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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 229/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 229/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
MARCHIONNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Figline e Incisa
Valdarno (FI), Via XXIV Maggio, n. 9
PARTE RICORRENTE
e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. GABRIELE Parte_2 C.F._2
MARCHIONNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Figline e Incisa
Valdarno (FI), Via XXIV Maggio, n. 9
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 C.F._3
disgiuntamente, dagli avv.ti FRANCESCO PUGI e FRANCESCA GARZIA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio posto in Arezzo, Via Crispi, n. 9
PARTE RESISTENTE
1
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso, si insiste nell'accoglimento del ricorso e quindi delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare venuto meno l'obbligo da parte del SI. Pt_1
di corrispondere direttamente alla SI.ra l'assegno di mantenimento
[...] Controparte_1
stabilito con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 490/2025 pubblicata in data 22.04.2025 a titolo di mantenimento della FI . 2) Stabilire che l'assegno di mantenimento Pt_2 dell'importo di Euro 752,09 (come attualmente aggiornato) e le spese straordinarie indicate in sede di divorzio, debba essere versato dal SI. direttamente alla FI , Pt_1 Pt_2
mediante bonifico sul conto corrente bancario con il seguente iban IBAN IT
30W0306971606100000008392 3) Stabilire che per il regime delle spese ordinarie e straordinarie della FI si adotti il Protocollo del Tribunale di Arezzo vigente dal Pt_2
22.12.2022, senza eccezione alcuna ivi comprese quelle per psicologi e nutrizionisti che hanno attualmente in cura e che le spese siano versate, o a seconda dei casi, Pt_2
rimborsate, direttamente alla sig.na . 4) Rigettare la domanda formulata dalla Parte_2
sig.ra di ripartire per 2/3 a carico del sig. e 1/3 a carico della sig.ra _1 Pt_1 _1
le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive per la FI . Vista la Pt_2
ingiustificata resistenza della parte convenuta, si chiede la condanna alle spese in caso di accoglimento del ricorso.”
Parte resistente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“1) il SI. tenuto dovrà versare l'assegno di contributo al mantenimento della Parte_1 FI di € 752,09, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro Parte_2
2 il giorno 10 di ogni mese di riferimento, mediante bonifico bancario sul contro corrente intestato alla madre, SI.ra ; 2) il SI. dovrà corrispondere, Controparte_1 Parte_1
a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla SI.ra , 2/3 Controparte_1
delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico -sportive occorrenti alla FI
. Le spese degli psicologi e nutrizionisti, che hanno in cura , dovranno essere Pt_2 Pt_2
sostenute dal SI. senza necessità di una previa concertazione tra i genitori, data la Pt_1 necessità e l'urgenza delle stesse, mentre per le altre spese di carattere medico, scolastico e ludico -sportivo verrà applicato il Protocollo del Tribunale di Arezzo attualmente vigente del
22/12/2022. Dette spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico sportive saranno a carico della madre in ragione di 1/3. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice accolga l'istanza avversaria, volta alla corresponsione diretta, da parte del SI. , dell'assegno Parte_1 di mantenimento di € 752,09 e delle spese straordinarie alla FI, la SI.ra chiede _1
di poter versare anche lei la quota che verrà ritenuta di sua spettanza delle spese straordinarie occorrenti a direttamente in favore della stessa. Con vittoria di spese, Pt_2 diritti e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 05.02.2025, i ricorrenti Parte_1
e hanno chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui Parte_2
alla sentenza n. 490/2015, pubblicata in data 22.04.2015, emessa dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. 1168/2013, nei confronti della FI , nata in Parte_2
data 30.04.2001, dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente . Parte_1 Controparte_1
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare cessato l'obbligo da parte di Pt_1
di corrispondere direttamente alla resistente il contributo al mantenimento previsto
[...]
per la FI Pt_2
Hanno altresì chiesto di stabilire che il contributo al mantenimento pari ad euro 752,09 e le spese straordinarie venissero versati direttamente alla FI mediante bonifico sul Pt_2
conto bancario con IBAN [...].
