TRIB
Decreto 31 marzo 2025
Decreto 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17882/2023
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea
Il Tribunale di NO in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: Dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente Dott. Simone Luerti Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex artt. 35-bis D. Lgs. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n. 17882/2023 R.G., promosso da:
(C.U.I. 02KUIYS), Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avvocata Paola Bruno del Foro di NO – presso il cui studio in NO (MI), alla Via Freikofel, n. 15, ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Commissione Territoriale per il Controparte_1 nternazionale di NO resistente Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Motivi della decisione. Con ricorso ex artt. 35-bis e ss. del D. Lgs. 25/2008, depositato in via telematica il 4.05.2023, la persona ricorrente ha adito il Tribunale di NO - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea, proponendo opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di NO (di seguito C.T.) in data 5.12.2022, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale avanzata dall'odierna persona ricorrente. La C.T. convenuta si è costituita in giudizio in data 19.10.2023 e ha messo a disposizione la documentazione ex art. 35-bis comma 8 del citato D. Lgs. In data 15.03.2025, l'Avvocata e procuratrice speciale della persona ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando una dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. Il Tribunale osserva che, sebbene l'art. 306 c.p.c. prescriva che la rinuncia debba essere accettata “dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”, non è tuttavia individuabile un concreto interesse della C.T. - ritualmente costituita - a non accettare la rinuncia di cui trattasi, avuto riguardo all'oggetto della controversia (impugnazione di diniego di riconoscimento di protezione internazionale e umanitaria) e all'assenza dei presupposti, per la parte resistente, per chiedere la liquidazione delle spese di lite. Deve infatti essere qui richiamato il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'Autorità amministrativa stia in giudizio - come nel caso di specie - avvalendosi di un funzionario delegato ai sensi dell'art. 35-bis comma 7 del D. Lgs. n. 25/2008, non può ottenere la condanna della persona ricorrente, soccombente (o, come in questo caso, rinunciante) al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
ne consegue che, nel caso di specie, sono liquidabili in favore dell'ente solo le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota, non presente in atti (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 1 7597 del 14 marzo 2001, R.E.; Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 12232 del 8 maggio 2003, A.C.; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 18066 del 19 giugno 2007, D.V.; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 11389 del 21 gennaio 2011, A.P.; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 20980 del 15 marzo 2016, Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 30597 del 25 ottobre 2017, R. S.r.l.; Cass. Civ., CP_2 Sez. II, ordinanza n. 23825 del 12 lugl , L.P.). Alla luce di tutti i fatti esposti e delle valutazioni svolte devesi dichiarare l'estinzione del giudizio. Per quanto sopra, nulla si dispone in merito alla regolamentazione delle spese. Con riguardo, invece, alla liquidazione dei compensi l'Avvocata della persona ricorrente, essa non viene disposta giacché non è stata depositata la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, né è stata presentata alcuna istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla per le spese. Si comunichi. Così deciso in NO, nella camera di consiglio del 26.03.2025. La Presidente - Dott.ssa Elisabetta Meyer
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
2
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea
Il Tribunale di NO in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: Dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente Dott. Simone Luerti Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale ex artt. 35-bis D. Lgs. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n. 17882/2023 R.G., promosso da:
(C.U.I. 02KUIYS), Parte_1 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avvocata Paola Bruno del Foro di NO – presso il cui studio in NO (MI), alla Via Freikofel, n. 15, ha eletto domicilio – come da procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Commissione Territoriale per il Controparte_1 nternazionale di NO resistente Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Motivi della decisione. Con ricorso ex artt. 35-bis e ss. del D. Lgs. 25/2008, depositato in via telematica il 4.05.2023, la persona ricorrente ha adito il Tribunale di NO - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione europea, proponendo opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di NO (di seguito C.T.) in data 5.12.2022, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale avanzata dall'odierna persona ricorrente. La C.T. convenuta si è costituita in giudizio in data 19.10.2023 e ha messo a disposizione la documentazione ex art. 35-bis comma 8 del citato D. Lgs. In data 15.03.2025, l'Avvocata e procuratrice speciale della persona ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, depositando una dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. Il Tribunale osserva che, sebbene l'art. 306 c.p.c. prescriva che la rinuncia debba essere accettata “dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”, non è tuttavia individuabile un concreto interesse della C.T. - ritualmente costituita - a non accettare la rinuncia di cui trattasi, avuto riguardo all'oggetto della controversia (impugnazione di diniego di riconoscimento di protezione internazionale e umanitaria) e all'assenza dei presupposti, per la parte resistente, per chiedere la liquidazione delle spese di lite. Deve infatti essere qui richiamato il consolidato orientamento del giudice di legittimità per cui, ove l'Autorità amministrativa stia in giudizio - come nel caso di specie - avvalendosi di un funzionario delegato ai sensi dell'art. 35-bis comma 7 del D. Lgs. n. 25/2008, non può ottenere la condanna della persona ricorrente, soccombente (o, come in questo caso, rinunciante) al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
ne consegue che, nel caso di specie, sono liquidabili in favore dell'ente solo le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota, non presente in atti (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 1 7597 del 14 marzo 2001, R.E.; Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 12232 del 8 maggio 2003, A.C.; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 18066 del 19 giugno 2007, D.V.; Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 11389 del 21 gennaio 2011, A.P.; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 20980 del 15 marzo 2016, Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 30597 del 25 ottobre 2017, R. S.r.l.; Cass. Civ., CP_2 Sez. II, ordinanza n. 23825 del 12 lugl , L.P.). Alla luce di tutti i fatti esposti e delle valutazioni svolte devesi dichiarare l'estinzione del giudizio. Per quanto sopra, nulla si dispone in merito alla regolamentazione delle spese. Con riguardo, invece, alla liquidazione dei compensi l'Avvocata della persona ricorrente, essa non viene disposta giacché non è stata depositata la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, né è stata presentata alcuna istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.
- dichiara estinto il giudizio;
- nulla per le spese. Si comunichi. Così deciso in NO, nella camera di consiglio del 26.03.2025. La Presidente - Dott.ssa Elisabetta Meyer
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
2