Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25 marzo 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 22214/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eugenio Pollastro e Carola Pipitone Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CAPASSO ERMINIO
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1
che aveva presentato all' domanda diretta al riconoscimento dell'invalidità ordinaria e, non CP_1
ottenendo esito positivo, aveva depositato ricorso giudiziario innanzi al Tribunale di Napoli, rubricato al n. rg. 21975/19, assegnato al Giudice Dott. Cardellicchio;
che, espletata la visita medico-legale, il CTU nominato nel giudizio gli aveva riconosciuto un'invalidità superiore ai 2/3 ai sensi della Legge 222/84 dalla data del 30.04.19; che era stato quindi pronunciato decreto di omologa del requisito sanitario riconosciuto dal CTU in data 24.09.21; che il predetto decreto era stato notificato all' in data 06.06.22 e 07.06.22; CP_1
che con modello TE08 del 05.03.24, erano stati liquidati i ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità per il periodo 01.05.19-31.03.24, per la somma di Euro 20.506,55, che non erano però stati versati al ricorrente, nonostante il decorso di più di 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa.
Concludeva: “Accertato che il ricorrente presenta patologie tali da essere riconosciuto invalido superiore ai 2/3 ai sensi della Legge 222/84 dalla data del 30.04.19, come da decreto di omologa rg 21975/19, ed accertato che lo stesso presenta i requisiti occorrenti per la liquidazione della
prestazione, voglia condannare l' al pagamento, a favore dell'istante, dei ratei di assegno CP_1
ordinario di invalidità a decorrere dalla data del 01.05.19, per la somma di Euro 20.506,55, oltre eventuali ratei successivi non versati, interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare altresì il resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari”.
Si costituiva l' che evidenziava: in via preliminare, la sussistenza di gravi lacune assertive nel CP_1
ricorso introduttivo;
che l'importo dell'omologa era già stato pagato correttamente dalla sede competente, opportunamente decurtato di trattenute non spettanti, segnatamente: quote di assegno ordinario di invalidità non spettanti perché successive al triennio non confermato pari ad euro 9.299,00; indebito n. 18603411 pari ad euro 241,49; indebito n. 18603518 pari ad euro 3.406,33; trattenute nella misura di 1/5 per inadempienza verso l'Agenzia delle Entrate pari ad euro 1.156,60;
che l'omologa era del settembre 2021 e, pertanto, relativa soltanto al primo triennio (2019-2021), mentre tutti gli anni successivi al triennio erano da ritenersi non spettanti secondo il parere del centro medico legale;
che i due indebiti erano stati creati quale “quota assegno ordinario di invalidità da non pagare per opzione Naspi” effettuata dall'utente;
che il pagamento relativo agli arretrati era stato effettuato con procedura alternativa alla validazione in Arte, poiché, stante l'eliminazione della pensione dopo la mancata conferma, la procedura non permetteva lo sblocco degli arretrati;
che inoltre l' aveva provveduto a liquidare dapprima una somma pari ad € 3.563,01, CP_1
regolarmente riscossa dall'utente, e che il pagamento della residua parte della somma spettante era stato predisposto successivamente. Eccepiva inoltre l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa, sostenendo la legittimità delle trattenute operate in virtù di compensazione impropria e della normativa in materia di recupero di indebito previdenziale.
Concludeva per “Dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione e comunque rigettare il ricorso nei confronti dell' Con richiesta di condanna di parte ricorrente alle spese di CP_1
giudizio anche per lite temeraria”.
A seguito della costituzione dell' , parte ricorrente depositava note autorizzate, nelle quali CP_1
contestava le eccezioni sollevate dall' e in particolare: precisava che il primo triennio di CP_2
erogazione dell'assegno di invalidità, con decorrenza da maggio 2019, sarebbe scaduto ad aprile
2022 (non nel 2021 come asserito dall' ) e che da maggio 2022 sarebbe quindi partito il CP_1
secondo triennio;
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rilevava che l'omologa, emessa nel 2021, era stata eseguita dall' solo tre anni dopo, con CP_1
provvedimento di liquidazione del 05.03.24; argomentava che il ricorrente, in mancanza di liquidazione e creazione della relativa posizione pensionistica, non avrebbe potuto presentare una domanda di conferma di un assegno ordinario di invalidità non ancora esistente;
osservava che la mancata successiva conferma dell'assegno, come da comunicazione di maggio
2024, poteva valere a revocare e sospendere l'assegno da quel momento, ma non a trattenere somme già liquidate;
contestava che l' non avesse depositato prova della ricezione da parte dell'istante dei CP_1
provvedimenti di indebito e avesse fornito motivazione in merito ai predetti solo in sede di costituzione;
quanto alle trattenute per inadempienze registrate presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestava che l' avesse trattenuto somme senza provare che vi fosse stato un pignoramento o CP_1
senza accertarsi se le somme dovute fossero state oggetto di ricorso o di rateizzazione;
precisava che il pagamento di Euro 3.563,01 era stato eseguito in data 20.06.24 a titolo di
“pensione agli eredi”, dunque non imputabile agli arretrati di assegno ordinario di invalidità oggetto del ricorso, e che gli unici pagamenti eseguiti per l'assegno ordinario di invalidità erano le rate successive al modello TE08 di marzo 2024, ovvero aprile e maggio 2024, per l'importo di Euro
793,06, non oggetto del presente ricorso;
rilevava infine che in data 13.02.25 era stato eseguito il pagamento di Euro 1.064,27, successivamente alla proposizione del ricorso e alla prima udienza.
All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni come in epigrafe riportate;
quindi, udita la discussione e letti gli atti, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.
La questione sottoposta al vaglio del Tribunale investe l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dei ratei di assegno ordinario di invalidità già liquidati dall' con modello TE08 CP_1
del 05.03.24 per il periodo 01.05.19-31.03.24, per l'importo di Euro 20.506,55, dedotte le somme che l' ha ritenuto di trattenere a vario titolo. CP_2
In via preliminare, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto eccepito dall' , non sussistono CP_1
profili di inammissibilità dell'azione proposta, trattandosi di una ordinaria domanda di condanna al pagamento di prestazione previdenziale, supportata dall'allegazione dei fatti costitutivi del diritto, indicati in maniera sufficientemente chiara e specifica. La relativa eccezione va pertanto respinta.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono. 4
Innanzitutto, occorre inquadrare la fattispecie oggetto di causa nel corretto contesto normativo.
L'assegno ordinario di invalidità è disciplinato dall'art. 1 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, che lo riconosce “all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”. Lo stesso articolo, ai commi 6, 7 e 8, prevede che: “L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa.
Dopo la seconda conferma, l'assegno è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione. Il diritto all'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto anche a coloro i quali, dopo essere stati riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni del presente articolo, abbiano continuato a versare i contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai fini o per effetto del rapporto di lavoro. L'assegno ordinario di invalidità non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. È data facoltà all'invalido di optare per il trattamento più favorevole”.
Nel caso in esame, è pacifico che il sig. sia stato riconosciuto invalido con riduzione della Pt_1
capacità lavorativa superiore ai 2/3 ai sensi della Legge 222/84 dalla data del 30.04.19, come accertato dal CTU nel procedimento n. rg. 21975/19 e recepito dal decreto di omologa del 24.09.21, notificato all' in data 06.06.22 e 07.06.22. È altresì incontestato che con modello TE08 del CP_1
05.03.24, l' abbia liquidato i ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità per il periodo CP_1
01.05.19-31.03.24, per la somma di Euro 20.506,55.
Il nucleo della controversia investe la legittimità delle trattenute operate dall' sull'importo CP_1
liquidato a titolo di: a) quote non spettanti perché successive al triennio non confermato (Euro
9.299,00);
b) indebito n. 18603411 (Euro 241,49);
c) indebito n. 18603518 (Euro 3.406,33);
d) trattenute nella misura di 1/5 per inadempienza verso l'Agenzia delle Entrate (Euro 1.156,60).
In ordine alla prima voce di trattenuta, si osserva che, secondo l'impostazione dell' , l'assegno CP_1
ordinario di invalidità riconosciuto al sig. avrebbe coperto solo il triennio 2019-2021, con Pt_1
conseguente non spettanza delle quote successive. Tale assunto non può essere condiviso per le seguenti ragioni. In primo luogo, tenuto conto che il riconoscimento dell'invalidità è stato fissato dal
CTU al 30.04.19, la decorrenza dell'assegno ordinario è dal 01.05.19, come correttamente indicato nel modello TE08 del 05.03.24. Di conseguenza, il primo triennio di erogazione dell'assegno si è protratto fino al 30.04.22, e non fino al 31.12.21 come erroneamente sostenuto dall' . In CP_1 5
secondo luogo, va considerato che l'omologa, emessa nel settembre 2021, è stata eseguita dall' CP_1
solo nel marzo 2024, con la liquidazione della prestazione. Tale ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale ha impedito al ricorrente di presentare tempestivamente la domanda di conferma dell'assegno, non essendo ancora stata creata la relativa posizione pensionistica. Peraltro, proprio la circostanza che l' abbia provveduto a liquidare, con modello TE08 del 05.03.24, i CP_1
ratei dell'assegno fino al 31.03.24 dimostra che l' stesso, in sede di liquidazione CP_2
amministrativa, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'erogazione della prestazione fino a tale data. Né può rilevare, in senso contrario, la comunicazione di mancata conferma dell'assegno a seguito di giudizio medico legale del 24 aprile 2024 che ha ritenuto l'assistito non invalido, in quanto in assenza di una precisa datazione di tale accertamento, può valere per il futuro ma non legittima il recupero di somme già liquidate. Pertanto, deve ritenersi illegittima la trattenuta di Euro
9.299,00 operata dall' a titolo di quote non spettanti perché successive al triennio non CP_1
confermato.
Quanto alle trattenute per indebiti, l' ha sostenuto che esse derivano da “quota assegno CP_1
ordinario di invalidità da non pagare per opzione Naspi” effettuata dall'utente. Tuttavia, l' CP_2
non ha fornito prova della ricezione da parte del sig. dei provvedimenti di indebito, né ha Pt_1
dimostrato il fondamento e i presupposti di tali trattenute ovvero la percezione di un trattamento previdenziale incompatibile con la prestazione rivendicata. In tali casi in quanto la ripetizione di indebito si fonda su fatti estranei ai requisiti normativamente richiesti per il riconoscimento della prestazione, il relativo onere probatorio ricade sull' , che deve dimostrare non solo l'indebita CP_1
percezione delle somme, ma anche gli ulteriori presupposti normativamente previsti per il recupero, nonché l'avvenuta notifica del provvedimento di indebito al percipiente.
Nel caso di specie, non risulta assolto tale onere probatorio, con conseguente illegittimità delle trattenute operate per indebiti per complessivi Euro 3.647,82.
Per quanto concerne le trattenute operate per inadempienze verso l'Agenzia delle Entrate, va ricordato che, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della riscossione può notificare al terzo (nel caso di specie, l' ) un atto di pignoramento dei crediti del debitore, con CP_1
l'effetto di ordinare al terzo di pagare direttamente all'Agente, fino a concorrenza del credito per cui si procede. Tuttavia, nel caso in esame, l' non ha dimostrato l'esistenza di un pignoramento CP_1
notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, né ha prodotto alcuna comunicazione o documentazione idonea a fondare la legittimità della trattenuta operata. In assenza di tali presupposti, deve ritenersi illegittima anche la trattenuta di Euro 1.156,60 a titolo di “trattenuti 1/5 per inadempienza”. 6
Va infine considerato che, come risulta dalle note autorizzate di parte ricorrente e non contestato dall' , in data 13.02.25 l' ha provveduto a versare al sig. la somma di Euro CP_1 CP_2 Pt_1
1.064,27, successivamente alla proposizione del ricorso e alla prima udienza.
Tale importo deve essere detratto dalla somma complessivamente dovuta dall' in esecuzione CP_1
della presente sentenza.
L' , pertanto, va condannato al pagamento, in favore del sig. della somma di CP_1 Parte_1
Euro 19.442,28 (pari a Euro 20.506,55 - Euro 1.064,27), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo secondo il regime di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. e dalla relativa giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore della causa, alla natura e complessità della controversia, nonché all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al sig. la somma CP_1 Parte_1
di Euro 19.442,28 a titolo di ratei di assegno ordinario di invalidità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi Euro 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Napoli, 25/03/2025 IL GIUDICE