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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3299/2021
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10/06/2025, alle ore 09.53, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ( ), in proprio e n.q., l'avv. CAMPO BERNARDO, oggi Parte_1 C.F._1 sostituito dall'avv. DANIELA ASSENZA;
per , l'ispettore VERDE STEFANO. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Parte ricorrente precisa come da note conclusive del 13/9/2023 e discute riportandosi agli atti di causa.
L'ispettore si riporta alla comparsa di costituzione e alle note conclusive già depositate. Chiede che la causa venga posta in decisione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3299/2021 pendente tra:
(c.f. ), in proprio e n.q. di legale rappresentante del Parte_1 C.F._1
P. Iva ), con il patrocinio dell'Avv. Bernardo Controparte_2 P.IVA_1
Campo e domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Messina alla Via Sant'Agostino n. 4; pagina 1 di 9 ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato P.IVA_2
CP_ Stefano Verde ed elettivamente domiciliato in alla Via Empedocle n. 28; CP_1
CONVENUTO OPPOSTO nonché
Controparte_5
[...]
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28/09/2021, , in proprio e qualità di rappr.te legale del Parte_1 proponeva opposizione, previa richiesta di sospensione della Controparte_2 loro esecuzione, avverso le ordinanze di ingiunzione n. 19/0110 (prot. 5938 e 5939 del 10.06.2021) e n.
19/0109 (prot. 5940 e 5941 del 10.6.2021) nonché del presupposto verbale di accertamento e notificazione n. 17/25/28 - nei suoi confronti emesse – in solido con il Controparte_2 dall' di e notificate agli stessi rispettivamente in data Controparte_1 CP_1
28.07.2021 e 7.08.2021, a mezzo delle quali era stato ingiunto loro il pagamento di euro 23.070,70 per pretesa violazione dell'art. 3, comma 3 D.L. N. 12/02 e ss. mod. avendo “impiegato al lavoro totalmente in nero senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per complessivi giorni
19 i lavoratori nato il [...], nel periodo 29 marzo 2015 all'11 aprile 2015 per Persona_1 gg. 11; nato il [...] nel periodo 9 aprile 2015 all'11 aprile 2015, per due Parte_2 giorni;
nato l'[...] e nato il [...] nel periodo Parte_3 Persona_2 dall'8 aprile 2015 all'11 aprile 2014 per 3 giorni ciascuno”, ed € 4.195,00 per violazione dell'art. 3, co.
3 D.L. n. 463/1983 “poiché non ha esibito i documenti di lavoro richiesti con nota prot. n. 270 del 16 gennaio 2017 notificata il 18 gennaio relativi ai lavoratori di cui al punto 1) né dando giustificazioni in merito”.
Eccepiva l'opponente l'illegittimità delle opposte ordinanze per i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. n. 689/81, tardiva notifica del verbale d'accertamento, estinzione delle violazioni;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 28 l. n. 689/81 e prescrizione della relativa pretesa creditoria;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 1 e 4 d.lgs. n. 124/04, come modificato dalla l. n. 183/2010; d) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990.
pagina 2 di 9 Costituitosi in giudizio l'ispettorato del contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con decreto del 14/10/2021, il giudice designato fissava l'udienza di comparizione, ordinando all'autorità opposta di depositare copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e disponendo per le dovute notificazioni.
Si costituiva in giudizio l' , a mezzo del funzionario delegato, il quale, Controparte_3 depositando la documentazione richiesta unitamente a comparsa responsiva, contestava l'esistenza delle doglianze mosse dall'opponente, deduceva l'infondatezza delle svolte opposizioni e ne invocava il rigetto stante la legittimità degli impugnati provvedimenti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione, all'esito della quale veniva pronunciata la presente sentenza.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto
La domanda non è fondata.
In via preliminare di merito, è necessario chiarire che il giudizio di opposizione è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione, attraverso la sua tempestiva impugnazione, ma si svolge sul rapporto sanzionatorio, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere, in tale giudizio, il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.
Corollario di tale specificazione, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole formali né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.
L'oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (di recente, Cass. civ., sez. VI, 2, ord., 30/07/2020, n. 16316; in passato, Cass. civ., sez. lav., sent., 20/08/1997, n. 7779: “con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione viene introdotto un ordinario giudizio - analogo a quello instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo - sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa”) e, pertanto, il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice;
di conseguenza, i vizi di motivazione dell'atto opposto (cfr., Cass. civ., sez. II, sent., 05/11/2024, n. 28407, che attribuisce rilevanza esclusivamente all'assenza di motivazione: “il provvedimento sanzionatolo con cui la P.A., disattendendo le deduzioni difensive, irroga al trasgressore una sanzione amministrativa, è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto privo di motivazione (ovvero quando questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti pagina 3 di 9 insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della
P.A., ma il rapporto sottostante”), così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (di recente, Cass. civ., sez. II, sent., 21/05/2018, n. 12503; in passato, Cass. civ., sez. unite, sent., 28/01/2010, n. 1786: “l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell'atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio sull'atto,
e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto”; nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito recente, trib. Parma, sez. lav., sent.,
25/08/2023, n. 315; app. Firenze, sez. lav., sent., 09/11/2023, n. 277).
È stato, a tal fine, constatato che la tutela del presunto trasgressore, anche nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato sulle deduzioni difensive svolte nella fase amministrativa, è comunque piena, atteso che ognuna delle stesse deduzioni può essere proposta al giudice, con la conseguenza che “il difetto di motivazione in ordine alle predette deduzioni non sia funzionale all'oggetto dell'accertamento e, quindi del giudizio, anche in quanto il presunto trasgressore che impugni direttamente il verbale, nei casi in cui sia ammesso il pagamento in misura ridotta, e che non ha certo la possibilità di presentare scritti difensivi, non è per questo meno garantito” (Cass. civ., sez. unite, sent., 28/01/2010, n. 1786, che aggiunge: “il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. n 5891 del 2004)”).
Sempre in via preliminare, si osserva quindi che sull'amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, analogamente a quanto avviene nei giudizi di cognizione per opposizione al decreto ingiuntivo di fonte giudiziale, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare pagina 4 di 9 l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (cfr., fra tante,
Cass. n. 4898/2015, 5122/2011 e 1921/2019).
In dottrina si è evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto.
Anche per la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n.
1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007;
Cass. n. 27596/2008; Cass. s.u. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Quanto detto trova conferma, infine, nel dettato legislativo di cui al co. 11 dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del
2011 (riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della l. n. 689 del 1981), a norma del quale il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già
Cass., sez. III, 15.4.1999, n. 3741).
Orbene, utilizzando tali principi nella fattispecie controversa, in ordine alle censure mosse dagli opponenti, si rileva che parte opponente non ha contestato nel merito l'esistenza dei fatti fondativi delle violazioni accertate con il verbale d'accertamento n. 17/251/28 dal quale sono derivate le sanzioni oggetto delle ordinanze-ingiunzione oggi opposte, ma ha eccepito solamente rilievi formali atti a viziare il procedimento amministrativo e a contestare il quadro probatorio fondativo della pretesa sanzionatoria.
Su tali rilievi, tuttavia, si osserva:
1) sull'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981.
Ai sensi dell'art. 14, l. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento pagina 5 di 9 dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va a tal riguardo evidenziato che per costante giurisprudenza il termine in questione non decorre dalla commissione dell'illecito, bensì dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento.
Osserva la Suprema Corte che “[i]n tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Cass. civ., sez. lav., n. 7681/2014).
Il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2 della Legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (in tal senso v. Cass. n. 27702/2019).
In proposito occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pagina 6 di 9 pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità.
A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell' ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta e adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze occorre, quindi, effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, e il contegno dei controinteressati, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito).
La Suprema Corte (Cass. 4.4.2018, n. 8326; Cass. 8.8.2005, n. 16642) ha anche chiarito che nel controllo giurisdizionale in ordine alla ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento (nell'accezione, appena evidenziata, non solo di compiuta verifica circa l'esistenza dei fatti, ma anche di loro valutazione giuridica e adeguata ponderazione nel merito) non rientra il potere del giudice di sostituirsi all'amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In tal senso, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese
a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”. Si è osservato, inoltre, che “compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2″” (Cass. civ., sez. unite, sent., 31/10/2019, n. 28210: “[a]l fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle pagina 7 di 9 indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo”).
Ebbene, nel caso di specie, la violazione non poteva essere contestata immediatamente, essendo emersa solo a seguito del ricovero presso il pronto soccorso di , l'11/4/2015, occasione Persona_1 dell'emersione delle vicende oggetto di accertamento.
Il procedimento di accertamento deve, quindi, ritenersi congruamente conclusosi, dopo adeguata valutazione del materiale istruttorio e del comportamento omissivo dell'opponente, il 24/2/2017, ossia dopo l'acquisizione del verbale unico d'accertamento nn. 201500319 (INAIL); 622980/DDL/T01 (INPS)
4 gennaio 2016, e successiva richiesta, interlocutoria, proprio nell'interesse degli opponenti, a cui non è stata data risposta, comunicata il 16/1/2017, di “esibire […] copia della comunicazione di assunzione effettuata al competente servizio informatico”, oltre “libro unico del lavoro, buste paga e documentazione idonea a dimostrare di avere retribuito i lavoratori secondo quanto stabilito dai vigenti contratti”.
Il termine per la contestazione della sanzione è dunque stato rispettato, essendo intervenuto il verbale d'accertamento n. 17/25/28 il 2/3/2017, con notifica perfezionatasi il 24/4/2017.
2) sull'asserita prescrizione della pretesa.
La notifica del predetto verbale d'accertamento ha, pertanto, interrotto la prescrizione prima del decorso del termine quinquennale dalla violazione (aprile 2015). La notifica dell'ordinanza ingiunzione è, infatti, avvenuta nell'estate del 2021.
3) sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990.
Contrariamente a quanto assunto, l'ordinanza ingiunzione opposta reca una motivazione, sia sintetica, con descrizione del fatto e dei mezzi di prova, sia de relato, con richiamo del verbale unico di accertamento n.17/251/28.
In virtù della giurisprudenza sopra citata, non dunque sindacabile per il provvedimento per meri vizi motivazione, trattandosi di un giudizio sul rapporto, non sull'atto.
4) sulla prova delle violazioni.
Secondo l'insegnamento della Cassazione i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass.
n. 37764/2021; Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
pagina 8 di 9 Le dichiarazioni di , di e acquisite Persona_1 Persona_3 Parte_2 Persona_4 dallo S.Pre.S.A.L. e prodotte in atti sono tra di loro coerenti e credibili.
Inoltre, le stesse sono avallate anche da riscontri esterni, pacifici in giudizio, come l'infortunio di Per_1
, del 11/4/2015, il relativo orario di ingresso al pronto soccorso, compatibile con gli orari di lavoro
[...] praticati nel mese di aprile dalla società opponente (v., verbale INPS, punto 4).
Le dichiarazioni del medesimo , anche n.q., essendo provenienti dalla parte, non possono Parte_1 esser esaminate in giudizio.
Inoltre, è lo stesso opponente a confermare che l'infortunio di si è verificato in c.da Persona_1
Gerardo, dove pacificamente ci sono i terreni di sua proprietà, come dallo stesso dichiarato (cfr., verbale
INPS, punto 4). Appare alquanto lacunosa la difesa processuale, che non si premura nemmeno di indicare
(come peraltro nei capitoli di prova orale) quali sarebbero le imprese terze presso cui, in quei terreni, si
è infortunato lavorando . Persona_1
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
(c.f. ), in proprio e n.q. di legale rappresentante del C.F._1 Controparte_2
(P. Iva ). Considerato il valore della domanda, visto l'art. 9, co. 2, d.lgs.
[...] P.IVA_1
149/2015 (cfr., sul punto, app. Bari, sez. lav., sent., 21/09/2023, n. 1585; app. Venezia, sez. lav., sent.,
5/1/2022, n. 517; app. Torino, sez. lav., 9/12/2021, n. 664), visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano euro 7.616,00 per compensi, da ridursi ex lege del 20%, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione di , in proprio e n.q. di legale rappresentante del GRUPPO Parte_1 contro l'ordinanza ingiunzione n. 19/0110 (prot. 5938 e 5939 del Controparte_2
10.06.2021) e n. 19/0109 (prot. 5940 e 5941 del 10.6.2021);
• condanna, altresì, , in proprio e n.q. di legale rappresentante del Parte_1 [...] in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in euro 6.092,80 per Parte_4 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 10/6/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 10/06/2025, alle ore 09.53, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ( ), in proprio e n.q., l'avv. CAMPO BERNARDO, oggi Parte_1 C.F._1 sostituito dall'avv. DANIELA ASSENZA;
per , l'ispettore VERDE STEFANO. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Parte ricorrente precisa come da note conclusive del 13/9/2023 e discute riportandosi agli atti di causa.
