CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/04/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2322/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(c.f. ), difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. NT Rampin del foro di OV
(attrice in riassunzione)
nei confronti di
(c.f. ), difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Enrico Barbato del foro di OV
(convenuto in riassunzione)
1
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(c.f. ), eredi di
[...] CodiceFiscale_4 Persona_1
(c.f. ) ossia
[...] C.F._5 Parte_5
(c.f. , (c.f. CodiceFiscale_6 Parte_6
), (c.f. C.F._7 Parte_7 [...]
), (c.f. ), C.F._8 Parte_8 C.F._9
difesi dall'avv. Gaetano Forcella del foro di OV
(convenuti in riassunzione)
sulle seguenti conclusioni:
per l'attrice in riassunzione:
Rigettata ogni avversa domanda ed istanza di merito ed istruttoria in quanto inammissibile, tardiva, infondata in fatto e diritto, si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed istanze di merito e istruttorie tardive, irrituali ed inammissibili e, richiamate integralmente tutte le difese svolte dal Dott. NT LA in primo grado ed in
Appello, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria domanda e istanza disattesa, in totale riforma della sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Venezia, Seconda Sezione Civile, n. 2064 depositata il 3.9.2014, in conformità al dettato della Suprema Corte di
CA:
- accertata la divisibilità del bene di via Gabelli a OV, procedersi allo scioglimento e alla divisione dei beni siti in OV, via Gabelli, in comunione ereditaria, e in viale Codalunga n 2°, in comunione
2 convenzionale, meglio descritti nella CTU in atti, con assegnazione alla
Dott.ssa nella sua qualità di unica erede Parte_1
del Dott. NT LA deceduto in data 21.11.2014 dei beni immobili
per il convenuto : Parte_2
1) Sciogliersi la comunione ereditaria sul complesso di Via Gabelli
OV e la comunione ordinaria sull'appartamento di Viale Codalunga
OV;
2) Assegnarsi a - come da istanza già presentata a Parte_2
verbale di causa del 4 luglio 2024, nonché alla successiva istanza depositata in data 16/07/2024 - l'intero immobile di Viale Codalunga
Comune di OV, così catastalmente censito: Foglio 66, Part. 72, sub
10, cat. A/2, e Foglio 66, Part. 72, sub 2, cat. C/6 al valore di € 330.00,00
(trecentotrentamila/00), come da perizia del CTU Geometra
[...]
in atti;
Persona_2
3) , in caso di assegnazione, si obbliga a Parte_2
rinunciare ad ogni altra pretesa sull'immobile di Via Gabelli
per i convenuti , ed eredi di Parte_3 Parte_4
: Persona_1
a) Divisione della massa ereditaria (via Gabelli)
- accertato che, come esposto dal CTU, la massa ereditaria (sette unità immobiliari in via Gabelli) non è divisibile in natura ex art.718 c.c., non potendosi distribuire o frazionare le sette unità secondo il criterio di proporzione di cui agli artt.727 e 1114 c.c., né con porzioni di 2/6-1/6-
1/6-1/6-1/6 come da quote di eredità (pag.41 dell'allegato 7 della
3 Perizia), né con un raggruppamento parziale di come richiesto CP_1
da (pag.22 Perizia del 26/9/2023); Parte_1
- accertato in subordine che, nel presente giudizio in riassunzione, tutti i
Coeredi hanno espresso di essere contrari a raggruppamenti parziali, per cui non è giuridicamente possibile procedere a raggruppamenti anche ove tecnicamente possibile;
- accertato in ulteriore subordine che una divisione in natura, anche tramite raggruppamento di secondo il progetto di riassetto CP_1
edilizio e riqualificazione del complesso immobiliare, ipotizzato dal CTU nella Perizia del 26/9/2023, dovrebbe fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, creerebbe servitù, pesi e comunioni, comporterebbe la perdita di destinazione di talune parti immobiliari e, infine, determinerebbe accorpamenti di unità in separati edifici condominiali anche con terzi estranei (il mapp.101 fa parte del condominio al civico n.38 coinvolgente terzi);
- tutto ciò premesso, (1/6), Parte_3 Parte_4
(2/6) e (1/6) svolgono domanda di Controparte_2
scioglimento della comunione ereditaria e, quanto alle modalità di scioglimento della comunione, posto che:
a) non vi sono istanze di attribuzione dell'intera massa ereditaria;
b) non vi sono istanze di attribuzione di nessuna delle sette singole unità immobiliare che, originariamente e attualmente, compongono la massa ereditaria ( ha fatto istanza di attribuzione di Parte_1
un'inesistente unità immobiliare da ricavarsi attraverso un progetto di riassetto edilizio e riqualificazione);
c) il CTU ha espresso la convenienza della creazione di un unico Lotto comprendente l'intero compendio immobiliare;
4 fanno istanza, come previsto dall'art.720 c.c., di mettere all'incanto la massa ereditaria in unico Lotto quantomeno al prezzo di stima indicato dal CTU di euro 956.114,20, distribuendone il ricavato secondo le quote di eredità;
b) Divisione della massa ordinaria (viale Codalunga)
- accertato che la massa ordinaria (appartamento in viale Codalunga con pertinenze) non è comodamente divisibile tra i Comproprietari;
- accertato che il rilievo del CTU circa un abuso non sanabile, dato dalla presunta “chiusura della veranda lato ovest”, non è fondato, in quanto in data 26/10/1950 era stata approvata la relativa variante (v. pag.40 allegato 5 all'Elaborato Peritale), già considerata dal precedente CTU;
in principalità (1/6), (2/6) Parte_3 Parte_4
e (1/6) chiedono di rimettere la questione Controparte_2
in istruttoria per la revisione della CTU e la rideterminazione della stima sulla base di tale circostanza;
- in subordine, chiedono rigettarsi l'istanza di di Parte_2
attribuzione dell'appartamento in comunione ordinaria con pagamento del conguaglio da lui dovuto (euro 275.000) mediante rinuncia dei propri diritti sulla diversa massa in comunione ereditaria (euro 159.352,36), non essendo tale istanza ammissibile, né economicamente congrua, e fanno istanza, come previsto dall'art.720 c.c., di mettere all'incanto la massa ordinaria in unico Lotto quantomeno al prezzo di stima indicato dal CTU di euro 330.000, distribuendone il ricavato secondo le quote di comproprietà;
- in ulteriore subordine, nella non ritenuta ipotesi si ritenesse ammissibile il pagamento di conguaglio con trasferimento di quota di altra massa, (1/6), (2/6) e Parte_3 Parte_4
(1/6) fanno istanza di attribuzione Controparte_2
5 congiunta dell'unica unità facente parte della comunione ordinaria al prezzo di stima del CTU di euro 330.000, con pagamento del conguaglio con trasferimento di parte delle loro quote della massa ereditaria per un valore di euro 55.000 a e euro 55.000 a Parte_2 [...]
. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12 aprile 1995, Persona_1
conveniva, davanti al Tribunale di OV, i fratelli LA NT,
, e , chiedendo lo scioglimento Pt_3 Parte_4 Pt_2 CP_3
della comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile situato nella via Gabelli di OV (civici n. 32, 34, 36 e 38).
Si costituiva in giudizio , chiedendo la divisione Parte_2
anche di altro immobile, in comunione ordinaria tra i fratelli, situato in viale Codalunga di OV (civico n. 2/A).
Si costituiva in giudizio LA NT, chiedendo l'assegnazione della porzione dell'immobile di via Gabelli da lui occupata e la condanna degli altri condividenti a rimborsarlo delle spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile suddetto, indicate in Lire 50.500.000.
Si costituivano in giudizio , Parte_3 Parte_4
e , non opponendosi alla scioglimento della Controparte_4
comunione.
Con atto di citazione del 19 settembre 1996, e Persona_1
chiedevano che i fratelli Parte_3 Persona_3
, i quali occupavano due appartamenti
[...]
dell'immobile di via Gabelli, fossero condannati alla corresponsione dei frutti. I convenuti si costituivano in giudizio, deducendo di possedere porzioni dell'immobile di via Gabelli in qualità di comproprietari.
6 Riunite le due cause, disposte ed espletate due consulenze tecniche, il
Tribunale di OV, con sentenza n. 791/06 depositata il 6 aprile 2006, dichiarava lo scioglimento delle comunioni, assegnando a Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_2 Persona_1
e entrambi gli immobili,
[...] Controparte_4
condannandoli a versare a LA NT la somma di Euro
246.802,34, oltre rivalutazione e interessi. Tutte le rimanenti domande erano respinte e le spese processuali venivano compensate.
Il Tribunale riteneva che i beni fossero non comodamente divisibili, dovendosi perciò provvedere alla loro unitaria assegnazione, e che la domanda di condanna, proposta da e Persona_1 Parte_3
nei confronti di LA NT e ,
[...] Parte_2
fosse infondata, poiché il godimento parziale dell'immobile non era
“superiore alla propria quota”. Era altresì respinta la domanda riconvenzionale di LA NT, non essendovi prova dell'esecuzione di lavori che avessero apportato migliorie.
LA NT proponeva appello, affermando che l'immobile di via Gabelli fosse divisibile in sei porzioni e che i valori stimati dal c.t.u. fossero errati.
e chiedevano il rigetto Persona_1 Parte_3
dell'appello principale e proponevano appello incidentale, lamentandosi del rigetto della domanda di condanna di LA NT alla corresponsione dei frutti civili.
Si costituivano nel giudizio di appello anche i rimanenti fratelli dell'appellante, chiedendo la conferma della sentenza pronunciata dal
Tribunale di OV.
7 Decedeva e si costituivano in causa i suoi eredi Persona_1
(la moglie e i figli , e Parte_5 Parte_6 Pt_7
). Pt_8
Con sentenza n. 2064/2014, la Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, rigettava l'appello principale ed anche l'appello incidentale, confermando l'impugnata sentenza.
La Corte di Appello, premesso che non era controversa l'indivisibilità dell'immobile situato in viale Codalunga, giudicava corretta la decisione del Tribunale di escludere la comoda divisibilità anche dell'immobile situato in via Gabelli. In particolare, la Corte di Appello rilevava che quest'ultimo immobile non era frazionabile in sei parti, senza prima compiere una complessiva ristrutturazione e trasformazione del fabbricato. Quindi, la Corte di Appello riteneva che l'assegnazione degli immobili a cinque dei sei comunisti, che avevano fatto richiesta di un'assegnazione congiunta, fosse legittima, considerato che il sesto comunista (LA NT) non aveva fatto richiesta di assegnazione dell'intero, ma esclusivamente dell'appartamento da lui occupato.
Giudicato infondato anche l'appello incidentale, la Corte di Appello condannava LA NT a rifondere alle rimanenti parti due terzi delle spese processuali.
, succeduta al padre LA NT, Parte_1
ricorreva per cassazione denunciando la violazione dell'art. 718 c.c., in quanto sarebbe stato possibile assegnare ad NT la porzione di immobile di via Gabelli che occupava, rimanendo a suo carico un conguaglio di Euro 62.968,00, che sarebbe stato disposto a versare, e avendo i fratelli manifestato l'intenzione di rimanere in comunione, potendo perciò essere a loro assegnato quanto residuava. In definitiva, il
8 giudice di merito non aveva considerato che il bene andava diviso non in sei lotti, bensì in due.
Resistevano , Parte_2 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_3
e , chiedendo che il Parte_4 Parte_9
ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque respinto.
Con ordinanza n. 14103/2019, depositata il 23 maggio 2019, la Corte di
CA accoglieva il ricorso, cassando la sentenza del giudice di appello e rinviando la causa ad altra sezione della Corte di Appello di
Venezia.
La Corte di CA riteneva che il giudice di merito avesse errato nel non considerare la possibilità di dividere l'immobile di via Gabelli in due porzioni, atteso che LA NT aveva chiesto l'assegnazione del solo appartamento da lui abitato, mentre i rimanenti fratelli avevano richiesto un'assegnazione congiunta dell'immobile.
Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2019, la causa era riassunta davanti alla Corte di Appello di Venezia da Parte_1
la quale chiedeva che, accertata la divisibilità dell'immobile di
[...]
via Gabelli, fossero sciolte entrambe le comunioni (quella ordinaria avente ad oggetto l'immobile di viale Codalunga e quella ereditaria avente ad oggetto l'immobile di via Gabelli), con assegnazione alla stessa, quale unica erede di LA NT, della porzione dell'immobile di via Gabelli già abitata dal padre.
Con comparsa del 3 gennaio 2020, si costituivano in giudizio i convenuti assistiti dal medesimo difensore, chiedendo principalmente, quanto alla comunione ereditaria di via Gabelli, che fosse accertata “la non comoda divisibilità del bene in due lotti l'uno di 1/6 e l'altro di 5/6” e l'immobile fosse loro per intero assegnato;
quanto alla comunione di viale
9 Codalunga, che fosse accertato che l'immobile non era comodamente divisibile in natura e che fosse congiuntamente loro attribuito con versamento di un conguaglio in favore di di Parte_1
Euro 69.000.
Dopo plurimi rinvii delle udienze di trattazione, richiesti congiuntamente dall'attrice e dai convenuti per tentare la conciliazione, le parti prima comunicavano di avere raggiunto l'accordo (v. verbale dell'udienza del 3 giugno 2021) e poi, all'udienza del 19 gennaio 2023, chiedevano che la causa fosse decisa poiché non si erano avverate le condizioni per l'efficacia dell'accordo.
La causa era interrotta a seguito del decesso di e Parte_9
riassunta da con ricorso del 3 novembre Parte_1
2022.
Si costituivano nel processo riassunto , in proprio Parte_4
e quale unica erede del defunto , nonché Parte_9
, gli eredi di e Parte_3 Persona_1 Parte_2
.
[...]
I convenuti costituiti mutavano difensore e Parte_2
distingueva la sua difesa da quella di , Parte_3 Parte_4
e degli eredi di .
[...] Persona_1
Con ordinanza 26 gennaio 2023, era disposta consulenza tecnica d'ufficio e il c.t.u., geom. depositava la relazione peritale il Persona_2
10 dell'immobile di via Gabelli. Tale richiesta era ribadita e formalizzata per iscritto nel termine all'uopo concesso dal consigliere istruttore.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, per l'udienza del 31 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte.
La causa era trattenuta in decisione dopo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Si rileva che la sentenza n. 2064/2014, pronunciata dalla seconda sezione della Corte di Appello di Venezia, è divenuta definitiva circa il rigetto della domanda di e , Persona_1 Parte_3
con cui era stata da loro richiesta la condanna di LA NT al pagamento dei frutti tratti dal parziale godimento dell'immobile di via
Gabelli. Infatti, avverso la statuizione di rigetto non è stato proposto, da parte di e , ricorso per Persona_1 Parte_3
cassazione principale o incidentale.
Già era divenuto definitivo, poiché non impugnato davanti alla Corte di
Appello, il rigetto del Tribunale di OV della domanda con cui
LA NT aveva chiesto la condanna dei rimanenti condividenti alla corresponsione di Lire 50.500.000 per le migliorie apportate all'immobile di via Gabelli.
Era ugualmente divenuta definitiva la decisione d'indivisibilità dell'immobile di viale Codalunga, poiché non solo la questione non fu mai controversa, ma altresì la relativa statuizione non fu impugnata da alcuno dei condividenti, come già ebbe a osservare la Corte di Appello di
Venezia a pag. 7 della motivazione della sentenza n. 2064/2014.
2. La Corte di CA, con l'ordinanza n. 14103/2019, ha ritenuto che il Tribunale di OV e la Corte di Appello di Venezia avrebbero dovuto valutare se l'immobile di via Gabelli fosse divisibile in due lotti. La
Suprema Corte ha così motivato la decisione: “La Corte veneziana,
11 respingendo il relativo motivo di appello, ha confermato la statuizione di primo grado che aveva accertato la non divisibilità dell'immobile di via
Gabelli, oggetto di comunione ereditaria tra le parti, rilevando che sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio la sua divisione in sei (o anche cinque) unità comportava conguagli elevati e lasciava altresì non convenientemente utilizzabili alcuni vani siti al piano terra.
Così decidendo il giudice a quo ha però trascurato di considerare che già in primo grado cinque dei condividenti, vale a dire tutti i fratelli
LA ad eccezione di NT, avevano manifestato l'intenzione di rimanere tra loro in comunione e quindi chiesto l'assegnazione in comproprietà del bene oggetto di divisione. Tale domanda, portando alla concentrazione delle singole quote in capo ad un unico gruppo di condividenti, comportava altresì che, ai fini della divisione, le quote dei richiedenti non potevano considerarsi più singolarmente, ma andavano a comporre un'unica quota, frutto della somma delle quote di ciascuno.
Tale conclusione del resto appare accolta dallo stesso giudice di merito, che ha assegnato il bene ai RM LA proprio in ragione del rilievo che essi detenevano la quota maggiore. Costituisce inoltre orientamento consolidato di questa Corte che nel pronunciare sulla divisione il giudice deve tener conto di tutti i fatti verificatisi fino alla sentenza e quindi anche delle richieste della parti come risultano modificate nel corso del giudizio (Cass. n. 14321 del 2007; Cass. n. 2795 del 1985).
Ne discende che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto che, sulla base delle richieste delle parti, il bene comune andava diviso non già in sei lotti, corrispondenti alla posizione di ciascun condividente, ma in due, l'uno pari a 5/6, da attribuire in comunione ai RM
LA, e l'altro di 1/6 da assegnare a LA NT (Cass.
12 n. 407 del 2014; Cass. n. 21085 del 2007). Né appare dubbio che l'errore commesso abbia influenzato e condizionato in modo decisivo la valutazione operata dalla Corte circa la ricorrenza in concreto dei presupposti di fatto per la divisibilità dell'immobile, come delineati dall'art. 720 c.c., apparendo di immediata evidenza che tale accertamento debba essere condotto sulla base sia della caratura che del numero delle quote dei condividenti ai fini della formazione dei singoli lotti corrispondenti.
Il controricorso ha eccepito che il motivo dedotto dalla ricorrente deve essere dichiarato inammissibile perché introduce una questione nuova, atteso che con il proprio atto di appello LA NT aveva contestato la sentenza di primo grado per avere escluso la divisibilità dell'immobile di via Gabelli in sei lotti e che correttamente il giudice del gravame si è pronunciato solo su tale quesito e non anche sulla divisibilità del bene in due lotti. Aggiungono inoltre i controricorrenti che la domanda di assegnazione avanzata da LA NT era altresì inammissibile, in quanto condizionava tale assegnazione alla permuta della propria quota relativa all'immobile di via Codalunga, confondendo così due masse che invece dovevano essere soggette a divisioni autonome;
che la ricorrente ha indicato a sostegno delle sue ragioni il progetto divisionale del consulente tecnico d'ufficio del
3.2.2004, che era stato respinto dal Tribunale perché confondeva le due masse provenienti da titoli diversi, mentre in data 14.5.2004 il consulente aveva depositato un secondo progetto divisionale, che è quello preso in considerazione dal Tribunale e dalla Corte di appello, da cui risulta che i beni richiesti erano pari ad un terzo del valore dello stabile di via
Gabelli; che di conseguenza la controparte, avendo la quota di 1/6, non poteva pretendere beni pari ad un terzo del valore.
13 Le obiezioni sollevate meritano di essere disattese.
Quanto alla prima, dovendo in contrario osservarsi che dalla lettura della stessa sentenza impugnata emerge che la contestazione sollevata dall'appellante alla decisione di primo grado investiva direttamente la valutazione circa [la] ritenuta indivisibilità dell'immobile di via Gabelli, sicché il riferimento in essa contenuto alla formazione di sei lotti non esimeva comunque il giudice dal valutare funditus tale contestazione, nel suo aspetto sostanziale legato alla divisibilità del bene, alla luce delle concrete domande delle parti.
Le altre contestazioni dei controricorrenti appaiono invece introdurre questioni di fatto, come tali demandate al giudice di merito, da considerarsi nella specie assorbite in esito all'accoglimento del ricorso”.
Ne consegue la necessità di valutare se l'immobile di via Gabelli, non divisibile in sei porzioni, sia invece divisibile in un numero di lotti inferiore, specificatamente in due.
