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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.15678 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024, vertente tra
(C.F. ), E PER ESS QUALE MANDATARIA Parte_1 P.IVA_1
SPECIALE, IN PERSONA DELLA TT.SS , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato Monterosso Tito presso il cui studio in Catania, Via Vittorio
Emanuele Orlando n.56, ha eletto domicilio, come da procura allegata telematicamente;
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_3 CodiceFiscale_1 Controparte_4
), (C.F.: ), e C.F._2 Controparte_5 C.F._3
(C.F.: ) Controparte_6 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: accettazione tacita dell'eredità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza,
[...]
e per essa ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e al fine di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 far dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte dei convenuti dell'eredità del coniuge e padre deceduto il 15/06/1991. Persona_1
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto che con atto di pignoramento immobiliare
(cfr. all.6) notificato, ad istanza della stessa, in data 24/06/2024 (R.G. Es. 362/2024), è stata sottoposta ad esecuzione in danno di l'unità immobiliare sita in Palermo, Via Parte_2
Castellana Bandiera n.52, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Palermo, al foglio 25,
1 particella 2810, sub 12 e 13, pervenutale per donazione da con atto rogato in Controparte_7
data 16/10/2014 Rep.105, Racc.70 in Notar di Bagheria, trascritto il 27/10/2014 ai Persona_2
nn.43394/33604.
Ha aggiunto la ricorrente che dalla relazione notarile è emerso che il cespite pignorato era pervenuto a per effetto dell'atto di divisione in Notar del Controparte_7 Persona_3
09/06/2005 n. 45501 Rep. trascritto il 16/06/2005 ai nn. 32453/18703, stipulato tra tutti gli eredi di
(tra i quali gli odierni convenuti). Nondimeno, ha aggiunto la ricorrente, come Persona_1 rilevato dal G.E. nel procedimento di esecuzione forzata sopra menzionato “non risulta trascritta
l'accettazione dell'eredità relitta da , e pertanto ha assegnato al creditore Persona_1 procedente termine di 45 giorni per ripristinare la continuità delle trascrizioni “con avvertimento che, in difetto, sarà dichiarata l'improseguibilità della procedura esecutiva e disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento senza ulteriori avvisi” (all. n. 11).
A tal punto, la ricorrente ha affermato il proprio interesse a che si accerti che l'atto di divisione ereditaria sopra menzionato determinata l'accettazione tacita di eredità suscettibile di trascrizione in capo ai condividenti e perciò fa desumere la qualità di eredi dei convenuti, nonostante che “dal titolo non si evince la provenienza successoria dei predetti beni” (cfr. pag.7 del ricorso) come rilevato dall'Agenzia delle Entrate che ha rifiutato la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità.
Pertanto, la ricorrente si è vista costretta ad adire l'intestato Tribunale al fine di ottenere una pronuncia giudiziale dichiarativa dell'intervenuta accettazione tacita da parte dei convenuti dell'eredità di Persona_1
Nella contumacia dei convenuti, l'Istituto ricorrente ha insisto nella domanda di accertamento nell'udienza di discussione orale dell'11/06/2025.
*****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che appresso si diranno.
Ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Si ritiene, dunque, che l'accettazione tacita possa desumersi dall'esplicazione di un'attività del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, sicché essa è implicita in tutte quelle azioni che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. e che,
2 pertanto, travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione (Cfr. Cass. n.14499/2018).
Ora, premesso che risulta documentalmente provata dagli atti di causa la legittimazione attiva sostanziale della ricorrente, avendo la stessa sottoposto a pignoramento l'immobile oggetto dell'eredità di cui si discute, va nel merito ritenuto provato che gli odierni resistenti, chiamati alla successione di non hanno provveduto ad accettarla espressamente: non Persona_1 risulta infatti trascritta alcuna accettazione, né risulta alcuna rinuncia dell'eredità. Nondimeno emerge che gli stessi hanno compiuto atti di disposizione dei beni ricevuti in successione, avendo con scrittura privata autenticata del 09/06/2005, provveduto alla divisione di taluni immobili in favore di tra i quali quelli successivamente da essa concessi a garanzia del Controparte_7
mutuo per cui è causa (ex fg. 25, part. 2810, sub. 12/13) ed oggi oggetto della procedura esecutiva n. 362/2024.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che l'accettazione dell'eredità in forma tacita “ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa” (cfr., tra le altre, Cass n.10655/2022).
L'atto di divisione del 09/06/2005 ha, perciò, comportato, di per sé, l'accettazione pura e semplice dell'eredità da parte dei convenuti, non potendo tale atto inserirsi tra gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea indicati dall'art.460 c.c. tra i poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione.
Per quanto esposto risulta, pertanto, accertato che Controparte_3 Controparte_4
e hanno accettato tacitamente l'eredità di Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
nato il [...] a [...], e deceduto il 15/06/1991.
[...]
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.
P.Q.M.
DICHIARA che e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
hanno accettato tacitamente l'eredità di nato il [...] a
[...] Persona_1
Palermo, e deceduto il 15/06/1991;
Dichiara trascrivibile la presente decisione.