L'ispettore si riporta alla comparsa di costituzione e alle note conclusive già depositate. Chiede che la causa venga posta in decisione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3299/2021 pendente tra:
(c.f. ), in proprio e n.q. di legale rappresentante del Parte_1 C.F._1
P. Iva ), con il patrocinio dell'Avv. Bernardo Controparte_2 P.IVA_1
Campo e domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Messina alla Via Sant'Agostino n. 4; pagina 1 di 9 ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato P.IVA_2
CP_ Stefano Verde ed elettivamente domiciliato in alla Via Empedocle n. 28; CP_1
CONVENUTO OPPOSTO nonché
Controparte_5
[...]
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 28/09/2021, , in proprio e qualità di rappr.te legale del Parte_1 proponeva opposizione, previa richiesta di sospensione della Controparte_2 loro esecuzione, avverso le ordinanze di ingiunzione n. 19/0110 (prot. 5938 e 5939 del 10.06.2021) e n.
19/0109 (prot. 5940 e 5941 del 10.6.2021) nonché del presupposto verbale di accertamento e notificazione n. 17/25/28 - nei suoi confronti emesse – in solido con il Controparte_2 dall' di e notificate agli stessi rispettivamente in data Controparte_1 CP_1
28.07.2021 e 7.08.2021, a mezzo delle quali era stato ingiunto loro il pagamento di euro 23.070,70 per pretesa violazione dell'art. 3, comma 3 D.L. N. 12/02 e ss. mod. avendo “impiegato al lavoro totalmente in nero senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per complessivi giorni
19 i lavoratori nato il [...], nel periodo 29 marzo 2015 all'11 aprile 2015 per Persona_1 gg. 11; nato il [...] nel periodo 9 aprile 2015 all'11 aprile 2015, per due Parte_2 giorni;
nato l'[...] e nato il [...] nel periodo Parte_3 Persona_2 dall'8 aprile 2015 all'11 aprile 2014 per 3 giorni ciascuno”, ed € 4.195,00 per violazione dell'art. 3, co.
3 D.L. n. 463/1983 “poiché non ha esibito i documenti di lavoro richiesti con nota prot. n. 270 del 16 gennaio 2017 notificata il 18 gennaio relativi ai lavoratori di cui al punto 1) né dando giustificazioni in merito”.
Eccepiva l'opponente l'illegittimità delle opposte ordinanze per i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. n. 689/81, tardiva notifica del verbale d'accertamento, estinzione delle violazioni;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 28 l. n. 689/81 e prescrizione della relativa pretesa creditoria;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 1 e 4 d.lgs. n. 124/04, come modificato dalla l. n. 183/2010; d) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990.
pagina 2 di 9 Costituitosi in giudizio l'ispettorato del contestava tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con decreto del 14/10/2021, il giudice designato fissava l'udienza di comparizione, ordinando all'autorità opposta di depositare copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e disponendo per le dovute notificazioni.
Si costituiva in giudizio l' , a mezzo del funzionario delegato, il quale, Controparte_3 depositando la documentazione richiesta unitamente a comparsa responsiva, contestava l'esistenza delle doglianze mosse dall'opponente, deduceva l'infondatezza delle svolte opposizioni e ne invocava il rigetto stante la legittimità degli impugnati provvedimenti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni, discussione e contestuale decisione, all'esito della quale veniva pronunciata la presente sentenza.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto
La domanda non è fondata.
In via preliminare di merito, è necessario chiarire che il giudizio di opposizione è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione, attraverso la sua tempestiva impugnazione, ma si svolge sul rapporto sanzionatorio, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere, in tale giudizio, il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.
Corollario di tale specificazione, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole formali né al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.
L'oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (di recente, Cass. civ., sez. VI, 2, ord., 30/07/2020, n. 16316; in passato, Cass. civ., sez. lav., sent., 20/08/1997, n. 7779: “con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione viene introdotto un ordinario giudizio - analogo a quello instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo - sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa”) e, pertanto, il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice;
di conseguenza, i vizi di motivazione dell'atto opposto (cfr., Cass. civ., sez. II, sent., 05/11/2024, n. 28407, che attribuisce rilevanza esclusivamente all'assenza di motivazione: “il provvedimento sanzionatolo con cui la P.A., disattendendo le deduzioni difensive, irroga al trasgressore una sanzione amministrativa, è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto privo di motivazione (ovvero quando questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti pagina 3 di 9 insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della
P.A., ma il rapporto sottostante”), così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (di recente, Cass. civ., sez. II, sent., 21/05/2018, n. 12503; in passato, Cass. civ., sez. unite, sent., 28/01/2010, n. 1786: “l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell'atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio sull'atto,
e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto”; nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito recente, trib. Parma, sez. lav., sent.,
25/08/2023, n. 315; app. Firenze, sez. lav., sent., 09/11/2023, n. 277).
È stato, a tal fine, constatato che la tutela del presunto trasgressore, anche nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato sulle deduzioni difensive svolte nella fase amministrativa, è comunque piena, atteso che ognuna delle stesse deduzioni può essere proposta al giudice, con la conseguenza che “il difetto di motivazione in ordine alle predette deduzioni non sia funzionale all'oggetto dell'accertamento e, quindi del giudizio, anche in quanto il presunto trasgressore che impugni direttamente il verbale, nei casi in cui sia ammesso il pagamento in misura ridotta, e che non ha certo la possibilità di presentare scritti difensivi, non è per questo meno garantito” (Cass. civ., sez. unite, sent., 28/01/2010, n. 1786, che aggiunge: “il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. n 5891 del 2004)”).
Sempre in via preliminare, si osserva quindi che sull'amministrazione, che riveste – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, analogamente a quanto avviene nei giudizi di cognizione per opposizione al decreto ingiuntivo di fonte giudiziale, incombe l'obbligo di fornire prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare pagina 4 di 9 l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa dell'amministrazione (cfr., fra tante,
Cass. n. 4898/2015, 5122/2011 e 1921/2019).
In dottrina si è evidenziato che proprio le regole in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative confermano che lo stesso non ha ad oggetto l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio, bensì la fattispecie costitutiva dell'effetto di un tale atto.
Anche per la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. 24.01.2019, n.
1921; v. ex multis: Cass. n. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007;
Cass. n. 27596/2008; Cass. s.u. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015).
Quanto detto trova conferma, infine, nel dettato legislativo di cui al co. 11 dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del
2011 (riproduttivo dell'art. 23, co. 12 della l. n. 689 del 1981), a norma del quale il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (in tal senso, già
Cass., sez. III, 15.4.1999, n. 3741).
Orbene, utilizzando tali principi nella fattispecie controversa, in ordine alle censure mosse dagli opponenti, si rileva che parte opponente non ha contestato nel merito l'esistenza dei fatti fondativi delle violazioni accertate con il verbale d'accertamento n. 17/251/28 dal quale sono derivate le sanzioni oggetto delle ordinanze-ingiunzione oggi opposte, ma ha eccepito solamente rilievi formali atti a viziare il procedimento amministrativo e a contestare il quadro probatorio fondativo della pretesa sanzionatoria.
Su tali rilievi, tuttavia, si osserva:
1) sull'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981.
Ai sensi dell'art. 14, l. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento pagina 5 di 9 dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va a tal riguardo evidenziato che per costante giurisprudenza il termine in questione non decorre dalla commissione dell'illecito, bensì dalla conclusione del relativo procedimento di accertamento.
Osserva la Suprema Corte che “[i]n tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (Cass. civ., sez. lav., n. 7681/2014).
Il momento dell'accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2 della Legge n. 689/1981 per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (in tal senso v. Cass. n. 27702/2019).
In proposito occorre tenere presente che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pagina 6 di 9 pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità.
A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell' ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta, sia per poter eventualmente apprestare una pronta e adeguata difesa. Nel contemperamento di tali esigenze occorre, quindi, effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, e il contegno dei controinteressati, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni di informatori che non hanno avuto esito).
La Suprema Corte (Cass. 4.4.2018, n. 8326; Cass. 8.8.2005, n. 16642) ha anche chiarito che nel controllo giurisdizionale in ordine alla ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento (nell'accezione, appena evidenziata, non solo di compiuta verifica circa l'esistenza dei fatti, ma anche di loro valutazione giuridica e adeguata ponderazione nel merito) non rientra il potere del giudice di sostituirsi all'amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In tal senso, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese
a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”. Si è osservato, inoltre, che “compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2″” (Cass. civ., sez. unite, sent., 31/10/2019, n. 28210: “[a]l fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle pagina 7 di 9 indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo”).
Ebbene, nel caso di specie, la violazione non poteva essere contestata immediatamente, essendo emersa solo a seguito del ricovero presso il pronto soccorso di , l'11/4/2015, occasione Persona_1 dell'emersione delle vicende oggetto di accertamento.
Il procedimento di accertamento deve, quindi, ritenersi congruamente conclusosi, dopo adeguata valutazione del materiale istruttorio e del comportamento omissivo dell'opponente, il 24/2/2017, ossia dopo l'acquisizione del verbale unico d'accertamento nn. 201500319 (INAIL); 622980/DDL/T01 (INPS)
4 gennaio 2016, e successiva richiesta, interlocutoria, proprio nell'interesse degli opponenti, a cui non è stata data risposta, comunicata il 16/1/2017, di “esibire […] copia della comunicazione di assunzione effettuata al competente servizio informatico”, oltre “libro unico del lavoro, buste paga e documentazione idonea a dimostrare di avere retribuito i lavoratori secondo quanto stabilito dai vigenti contratti”.
Il termine per la contestazione della sanzione è dunque stato rispettato, essendo intervenuto il verbale d'accertamento n. 17/25/28 il 2/3/2017, con notifica perfezionatasi il 24/4/2017.
2) sull'asserita prescrizione della pretesa.
La notifica del predetto verbale d'accertamento ha, pertanto, interrotto la prescrizione prima del decorso del termine quinquennale dalla violazione (aprile 2015). La notifica dell'ordinanza ingiunzione è, infatti, avvenuta nell'estate del 2021.
3) sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 241/1990.
Contrariamente a quanto assunto, l'ordinanza ingiunzione opposta reca una motivazione, sia sintetica, con descrizione del fatto e dei mezzi di prova, sia de relato, con richiamo del verbale unico di accertamento n.17/251/28.
In virtù della giurisprudenza sopra citata, non dunque sindacabile per il provvedimento per meri vizi motivazione, trattandosi di un giudizio sul rapporto, non sull'atto.
4) sulla prova delle violazioni.
Secondo l'insegnamento della Cassazione i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass.
n. 37764/2021; Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
pagina 8 di 9 Le dichiarazioni di , di e acquisite Persona_1 Persona_3 Parte_2 Persona_4 dallo S.Pre.S.A.L. e prodotte in atti sono tra di loro coerenti e credibili.
Inoltre, le stesse sono avallate anche da riscontri esterni, pacifici in giudizio, come l'infortunio di Per_1
, del 11/4/2015, il relativo orario di ingresso al pronto soccorso, compatibile con gli orari di lavoro
[...] praticati nel mese di aprile dalla società opponente (v., verbale INPS, punto 4).
Le dichiarazioni del medesimo , anche n.q., essendo provenienti dalla parte, non possono Parte_1 esser esaminate in giudizio.
Inoltre, è lo stesso opponente a confermare che l'infortunio di si è verificato in c.da Persona_1
Gerardo, dove pacificamente ci sono i terreni di sua proprietà, come dallo stesso dichiarato (cfr., verbale
INPS, punto 4). Appare alquanto lacunosa la difesa processuale, che non si premura nemmeno di indicare
(come peraltro nei capitoli di prova orale) quali sarebbero le imprese terze presso cui, in quei terreni, si
è infortunato lavorando . Persona_1
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
(c.f. ), in proprio e n.q. di legale rappresentante del C.F._1 Controparte_2
(P. Iva ). Considerato il valore della domanda, visto l'art. 9, co. 2, d.lgs.
[...] P.IVA_1
149/2015 (cfr., sul punto, app. Bari, sez. lav., sent., 21/09/2023, n. 1585; app. Venezia, sez. lav., sent.,
5/1/2022, n. 517; app. Torino, sez. lav., 9/12/2021, n. 664), visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano euro 7.616,00 per compensi, da ridursi ex lege del 20%, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione di , in proprio e n.q. di legale rappresentante del GRUPPO Parte_1 contro l'ordinanza ingiunzione n. 19/0110 (prot. 5938 e 5939 del Controparte_2
10.06.2021) e n. 19/0109 (prot. 5940 e 5941 del 10.6.2021);
• condanna, altresì, , in proprio e n.q. di legale rappresentante del Parte_1 [...] in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_2 [...]
le spese di lite, che si liquidano in euro 6.092,80 per Parte_4 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 10/6/2025. Il giudice dott. Antonio Pianoforte pagina 9 di 9