, ma completamente in bianco senza data e senza indicazioni del con- to al quale si riferisce, alla quale risulta spillato un altro foglio sempre sottoscritto dal- le parti recante le condizioni economiche ma senza indicazione del conto sul quale de- vono essere applicati. Si insiste pertanto nella eccezione di nullità del contratto per mancanza degli elementi essenziali. […] nel caso di specie apparirebbe invece che non
11 solo sarebbero stati applicati tassi di interesse non determinati per iscritto tra le parti, ma nella suddetta lettera di apertura di conto corrente, non sottoscritta dalle parti, è presente la clausola dell'anatocismo all'art 7 relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi . E' ormai noto come tale pratica e tali clausole siano da conside- rarsi nulle in forza di quanto sancito dalla sentenza pronunciata a Sezione Unite dalla
Suprema Corte n. 21095/2004. Non appare inoltre che la Banca abbia prestato succes- sivamente attuazione all'art 120 T.U.B. ed alla delibera CICR del febbraio 2000; non è stata, infatti, prodotta documentazione attestante il raccoglimento del consenso scritto del cliente sulla eventuale nuova operatività ( che avrebbe dovuto essere impostata sul- la nuova regola della pari periodicità) avendo anche omesso di informare Alfa Immo- biliare riguardo l'entrata in vigore delle nuove regole”.
I motivi sono parzialmente fondati.
Con la citazione in opposizione il credito della banca (derivante dal saldo negativo del conto corrente 002197/63) era comunque contestato, dedotta l'insufficienza ai fini della prova del solo estratto conto ex art. 50 TUB prodotto con il ricorso monitorio;
suc- cessivamente alla costituzione in giudizio della banca, con la produzione da parte di quest'ultima del contratto di apertura del conto corrente del 1993, dei contratti di aper- tura di credito e degli estratti conto, parte attrice in opposizione ha eccepito la nullità dei contratti, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, il superamento dei tassi- soglia (vedi verbale di udienza del 25 giugno 2016).
5.1. Il Tribunale ha disatteso le contestazioni di parte attrice in opposizione relative alla nullità del contratto di apertura del rapporto di conto corrente e dei contratti di apertura di credito.
Sul punto la pronunzia di primo grado merita conferma.
Il contratto di apertura del conto corrente del 17 marzo 1994, come osservato dal
Tribunale, risulta debitamente sottoscritto, anche nella pagina relativa alle condizioni economiche;
né rileva che tale pagina non riporti anche l'indicazione specifica del rap- porto di conto corrente, posto peraltro che, come già evidenziato dal giudice di primo grado, non risulta che vi siano in essere altri rapporti di conto corrente con la società [...]
[...]
[...] [
; nel contratto sono specificati i tassi di interesse anche con riferimento CP_10 alle successive aperture di credito.
5.2. Il Tribunale ha poi ritenuto inammissibili le contestazioni relative ad anatoci- smo e superamento dei tassi soglia, in mancanza di una domanda di accertamento nega- tivo del credito o di ripetizione (“la domanda formulata dagli opponenti è volta unica- mente ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo per asserita nullità delle fideiussioni e per mancata prova del credito della banca, non essendo stata invece formulata alcu- na domanda di accertamento negativo del credito né, tantomeno, di ripetizione dell'indebito […] Ne consegue l'inammissibilità delle deduzioni in ordine all'asserita il- legittimità degli addebiti per anatocismo e usura e della relativa richiesta di consulen- za tecnica in quanto presupposto di una domanda -mai svolta- di accertamento nega- tivo del credito”).
Sul punto la pronunzia di primo grado non può essere confermata.
L'assenza di una domanda riconvenzionale di ripetizione non precludeva la conte- stazione da parte del debitore ingiunto della sussistenza ed ammontare del credito con riferimento ad anatocismo, superamento del tasso soglia;
né ai fini di tale contestazione era necessario, per la parte che assumeva la posizione di convenuto sostanziale, formula- re una domanda di accertamento negativo.
5.2.1. Nel merito la dedotta illegittimità della capitalizzazione trimestrale è fonda- ta.
Nel contratto del 17 marzo 1994 era prevista la capitalizzazione trimestrale degli in- teressi debitori, annuale degli interessi creditori;
non risulta alcuna pattuizione successi- va delibera CICR 9 febbraio 2000 (e peraltro neppure risulta documentata la pubblica- zione sulla Gazzetta Ufficiale).
Come più volte chiarito dai giudici di legittimità: “in ragione della pronuncia di in- costituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocisti- che inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della de- libera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento
13 delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (vedi
Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n.17634; vedi tra le ultime, , anche in parte motiva,
Cass sez. I, 04/11/2024, n.28215: “Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n.
7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852;
Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1 marzo 2023,
n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210) […] Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurispru- denziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinan- ze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento con- trattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al cor- rentista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa pre- visione negoziale”; Cass 19/03/2025, n.7377).
Deve quindi disporsi CTU per eliminare la capitalizzazione trimestrale.
5.2.2 Il dedotto superamento dei tassi - soglia nei trimestri quali specificatamente individuati dalla perizia di parte prodotta (terzo e quarto trimestre 2002, primo trime- stre 2003), ove effettivamente riscontrato, non essendo dedotto come correlato a pattui- zioni contrattuali o a variazioni ex 118 TUB, determinerebbe (non una “usura sopravve- nuta” con esclusione totale degli interessi ma, comunque) una violazione della buona fe- de in executivis, con esclusione degli importi eccedenti la soglia.
Invero, come già ritenuto da questa Corte “nella apertura di credito in conto cor- rente, a differenza che nel mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato superi nel corso del rapporto la soglia ex art. 2 della legge n. 108/1996, pur non determinandosi usura e non trovando applicazione l'art. 1815 c.c., la pretesa della banca di continuare
14 a riscuotere interessi secondo il tasso in precedenza validamente pattuito è di per sé contraria a buona fede e correttezza e comporta l'obbligo di restituire gli importi per- cepiti in eccedenza rispetto alla soglia” (vedi più diffusamente, in motivazione, App. Fi- renze 4 aprile 2025 n. 627).
Occorre infatti considerare che:
- i finanziamenti ad utilizzo flessibile (quali le aperture di credito in conto corrente) hanno caratteristiche strutturali diverse dai finanziamenti con piano di ammortamento predefiniti (quali i mutui);
- per tali finanziamenti sono rilevati i TEG “praticati nel trimestre”; il TEG in base al quale è determinato ex art. 2 legge 108/1996 il limite “oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, è rilevato e deve trovare applicazione, anche per i “contratti stipulati in precedenza” e, per prescrizione della Banca di Italia, gli intermediari devono effettua- re “una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo per tutti i finanziamenti di tale tipo in corso” (vedi comunicazione della Banca di Italia del 3 luglio
2013 recante “chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura”; vedi anche le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” del luglio 2016);
- è normalmente attribuita alla banca una facoltà di modifica unilaterale ex art. 118
TUB e certamente sussiste un “giustificato motivo” di variazione nel momento in cui emerge, sulla base delle rilevazioni già rese pubbliche nel DM previamente pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, che il tasso di interesse che la controparte dovrebbe corrispondere nel trimestre successivo è divenuto di gran lunga più oneroso di quello comunemente prati- cato, “fuori mercato” in danno del correntista, con grave squilibrio del sinallagma con- trattuale.
Questi elementi obbiettivi conducono a ritenere che nei “finanziamenti a utilizzo flessibile”, pur in presenza di una precedente valida pattuizione (e, quindi in assenza di usura in senso proprio), la perdurante pretesa di interessi superiori al tasso soglia quali determinati con i criteri esposti nei decreti ministeriali già pubblicati, omettendo di esercitare una facoltà generalmente attribuita deve considerarsi ordinariamente e di per
15 sé contraria a buona fede e correttezza in executivis, con esclusione (non integrale degli interessi ex art. 1815 c.c. ma) degli importi eccedenti la soglia.
In sintesi: per l'apertura di credito in conto corrente resta valido il primo dei prin- cipi di diritto enunziati dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 19/10/2017, n.24675) per il mu- tuo: l'usura in senso proprio ex art. 644 c.p., 1815 c.c. si ha unicamente nel “momento in cui gli interessi sono convenuti”; deve invece operarsi un ribaltamento prospettico con riferimento agli “altri strumenti di tutela”: nell'apertura di credito in conto corrente, a differenza che nel mutuo, la pretesa di continuare a riscuotere interessi divenuti superio- ri alla soglia ex art. 2 legge 108/1996 deve considerarsi “di per sé” illegittima, a prescin- dere dalla ricorrenza di “particolari modalità o circostanze”; gli interessi (non propria- mente “usurari”, ma, comunque) illeciti devono essere ricondotti entro la soglia, con de- trazione della somma frutto di condotta illecita.
L'intervento giudiziale in funzione “riequilibratrice” nella fase attuativa del rappor- to risulta quindi ancorato e delimitato nel suo concreto esercizio, ad un preciso parame- tro oggettivo, in conformità alle rilevazioni ed alle indicazioni della Banca di Italia.
6. Conclusivamente devono rigettarsi il primo e secondo motivo di appello;
in par- ziale accoglimento del terzo e quarto motivo la causa deve essere rimessa sul ruolo e de- ve disporsi CTU per la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente con esclusione della capitalizzazione trimestrale ed eventualmente degli importi eccedenti i tassi soglia con riferimento ai tre trimestri indicati.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_6 Parte_2 Parte_3 [...] con Controparte_7
l'intervento ex 111 c.p.c. di avverso la sentenza n. 483/2023 del Controparte_2
Tribunale di Grosseto pubblicata il 23/05/2023, così provvede:
- rigetta il primo e secondo motivo di appello;
16 - in parziale accoglimento del terzo e quarto motivo di appello rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente con esclusione della capitalizzazione trimestrale e l'eventuale esclusione degli importi in ipotesi eccedenti i tassi soglia nel terzo e quarto trimestre 2002, primo trimestre 2003
- spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore - relatore
Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1331/2023 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc) promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...] patr C.F._1 Parte_3 C.F._2 dell'avv. DINI SILVIA
APPELLANTI contro
RT
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MANGOGNA RO-
[...] P.IVA_2
BERTO APPELLATO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. POG- Controparte_2 P.IVA_3
INTERVENUTA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 483/2023 del Tribunale di Grosseto pubblicata il 23/05/2023
CONCLUSIONI
In data 10 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante , Parte_1 Parte_2 [...]
Pt_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dei motivi sopra esposti ed indicati ed in totale riforma della sentenza impugnata della n. 483/2023 emessa nella causa n.rg487/2016 dal Tribunale di Grosseto, G.I. Dott.ssa Claudia Fro- sini, in data 22.05.2023, pubblicata il 23.05.2023, non notificata in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva sostanziale nel presente giudizio di appello della e per essa della mandataria Controparte_2
per non aver fornito prova idonea dell'avvenuta cessione del credito og- CP_3 getto dell'appello e quindi della sua titolarità, con ogni relativa conseguenza in ordine alle spese di causa in via preliminare subordinata all' ipotesi in cui non venga accolta la eccezione di carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio della , di- Controparte_2 chiarare la carenza di legittimazione attiva di e di RT [...]
, con ogni relativa conseguenza in ordine alle spese di Controparte_4 causa nel merito
- accertare e dichiarare la nullità, per violazione dell'art 2 comma 2 lett a della L
287/ 1990 ed ex art 1419 c.c. delle clausole contenute nelle fideiussioni prestate dalle parti appellanti e la conseguente estinzione ex art 1957 c.c. delle obbligazioni relative;
- revocare ed annullare il D.I. opposto n. 1184/2015 emesso dal Tribunale di Gros- seto, perché emesso nei confronti dei fideiussori in forza di clausole nulle contenute nel- le fideiussioni;
previa ammissione della CTU, così come richiesta nell'appello, revocare ed annul- lare comunque il suddetto decreto ingiunto opposto n. 1184/2015 emesso dal Tribunale
2 di Grosseto, in quanto non è stata data alcuna valida prova dell'ammontare del credito vantato e respingere quindi ogni domanda avanzata dalla Banca ricorrente perché as- solutamente non provata ed infondata:
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e di quello di primo grado.”
Per Controparte_5
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis , respingere in toto l'appello perché infondato in fatto e in diritto, previo rigetto dell'istanza avversaria di inibitoria e di istanze istruttorie, con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte territoriale adita, adversis rejectis
RIGETTARE integralmente il gravame, perché infondato e per tutti i motivi de- dotti nel presente atto;
con conferma della sentenza n. 483/2023 (Rg 487/2016) emes- sa in data 22.05.2023 e pubblicata in data 23.05.2023 dal Tribunale di Firenze.
IN DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI di accoglimento anche parziale del gravame interposto, DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva dell'odierna esponente in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra la stessa e la cedente e di cui in premessa (ove espressamente si prevede che in alcun modo sulla stessa potranno gravare gli effetti di eventuali provvedimenti di condanna alla restituzione e/o al ri- sarcimento dei danni e ciò in forza del contratto di cessione).
Vinte le spese e competenze legali del presente grado di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. La società Alfa Immobiliare di AR DO & C Giorgio AR, e Parte_3
proponevano opposizione al decreto n.1184/2015 del Tribunale di Grosse- Parte_4 to con il quale era loro ingiunto il pagamento in solido (la società come debitrice princi-
3 pale, gli altri come fideiussori) in favore della Controparte_6
(ora
[...] Controparte_5
di € 366.048,02 oltre interessi e spese quale saldo negativo del c/c 002197/63,
[...] rilevando ed eccependo:
- la nullità delle fideiussioni rilasciate dai soci illimitatamente responsabili;
- la carenza di prova in ordine alla sussistenza del credito, essendo stata prodotta unicamente una certificazione ex art. 50 TUB.
Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
A seguito del decesso di il giudizio era riassunto da e Parte_4 Parte_2 anche quali eredi accettanti con beneficio di inventario di Parte_3 Parte_4
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Grosseto con sentenza n. 483/2023 pubblicata il 23/05/2023 così statuiva:
“CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNA gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore della parte convenuta opposta nella somma complessiva di euro 4.237,00, ol- tre rimborso forfetario delle spese in ragione del 15;%, rimborso delle spese vive docu- mentate, iva e cpa come per legge”.
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“L'opposizione è infondata.
Preliminarmente deve rilevarsi che nell'ambito del presente giudizio oppositivo la domanda formulata dagli opponenti è volta unicamente ad ottenere la revoca del de- creto ingiuntivo per asserita nullità delle fideiussioni e per mancata prova del credito della banca, non essendo stata invece formulata alcuna domanda di accertamento ne- gativo del credito né, tantomeno, di ripetizione dell'indebito […] Ne consegue l'inammissibilità delle deduzioni in ordine all'asserita illegittimità degli addebiti per anatocismo e usura e della relativa richiesta di consulenza tecnica in quanto presuppo- sto di una domanda -mai svolta- di accertamento negativo del credito […]
In ordine alla mancata prova del credito da parte della banca convenuta.
Sul punto è sufficiente rilevare che, oltre alla certificazione ex articolo 50 TUB, necessaria e sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, la banca opposta
4 ha altresì prodotto, nel presente giudizio, la lettera di apertura di conto corrente n.
2197/63 del 1994 con allegate condizioni economiche, condizioni generali e relativi estratti competi (cfr. doc. n. 24 e 25 della comparsa di costituzione della banca), nonché le concessioni di apertura di credito con relative comunicazioni di concessione di affi- damenti ( cfr. docc. nn 27- 30 della comparsa di costituzione, nonché docc. 31-34 alle- gati alla memoria ex arti 183 comma 6 n 1 cpc), con ciò assolvendo al proprio onere probatorio […] vi è in atti la proposta contrattuale della banca, cui sono allegate le condizioni economiche, proposta che la stessa ha chiesto di restituire debitamente sottoscritta dai clienti, tanto con riferimento alle condizioni giuridiche che economiche […]
Ciò posto, dalla lettura del contratto di conto corrente oggetto del giudizio emerge quanto segue:
- nel contratto di conto corrente inter-partes e, precisamente, nella parte dedicata alla disciplina delle condizioni economiche che ne costituiscono parte integrante vi è la previsione espressa, oltre che degli interessi debitori e per scoperto di conto anche degli interessi “per apertura di credito” nella misura dell'11%;
- vi sono poi le varie lettere di apertura di credito che si sono succedute nel corso del tempo con specifica indicazione degli importi degli affidamenti di volta in volta concessi(cfr. doc. n. 26-30 di parte convenuta)
Dalle complessive pattuizioni inter-partes, dunque, che contengono una puntuale disciplina degli interessi in caso di apertura del credito e dalle lettere di apertura di credito collegate al rapporto principale costituito dal conto corrente di corrispondenza, si può chiaramente dedurre la presenza di un affidamento, avendo infatti già il con- tratto di conto corrente presupposto, giova ribadire, previsto le condizioni economiche ad esso applicabili.
Quanto, infine, alle deduzioni relative ad un' asserita mancanza di forma di alcu- ni degli estratti conto prodotti dalla banca, le stesse si risolvono in contestazioni del tutto generiche che si esauriscono in una non meglio precisata doglianza relativa al fatto che alcuni di questi estratti consisterebbero in meri fogli di calcolo, senza che sia elevata alcuna contestazione chiara e specifica in merito, a fronte di una produzione
5 documentale della banca che consente di ricostruire l'andamento complessivo del rap- porto e delle singole poste in cui esso si è sviluppato e, in particolare, dei versamenti, dei prelevamenti, degli addebiti operanti sul conto con le rispettive date. […]
Gli opponenti hanno infine eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione del- la disciplina antitrust facendo in particolare riferimento alla nullità delle clausole con- formi allo schema di contratto predisposto dall'ABI […] Sul punto va premesso che non
è stato prodotto né alcun provvedimento della Banca d'Italia da cui poter desumere la fondatezza delle censure rilevate allo schema ABI, né sono stati depositati gli schemi
ABI. adottati nel tempo.
Appare, invece, essenziale, al fine di provare i fatti costitutivi della nullità, la pro- duzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, oltre che del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 […]
Fermi restando i suindicati ed assorbenti rilevi giova in ogni caso evidenziare che non avendo gli opponenti tempestivamente eccepito l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c. (quale eccezione da qualificarsi in senso stretto), ne consegue il venir me- no del concreto e attuale interesse dei garanti ad ottenere l'accertamento (naturalmen- te in via incidentale nell'ambito di questo giudizio), di nullità (parziale) della garanzia prestata”
L'appello.
2. Proponevano tempestivo appello Parte_1 Parte_5
e ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i
[...] Parte_3 seguenti motivi di impugnazione:
1) violazione ed omessa applicazione dell'art 2 comma 2 lett. a e comma 3 della
Ln.287 del 1990 e 101 del TFUE ed art 1419 c.c. in ordine all'eccezione di nullità delle fi- deiussioni;
2) violazione dell'art 1957 c.c. ed omessa sua applicazione;
3) mancata ammissione della CTU richiesta nella memoria ex art 183 VI° comma n.2 cpc, rinnovata al momento della precisazione delle conclusioni nel verbale di udienza delll'8.02.2023 e nelle note conclusive in atti del 31.01.2023, ai fini della contestazione dell'importo richiesto con il D.I. opposto;
6 4) errata valutazione dei documenti prodotti dalla Banca a sostegno del credito vantato in particolare eccezione di nullità del contratto di conto corrente per carenza di elementi essenziali e del rapporto di apertura di conto corrente e mancata produzione di tutti gli estratti conto.
Interveniva in giudizio ex 111 c.p.c. quale cessionaria del Controparte_2 credito;
si costituiva in giudizio Controparte_7
(già ; en-
[...] Controparte_8 trambe contestavano le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c. in data 10 luglio 2025 a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
3. Le contestazioni di parte appellante in merito all'intervenuto di CP_9 non sono fondate.
[...]
È stato chiarito che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una ban- ca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gaz- zetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è suf- ficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incer- tezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseve- rativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..” (vedi Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277); che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto au- torizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di que- st'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria do-
7 vrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” (vedi Cassa- zione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944, che in motivazione precisa: “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il re- lativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sin- dacabile in sede di legittimità […] la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito”; principi da ultimo ribaditi da Cass. 27/06/2025, n.17310: “ciò non esclude, tuttavia, che tale av- viso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023), e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., come interpretato da questa dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014.”).
Ciò posto nella fattispecie:
a) l'avviso ex art. 58 TUB prodotto da consente Controparte_2
l'identificazione dei singoli crediti ceduti, attraverso la compiuta specificazione delle re- lative caratteristiche e rinvio anche ad apposita lista, resa disponibile in pagina web;
b) con la memoria di precisazione delle conclusioni parte intervenuta ha prodotto: apposita “dichiarazione di cessione”, il contratto di cessione ed un estratto delle posizio- ni cedute;
tale produzione non può ritenersi tardiva, posto che l'intervento ex 111 c.p.c. non è assimilabile a quello di un terzo (vedi Cass 06/02/2018, n.2812: “l'articolo 111 del
Cpc, a norma del quale se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarle ma il suc- cessore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo, è applicabi- le anche in appello, dato che costui, assumendo la stessa posizione del suo dante cansa, non è terzo, rispetto alle altre parti”);
8 c) la difesa di Controparte_7 sia pure solo nella memoria di replica (ma comunque prima dell'udienza di remissione in decisione) ha confermato l'avvenuta cessione, specificando che, in base al contratto di cessione, permane la legittimazione passiva di e di RT [...] in relazione alle domande restitutorie proposte dagli ap- Controparte_4 pellanti.
4. I primi due motivi di appello (“1) violazione ed omessa applicazione dell'art 2 comma 2 lett.a e comma 3 della Ln.287del 1990 e 101 del TFUE ed art 1419 c.c. in ordi- ne all'eccezione di nullità delle fideiussioni;
2) violazione dell'art 1957 c.c. ed omessa sua applicazione”) possono essere trattati congiuntamente, stante la connessione.
In sintesi parte appellante deduce: “la motivazione .. addotta dal Giudice di non poter conoscere non essendo stati prodotti in giudizio il provvedimento della Banca
d'Italia n.55/ 2005 perché atto amministrativo ed il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, perché atto di un'associazione di categoria non annove- rato tar le fonti del diritto, appare censurabile. Infatti tale motivo non può certo trova- re più giustificazione dopo la suddetta pronuncia del 30.12.2021 Sezioni Unite della Su- prema Corte. Successivamente ad essa, proprio per la funzione nomofilattica della Su- prema Corte , i Giudici di primo e secondo grado sono tenuti a conoscere ed applicare il principio di diritto contenuto in detta sentenza, che peraltro contiene trascritto il prov- vedimento della Banca d'Italia e le clausole ritenute nulle dello schema predisposto dall'ABI nel 2003 […] Pertanto in applicazione del principio di diritto enunciato nella ridetta sentenza della Suprema Corte le clausole contenute negli artt 2,7 e 9 delle fi- deiussioni stipulate tra le parti in data 3.11.2004 e 15.10.2004 devono ritenersi nulle ai sensi dell'art 2 coma 3 della L n.287/1990 e dell'art 1419 c.c. […] essendo nulla la clau- sola contenuta nell'art 7 ( deroga del termine di cui all'art 1957 c.c.), operando quindi il termine di cui all'art 1957 c.c. e risultando dagli atti prodotti da controparte che la
Banca non si è attivata tempestivamente nel termine decadenziale di 6 mesi l'obbligazione si è estinta ex lege. Infatti pur essendo il credito esigibile fin dal
3.12.2014, come affermato nel ricorso per D.I. ( data di revoca degli affidamenti e di messa in mora doc n. 3-4-5 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo ) la Banca ha pre-
9 so iniziativa ( nell'art 1957c.c. si legge “proposto le sue istanze e le abbia con diligenza continuate”) solo con il ricorso per D.I., che è stato emesso ben oltre il termine dei 6 me- si in data 12.12.2015”.
I motivi sono infondati.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “la natura di atto amministrativo del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità delle fideiussioni omni- bus osta all'applicabilità del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c., poiché quest'ultima disposizione non com- prende gli atti amministrativi tra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibi- le di equipollenti” (vedi Cass. sez. I, 19/03/2025, n.7387, che esclude anche che il prov- vedimento rientri nell'ambito del “fatto notorio”, “configurabiile solo in relazione a quelle fonti di conoscenza che fanno parte del patrimonio di ogni uomo di media cultu- ra in un certo luogo e in un certo momento storico e che non necessitano del ricorso a specifiche nozioni o giudizi tecnici”; vedi anche Cass. 08/01/2025, n.422, Cass.
01/02/2025, n.2432).
In ogni caso, anche a voler superare tale assorbente rilievo, in ipotesi occorrerebbe valutare “la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata -poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fon- data sulla stessa” (vedi, in motivazione Cass. 01/02/2025, n.2432) e nella fattispecie nessuna eccezione di decadenza ex 1957 c.c. era stata tempestivamente formulata con la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo (vedi Cassa 05/06/2012, n.8989 : “il fi- deiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garan- tito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato eserci- zio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di cita-
10 zione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussio- ne”).
5. Possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi i residui terzo e quarto motivo di appello (“3) mancata ammissione della CTU richiesta nella memoria ex art 183 VI° comma n.2 cpc, rinnovata al momento della precisazione delle conclu- sioni nel verbale di udienza delll'8.02.2023 e nelle note conclusive in atti del 31.01.2023, ai fini della contestazione dell'importo richiesto con il D.I. opposto;
4) errata valuta- zione dei documenti prodotti dalla Banca a sostegno del credito vantato in particolare eccezione di nullità del contratto di conto corrente per carenza di elementi essenziali e del rapporto di apertura di conto corrente e mancata produzione di tutti gli estratti conto”).
In sintesi parte appellante deduce: “questa difesa con la memoria ex art 183 VI° comma n.2 cpc ha depositato una CTP redatta dal Rag in data Persona_1
18.09.2017 con la quale si è dato certamente un supporto probatorio sotto il profilo tec- nico a tutte le contestazioni effettuate tempestivamente a verbale nella prima udienza del 21.06.2016 dei documenti prodotti dalla Banca con la comparsa di costituzione e ri- sposta. Questo difensore ha infatti fatto espressamente proprie nella memoria ex art
183 VI° comma n. 2 cpc le deduzioni e le conclusioni a cui giunge il Consulente di Parte che attraverso un'analisi con calcoli estremamente tecnici arriva ad affermare a pag 7
“ che si è verificata da parte della Banca l'applicazione dell'anatocismo con capitalizza- zione composta trimestrale” e che nel periodo esaminato “ sarebbe stato superato il
Tasso Soglia Usura” […] Il contratto di conto corrente , doc n. 24 prodotto dalla Banca, lettera di apertura di conto corrente n.2197/63 del 17.03.1994, si compone di 2 distinte lettere di apertura di conto spillate tra di loro: la prima debitamente compilata dei dati della società e recante l'indicazione del conto, ma non sottoscritta;
la seconda, sotto- scritta dalle parti, ma completamente in bianco senza data e senza indicazioni del con- to al quale si riferisce, alla quale risulta spillato un altro foglio sempre sottoscritto dal- le parti recante le condizioni economiche ma senza indicazione del conto sul quale de- vono essere applicati. Si insiste pertanto nella eccezione di nullità del contratto per mancanza degli elementi essenziali. […] nel caso di specie apparirebbe invece che non
11 solo sarebbero stati applicati tassi di interesse non determinati per iscritto tra le parti, ma nella suddetta lettera di apertura di conto corrente, non sottoscritta dalle parti, è presente la clausola dell'anatocismo all'art 7 relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi . E' ormai noto come tale pratica e tali clausole siano da conside- rarsi nulle in forza di quanto sancito dalla sentenza pronunciata a Sezione Unite dalla
Suprema Corte n. 21095/2004. Non appare inoltre che la Banca abbia prestato succes- sivamente attuazione all'art 120 T.U.B. ed alla delibera CICR del febbraio 2000; non è stata, infatti, prodotta documentazione attestante il raccoglimento del consenso scritto del cliente sulla eventuale nuova operatività ( che avrebbe dovuto essere impostata sul- la nuova regola della pari periodicità) avendo anche omesso di informare Alfa Immo- biliare riguardo l'entrata in vigore delle nuove regole”.
