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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2018/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania DEIANA Presidente
Elisabetta CARTA Giudice
Marta GUADALUPI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2018/2023, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa da
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VALENTINA PINNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BASTIANINA COCCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
CONVENUTO con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 17.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2023 la sig.ra ha convenuto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il sig. al fine di disciplinare il regime e le condizioni di Controparte_1
affidamento e di mantenimento delle figlie minori, ed ha dedotto: a) che dalla relazione sentimentale col -durata dall'agosto 2008 al marzo 2022- erano nate le figlie (a Sassari il CP_1 Persona_1
pagina 1 di 7 1.10.2009) e (a Sassari il 01.09.2011); b) che il rapporto si era deteriorato a causa della Persona_2 condotta dell'ex compagno che aveva intrattenuto una relazione con altra donna, e, dopo aver lasciato la casa familiare (una villetta di sua proprietà in Regione Punta Moro, nell'agro di Alghero), a cavallo degli anni 2021-2022 aveva avviato una convivenza con la medesima;
c) che la nuova condizione l'aveva costretta a rimodulare radicalmente il ménage familiare, per riuscire a coniugare le esigenze e gli impegni, scolastici ed extra scolastici (per il corso di Basket e, d'estate, quello di vela;
Persona_1
per il corso di palestra) delle ragazze con la propria attività lavorativa, a tempo pieno ed Persona_2
indeterminato, presso uno studio notarile in Alghero, di cui era dipendente dal settembre 2022; d) che, in particolare, per poter osservare l'orario di lavoro (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00), le figlie si fermavano, dopo la scuola, presso la casa del nonno paterno per il pranzo, per poi essere riaccompagnate da lei a casa nel pomeriggio, la quale provvedeva anche ad accompagnarle tutte le mattine a scuola ed a trascorrere con le ragazze anche tutti i fine settimana;
e)
l'esistenza di un ampio divario tra le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, posto che l'ex compagno poteva contare sui lauti proventi dell'agenzia di consulenza fiscale di cui era titolare, che gli garantivano infatti un considerevole tenore di vita (acquisto di beni mobili registrati, tra cui natanti, soggiorni all'estero, partecipazione a battute di caccia e pesca): f) che, nonostante l'agiatezza economica, il resistente aveva limitato il contributo al mantenimento portandolo dall'iniziale importo pari ad € 400,00 mensile (dal marzo 2022 al giugno 2022) a quello di € 300,00, sino alla sua totale omissione a partire dal mese di marzo 2023 (fatta eccezione per le utenze relative alla fornitura di gas ed elettrica), ma continuando comunque a garantire il pagamento del mutuo ipotecario di cui era gravata la casa familiare;
g) che neppure di fronte ad una frode informatica che, a fine luglio 2023, le aveva prosciugato di fatto il conto corrente presso la BNL, il resistente si era mostrato collaborativo, in quanto aveva ritenuto di contribuire unicamente offrendo la somma di € 100,00.
Sulla base di tali premesse ha quindi domandato (anche con successiva autonoma istanza del
2.08.2023), in via preliminare ed urgente, una pronuncia inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15, per garantire il sostentamento quotidiano delle figlie;
ha quindi chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori figlie, la collocazione preferenziale delle medesime presso di sé,
l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre e delle visite nel seguente modo: “le minori e si trattengano presso il Persona_1 Persona_2 padre dall'uscita di scuola alle ore 18.00, nonché alternativamente nei week end dal sabato mattina sino alla domenica sera;
i periodi di vacanza in modo paritetico e secondo i principi dell'alternanza lasciando alle parti la facoltà di prendere accordi al riguardo, o, in caso di disaccordo come segue :
pagina 2 di 7 per le festività natalizie dal 24 al 30 e dal 30 al 6 gennaio, quelle pasquali e tutte le altre civili e religiose secondo il principio dell'alternanza, per le vacanze estive per almeno due settimane anche non continuative con ciascun genitore tenuto conto del piano di ferie di ciascuno”, la determinazione del contributo al mantenimento a carico del padre non collocatario nella misura di € 450,00, oltre al
50% delle spese extra secondo il protocollo CNF.
Con ordinanza del 7.08.2023 il Giudice istruttore, in accoglimento dell'istanza promossa ex art. 473- bis.15, determinava inaudita altera parte l'obbligo del mantenimento a favore delle figlie a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili.
In data 10.12.2023 si è costituito ritualmente il resistente, il quale ha aderito alla regolamentazione dei rapporti con le figlie minori proposta dalla ricorrente, ma ha contestato radicalmente le ulteriori richieste e la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, esponendo: a) che la crisi della coppia, che viveva da lungo tempo separata in casa, si era manifestata sin dalla fine dell'anno 2020, non per la sua infedeltà ma a causa dell'incompatibilità caratteriale aggravata dalle divergenze di vedute circa l'educazione delle figlie;
b) che la rottura della relazione era stata manifestata alle figlie a far data dal febbraio 2022, allorquando di comune accordo con la ricorrente, aveva deciso di trasferirsi nell'ultimo piano della casa familiare, disposta su più livelli, per lasciare i piani inferiori nella disponibilità delle figlie e della loro madre;
c) che, invece, successivamente la ricorrente, nelle more della ricerca di altra abitazione per sé e le figlie, gli aveva chiesto di trasferirsi dal padre, ove egli continuava ad abitare, impedendogli da allora, oltretutto, di accedere anche ad altra area distante dalla casa, adibita a ricovero per cani e deposito attrezzature;
d) che la ricorrente si era rivelata incapace di gestire serenamente la rottura della loro relazione sentimentale, adottando un contegno irriguardoso nei suoi confronti, finalizzato a screditarlo agli occhi delle minori e coinvolgendo queste ultime nella conflittualità del rapporto genitoriale;
e) che il comportamento disfunzionale della aveva arrecato un Parte_1
profondo disagio anche nelle figlie, in particolare nella maggiore , la quale a partire Persona_1
dall'estate 2023 aveva iniziato a manifestare un disturbo bipolare della personalità per cui era stata ricoverata presso il reparto di Neuropsichiatria infantile;
f) che, contrariamente a quanto affermato dall'ex convivente, non aveva mai abdicato al suo ruolo genitoriale, non facendo mancare la sua presenza alle figlie (pranzando con loro, andando a riprenderle da scuola ed accompagnandole a svolgere le varie attività extrascolastiche) e lo aveva anzi intensificato dinanzi alla patologia della figlia
, nonostante l'atteggiamento sempre oppositivo della g) che sotto il profilo Persona_1 Parte_1
economico aveva contribuito alle spese familiari corrispondendo alla la somma settimanale Parte_1 di € 100,00, oltre a provvedere all'acquisto di abbigliamento, dell'attrezzatura sportiva occorrente alle pagina 3 di 7 figlie, al mutuo fondiario della casa familiare (con ratei mensili pari ad € 720,00), ed alle utenze domestiche (per il primo anno e mezzo di separazione), interrompendo il pagamento del mantenimento ordinario solo a partire dal marzo 2023 in considerazione dei tempi di permanenza delle figlie presso di sé, maggiori rispetto a quelli presso la madre;
h) che per l'intenso impegno sul fronte familiare aveva ridotto quello lavorativo con conseguente decremento significativo del fatturato della propria agenzia;
i) che la sua condizione economico-patrimoniale era ben lontana dall'agiatezza tratteggiata dalla ricorrente, in quanto poteva contare su un reddito annuo netto da lavoro autonomo pari ad € 10.250,00, su cui gravavano ingenti spese, fra le quali i ratei del mutuo fondiario della casa familiare, unico bene immobile di sua esclusiva proprietà (a differenza degli altri di cui era comproprietario unitamente al padre) ed inoltre i beni mobili registrati risultavano ormai deprezzati sul mercato;
l) che, viceversa, di diverso tenore risultava la condizione reddituale della ricorrente costituita, oltre che dall'assegno unico pari ad € 350,00, anche dal reddito mensile da lavoro dipendente a tempo indeterminato (il passaggio dal full time al part-time per le esigenze di accudimento della figlia era stato del tutto Persona_1 strumentale), il cui dato non risultava tuttavia riscontrabile documentalmente per l'omessa allegazione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022-2023.
Il resistente ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, la revoca dell'ordinanza provvisoria e urgente del 7.08.2023, e, nel merito, l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con facoltà per il padre di accedere liberamente sia nella casa coniugale sia nell'area circostante ove si trovano le proprie attrezzature ed il ricovero per cani;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre e delle visite nel seguente modo: “le minori e staranno con il padre Persona_1 Persona_2
quotidianamente dall'uscita da scuola fino alle ore 18:00 e a fine settimana alternati;
il si CP_1
occuperà quotidianamente di accompagnare a scuola, salvo diverso accordo tra i Persona_1
genitori; il principio dell'alternanza disciplinerà la permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori nelle principali festività civili e religiose dell'anno e durante le vacanze estive”; mantenimento diretto delle figlie secondo i tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 50% dell'assegno unico.
All'udienza del 21.12.2023 il Collegio, sentite le parti, ha modificato parzialmente l'ordinanza del
07.08.2023 nella parte relativa alla calendarizzazione del diritto di visita, disponendo: “la madre accompagnerà ogni giorno la minore a scuola, mentre verrà allo stato accompagnata dal Per_2 Per_1
padre il quale provvederà ad accompagnarla a scuola ove lo stato di salute lo permetta, ove Per_1
non volesse andare a scuola, la terrà presso di sé; la madre preleverà alle 13.30 da casa del Per_1
pagina 4 di 7 padre e alle ore 14.00 dall'uscita di scuola e le porterà a casa presso di lei;
il padre potrà tenere Per_2
con sé le figlie, alternativamente, la prima settimana per tre pomeriggi nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dall'ora di pranzo sino alle ore 19.00 quando le riporterà dalla madre, la settimana successiva le figlie staranno presso il padre nei pomeriggi del martedì e giovedì con gli stessi orari (dall'ora di pranzo sino alle ore 19.00), oltre al fine settimana dal sabato mattina dalle ore
10.00 (e se va scuola la preleverà prima per poterla accompagnare a scuola) sino alle ore Per_1
19.00 della domenica, si precisa che le minori potranno pernottare presso il padre se ne hanno desiderio e comunque sempre a seconda delle condizioni di salute di ”, ed ha rinviato per la Per_1 verifica dell'andamento degli incontri, in base al nuovo calendario delle visite, all'udienza del
18.04.2024, rinviata, per legittimo impedimento della difesa della ricorrente, all'udienza del
16.05.2024.
All'udienza del 16.05.2024, svolta con la modalità della trattazione scritta, il Collegio, nel prendere atto degli ultimi sviluppi della vicenda processuale emergente dalle note difensive di entrambe le parti
(quanto alla ricorrente: trasferimento a Roma con entrambe le figlie per garantire ad le Persona_1
migliori cure specialistiche;
quanto al resistente: ferma opposizione a tale trasferimento con nuova istanza di collocazione delle minori presso di sé) ha incaricato da una lato i Servizi Sociali del Comune di Alghero per l'ascolto delle minori finalizzato a conoscere la loro volontà sul trasferimento a Roma e le loro esigenze circa il definitivo assetto abitativo a seguito della crisi familiare, dall'altro l'AOU di
Sassari-Servizio Neuropsichiatria infantile (subentrato al medico specialista -inizialmente incaricato dal
Tribunale- che aveva in cura ) per riferire circa le eventuali conseguenze in termini di Persona_1
stabilità psicologica sulla ragazza del trasferimento a Roma, rinviando la causa all'udienza del
26.09.2024.
In data 20.09.2024 e 07.10.2024 sono state depositate le relazioni specialistiche, rispettivamente, del
Dipartimento di Salute mentale-SC Neuropsichiatria infantile dell'ADL di Sassari e dei Servizi Sociali del Comune di Alghero, che hanno riferito concordemente sulla volontà espressa da entrambe le minori di voler continuare a vivere ad Alghero, rifiutando l'idea del trasferimento a Roma.
All'udienza del 23.10.2024 (proveniente la causa dall'udienza del 26.09.2024, non tenutasi per rinvio chiesto -per legittimo impedimento del ricorrente- e rinviata alla data del 17.10.2024, a sua volta rinviata d'ufficio all'udienza del 23.10.2024) le parti sono comparse davanti al Giudice istruttore rappresentando l'avvio di trattative per un componimento bonario della vertenza, in merito al quale esse hanno preannunciato una radicale modifica delle originarie istanze (collocamento delle minori figlie presso il padre con conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultimo, trasferimento pagina 5 di 7 della madre in altro alloggio con conseguente revisione del calendario delle visite da parte della madre e del mantenimento da corrispondere da parte di quest'ultima) e la causa è stata rinviata al 4.02.2025.
All'udienza del 4.02.2024 il Giudice istruttore, preso atto del mancato perfezionamento dell'accordo, ha rinviato la causa all'udienza del 18.03.2024 per la comparizione personale delle parti, slittata d'ufficio al 17.04.2025.
All'udienza del 17.04.2025 le parti, comparse personalmente davanti al Giudice istruttore, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie dal seguente tenore:
“I. le minori e sono affidate in regime di affido condiviso a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocazione privilegiata presso il padre;
II. l'immobile sito in Alghero Regione Punta Moro, di proprietà esclusiva del Signor è CP_1
assegnato in uso esclusivo al padre delle minori, che continuerà a coabitare con le figlie;
III. la Signora trasferirà la residenza in altro immobile, impegnandosi a rilasciare la Parte_1
casa familiare libera da persone e cose, nella disponibilità esclusiva del entro la data del CP_1
15.05.2025;
IV. le minori e staranno con la madre quando vorranno e in ogni caso, Persona_1 Persona_2
salvo differenti accordi assunti dai genitori, secondo la seguente disciplina:
I e III settimana del mese: il Lunedì dal termine delle lezioni scolastiche, il Martedì e il Mercoledì staranno con il (con pernottamento); il Giovedì, il Venerdì e il Sabato fino al Lunedì mattina Pt_2
(con pernottamento) staranno con la (che provvederà pertanto ad accompagnarle a scuola); Pt_3
II e IV settimana del mese: il Lunedì e il Martedì staranno con il (con pernottamento); il Pt_2
Mercoledì (dopo le ore 18:00, quando la madre conclude l'orario lavorativo) staranno con la Pt_3
fino al venerdì dall'uscita da scuola quando saranno prelevate dal per stare con lui il weekend Pt_2
fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
-Nel periodo non scolastico, la disciplina sarà la medesima. Il principio dell'alternanza disciplinerà la permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori nelle principali festività civili e religiose dell'anno e durante le vacanze estive, secondo tempi e modalità da concordarsi annualmente entro la fine dell'anno scolastico;
V. la madre delle minori corrisponderà mensilmente al genitore collocatario entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
l'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e sarà comunque incrementato nel suo ammontare nel momento in cui sarà integrata la posizione lavorativa – reddituale della Signora Parte_1
pagina 6 di 7 VI. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie nell'interesse delle minori figlie, con applicazione del Protocollo licenziato dal CNF cui il Tribunale di Sassari aderisce;
VII. l'assegno unico universale erogato dall'INPS in favore delle minori sarà riscosso da ciascun genitore nella misura del 50%;
VIII. ogni altra forma di contributo e/o indennità di natura assistenziale e/o sanitaria eventualmente erogati in favore della minore , comprese eventuali pensioni e/o indennità di Persona_3
frequenza e quant'altro in favore della stessa, sarà riscossa in via esclusiva dal padre Controparte_1
e da quest'ultimo gestita in favore delle esigenze della minore.
IX. Spese del procedimento interamente compensate”.
Il Giudice istruttore, preso atto, ha rimesso la decisione al Collegio.
*
Il Tribunale, in composizione collegiale, valutato che le condizioni dell'affidamento, collocamento prevalente e del mantenimento delle figlie minori indicate dalle parti nell'accordo sottoscritto all'udienza del 17.04.2025 (il cui contenuto è sopra riportato) sono adeguate all'interesse primario delle minori, in quanto frutto di una lunga e fruttuosa trattativa delle parti che gli ha consentito di addivenire a reciproche concessioni e sacrifici personali, nell'interesse -da entrambi i genitori perseguito- di garantire il benessere delle figlie, dispone in conformità.
P.Q.M.
1) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 17.04.2025 come riportate in parte motiva.
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 20.05.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Stefania DEIANA Presidente
Elisabetta CARTA Giudice
Marta GUADALUPI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2018/2023, avente per oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa da
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VALENTINA PINNA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BASTIANINA COCCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
CONVENUTO con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 17.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2023 la sig.ra ha convenuto dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il sig. al fine di disciplinare il regime e le condizioni di Controparte_1
affidamento e di mantenimento delle figlie minori, ed ha dedotto: a) che dalla relazione sentimentale col -durata dall'agosto 2008 al marzo 2022- erano nate le figlie (a Sassari il CP_1 Persona_1
pagina 1 di 7 1.10.2009) e (a Sassari il 01.09.2011); b) che il rapporto si era deteriorato a causa della Persona_2 condotta dell'ex compagno che aveva intrattenuto una relazione con altra donna, e, dopo aver lasciato la casa familiare (una villetta di sua proprietà in Regione Punta Moro, nell'agro di Alghero), a cavallo degli anni 2021-2022 aveva avviato una convivenza con la medesima;
c) che la nuova condizione l'aveva costretta a rimodulare radicalmente il ménage familiare, per riuscire a coniugare le esigenze e gli impegni, scolastici ed extra scolastici (per il corso di Basket e, d'estate, quello di vela;
Persona_1
per il corso di palestra) delle ragazze con la propria attività lavorativa, a tempo pieno ed Persona_2
indeterminato, presso uno studio notarile in Alghero, di cui era dipendente dal settembre 2022; d) che, in particolare, per poter osservare l'orario di lavoro (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00), le figlie si fermavano, dopo la scuola, presso la casa del nonno paterno per il pranzo, per poi essere riaccompagnate da lei a casa nel pomeriggio, la quale provvedeva anche ad accompagnarle tutte le mattine a scuola ed a trascorrere con le ragazze anche tutti i fine settimana;
e)
l'esistenza di un ampio divario tra le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali, posto che l'ex compagno poteva contare sui lauti proventi dell'agenzia di consulenza fiscale di cui era titolare, che gli garantivano infatti un considerevole tenore di vita (acquisto di beni mobili registrati, tra cui natanti, soggiorni all'estero, partecipazione a battute di caccia e pesca): f) che, nonostante l'agiatezza economica, il resistente aveva limitato il contributo al mantenimento portandolo dall'iniziale importo pari ad € 400,00 mensile (dal marzo 2022 al giugno 2022) a quello di € 300,00, sino alla sua totale omissione a partire dal mese di marzo 2023 (fatta eccezione per le utenze relative alla fornitura di gas ed elettrica), ma continuando comunque a garantire il pagamento del mutuo ipotecario di cui era gravata la casa familiare;
g) che neppure di fronte ad una frode informatica che, a fine luglio 2023, le aveva prosciugato di fatto il conto corrente presso la BNL, il resistente si era mostrato collaborativo, in quanto aveva ritenuto di contribuire unicamente offrendo la somma di € 100,00.
Sulla base di tali premesse ha quindi domandato (anche con successiva autonoma istanza del
2.08.2023), in via preliminare ed urgente, una pronuncia inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15, per garantire il sostentamento quotidiano delle figlie;
ha quindi chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle minori figlie, la collocazione preferenziale delle medesime presso di sé,
l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre e delle visite nel seguente modo: “le minori e si trattengano presso il Persona_1 Persona_2 padre dall'uscita di scuola alle ore 18.00, nonché alternativamente nei week end dal sabato mattina sino alla domenica sera;
i periodi di vacanza in modo paritetico e secondo i principi dell'alternanza lasciando alle parti la facoltà di prendere accordi al riguardo, o, in caso di disaccordo come segue :
pagina 2 di 7 per le festività natalizie dal 24 al 30 e dal 30 al 6 gennaio, quelle pasquali e tutte le altre civili e religiose secondo il principio dell'alternanza, per le vacanze estive per almeno due settimane anche non continuative con ciascun genitore tenuto conto del piano di ferie di ciascuno”, la determinazione del contributo al mantenimento a carico del padre non collocatario nella misura di € 450,00, oltre al
50% delle spese extra secondo il protocollo CNF.
Con ordinanza del 7.08.2023 il Giudice istruttore, in accoglimento dell'istanza promossa ex art. 473- bis.15, determinava inaudita altera parte l'obbligo del mantenimento a favore delle figlie a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili.
In data 10.12.2023 si è costituito ritualmente il resistente, il quale ha aderito alla regolamentazione dei rapporti con le figlie minori proposta dalla ricorrente, ma ha contestato radicalmente le ulteriori richieste e la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente, esponendo: a) che la crisi della coppia, che viveva da lungo tempo separata in casa, si era manifestata sin dalla fine dell'anno 2020, non per la sua infedeltà ma a causa dell'incompatibilità caratteriale aggravata dalle divergenze di vedute circa l'educazione delle figlie;
b) che la rottura della relazione era stata manifestata alle figlie a far data dal febbraio 2022, allorquando di comune accordo con la ricorrente, aveva deciso di trasferirsi nell'ultimo piano della casa familiare, disposta su più livelli, per lasciare i piani inferiori nella disponibilità delle figlie e della loro madre;
c) che, invece, successivamente la ricorrente, nelle more della ricerca di altra abitazione per sé e le figlie, gli aveva chiesto di trasferirsi dal padre, ove egli continuava ad abitare, impedendogli da allora, oltretutto, di accedere anche ad altra area distante dalla casa, adibita a ricovero per cani e deposito attrezzature;
d) che la ricorrente si era rivelata incapace di gestire serenamente la rottura della loro relazione sentimentale, adottando un contegno irriguardoso nei suoi confronti, finalizzato a screditarlo agli occhi delle minori e coinvolgendo queste ultime nella conflittualità del rapporto genitoriale;
e) che il comportamento disfunzionale della aveva arrecato un Parte_1
profondo disagio anche nelle figlie, in particolare nella maggiore , la quale a partire Persona_1
dall'estate 2023 aveva iniziato a manifestare un disturbo bipolare della personalità per cui era stata ricoverata presso il reparto di Neuropsichiatria infantile;
f) che, contrariamente a quanto affermato dall'ex convivente, non aveva mai abdicato al suo ruolo genitoriale, non facendo mancare la sua presenza alle figlie (pranzando con loro, andando a riprenderle da scuola ed accompagnandole a svolgere le varie attività extrascolastiche) e lo aveva anzi intensificato dinanzi alla patologia della figlia
, nonostante l'atteggiamento sempre oppositivo della g) che sotto il profilo Persona_1 Parte_1
economico aveva contribuito alle spese familiari corrispondendo alla la somma settimanale Parte_1 di € 100,00, oltre a provvedere all'acquisto di abbigliamento, dell'attrezzatura sportiva occorrente alle pagina 3 di 7 figlie, al mutuo fondiario della casa familiare (con ratei mensili pari ad € 720,00), ed alle utenze domestiche (per il primo anno e mezzo di separazione), interrompendo il pagamento del mantenimento ordinario solo a partire dal marzo 2023 in considerazione dei tempi di permanenza delle figlie presso di sé, maggiori rispetto a quelli presso la madre;
h) che per l'intenso impegno sul fronte familiare aveva ridotto quello lavorativo con conseguente decremento significativo del fatturato della propria agenzia;
i) che la sua condizione economico-patrimoniale era ben lontana dall'agiatezza tratteggiata dalla ricorrente, in quanto poteva contare su un reddito annuo netto da lavoro autonomo pari ad € 10.250,00, su cui gravavano ingenti spese, fra le quali i ratei del mutuo fondiario della casa familiare, unico bene immobile di sua esclusiva proprietà (a differenza degli altri di cui era comproprietario unitamente al padre) ed inoltre i beni mobili registrati risultavano ormai deprezzati sul mercato;
l) che, viceversa, di diverso tenore risultava la condizione reddituale della ricorrente costituita, oltre che dall'assegno unico pari ad € 350,00, anche dal reddito mensile da lavoro dipendente a tempo indeterminato (il passaggio dal full time al part-time per le esigenze di accudimento della figlia era stato del tutto Persona_1 strumentale), il cui dato non risultava tuttavia riscontrabile documentalmente per l'omessa allegazione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022-2023.
Il resistente ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, la revoca dell'ordinanza provvisoria e urgente del 7.08.2023, e, nel merito, l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con facoltà per il padre di accedere liberamente sia nella casa coniugale sia nell'area circostante ove si trovano le proprie attrezzature ed il ricovero per cani;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre e delle visite nel seguente modo: “le minori e staranno con il padre Persona_1 Persona_2
quotidianamente dall'uscita da scuola fino alle ore 18:00 e a fine settimana alternati;
il si CP_1
occuperà quotidianamente di accompagnare a scuola, salvo diverso accordo tra i Persona_1
genitori; il principio dell'alternanza disciplinerà la permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori nelle principali festività civili e religiose dell'anno e durante le vacanze estive”; mantenimento diretto delle figlie secondo i tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
oltre al 50% delle spese straordinarie ed il 50% dell'assegno unico.
All'udienza del 21.12.2023 il Collegio, sentite le parti, ha modificato parzialmente l'ordinanza del
07.08.2023 nella parte relativa alla calendarizzazione del diritto di visita, disponendo: “la madre accompagnerà ogni giorno la minore a scuola, mentre verrà allo stato accompagnata dal Per_2 Per_1
padre il quale provvederà ad accompagnarla a scuola ove lo stato di salute lo permetta, ove Per_1
non volesse andare a scuola, la terrà presso di sé; la madre preleverà alle 13.30 da casa del Per_1
pagina 4 di 7 padre e alle ore 14.00 dall'uscita di scuola e le porterà a casa presso di lei;
il padre potrà tenere Per_2
con sé le figlie, alternativamente, la prima settimana per tre pomeriggi nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dall'ora di pranzo sino alle ore 19.00 quando le riporterà dalla madre, la settimana successiva le figlie staranno presso il padre nei pomeriggi del martedì e giovedì con gli stessi orari (dall'ora di pranzo sino alle ore 19.00), oltre al fine settimana dal sabato mattina dalle ore
10.00 (e se va scuola la preleverà prima per poterla accompagnare a scuola) sino alle ore Per_1
19.00 della domenica, si precisa che le minori potranno pernottare presso il padre se ne hanno desiderio e comunque sempre a seconda delle condizioni di salute di ”, ed ha rinviato per la Per_1 verifica dell'andamento degli incontri, in base al nuovo calendario delle visite, all'udienza del
18.04.2024, rinviata, per legittimo impedimento della difesa della ricorrente, all'udienza del
16.05.2024.
All'udienza del 16.05.2024, svolta con la modalità della trattazione scritta, il Collegio, nel prendere atto degli ultimi sviluppi della vicenda processuale emergente dalle note difensive di entrambe le parti
(quanto alla ricorrente: trasferimento a Roma con entrambe le figlie per garantire ad le Persona_1
migliori cure specialistiche;
quanto al resistente: ferma opposizione a tale trasferimento con nuova istanza di collocazione delle minori presso di sé) ha incaricato da una lato i Servizi Sociali del Comune di Alghero per l'ascolto delle minori finalizzato a conoscere la loro volontà sul trasferimento a Roma e le loro esigenze circa il definitivo assetto abitativo a seguito della crisi familiare, dall'altro l'AOU di
Sassari-Servizio Neuropsichiatria infantile (subentrato al medico specialista -inizialmente incaricato dal
Tribunale- che aveva in cura ) per riferire circa le eventuali conseguenze in termini di Persona_1
stabilità psicologica sulla ragazza del trasferimento a Roma, rinviando la causa all'udienza del
26.09.2024.
In data 20.09.2024 e 07.10.2024 sono state depositate le relazioni specialistiche, rispettivamente, del
Dipartimento di Salute mentale-SC Neuropsichiatria infantile dell'ADL di Sassari e dei Servizi Sociali del Comune di Alghero, che hanno riferito concordemente sulla volontà espressa da entrambe le minori di voler continuare a vivere ad Alghero, rifiutando l'idea del trasferimento a Roma.