A sostegno delle loro istanze hanno rappresentato che ormai maggiorenne, ma non Pt_2
3 ancora economicamente autosufficiente in quanto studentessa, sarebbe attualmente in grado di gestire in maniera autonoma il denaro per il suo mantenimento e avrebbe manifestato al padre il desiderio di ricevere in modo diretto la somma precedentemente statuita in sede di divorzio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 01.03.2025, la resistente _1
, contestando integralmente quanto esposto e dedotto dai ricorrenti, ha chiesto che il
[...]
contributo al mantenimento per la FI pari ad euro 752,09, da rivalutare Pt_2
annualmente secondo gli indici Istat, venisse versato entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla resistente.
Ha chiesto altresì che il ricorrente versasse mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla resistente i 2/3 delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico – sportive, specificando che le spese per gli psicologi e i nutrizionisti venissero sostenute dal senza Pt_1
previa concertazione tra i genitori.
In subordine ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda avversaria, di poter corrispondere la quota di sua spettanza per le spese straordinarie direttamente a Pt_2
A sostegno delle sue istanze la resistente ha rappresentato che la condizione n. 3 della sentenza di divorzio n. 490/2015 stabiliva un contributo al mantenimento per la FI pari ad Pt_2
euro 630,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, di quelle ludico – sportive e delle spese scolastiche e che ad oggi il contributo al mantenimento ordinario, per rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, sarebbe pari ad euro 752,09.
Sul punto ha rilevato che il ricorrente negli ultimi anni avrebbe corrisposto il Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della FI mediante dazioni di denaro contante direttamente in favore della stessa, in forma dilazionata e con grave ritardo.
Sempre al riguardo ha specificato che il non avrebbe mai corrisposto spontaneamente Pt_1
la rivalutazione monetaria e che pertanto la inviava allo stesso una lettera _1
raccomandata, tornata al mittente per compiuta giacenza, chiedendo il puntuale pagamento delle mensilità scadute dell'assegno di mantenimento così come rivalutato, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludico – sportive.
Ha rilevato che, non avendo ottenuto alcun riscontro in tal senso, notificava atto di precetto al ricorrente e, decorso il termine di pagamento, atto di pignoramento presso terzi.
4 Ha specificato che (terzo pignorato) le comunicava l'esito negativo della Controparte_2
richiesta di pignoramento per mancanza di giacenze attive sul conto corrente del debitore.
Ha altresì evidenziato che, in seguito alla suddetta comunicazione, notificava atto di pignoramento di autoveicoli e che, dopo il pignoramento dell'auto del ricorrente, il Pt_1
avrebbe provveduto al pagamento delle somme pignorate.
Ha eccepito che il ricorrente non avrebbe provveduto al rimborso delle spese straordinarie necessarie per Pt_2
Ha rappresentato di avere gravi problemi finanziari dovuti alla stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario e di avere una capacità reddituale ben diversa rispetto al il quale Pt_1
godrebbe di un altro tenore di vita.
In ordine al mantenimento diretto richiesto dai ricorrenti ha rilevato che attualmente Pt_2
verserebbe in una condizione di fragilità emotiva e psicologica e che potrebbe non attivarsi in danno del in caso di mancato pagamento. Pt_1
All'udienza del 06.05.2025 dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Relativamente al quantum del contributo al mantenimento ordinario per , deve Parte_2
essere rilevato che non vi è contrasto sul punto tra le parti, posto che le stesse concordano che la somma sia pari ad euro 752,09 mensili e dunque lo stesso deve essere confermato.
Nel merito, la richiesta, formulata dai ricorrenti, di modifica dei provvedimenti in atto con previsione di un mantenimento da versare direttamente a favore della FI , Parte_2
è da accogliere nei limiti di quanto di seguito precisato.
In particolare, preso atto di quanto espresso dalle parti e soprattutto di quanto riferito da Pt_2
in udienza, si ritiene che, rispetto a quanto previsto con il provvedimento del 2015,
[...]
risultano provate per lo più le esigenze di quest'ultima tali da giustificare l'accoglimento parziale della domanda ai fini della modifica di quanto già precedentemente statuito, essendo la stessa ormai maggiorenne anche se non economicamente indipendente oltre che legittimata a chiedere la diretta corresponsione del mantenimento da parte del padre.
Al riguardo innanzitutto è da premettere che, nell'ipotesi di separazione o divorzio, il figlio
5 divenuto maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente acquista una legittimazione
"iure proprio" all'azione diretta a ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento.
Precisato quanto sopra, è però doveroso richiamare l'attenzione sulla condizione psicologica di dovuta soprattutto alla forte conflittualità presente tra i genitori da anni. Pt_2
Invero all'udienza del 04.03.2025 la ragazza si è mostrata molto fragile e triste oltre che ovviamente esausta per la situazione familiare in cui tuttora si trova ma, al contempo, non ha dato modo a questo Giudice di comprendere se e con quali modalità potrebbe gestire autonomamente il mantenimento diretto richiesto.
Sul punto, si precisa che essendo in una fase delicata della sua vita non si ritiene che Pt_2
possa, in caso di inadempimento o di ritardo nei pagamenti da parte del padre, ritenuti probabili visti i provvedimenti precedenti a carico del oltre che gli estratti conto Pt_1
depositati dallo stesso, esperire tutto ciò che serve al fine di ottenere il suo mantenimento.
A ben vedere il con gli estratti conto riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023, ha dato modo Pt_1
a questo Giudice di verificare i ritardi nella corresponsione del contributo al mantenimento ordinario previsto per oltre che il mancato adeguamento della somma dovuta alla Pt_2
rivalutazione monetaria annuale come previsto dagli indici Istat.
Altresì si ritiene che, in caso di un eventuale inadempimento o ritardo, la stessa non si rivolgerebbe alla madre al fine di evitare qualsiasi tipo di conflitto tra i suoi genitori, essendo questa la ragione che l'ha mossa ad avanzare la domanda per cui si procede (cfr. verbale d'udienza del 04.03.2025).
Si evidenzia inoltre che pacificamente convive ancora con la madre che, altrettanto Pt_2
pacificamente, provvede al pagamento di tutte le spese alimentari e per le utenze della casa, ritenendosi inopportuno e contrario all'interesse di prevedere che debba contribuire Pt_2
a tali spese mediante il contributo mensile del padre.
Ed ancora, si specifica che la suesposta previsione non eviterebbe conflitti tra i genitori di bensì peggiorerebbe di gran lunga la situazione e la ragazza subirebbe un pregiudizio Pt_2
ancora più grave per la sua salute fisica e mentale, trovandosi ancora di più coinvolta nei contrasti tra i genitori.
Si riporta sul punto quanto dichiarato all'udienza del 04.03.2025 da : “Non mi Parte_2
voglio trovare in questa situazione. Non sono contro nessuno, né contro la mamma, né contro
6 il babbo. I miei genitori hanno sempre discusso solo per i soldi quindi sto cercando di slacciarli a livello legale. Io così sto male. Sono stata sempre in mezzo a questa situazione.”
Si ritiene al riguardo di dover precisare che non dovrebbe essere compito di una FI, benché maggiorenne, cercare espedienti al fine di dirimere i contrasti genitoriali, bensì dei genitori, i quali, vedendo in grave difficoltà, avrebbero dovuto e dovrebbero venirsi incontro Pt_2
ed evitare che la stessa subisca ancora situazioni poco piacevoli.
Pertanto, per quanto appena esposto e per quanto allegato dalla resistente in ordine alle condizioni di salute di , si dispone che riceva direttamente dal padre Parte_2 Pt_2
unicamente una piccola quota del contributo a lei dovuto per far fronte alle sue spese personali.
Orbene, preso atto degli estratti conto depositati dalla e considerato lo stipendio _1
mensile della stessa pari ad euro 1.965,81 oltre che la sua posizione debitoria dovuta alle rate da corrispondere per la sottoscrizione di un contratto di mutuo ipotecario attualmente in atto, confermando il contributo al mantenimento ordinario per a carico del Parte_2
ricorrente pari ad euro 752,09 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Parte_1
indici Istat, si ritiene equo disporre che di tale somma euro 652,09 siano mensilmente versati dal alla resistente entro il 10 di ogni mese ed euro 100,00, invece, siano versati Pt_1
mensilmente a favore di sul suo conto corrente con iban IT Parte_2
30W0306971606100000008392.
Relativamente alla richiesta formulata dalla resistente in ordine alle spese straordinarie riguardanti le visite di presso psicologi e nutrizionisti, si ritiene necessario Pt_2
accoglierla.
Infatti, per quanto suesposto circa la condizione fisica e psicologica di oltre che per Pt_2
quanto depositato dalla circa i pagamenti mensili dalla stessa effettuati, le suddette _1
spese straordinarie si presentano urgenti oltre che continuative visto anche il percorso terapeutico che ha intrapreso presso il Centro Clinico Athena. Pt_2
In tal senso, la giurisprudenza ritiene che in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come
7 ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.
Dunque, si dispone che il ricorrente corrisponda il 50% delle spese straordinarie alla resistente, come da protocollo in uso presso questo Tribunale, specificando che le spese straordinarie relative alle visite presso psicologi e nutrizionisti non dovranno essere previamente concordate tra le parti mentre per le altre spese di carattere medico, scolastico e ludico -sportivo si procederà secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso questo
Tribunale.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre che le stesse siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica della sentenza n. 490/2015, pubblicata in data
22.04.2015, emessa dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. 1168/2013, così dispone:
1) Conferma il contributo al mantenimento ordinario per a carico del Parte_2
resistente pari ad euro 752,09 mensili, rivalutabili annualmente secondo Parte_1
gli indici Istat, di cui euro 652,09 mensili da versare alla resistente entro Controparte_1
il 10 di ogni mese ed euro 100,00 mensili da corrispondere direttamente a favore di Pt_2
sul conto corrente con iban [...], oltre al 50% delle
[...]
spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale con le precisazioni di cui in parte motiva relativamente alle spese per psicologici e nutrizionisti;
2) compensa integralmente le spese di lite.
8 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice on.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 229/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
MARCHIONNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Figline e Incisa
Valdarno (FI), Via XXIV Maggio, n. 9
PARTE RICORRENTE
e da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. GABRIELE Parte_2 C.F._2
MARCHIONNI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Figline e Incisa
Valdarno (FI), Via XXIV Maggio, n. 9
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_1 C.F._3
disgiuntamente, dagli avv.ti FRANCESCO PUGI e FRANCESCA GARZIA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio posto in Arezzo, Via Crispi, n. 9
PARTE RESISTENTE
1
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso, si insiste nell'accoglimento del ricorso e quindi delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare venuto meno l'obbligo da parte del SI. Pt_1
di corrispondere direttamente alla SI.ra l'assegno di mantenimento
[...] Controparte_1
stabilito con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 490/2025 pubblicata in data 22.04.2025 a titolo di mantenimento della FI . 2) Stabilire che l'assegno di mantenimento Pt_2 dell'importo di Euro 752,09 (come attualmente aggiornato) e le spese straordinarie indicate in sede di divorzio, debba essere versato dal SI. direttamente alla FI , Pt_1 Pt_2
mediante bonifico sul conto corrente bancario con il seguente iban IBAN IT
30W0306971606100000008392 3) Stabilire che per il regime delle spese ordinarie e straordinarie della FI si adotti il Protocollo del Tribunale di Arezzo vigente dal Pt_2
22.12.2022, senza eccezione alcuna ivi comprese quelle per psicologi e nutrizionisti che hanno attualmente in cura e che le spese siano versate, o a seconda dei casi, Pt_2
rimborsate, direttamente alla sig.na . 4) Rigettare la domanda formulata dalla Parte_2
sig.ra di ripartire per 2/3 a carico del sig. e 1/3 a carico della sig.ra _1 Pt_1 _1
le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive per la FI . Vista la Pt_2
ingiustificata resistenza della parte convenuta, si chiede la condanna alle spese in caso di accoglimento del ricorso.”
Parte resistente ha concluso come da memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., ovvero secondo le seguenti conclusioni:
“1) il SI. tenuto dovrà versare l'assegno di contributo al mantenimento della Parte_1 FI di € 752,09, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro Parte_2
2 il giorno 10 di ogni mese di riferimento, mediante bonifico bancario sul contro corrente intestato alla madre, SI.ra ; 2) il SI. dovrà corrispondere, Controparte_1 Parte_1
a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla SI.ra , 2/3 Controparte_1
delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico -sportive occorrenti alla FI
. Le spese degli psicologi e nutrizionisti, che hanno in cura , dovranno essere Pt_2 Pt_2
sostenute dal SI. senza necessità di una previa concertazione tra i genitori, data la Pt_1 necessità e l'urgenza delle stesse, mentre per le altre spese di carattere medico, scolastico e ludico -sportivo verrà applicato il Protocollo del Tribunale di Arezzo attualmente vigente del
22/12/2022. Dette spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico sportive saranno a carico della madre in ragione di 1/3. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice accolga l'istanza avversaria, volta alla corresponsione diretta, da parte del SI. , dell'assegno Parte_1 di mantenimento di € 752,09 e delle spese straordinarie alla FI, la SI.ra chiede _1
di poter versare anche lei la quota che verrà ritenuta di sua spettanza delle spese straordinarie occorrenti a direttamente in favore della stessa. Con vittoria di spese, Pt_2 diritti e onorari.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 05.02.2025, i ricorrenti Parte_1
e hanno chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui Parte_2
alla sentenza n. 490/2015, pubblicata in data 22.04.2015, emessa dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. 1168/2013, nei confronti della FI , nata in Parte_2
data 30.04.2001, dal matrimonio tra il ricorrente e la resistente . Parte_1 Controparte_1
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare cessato l'obbligo da parte di Pt_1
di corrispondere direttamente alla resistente il contributo al mantenimento previsto
[...]
per la FI Pt_2
Hanno altresì chiesto di stabilire che il contributo al mantenimento pari ad euro 752,09 e le spese straordinarie venissero versati direttamente alla FI mediante bonifico sul Pt_2
conto bancario con IBAN [...].
A sostegno delle loro istanze hanno rappresentato che ormai maggiorenne, ma non Pt_2
3 ancora economicamente autosufficiente in quanto studentessa, sarebbe attualmente in grado di gestire in maniera autonoma il denaro per il suo mantenimento e avrebbe manifestato al padre il desiderio di ricevere in modo diretto la somma precedentemente statuita in sede di divorzio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 01.03.2025, la resistente _1
, contestando integralmente quanto esposto e dedotto dai ricorrenti, ha chiesto che il
[...]
contributo al mantenimento per la FI pari ad euro 752,09, da rivalutare Pt_2
annualmente secondo gli indici Istat, venisse versato entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla resistente.
Ha chiesto altresì che il ricorrente versasse mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla resistente i 2/3 delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico – sportive, specificando che le spese per gli psicologi e i nutrizionisti venissero sostenute dal senza Pt_1
previa concertazione tra i genitori.
In subordine ha chiesto, in caso di accoglimento della domanda avversaria, di poter corrispondere la quota di sua spettanza per le spese straordinarie direttamente a Pt_2
A sostegno delle sue istanze la resistente ha rappresentato che la condizione n. 3 della sentenza di divorzio n. 490/2015 stabiliva un contributo al mantenimento per la FI pari ad Pt_2
euro 630,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, di quelle ludico – sportive e delle spese scolastiche e che ad oggi il contributo al mantenimento ordinario, per rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, sarebbe pari ad euro 752,09.
Sul punto ha rilevato che il ricorrente negli ultimi anni avrebbe corrisposto il Parte_1
contributo al mantenimento ordinario della FI mediante dazioni di denaro contante direttamente in favore della stessa, in forma dilazionata e con grave ritardo.
Sempre al riguardo ha specificato che il non avrebbe mai corrisposto spontaneamente Pt_1
la rivalutazione monetaria e che pertanto la inviava allo stesso una lettera _1
raccomandata, tornata al mittente per compiuta giacenza, chiedendo il puntuale pagamento delle mensilità scadute dell'assegno di mantenimento così come rivalutato, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ludico – sportive.
Ha rilevato che, non avendo ottenuto alcun riscontro in tal senso, notificava atto di precetto al ricorrente e, decorso il termine di pagamento, atto di pignoramento presso terzi.
4 Ha specificato che (terzo pignorato) le comunicava l'esito negativo della Controparte_2
richiesta di pignoramento per mancanza di giacenze attive sul conto corrente del debitore.
Ha altresì evidenziato che, in seguito alla suddetta comunicazione, notificava atto di pignoramento di autoveicoli e che, dopo il pignoramento dell'auto del ricorrente, il Pt_1
avrebbe provveduto al pagamento delle somme pignorate.
Ha eccepito che il ricorrente non avrebbe provveduto al rimborso delle spese straordinarie necessarie per Pt_2
Ha rappresentato di avere gravi problemi finanziari dovuti alla stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario e di avere una capacità reddituale ben diversa rispetto al il quale Pt_1
godrebbe di un altro tenore di vita.
In ordine al mantenimento diretto richiesto dai ricorrenti ha rilevato che attualmente Pt_2
verserebbe in una condizione di fragilità emotiva e psicologica e che potrebbe non attivarsi in danno del in caso di mancato pagamento. Pt_1
All'udienza del 06.05.2025 dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
***
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Relativamente al quantum del contributo al mantenimento ordinario per , deve Parte_2
essere rilevato che non vi è contrasto sul punto tra le parti, posto che le stesse concordano che la somma sia pari ad euro 752,09 mensili e dunque lo stesso deve essere confermato.
Nel merito, la richiesta, formulata dai ricorrenti, di modifica dei provvedimenti in atto con previsione di un mantenimento da versare direttamente a favore della FI , Parte_2
è da accogliere nei limiti di quanto di seguito precisato.
In particolare, preso atto di quanto espresso dalle parti e soprattutto di quanto riferito da Pt_2
in udienza, si ritiene che, rispetto a quanto previsto con il provvedimento del 2015,
[...]
risultano provate per lo più le esigenze di quest'ultima tali da giustificare l'accoglimento parziale della domanda ai fini della modifica di quanto già precedentemente statuito, essendo la stessa ormai maggiorenne anche se non economicamente indipendente oltre che legittimata a chiedere la diretta corresponsione del mantenimento da parte del padre.
Al riguardo innanzitutto è da premettere che, nell'ipotesi di separazione o divorzio, il figlio
5 divenuto maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente acquista una legittimazione
"iure proprio" all'azione diretta a ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento.
Precisato quanto sopra, è però doveroso richiamare l'attenzione sulla condizione psicologica di dovuta soprattutto alla forte conflittualità presente tra i genitori da anni. Pt_2
Invero all'udienza del 04.03.2025 la ragazza si è mostrata molto fragile e triste oltre che ovviamente esausta per la situazione familiare in cui tuttora si trova ma, al contempo, non ha dato modo a questo Giudice di comprendere se e con quali modalità potrebbe gestire autonomamente il mantenimento diretto richiesto.
Sul punto, si precisa che essendo in una fase delicata della sua vita non si ritiene che Pt_2
possa, in caso di inadempimento o di ritardo nei pagamenti da parte del padre, ritenuti probabili visti i provvedimenti precedenti a carico del oltre che gli estratti conto Pt_1
depositati dallo stesso, esperire tutto ciò che serve al fine di ottenere il suo mantenimento.
A ben vedere il con gli estratti conto riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023, ha dato modo Pt_1
a questo Giudice di verificare i ritardi nella corresponsione del contributo al mantenimento ordinario previsto per oltre che il mancato adeguamento della somma dovuta alla Pt_2
rivalutazione monetaria annuale come previsto dagli indici Istat.
Altresì si ritiene che, in caso di un eventuale inadempimento o ritardo, la stessa non si rivolgerebbe alla madre al fine di evitare qualsiasi tipo di conflitto tra i suoi genitori, essendo questa la ragione che l'ha mossa ad avanzare la domanda per cui si procede (cfr. verbale d'udienza del 04.03.2025).
Si evidenzia inoltre che pacificamente convive ancora con la madre che, altrettanto Pt_2
pacificamente, provvede al pagamento di tutte le spese alimentari e per le utenze della casa, ritenendosi inopportuno e contrario all'interesse di prevedere che debba contribuire Pt_2
a tali spese mediante il contributo mensile del padre.
Ed ancora, si specifica che la suesposta previsione non eviterebbe conflitti tra i genitori di bensì peggiorerebbe di gran lunga la situazione e la ragazza subirebbe un pregiudizio Pt_2
ancora più grave per la sua salute fisica e mentale, trovandosi ancora di più coinvolta nei contrasti tra i genitori.
Si riporta sul punto quanto dichiarato all'udienza del 04.03.2025 da : “Non mi Parte_2
voglio trovare in questa situazione. Non sono contro nessuno, né contro la mamma, né contro
6 il babbo. I miei genitori hanno sempre discusso solo per i soldi quindi sto cercando di slacciarli a livello legale. Io così sto male. Sono stata sempre in mezzo a questa situazione.”
Si ritiene al riguardo di dover precisare che non dovrebbe essere compito di una FI, benché maggiorenne, cercare espedienti al fine di dirimere i contrasti genitoriali, bensì dei genitori, i quali, vedendo in grave difficoltà, avrebbero dovuto e dovrebbero venirsi incontro Pt_2
ed evitare che la stessa subisca ancora situazioni poco piacevoli.
Pertanto, per quanto appena esposto e per quanto allegato dalla resistente in ordine alle condizioni di salute di , si dispone che riceva direttamente dal padre Parte_2 Pt_2
unicamente una piccola quota del contributo a lei dovuto per far fronte alle sue spese personali.
Orbene, preso atto degli estratti conto depositati dalla e considerato lo stipendio _1
mensile della stessa pari ad euro 1.965,81 oltre che la sua posizione debitoria dovuta alle rate da corrispondere per la sottoscrizione di un contratto di mutuo ipotecario attualmente in atto, confermando il contributo al mantenimento ordinario per a carico del Parte_2
ricorrente pari ad euro 752,09 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Parte_1
indici Istat, si ritiene equo disporre che di tale somma euro 652,09 siano mensilmente versati dal alla resistente entro il 10 di ogni mese ed euro 100,00, invece, siano versati Pt_1
mensilmente a favore di sul suo conto corrente con iban IT Parte_2
30W0306971606100000008392.
Relativamente alla richiesta formulata dalla resistente in ordine alle spese straordinarie riguardanti le visite di presso psicologi e nutrizionisti, si ritiene necessario Pt_2
accoglierla.
Infatti, per quanto suesposto circa la condizione fisica e psicologica di oltre che per Pt_2
quanto depositato dalla circa i pagamenti mensili dalla stessa effettuati, le suddette _1
spese straordinarie si presentano urgenti oltre che continuative visto anche il percorso terapeutico che ha intrapreso presso il Centro Clinico Athena. Pt_2
In tal senso, la giurisprudenza ritiene che in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come
7 ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.
Dunque, si dispone che il ricorrente corrisponda il 50% delle spese straordinarie alla resistente, come da protocollo in uso presso questo Tribunale, specificando che le spese straordinarie relative alle visite presso psicologi e nutrizionisti non dovranno essere previamente concordate tra le parti mentre per le altre spese di carattere medico, scolastico e ludico -sportivo si procederà secondo quanto previsto dal protocollo in uso presso questo
Tribunale.
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, ritiene il Collegio opportuno disporre che le stesse siano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica della sentenza n. 490/2015, pubblicata in data
22.04.2015, emessa dal Tribunale di Arezzo nell'ambito del procedimento n. 1168/2013, così dispone:
1) Conferma il contributo al mantenimento ordinario per a carico del Parte_2
resistente pari ad euro 752,09 mensili, rivalutabili annualmente secondo Parte_1
gli indici Istat, di cui euro 652,09 mensili da versare alla resistente entro Controparte_1
il 10 di ogni mese ed euro 100,00 mensili da corrispondere direttamente a favore di Pt_2
sul conto corrente con iban [...], oltre al 50% delle
[...]
spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale con le precisazioni di cui in parte motiva relativamente alle spese per psicologici e nutrizionisti;
2) compensa integralmente le spese di lite.
8 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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