Articolo 890 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 889Articolo 891
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9 ottobre 2010
Art. 890. Riserva di complemento 1. La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie. 2. Il presente codice disciplina i casi e le modalita' che determinano il transito nella categoria della riserva di complemento. 3. L'ufficiale nella riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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