CONDANNA e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
al pagamento in favore di delle spese di lite che
[...] Parte_1
3 liquida in solido tra lori in misura di euro 1.600,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Palermo, 25/06/2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.15678 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024, vertente tra
(C.F. ), E PER ESS QUALE MANDATARIA Parte_1 P.IVA_1
SPECIALE, IN PERSONA DELLA TT.SS , Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato Monterosso Tito presso il cui studio in Catania, Via Vittorio
Emanuele Orlando n.56, ha eletto domicilio, come da procura allegata telematicamente;
RICORRENTE
Contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_3 CodiceFiscale_1 Controparte_4
), (C.F.: ), e C.F._2 Controparte_5 C.F._3
(C.F.: ) Controparte_6 C.F._4
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: accettazione tacita dell'eredità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza,
[...]
e per essa ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e al fine di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 far dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte dei convenuti dell'eredità del coniuge e padre deceduto il 15/06/1991. Persona_1
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto che con atto di pignoramento immobiliare
(cfr. all.6) notificato, ad istanza della stessa, in data 24/06/2024 (R.G. Es. 362/2024), è stata sottoposta ad esecuzione in danno di l'unità immobiliare sita in Palermo, Via Parte_2
Castellana Bandiera n.52, identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Palermo, al foglio 25,
1 particella 2810, sub 12 e 13, pervenutale per donazione da con atto rogato in Controparte_7
data 16/10/2014 Rep.105, Racc.70 in Notar di Bagheria, trascritto il 27/10/2014 ai Persona_2
nn.43394/33604.
Ha aggiunto la ricorrente che dalla relazione notarile è emerso che il cespite pignorato era pervenuto a per effetto dell'atto di divisione in Notar del Controparte_7 Persona_3
09/06/2005 n. 45501 Rep. trascritto il 16/06/2005 ai nn. 32453/18703, stipulato tra tutti gli eredi di
(tra i quali gli odierni convenuti). Nondimeno, ha aggiunto la ricorrente, come Persona_1 rilevato dal G.E. nel procedimento di esecuzione forzata sopra menzionato “non risulta trascritta
l'accettazione dell'eredità relitta da , e pertanto ha assegnato al creditore Persona_1 procedente termine di 45 giorni per ripristinare la continuità delle trascrizioni “con avvertimento che, in difetto, sarà dichiarata l'improseguibilità della procedura esecutiva e disposta la cancellazione della trascrizione del pignoramento senza ulteriori avvisi” (all. n. 11).
A tal punto, la ricorrente ha affermato il proprio interesse a che si accerti che l'atto di divisione ereditaria sopra menzionato determinata l'accettazione tacita di eredità suscettibile di trascrizione in capo ai condividenti e perciò fa desumere la qualità di eredi dei convenuti, nonostante che “dal titolo non si evince la provenienza successoria dei predetti beni” (cfr. pag.7 del ricorso) come rilevato dall'Agenzia delle Entrate che ha rifiutato la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità.
Pertanto, la ricorrente si è vista costretta ad adire l'intestato Tribunale al fine di ottenere una pronuncia giudiziale dichiarativa dell'intervenuta accettazione tacita da parte dei convenuti dell'eredità di Persona_1
Nella contumacia dei convenuti, l'Istituto ricorrente ha insisto nella domanda di accertamento nell'udienza di discussione orale dell'11/06/2025.
*****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che appresso si diranno.
Ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Si ritiene, dunque, che l'accettazione tacita possa desumersi dall'esplicazione di un'attività del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, sicché essa è implicita in tutte quelle azioni che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. e che,
2 pertanto, travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione (Cfr. Cass. n.14499/2018).
Ora, premesso che risulta documentalmente provata dagli atti di causa la legittimazione attiva sostanziale della ricorrente, avendo la stessa sottoposto a pignoramento l'immobile oggetto dell'eredità di cui si discute, va nel merito ritenuto provato che gli odierni resistenti, chiamati alla successione di non hanno provveduto ad accettarla espressamente: non Persona_1 risulta infatti trascritta alcuna accettazione, né risulta alcuna rinuncia dell'eredità. Nondimeno emerge che gli stessi hanno compiuto atti di disposizione dei beni ricevuti in successione, avendo con scrittura privata autenticata del 09/06/2005, provveduto alla divisione di taluni immobili in favore di tra i quali quelli successivamente da essa concessi a garanzia del Controparte_7
mutuo per cui è causa (ex fg. 25, part. 2810, sub. 12/13) ed oggi oggetto della procedura esecutiva n. 362/2024.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che l'accettazione dell'eredità in forma tacita “ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell'iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell'asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa” (cfr., tra le altre, Cass n.10655/2022).
L'atto di divisione del 09/06/2005 ha, perciò, comportato, di per sé, l'accettazione pura e semplice dell'eredità da parte dei convenuti, non potendo tale atto inserirsi tra gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea indicati dall'art.460 c.c. tra i poteri del chiamato all'eredità prima dell'accettazione.
Per quanto esposto risulta, pertanto, accertato che Controparte_3 Controparte_4
e hanno accettato tacitamente l'eredità di Controparte_5 Controparte_6 Persona_1
nato il [...] a [...], e deceduto il 15/06/1991.
[...]
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività in concreto svolta, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.
P.Q.M.
DICHIARA che e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
hanno accettato tacitamente l'eredità di nato il [...] a
[...] Persona_1
Palermo, e deceduto il 15/06/1991;
Dichiara trascrivibile la presente decisione.
CONDANNA e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
al pagamento in favore di delle spese di lite che
[...] Parte_1
3 liquida in solido tra lori in misura di euro 1.600,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso a Palermo, 25/06/2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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