Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 22 maggio 2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 02.05.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte delle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 13.30.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14322 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Luigi De Luca) Parte_1
attrice
E
, in persona del Sindaco pro-tempore, (Avv. Giuseppe Di Rosa) Controparte_1
convenuto
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione Parte_1
del 27.10.2022, condanna il in persona del pro-tempore, al Controparte_1 CP_2
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 12.924,97, oltre rivalutazione monetaria (ove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.788,77, oltre Iva e Cpa
come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione,
oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attrice medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha agito in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni fisici e patrimoniali Parte_1
sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 10.08.2021 alle ore 9,30
circa, allorquando, mentre percorreva alla guida della propria bicicletta la via Gioacchino Crisafulli
di giunta all'altezza del civico n. 47, perdeva l'equilibrio a causa del cattivo stato di CP_1
manutenzione, rovinando a terra.
Svolte le superiori premesse in fatto, è da dire che la fattispecie va sussunta nell'alveo applicativo di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo la Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro, le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso,
in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, I co., c.c., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., sez. III, n. 11152/2023; ord. n. 16034/2023 e S.U., n. 20943/2022).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile anche in relazione agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, di cui essi sono proprietari e custodi.
Con riferimento alle strade comunali, circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.
Invero, ove la strada su cui avviene il sinistro sia collocata all'interno del perimetro urbano del territorio presidiato dall'autorità comunale, deve presumersi l'effettività del potere di controllo in capo a quest'ultima, in quanto proprietaria, e ciò in quanto la localizzazione in centro della strada appare indice di una maggiore possibilità di vigilanza e controllo costante da parte del CP_1
medesimo, essendo il perimetro del centro urbano dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che, essendo - direttamente o indirettamente - sottoposti ad attività di vigilanza costante da parte del denotano la possibilità di un CP_1
effettivo controllo della zona.
Procedendo, alla luce del suesposto orientamento, al vaglio del caso di specie, gli esiti istruttori hanno sufficientemente confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione, in quanto è risultato, in concreto, accertato che la mattina del 10.08.2021, mentre percorreva sulla sua bicicletta la via Gioacchino Crisafulli di ha perso l'equilibrio del CP_1 Parte_1
proprio mezzo, cadendo al suolo a causa della presenza di dissesti del manto stradale.
In tal senso informano, infatti, le lineari dichiarazioni rese dal teste Gioacchino Crisafulli, addotto dall'attrice ed escusso all'udienza del 23.10.2023 – dichiarazioni, peraltro, non smentite da alcun valido elemento di segno contrario.
Nel dettaglio, il Crisafulli, premettendo di avere assistito al sinistro in quanto, al momento dello stesso, “ero affacciato al balcone di casa mia, che si trova al primo piano di via Crisafulli n. 47”, ha dichiarato di avere “visto un ciclista passare e cadere a terra”; a detta del teste, “la bici si
trovava in un tratto di strada disconnessa e piena di avvallamenti”.
D'altra parte, va anche detto che dalle fotografie, allegate dall'attrice e nelle quali il teste ha riconosciuto i luoghi teatro del sinistro, emerge in effetti l'esistenza di dissesti sulla strada tali da rappresentarsi quale fattori di interferenza suscettibili di influire sull'incedere di un utente e soprattutto di uno a bordo di un mezzo a due ruote, instabile e difficile da governare.
Quest'ultima circostanza, in particolare, assume rilievo sul piano della valutazione relativa al nesso eziologico, perché dimostra l'astratta idoneità della condizione in cui si trovava quel tratto della via
Crisafulli di a provocare la caduta degli utenti, che si accingevano a transitarvi sopra. CP_1
E dunque, l'elemento della contestualità temporale tra il passaggio della bicicletta dell'attrice sui dissesti e la sua perdita di equilibrio e quello della contestualità spaziale tra le disconnessioni e il punto in cui il teste rinvenne l'attrice e la sua bicicletta completano l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta perdita di equilibrio fu, in concreto, provocata dalla suddetta condizione della strada.
Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita (la strada danneggiata) ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso;
e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.
Ora, venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva la strada in custodia ex art. 2051 c.c.:
e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nel di CP_1 CP_1
Era, dunque, sulla P.A. convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.
A tal fine, peraltro, ben poteva rilevare il fatto colposo del soggetto danneggiato come idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, I co., c.c., con conseguente diminuzione di responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
Infatti, anche recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass.
Civ., n. 17443/19).
In concreto, alla luce delle anzidette considerazioni, sulla base della deposizione resa dal teste escusso e delle riproduzioni fotografiche in atti, dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attrice-danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi che sussista un comportamento colposo di nell'uso del bene demaniale, in quanto Parte_1
ella, gravata da un onere di attenzione nell'uso del bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare il dissesto in cui è, invece, incappata. In effetti, se, da un lato, sono emerse circostanze che rivelano la responsabilità della P.A. – anche per il fatto di non avere rimosso il dissesto quantomeno nei due anni successivi al sinistro (il teste ha, infatti, dichiarato che, alla data dell'escussione, la strada non era ancora stata riasfaltata); dall'altro, il quadro probatorio acquisito non consente di escludere del tutto la concorrenza del comportamento dell'attrice nella verificazione del sinistro.
Vero è, infatti, che non può ragionevolmente pretendersi dall'attrice di conoscere ogni singola imperfezione della carreggiata – non essendo emersa idonea prova di una sua pregressa conoscenza dei luoghi –, ma è parimenti incontestato che il sinistro sia avvenuto in condizioni di piena visibilità
(erano le 9,30 di una bella giornata estiva); che il tratto di strada percorso dall'attrice fosse asciutto e rettilineo e che non vi fossero davanti all'attrice mezzi che occultassero la presenza dei dissesti.
Dalle fotografie emerge anche che le crepe e gli avvallamenti occupavano buona parte della semicarreggiata, di guisa che, se, da un lato, il percorso integro per attraversare la strada in sicurezza era alquanto ridotto;
dall'altro, il cattivo stato di manutenzione avrebbe dovuto fare scattare nella ciclista un campanello di allarme, inducendola a prestare maggiore attenzione alle condizioni dell'asfalto e a percorrere quel tratto con particolare cautela, considerata l'instabilità del velocipede.
Ed allora, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare,
appunto, la propria incolumità, e contemperando detto principio con tutte le circostanze del caso concreto e soprattutto con l'esigenza di non deresponsabilizzare la P.A. rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza sulla stessa pacificamente incombenti, si ritiene che le peculiarità del caso di specie comprovino la concorrente negligenza dell'attrice danneggiata che, pur non idonea ad escludere integralmente la responsabilità della P.A., spiega un'incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura minoritaria del 30%.
Tutto ciò posto, spetta all'attrice il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati – a carico di ed in connessione eziologica con le lesioni a suo Parte_1
tempo provocate dall'incidente – postumi di lieve entità quantificati con la percentuale del 7%.
Il Ctu ha, invero, concluso nel senso di ritenere che “ad esito del sinistro occorso il 10.08.2021, la
sig.ra ha riportato un politrauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale, Parte_1
lombare, della spalla sinistra (arto dominante) con lesione del tendine del sovraspinoso, e del polso sinistro, quest'ultimo in assenza di lesività post traumatica degna di nota”, ritenendo che “appare
plausibile il nesso di causalità tra il sinistro, occorso nella modalità narrate dalla sig.ra
e le lesioni da costei riportate”. Parte_1
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attrice da quelle lesioni (5 giorni di inabilità
relativa al 75%, 15 giorni di inabilità relativa al 50% e 10 giorni di inabilità relativa al 25%).
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che,
recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce”
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009,
n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).
Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal Supremo
Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero,
il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata. E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni
Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di
Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché
esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già
ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.,
salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché
l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139
del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n.
12408/11).
Ed allora, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n.
12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (7%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (31 anni) del soggetto all'epoca del fatto e al livello dell'invalidità, e considerato che non risultano allegate né provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale, competerebbe all'attrice la somma, riconosciuta all'attualità, di € 15.544,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità
permanente (comprensiva del danno biologico e della sofferenza soggettiva interiore).
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano
(recentemente aggiornate e riferite all'anno 2024) in una forbice giornaliera da un minimo di €
115,00 ad un massimo del +50%, tenuto conto dell'entità dei postumi – contenuti nei limiti delle micro-invalidità –, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di € 115,00: spetterebbe, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di € 1.581,25 (di cui € 431,25 per I.T.P. al 75%, € 862,50 per I.T.P. al 50% ed € 287,50 per I.T.P. al
25%), sempre con valutazione all'attualità.
Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subìto dall'attrice in connessione eziologica con le lesioni provocate dal sinistro;
deve, pertanto, riconoscerlesi la somma di €
1.339,00, giusta sommatoria delle fatture in atti, di cui il Ctu ha accertato la congruità - somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
La somma da liquidare in favore dell'attrice ammonterebbe ad € 18.464,25 (tenendo presente che la somma di € 17.125,25 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di € 1.339,00 -
riconosciuto a ristoro delle spese mediche sostenute - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici Istat); detto importo va, però, abbattuto del 30% in ragione del riconosciuto concorso di colpa, residuando la somma di € 12.924,97, sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro (10.08.2021), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.
In ossequio al principio della soccombenza, il va condannato a rifondere Controparte_1
all'attrice le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.788,77, di cui € 288,77 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Il convenuto dovrà rifondere all'attrice anche le spese relative alla ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 22 maggio 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina