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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/11/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. SALVI Parte_1 C.F._1
AB
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. SALVI CP_1 C.F._2
AB
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come modificate all'udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario, in data 26/04/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OL (Serie A, Parte II, atto n. 4, anno
2003), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza dell'11/09/2025.
Dall'unione della coppia sono nati i figli (il 13/03/2004) e (il 04/05/2009). Per_1 Per_2 Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole “subordinatamente alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minorenne ; ad integrazione del ricorso introduttivo, le parti Per_2 hanno fornito precisazioni in merito alle condizioni e modalità dell'affidamento, conformandosi così alla richiesta del P.M.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come modificate all'udienza dell'11/09/2025.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune OL (Serie A, Parte II, atto n. 4, anno 2003), contratto tra e , in data 26/04/2003; Parte_1 CP_1
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come modificate all'udienza dell'11/09/2025.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'Avv. SALVI Parte_1 C.F._1
AB
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. SALVI CP_1 C.F._2
AB
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come modificate all'udienza dell'11/09/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario, in data 26/04/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di OL (Serie A, Parte II, atto n. 4, anno
2003), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate all'udienza dell'11/09/2025.
Dall'unione della coppia sono nati i figli (il 13/03/2004) e (il 04/05/2009). Per_1 Per_2 Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole “subordinatamente alla regolamentazione dell'affidamento del figlio minorenne ; ad integrazione del ricorso introduttivo, le parti Per_2 hanno fornito precisazioni in merito alle condizioni e modalità dell'affidamento, conformandosi così alla richiesta del P.M.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come modificate all'udienza dell'11/09/2025.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune OL (Serie A, Parte II, atto n. 4, anno 2003), contratto tra e , in data 26/04/2003; Parte_1 CP_1
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come modificate all'udienza dell'11/09/2025.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti