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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/04/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 631/2024, vertente
TRA
, C.F.: , nato a [...] in data [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Fratelli Cervi n. 25 ed elettivamente domiciliato in Sciacca (AG), nella Via
Salita Loreto n. 85, presso lo studio dell'Avv. Carmela Santangelo, che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nata a Sciacca (AG) in [...] Controparte_1 C.F._2
2.12.1983, ivi residente nella via Fratelli Cervi n. 25, ed elettivamente domiciliata in Sciacca
(AG) nella Via Rodolfo Morandi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Alfonso Maria
Marchese, che la difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Resistente
Con l'intervento necessario
Del Pubblico Ministero in sede.
Interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale e contestuale richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano insistendo nell'accoglimento del ricorso, parte ricorrente insistendo nel contenuto dell'istanza del 2.1.2025 ; a scioglimento della riserva
1 assunta, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, ha concluso, dando parere favorevole in data 25.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.9.2024, il ricorrente , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con la IG.ra , in Sciacca (AG) in data Controparte_1
11.9.2010, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sciacca al n. 173 Parte
II Serie A Anno 2010 Ufficio 1, deduceva che:
- dalla loro unione erano nati due figli: nata a [...], il [...], Persona_1
e , nato a [...], il [...]; Persona_2
- dopo un iniziale periodo di serenità, il rapporto coniugale iniziava a deteriorarsi a causa di divergenze caratteriali che portavano ad un allontanamento e disinteresse reciproco;
- veniva meno tra i coniugi l'affectio coniugalis, rendendo intollerabile la convivenza, motivo per il quale il IG. in data 10.9.2024 si trasferiva presso una nuova Pt_1 abitazione, comunicando alla IG.ra il nuovo indirizzo e Controparte_1 continuando a mantenere i rapporti con la stessa e con i figli;
- la casa coniugale sita in Sciacca, nella via Fratelli Cervi n. 25, di proprietà del IG.
, allo stato era abitata dalla IG. e dai figli;
Pt_1 _1
- il IG. era titolare di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati;
Pt_1
- lo stesso pagava mensilmente il mutuo della prima casa pari ad euro 399,35, in relazione all'immobile sito in Sciacca nella via Fratelli Cervi n. 25;
- il IG. , costretto ad andare via di casa a causa dell'insostenibile convivenza con Pt_1 la moglie, dovrà sostenere mensilmente il canone di affitto;
- lo stesso svolgeva l'attività lavorativa di elettricista con un reddito annuo di circa
12.000,00 euro.
Il ricorrente, pertanto, chiedendo all'On.le Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi ed esperimento del tentativo di conciliazione, rassegnava le seguenti conclusioni:
- “dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, rimanendo reciprocamente liberi dall'obbligo della convivenza e ad ogni
[...] altro obbligo legato al rapporto di coniugio;
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'emissione di ogni idoneo provvedimento anche in ordine alle annotazioni da effettuarsi presso il Comune di
Sciacca;
2 - ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento personale;
- i figli minori e venissero affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi Per_1 Per_2 con collocazione prevalente, abitazione e residenza anagrafica presso la madre nella casa sita in Sciacca nella via Fratelli Cervi n. 25 di proprietà del IG. , Pt_1 assumendo di comune accordo le decisione di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- il padre potrà tenere i figli con sé tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori;
- i figli dovranno seguire un percorso psicologico al fine di superare il cambiamento;
- definisce, altresì, le modalità di risoluzione di eventuali contrasti nella fruizione del tempo insieme ai figli;
- verserà, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma pari ad euro 250,00 entro il decimo giorno di ogni mese;
- corrisponderà alla IG.ra una somma pari ad euro 189.20, ovvero la metà _1 dell'assegno unico;
- le spese mediche, di istruzione e di viaggio dei minori saranno affrontate da entrambi
i coniugi in ragione della metà, previo consenso di entrambi;
- la casa coniugale, sita in Sciacca nella via Fratelli Cervi n. 25, sarà assegnata alla IG.ra , la quale provvederà a tutte le spese di ordinaria amministrazione;
_1
- la IG.ra si impegna a procedere alla voltura di tutte le utenze domestiche _1 nonché a lasciare la casa di proprietà del IG. non appena i figli Pt_1 raggiungeranno la maggiore età;
- la IG.ra si impegna a non ospitare in casa un nuovo compagno, al fine _1 di non turbare il benessere psichico dei propri figli;
- i coniugi si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e della carta d'identità validi anche per l'espatrio per i figli minori.
Con decreto del Presidente del 24.9.2024, veniva fissata udienza di comparizione dei coniugi.
In data 29.11.2024, si costituiva in giudizio la IG.ra , adducendo che: Controparte_1
- la presente controversia fosse dovuta non a mere divergenze caratteriali, quanto ad illegittimi e reiterati comportamenti ed atteggiamenti di controparte, disinteressata
3 alle dinamiche familiari ma eccessivamente attenta alle spese e al risparmio domestico;
- priva di pregio giuridico fosse l'avversa pretesa secondo cui la stessa avrebbe dovuto abbandonare l'abitazione coniugale una volta che i figli avranno raggiunto la maggiore età;
- il contributo proposto a titolo di mantenimento dei figli minori, pari a complessivi euro 250,00, fosse alquanto risibile.
Pertanto, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, autorizzare i coniugi a vivere separati, emettendo i provvedimenti provvisori ed urgenti in tema di assegnazione della casa coniugale e contribuzione al mantenimento dei figli minori.
In via principale, dichiarare la separazione personale tra i coniugi Controparte_1
e (in epigrafe compiutamente identificati), alle condizioni sopra compiutamente Parte_1 esposte.
Nel merito, ritenere e dichiarare, per le ragioni sopra compiutamente espresse in parte motiva, che la separazione è addebitabile esclusivamente al IG. e, per l'effetto, Parte_1 emettere statuizione di addebito a suo carico.
Ritenere e dichiarare, per le ragioni compiutamente esposte in parte motiva, insufficiente/inidonea la somma di € 250,00 mensili a titolo di contribuzione al mantenimento per entrambi i figli minori proposta dal ricorrente e, per l'effetto, obbligare il IG.
[...]
(in epigrafe compiutamente identificato) a contribuire al mantenimento dei figli con il Pt_1 pagamento della somma di almeno €.400,00 mensili (da corrispondersi direttamente in favore della IG.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese), Controparte_1 oltre il 50% delle spese straordinarie per come individuate dal Protocollo/Linee Guida elaborate dal CNF il 29.11.2017-.
Ritenere e dichiarare, il diritto della IG.ra a percepire, direttamente Controparte_1 dall' il 100% delle somme dovute a titolo di c.d. assegno unico, e ciò in aggiunta al CP_2 quantum stabilito a titolo di contributo al mantenimento.
Subordinatamente, in ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda ed atteso che, allo stato, l'assegno unico viene incassato integralmente dal IG. , ritenere e Pt_1 dichiarare, il diritto della IG.ra a percepire, direttamente dall' il Controparte_1 CP_2
50% delle somme dovute a titolo di c.d. assegno unico, e ciò in aggiunta al quantum stabilito
a titolo di contributo al mantenimento.
Decorso il termine dilatorio previsto dalla Legge, dichiarare la cessazione degli effetti
4 civili del matrimonio concordatario contratto a Sciacca (AG) in data 11.09.2010 e trascritto al registro del Comune di Sciacca al n.173 Parte II seri A, Anno 2010, con l'emissione di ogni ritenuto provvedimento.”
Con istanza del 2.1.2025, le parti congiuntamente chiedevano la trasformazione del procedimento da separazione giudiziale a consensuale, all'uopo sostenendo che, nelle more del presente procedimento, i coniugi erano addivenuti alla determinazione di separarsi consensualmente alle condizioni dagli stessi concordate, ovvero:
- “i coniugi e rimangono reciprocamente liberi Parte_1 Controparte_1 dall'obbligo della convivenza e ad ogni altro obbligo legato al rapporto di coniugio;
- ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale;
- i minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_1 Persona_2
02.09.2015) vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente, abitazione e residenza anagrafica presso la madre nella casa sita in Sci acca in Via
Fratelli Cervi n. 25 (immobile di proprietà del IG. ), assumendo di comune accordo le Pt_1 decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- il padre potrà tenere con sé i figli tutte le volte che vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori.
Fatto salvo quanto sopra, in caso di contrasto, ovvero di impegni di ciascuno dei coniugi,
e per evitare qualsiasi tipo di alterazione dei rapporti genitoriali nei confronti dei minori, si osserveranno le seguenti modalità:
1. a settimane alterne il padre preleverà i minori il sabato alle ore 10:00 e li terrà con sé sino alla domenica alle ore 20:30, quando li riaccompagnerà presso la madre al suo domicilio;
2. le parti prevedono che il padre potrà visitare nelle ore pomeridiane i figli ogni velta che ne farà richiesta e secondo gli impegni scolastici degli stessi;
3. ogni mercoledì il IG. preleverà i figli all'uscita da scuola per riaccompagnarli Pt_1 alle ore 20:30 presso il domicilio della madre;
4. i figli trascorreranno alternativamente con uno dei genitori le feste comandate e quelle principali iniziando il primo anno con il padre il periodo di Natale nei giorni dal 24 dicembre al 26 dicembre e con la madre il Capodanno dal 31 dicembre al 2 genn aio;
e così per quanto riguarda le altre successive feste comandate (Epifania/2 febbraio, Pasqua/Pasquetta, 25
5 Aprile/1 Maggio);
5. durante il periodo delle ferie estive, si conviene che i minori trascorreranno con il padre un periodo anche non continuativo di 15 giorni coincidente, ove possibile, con le ferie lavorative dello stesso, periodo di ferie da comunicarsi alla madre antic ipatamente almeno 15 giorni prima;
6. si conviene, altresì, che in caso di allontanamento temporaneo dei figli dal domicilio quando trovasi insieme all'uno o all'altro genitore, ogni coniuge dovrà preventivamente informare l'altro del luogo e della durata dell'allontanamento, lasciando alme no un recapito telefonico giornaliero e quant'altro utile e necessario per notiziare l'altro coniuge;
7. il IG. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori verserà Parte_1 la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00) da corrispondersi entro il decimo giorno di ogni mese mediante accredito su IBAN a comunicarsi ed intestato alla IG .ra ; _1
8. il IG. , allo stato, percepisce € 378,40 circa (trecentosettantotto/40) mensili a Pt_1 titolo di c.d. assegno unico e si impegna a versare il 100% di essa somma in favore della IG.ra
, ciò eseguendo sempre a mezzo bonifico bancario sul medes imo IBAN;
_1
9. precisano le parti che, qualora l'assegno unico dovesse essere revocato e/o ridotto verranno riviste le condizioni di mantenimento in favore dei figli minori;
10. oltre alla somma stabilita a titolo di contributo per il mantenimento dei minori si pattuisce che le spese straordinarie dei minori saranno affrontate da entrambi i coniugi in ragione della metà cadauno (rimandandosi per l'individuazione e la regolamen tazione di esse spese al protocollo redatto dall'Osservatorio per la giustizia civile del Distretto di Palermo che si allega), impegnandosi le parti ad esibire, ove richiesto, i documenti giustificativi di esse spese;
11. la casa coniugale (sita in Sciacca, nella Via Fratelli Cervi) di proprietà del IG. Pt_1 viene assegnata alla IG.ra che ivi continuerà ad abitare unitamente ai figli, _1 impegnandosi la stessa a provvedere a tutte le spese di ordinaria ammini strazione lasciando libero da ogni responsabilità il IG. ; Pt_1
12. la IG.ra si impegna a procedere alla voltura di tutte le utenze _1 domestiche, oggi intestate al IG. , il prima possibile e, comunque, entro giorni 30 dalla Pt_1 comunicazione dell'omologa della separazione;
13. il IG. preleverà dalla casa coniugale solo i suoi effetti personali lasciando Pt_1 tutto l'arredo ivi presente;
14. la IG.ra si impegna a lasciare la casa di proprietà del IG. nel _1 Pt_1 momento in cui i figli raggiungeranno l'indipendenza economica;
6 15. i coniugi si rilasciano reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e della Carta di identità validi anche per l'espatrio per i figli minori. ”
Alla luce dell'istanza presentata congiuntamente da entrambe le parti, le stesse rassegnavano le seguenti conclusioni chiedendo che “l'On. Tribunale omologasse la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui sopra, emettendo ogni altro provvedimento consequenziale o necessario.
Decorso il termine dilatorio previsto dalla Legge, rimettere la causa sul ruolo al fine di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Sciacca
(AG) in data 11.09.2010 e trascritto al registro del Comune di Sciacca al n. 173 Parte Il serie
A, Anno 2010, alle medesime condizioni omologate in sede di separazione, con l'emissione di ogni ritenuto provvedimento. Spese compensate.”
Con note di trattazione scritta del 13.1.2025, il ricorrente depositava dichiarazione di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza del
15/01/2025, di non volersi riconciliare, ed insistere nell'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 22.1.2025, il Giudice, viste le note depositate dalle parti con le quali chiedevano disporsi la trasformazione del presente giudizio in separazione consensuale, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva, dando parere favorevole in data 25.1.2025.
Nel merito.
Alla luce dell'esposizione dei fatti e in particolar modo della richiesta congiunta dei coniugi, al fine di ottenere la trasformazione del titolo da giudiziale a consensuale, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Non è dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emersa, dalle rispettive allegazioni, l'intollerabilità della convivenza e la sussistenza di una crisi tale ad escludere, allo stato, la possibilità di una ricostituzione di una comunione di intenti e di sentimenti.
Sono pertanto integrati gli estremi per la pronuncia della separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
Le conclusioni congiunte avanzate dalle parti possono essere accolte dal Collegio, atteso che non sono contrarie a norme imperative di legge e di ordine pubblico matrimoniale e familiare e possono essere poste alla base della decisione.
In ordine alle spese del presente giudizio, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese, che pertanto andranno compensate integralmente tra le parti.
7 Il Tribunale, inoltre, preso atto che le parti anche nell'accordo di separazione consensuale versato in atti hanno chiesto che decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il procedimento venisse rimesso sul ruolo al fine di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Sciacca in data 11/9/2010 alle medesime condizioni omologate in sede di separazione con l'emissione di ogni ritenuto provvedimento, emette contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo che segue al presente provvedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni domanda diversa, eccezione e deduzione disattesa:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, , C.F.: Parte_1
, nato a [...] in data [...], e C.F._1 _1
, C.F.: , nata a [...] in data [...],
[...] C.F._2 che hanno celebrato matrimonio civile in Sciacca in data 11.9.2010, trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Sciacca al n. 173 Parte II Serie A
Anno 2010 Ufficio 1, autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
b) provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, così come da istanza congiunta del
2.1.2025, riportate in parte motiva;
c) manda al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
d) compensa le spese tra le parti.
e) Rimette sul ruolo il procedimento per la prosecuzione, con separata ordinanza,
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Sciacca, del 2/4/2025.
Il Giudice Est.
Dott.ssa Veronica Messana
Il Presidente
Dott. Antonio Tricoli
8 TRIBUNALE DI SCIACCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di conIGlio, composto dai seguenti Magistrati:
- Dr. Antonio Tricoli Pres.
- Dott.ssa Valentina Del Rio Giudice
- Dott.ssa Veronica Messana Giudice Est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 631/2024, vertente tra
, C.F.: , nato a [...] in data [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via Fratelli Cervi n. 25 ed elettivamente domiciliato in Sciacca (AG), nella Via
Salita Loreto n. 85, presso lo studio dell'Avv. Carmela Santangelo, che lo difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , nata a Sciacca (AG) in [...] Controparte_1 C.F._2
2.12.1983, ivi residente nella via Fratelli Cervi n. 25, ed elettivamente domiciliata in Sciacca
(AG) nella Via Rodolfo Morandi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Alfonso Maria
Marchese, che la difende e rappresenta giusto mandato depositato in atti;
Resistente
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero in sede.
Letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo;
vista la sentenza emessa in pari data con cui è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi stabilite;
visto l'articolo 473 bis 49 c.p.c., primo comma, in ragione del quale negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale dei coniugi le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e l e domande a questa connesse e che le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la
9 separazione personale;
rilevato che le parti anche nel ricorso congiunto hanno insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione personale, all'esito del passaggio in giudicato della relativa pronuncia del collegio;
ritenuto pertanto opportuno rimettere la causa sul ruolo disponendo la prosecuzione del giudizio per la domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
p.q.m.
rimette la causa sul ruolo del Giudice istruttore, dott.ssa Veronica Messana, e fissa per la prosecuzione e la discussione l'udienza del 11/3/2026 ore 10:00.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Così deciso in camera di conIGlio, in Sciacca in data 2/4/2025
Il giudice est.
Veronica Messana il Presidente
Antonio Tricoli
10