I motivi sono parzialmente fondati.
Con la citazione in opposizione il credito della banca (derivante dal saldo negativo del conto corrente 002197/63) era comunque contestato, dedotta l'insufficienza ai fini della prova del solo estratto conto ex art. 50 TUB prodotto con il ricorso monitorio;
suc- cessivamente alla costituzione in giudizio della banca, con la produzione da parte di quest'ultima del contratto di apertura del conto corrente del 1993, dei contratti di aper- tura di credito e degli estratti conto, parte attrice in opposizione ha eccepito la nullità dei contratti, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, il superamento dei tassi- soglia (vedi verbale di udienza del 25 giugno 2016).
5.1. Il Tribunale ha disatteso le contestazioni di parte attrice in opposizione relative alla nullità del contratto di apertura del rapporto di conto corrente e dei contratti di apertura di credito.
Sul punto la pronunzia di primo grado merita conferma.
Il contratto di apertura del conto corrente del 17 marzo 1994, come osservato dal
Tribunale, risulta debitamente sottoscritto, anche nella pagina relativa alle condizioni economiche;
né rileva che tale pagina non riporti anche l'indicazione specifica del rap- porto di conto corrente, posto peraltro che, come già evidenziato dal giudice di primo grado, non risulta che vi siano in essere altri rapporti di conto corrente con la società [...]
[...]
[...] [
; nel contratto sono specificati i tassi di interesse anche con riferimento CP_10 alle successive aperture di credito.
5.2. Il Tribunale ha poi ritenuto inammissibili le contestazioni relative ad anatoci- smo e superamento dei tassi soglia, in mancanza di una domanda di accertamento nega- tivo del credito o di ripetizione (“la domanda formulata dagli opponenti è volta unica- mente ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo per asserita nullità delle fideiussioni e per mancata prova del credito della banca, non essendo stata invece formulata alcu- na domanda di accertamento negativo del credito né, tantomeno, di ripetizione dell'indebito […] Ne consegue l'inammissibilità delle deduzioni in ordine all'asserita il- legittimità degli addebiti per anatocismo e usura e della relativa richiesta di consulen- za tecnica in quanto presupposto di una domanda -mai svolta- di accertamento nega- tivo del credito”).
Sul punto la pronunzia di primo grado non può essere confermata.
L'assenza di una domanda riconvenzionale di ripetizione non precludeva la conte- stazione da parte del debitore ingiunto della sussistenza ed ammontare del credito con riferimento ad anatocismo, superamento del tasso soglia;
né ai fini di tale contestazione era necessario, per la parte che assumeva la posizione di convenuto sostanziale, formula- re una domanda di accertamento negativo.
5.2.1. Nel merito la dedotta illegittimità della capitalizzazione trimestrale è fonda- ta.
Nel contratto del 17 marzo 1994 era prevista la capitalizzazione trimestrale degli in- teressi debitori, annuale degli interessi creditori;
non risulta alcuna pattuizione successi- va delibera CICR 9 febbraio 2000 (e peraltro neppure risulta documentata la pubblica- zione sulla Gazzetta Ufficiale).
Come più volte chiarito dai giudici di legittimità: “in ragione della pronuncia di in- costituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocisti- che inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della de- libera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento
13 delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (vedi
Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n.17634; vedi tra le ultime, , anche in parte motiva,
Cass sez. I, 04/11/2024, n.28215: “Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n.
7105 del 2020; Cass. 10 maggio 2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852;
Cass. 23 dicembre 2020, n. 29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1 marzo 2023,
n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210) […] Le richiamate ordinanze nn. 5054 e 5064 del 2024 non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento giurispru- denziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi successive ordinan- ze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere all'adeguamento con- trattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al cor- rentista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa pre- visione negoziale”; Cass 19/03/2025, n.7377).
Deve quindi disporsi CTU per eliminare la capitalizzazione trimestrale.
5.2.2 Il dedotto superamento dei tassi - soglia nei trimestri quali specificatamente individuati dalla perizia di parte prodotta (terzo e quarto trimestre 2002, primo trime- stre 2003), ove effettivamente riscontrato, non essendo dedotto come correlato a pattui- zioni contrattuali o a variazioni ex 118 TUB, determinerebbe (non una “usura sopravve- nuta” con esclusione totale degli interessi ma, comunque) una violazione della buona fe- de in executivis, con esclusione degli importi eccedenti la soglia.
Invero, come già ritenuto da questa Corte “nella apertura di credito in conto cor- rente, a differenza che nel mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato superi nel corso del rapporto la soglia ex art. 2 della legge n. 108/1996, pur non determinandosi usura e non trovando applicazione l'art. 1815 c.c., la pretesa della banca di continuare
14 a riscuotere interessi secondo il tasso in precedenza validamente pattuito è di per sé contraria a buona fede e correttezza e comporta l'obbligo di restituire gli importi per- cepiti in eccedenza rispetto alla soglia” (vedi più diffusamente, in motivazione, App. Fi- renze 4 aprile 2025 n. 627).
Occorre infatti considerare che:
- i finanziamenti ad utilizzo flessibile (quali le aperture di credito in conto corrente) hanno caratteristiche strutturali diverse dai finanziamenti con piano di ammortamento predefiniti (quali i mutui);
- per tali finanziamenti sono rilevati i TEG “praticati nel trimestre”; il TEG in base al quale è determinato ex art. 2 legge 108/1996 il limite “oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, è rilevato e deve trovare applicazione, anche per i “contratti stipulati in precedenza” e, per prescrizione della Banca di Italia, gli intermediari devono effettua- re “una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo per tutti i finanziamenti di tale tipo in corso” (vedi comunicazione della Banca di Italia del 3 luglio
2013 recante “chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura”; vedi anche le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” del luglio 2016);
- è normalmente attribuita alla banca una facoltà di modifica unilaterale ex art. 118
TUB e certamente sussiste un “giustificato motivo” di variazione nel momento in cui emerge, sulla base delle rilevazioni già rese pubbliche nel DM previamente pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, che il tasso di interesse che la controparte dovrebbe corrispondere nel trimestre successivo è divenuto di gran lunga più oneroso di quello comunemente prati- cato, “fuori mercato” in danno del correntista, con grave squilibrio del sinallagma con- trattuale.
Questi elementi obbiettivi conducono a ritenere che nei “finanziamenti a utilizzo flessibile”, pur in presenza di una precedente valida pattuizione (e, quindi in assenza di usura in senso proprio), la perdurante pretesa di interessi superiori al tasso soglia quali determinati con i criteri esposti nei decreti ministeriali già pubblicati, omettendo di esercitare una facoltà generalmente attribuita deve considerarsi ordinariamente e di per
15 sé contraria a buona fede e correttezza in executivis, con esclusione (non integrale degli interessi ex art. 1815 c.c. ma) degli importi eccedenti la soglia.
In sintesi: per l'apertura di credito in conto corrente resta valido il primo dei prin- cipi di diritto enunziati dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 19/10/2017, n.24675) per il mu- tuo: l'usura in senso proprio ex art. 644 c.p., 1815 c.c. si ha unicamente nel “momento in cui gli interessi sono convenuti”; deve invece operarsi un ribaltamento prospettico con riferimento agli “altri strumenti di tutela”: nell'apertura di credito in conto corrente, a differenza che nel mutuo, la pretesa di continuare a riscuotere interessi divenuti superio- ri alla soglia ex art. 2 legge 108/1996 deve considerarsi “di per sé” illegittima, a prescin- dere dalla ricorrenza di “particolari modalità o circostanze”; gli interessi (non propria- mente “usurari”, ma, comunque) illeciti devono essere ricondotti entro la soglia, con de- trazione della somma frutto di condotta illecita.
L'intervento giudiziale in funzione “riequilibratrice” nella fase attuativa del rappor- to risulta quindi ancorato e delimitato nel suo concreto esercizio, ad un preciso parame- tro oggettivo, in conformità alle rilevazioni ed alle indicazioni della Banca di Italia.
6. Conclusivamente devono rigettarsi il primo e secondo motivo di appello;
in par- ziale accoglimento del terzo e quarto motivo la causa deve essere rimessa sul ruolo e de- ve disporsi CTU per la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente con esclusione della capitalizzazione trimestrale ed eventualmente degli importi eccedenti i tassi soglia con riferimento ai tre trimestri indicati.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_6 Parte_2 Parte_3 [...] con Controparte_7
l'intervento ex 111 c.p.c. di avverso la sentenza n. 483/2023 del Controparte_2
Tribunale di Grosseto pubblicata il 23/05/2023, così provvede:
- rigetta il primo e secondo motivo di appello;
16 - in parziale accoglimento del terzo e quarto motivo di appello rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente con esclusione della capitalizzazione trimestrale e l'eventuale esclusione degli importi in ipotesi eccedenti i tassi soglia nel terzo e quarto trimestre 2002, primo trimestre 2003
- spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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