Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 809/2022
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 08/03/2022, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]85 22010 CARLAZZO ITALIA con l'Avv. LURAGHI RAFFAELLA
e
2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.70 22010 CARLAZZO ITALIA con l'Avv. SALVAGNI CLAUDIO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in VA EZ, in data 21/09/2002,
(anno 2002, atto n. 1, parte II, serie A);
SEPARAZIONE:
□ separati consensualmente con verbale in data 14.07.2015 omologato con decreto del 16/07/2015 emesso dal Tribunale di Como
- nata il [...] Per_1
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di divorzio, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1) Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra affinché continui ad abitarvi CP_1 insieme alla figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, sino al Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa.
2) Il signor verserà alla sig.ra un contributo di mantenimento per la figlia Pt_1 CP_1 Per_1 dell'importo mensile di euro 400,00 entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
3) Le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% Per_1 ciascuno, secondo il “Protocollo di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e maggiorenni non autonomi economicamente” adottato dal Tribunale di Como in data
24.05.2018.
4) Il sig. si impegna a versare alla sig.ra l'importo di € 30.000,00 (euro Parte_1 CP_1 trentamila/00), importo che la sig.ra accetta quale saldo di ogni spettanza per arretrati di CP_1 quote mantenimento figlia e spese straordinarie. Tale importo sarà versato dal sig. in unica Pt_1 soluzione entro il termine di due mesi dal deposito della sentenza. Con l'esatto adempimento di quanto qui previsto, le parti danno atto che non vi sono ulteriori pendenze tra loro per nessun titolo
e/o ragione.
5) Le parti rinunciano alla impugnazione della sentenza.
6) Spese e compensi di giudizio integralmente compensati tra le parti
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivano separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli accordi intervenuti
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
e n data 21/09/2002, in VA EZ, Parte_1 CP_1 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VA EZ
(anno 2002, atto n. 1, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA EZ perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 20/05/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao