Versione
15 giugno 2006
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24 settembre 2015
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Art. 35. Divieto di licenziamento per causa di matrimonio
(legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6) 1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.
2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione ((della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) del lavoro.
5. Al datore di lavoro e' data facolta' di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, e' stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullita' dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.
8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.
9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.
(legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6) 1. Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.
2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione ((della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) del lavoro.
5. Al datore di lavoro e' data facolta' di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, e' stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullita' dei licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio.
7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.
8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.
9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari.
Commentari • 49
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 10.881535
[…] Si tratta, quindi, di una limitazione al diritto di recesso datoriale che trovò la sua legittimazione nel rispetto dell'ordine pubblico e del buon costume all'epoca vigenti. L'art. 35 Codice delle Pari Opportunità ha recepito gli artt. 1, 2 e 6 L. 9 gennaio 1963, n. 7 cit., che abbiamo detto essere stati concepiti dal legislatore in un contesto sociale che richiedeva la protezione primaria del diritto fondamentale della donna a costituire una famiglia (ed eventualmente a diventare madre), oltretutto in un'epoca in cui su di essa si reggeva la gestione operativa dell'impianto familiare, rispetto alla quale l'uomo rivestiva una funzione ancillare. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 165
- 1. Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/01/2025, n. 184Provvedimento: […] 1) accertasse e dichiarasse, sulla scorta di quanto riferito e provato in corso di causa, che il comminato licenziamento, ad opera di detta società ed in suo danno, era nullo ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e dell'art. 35 del codice delle pari opportunità, nonché in aperta violazione delle norme costituzionali a tutela del diritto inviolabile del lavoratore;Leggi di più...
- licenziamento nullo·
- estinzione del giudizio·
- art. 300 c.p.c.·
- differenze retributive·
- cancellazione società dal registro imprese·
- riassunzione·
- ultrattività del mandato alla lite·
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- art. 305 c.p.c.·
- art. 18 Statuto dei lavoratori