All'udienza del 23.10.2024 (proveniente la causa dall'udienza del 26.09.2024, non tenutasi per rinvio chiesto -per legittimo impedimento del ricorrente- e rinviata alla data del 17.10.2024, a sua volta rinviata d'ufficio all'udienza del 23.10.2024) le parti sono comparse davanti al Giudice istruttore rappresentando l'avvio di trattative per un componimento bonario della vertenza, in merito al quale esse hanno preannunciato una radicale modifica delle originarie istanze (collocamento delle minori figlie presso il padre con conseguente assegnazione della casa familiare a quest'ultimo, trasferimento pagina 5 di 7 della madre in altro alloggio con conseguente revisione del calendario delle visite da parte della madre e del mantenimento da corrispondere da parte di quest'ultima) e la causa è stata rinviata al 4.02.2025.
All'udienza del 4.02.2024 il Giudice istruttore, preso atto del mancato perfezionamento dell'accordo, ha rinviato la causa all'udienza del 18.03.2024 per la comparizione personale delle parti, slittata d'ufficio al 17.04.2025.
All'udienza del 17.04.2025 le parti, comparse personalmente davanti al Giudice istruttore, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie dal seguente tenore:
“I. le minori e sono affidate in regime di affido condiviso a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocazione privilegiata presso il padre;
II. l'immobile sito in Alghero Regione Punta Moro, di proprietà esclusiva del Signor è CP_1
assegnato in uso esclusivo al padre delle minori, che continuerà a coabitare con le figlie;
III. la Signora trasferirà la residenza in altro immobile, impegnandosi a rilasciare la Parte_1
casa familiare libera da persone e cose, nella disponibilità esclusiva del entro la data del CP_1
15.05.2025;
IV. le minori e staranno con la madre quando vorranno e in ogni caso, Persona_1 Persona_2
salvo differenti accordi assunti dai genitori, secondo la seguente disciplina:
I e III settimana del mese: il Lunedì dal termine delle lezioni scolastiche, il Martedì e il Mercoledì staranno con il (con pernottamento); il Giovedì, il Venerdì e il Sabato fino al Lunedì mattina Pt_2
(con pernottamento) staranno con la (che provvederà pertanto ad accompagnarle a scuola); Pt_3
II e IV settimana del mese: il Lunedì e il Martedì staranno con il (con pernottamento); il Pt_2
Mercoledì (dopo le ore 18:00, quando la madre conclude l'orario lavorativo) staranno con la Pt_3
fino al venerdì dall'uscita da scuola quando saranno prelevate dal per stare con lui il weekend Pt_2
fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
-Nel periodo non scolastico, la disciplina sarà la medesima. Il principio dell'alternanza disciplinerà la permanenza delle minori presso ciascuno dei genitori nelle principali festività civili e religiose dell'anno e durante le vacanze estive, secondo tempi e modalità da concordarsi annualmente entro la fine dell'anno scolastico;
V. la madre delle minori corrisponderà mensilmente al genitore collocatario entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
l'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e sarà comunque incrementato nel suo ammontare nel momento in cui sarà integrata la posizione lavorativa – reddituale della Signora Parte_1
pagina 6 di 7 VI. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie nell'interesse delle minori figlie, con applicazione del Protocollo licenziato dal CNF cui il Tribunale di Sassari aderisce;
VII. l'assegno unico universale erogato dall'INPS in favore delle minori sarà riscosso da ciascun genitore nella misura del 50%;
VIII. ogni altra forma di contributo e/o indennità di natura assistenziale e/o sanitaria eventualmente erogati in favore della minore , comprese eventuali pensioni e/o indennità di Persona_3
frequenza e quant'altro in favore della stessa, sarà riscossa in via esclusiva dal padre Controparte_1
e da quest'ultimo gestita in favore delle esigenze della minore.
IX. Spese del procedimento interamente compensate”.
Il Giudice istruttore, preso atto, ha rimesso la decisione al Collegio.
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Il Tribunale, in composizione collegiale, valutato che le condizioni dell'affidamento, collocamento prevalente e del mantenimento delle figlie minori indicate dalle parti nell'accordo sottoscritto all'udienza del 17.04.2025 (il cui contenuto è sopra riportato) sono adeguate all'interesse primario delle minori, in quanto frutto di una lunga e fruttuosa trattativa delle parti che gli ha consentito di addivenire a reciproche concessioni e sacrifici personali, nell'interesse -da entrambi i genitori perseguito- di garantire il benessere delle figlie, dispone in conformità.
P.Q.M.
1) conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 17.04.2025 come riportate in parte motiva.
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 20.05.2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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