3. Può innanzitutto disporsi lo scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto l'immobile di viale Codalunga (Pd), che – come si è detto – non è divisibile in natura, secondo decisione divenuta già definitiva (v. sopra sub 1).
Si rileva che nel corso del giudizio di rinvio ha Parte_2
richiesto, in via principale, l'assegnazione dell'intero immobile. Nessun altro condividente ha domandato, nel corso delle operazioni peritali,
l'assegnazione di tale bene.
Con la precisazione delle conclusioni, i convenuti , Parte_3
e gli eredi di hanno Parte_4 Persona_1
chiesto “in ulteriore subordine, nella non ritenuta ipotesi si ritenesse ammissibile il pagamento di conguaglio con trasferimento di quota di
14 altra massa” l'attribuzione congiunta “dell'unica unità facente parte della comunione ordinaria al prezzo di stima del CTU di euro 330.000”.
Poiché tale richiesta è condizionata al fatto che la Corte di Appello ritenga ammissibile il pagamento di conguaglio “con trasferimento di quota di altra massa”, ossia la formazione di un'unica massa da dividere composta dai beni delle due comunioni, la domanda non può essere considerata. Infatti, la Corte di Appello non dubita che le due comunioni debbano rimanere distinte, dovendosi determinare, a seguito dello scioglimento di ciascuna di esse, le relative attribuzioni.
L'intero immobile di viale Codalunga (censito al nuovo catasto edilizio del Comune di OV, foglio 66, part. 72, sub 10, cat. A/2, e foglio 66, part. 72, sub 2, cat. C/6), dev'essere pertanto assegnato a Parte_2
per il valore di Euro 330.00,00 (trecentotrentamila/00), stimato
[...]
dal c.t.u., geom. Persona_2
Occorre rilevare che le modeste difformità catastali dell'immobile e la lieve irregolarità urbanistica costituita dalla presenza di una veranda – irregolarità la cui persistenza è peraltro negata dai convenuti Parte_3
, ed eredi di (i
[...] Parte_4 Persona_1
quali in comparsa conclusionale affermano: “si è evidenziato che il CTU pare aver preso un “abbaglio” con riguardo al presunto abuso urbanistico dato dalla
“chiusura della veranda lato ovest”. In data 26/10/1950, infatti, era stata approvata la variante della chiusura della veranda lato ovest (v. pag.40 allegato 5 all'Elaborato Peritale)”) – non impediscono lo scioglimento della comunione e l'assegnazione dell'immobile. Il perito ha osservato: “La scarna documentazione amministrativa acquisita dal CP_5
confrontata con la documentazione catastale disponibile nonché con lo stato di fatto accertato a seguito di sopralluogo, consente di affermare la sostanziale conformità urbanistico/edilizia dell'alloggio al piano primo, fatta eccezione per la chiusura della veranda lato ovest, di cui non risulta
15 alcun titolo edilizio presso gli uffici comunali. A tal proposito si rendono pertanto necessarie pratiche per la regolarizzazione catastale e comunale, che contemplano – per quanto riguarda l'aumento della superficie relativa alla chiusura della veranda, la fiscalizzazione dell'abuso che, allo stato attuale non può essere sanato. Lievi modifiche interne al piano possono essere sanate con procedimento adeguato congiuntamente a quello della fiscalizzazione [..]”: pag. 24 della relazione del 25 settembre 2023.
In sintesi, l'irregolarità della veranda, negata dalle parti in causa, non impedisce l'assegnazione dell'immobile a , che ne Parte_2
ha fatto richiesta.
L'assegnazione è stata domandata per il valore stimato dal perito, peraltro corrispondente alla proposta di acquisto del 21 dicembre 2022 pervenuta da un terzo soggetto, ricevuta dalle parti nelle more del giudizio di rinvio
(allorché le stesse stavano ancora tentando di trovare un acquirente per l'immobile di viale Codalunga e di accordarsi conciliativamente per la divisione dell'immobile di via Gabelli).
I convenuti , ed eredi di Parte_3 Parte_4
, con le precisate conclusioni, parrebbero mettere Persona_1
in dubbio il valore del bene. Occorre tuttavia osservare che la stima di
Euro 330.000 era stata condivisa anche dal loro consulente tecnico, che richiedeva che l'immobile di viale Codalunga, in quanto non divisibile, fosse posto in vendita a quel prezzo (v. osservazioni del geom.
[...]
del 22 settembre 2023). Per_4
Nella comparsa conclusionale di , Parte_3 Parte_4
e degli eredi di si legge che, poiché la
[...] Persona_1
veranda è stata sanata, il c.t.u. dovrebbe provvedere a una nuova stima del valore dell'immobile.
16 Si rileva, tuttavia, che la stima di Euro 330.000 prescinde dai costi necessari per la regolarizzazione catastale dell'immobile (separatamente determinati dal c.t.u.), che rimangono, quali essi siano, a carico dell'assegnatario. Pertanto, l'argomento dei convenuti (per cui la veranda
è già sanata nel 1950 con l'approvazione di una variante del 26 ottobre di quell'anno), se anche corrisponde al vero, non comporta un incremento di valore dell'immobile rispetto a quanto stimato, ma esclusivamente una diminuzione dei costi che l'assegnatario dovrà Parte_2
sostenere (costi che non vengono portati in diminuzione dei conguagli).
Conseguentemente, si non pone la necessità di una nuova stima dell'immobile.
4. Conformemente a quanto indicato dalla Corte di CA, si è indagata la possibilità della divisione dell'immobile di via Gabelli in due parti, onde pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria.
L'esito è stato positivo, avendo il c.t.u. accertato che l'immobile è frazionabile in due unità.
ha richiesto che le sia assegnata la porzione Parte_1
già abitata dal padre.
ha dichiarato di rinunciare all'assegnazione di Parte_2
porzione dell'immobile, non avendone più interesse.
, , Parte_3 Parte_4 Parte_9
(cui è poi succeduta ) e gli eredi di Parte_4 Persona_1
, costituendosi nel giudizio di rinvio, hanno richiesto in via
[...]
principale l'assegnazione dell'intero immobile, insistendo sulla non comoda divisibilità dello stesso e, in subordine, l'assegnazione di una parte di esso (“in subordine, nella non creduta ipotesi in cui sia ritenuta la comoda divisibilità del bene in due lotti l'uno del valore di un 1/6 e
l'altro del valore di 5/6 dell'intero, attribuirsi congiuntamente ad
17 , , eredi Parte_3 Parte_4 [...]
, e , i lotti 1 Persona_1 Parte_9 Parte_2
marrone, 2 blu, 4 verde, 5 rosa e 6 giallo ed attribuirsi a
[...]
il lotto 3 viola, con versamento a carico dei sigg. Parte_1
, , eredi Parte_3 Parte_4 [...]
, e ed in Persona_1 Parte_9 Parte_2
favore di di un conguaglio di € 35.946,68”: Parte_1
pag. 17 della comparsa di costituzione del 3 gennaio 2020).
, e gli eredi di Parte_3 Parte_4 Persona_1
, precisando le conclusioni come sopra riportate e quindi solo
[...]
all'esito del giudizio, hanno domandando che l'immobile sia venduto all'asta.
Tale mutamento di domanda, intesa ad ostacolare la divisione in natura richiesta da , non è ammissibile poiché, da un Parte_1
lato, eluderebbe la decisione assunta dalla Corte di CA, vincolante nel giudizio di rinvio, e dall'altro è comunque contraria al disposto dell'ultimo comma dell'art. 394 c.c., ai sensi del quale nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata.
Infatti, le nuove conclusioni non sono rese necessarie dalla decisione della CA (tanto che, costituendosi nel giudizio di riassunzione, i predetti convenuti avevano ancora un volta richiesto l'attribuzione dell'intero bene o di una sua parte), ma al contrario sono intese a contrastare gli effetti della decisione assunta dalla stessa Corte di
CA.
Si aggiunga che i convenuti , Parte_3 Parte_4
ed eredi di insistono sull'indivisibilità del Persona_1
18 fabbricato in sei porzioni, ma nulla osservano circa la divisibilità, accertato dal c.t.u., in due parti.
L'immobile di via Gabelli n. 34 deve perciò venire diviso in due parti.
Per la prima volta con la comparsa conclusionale, sempre con il manifestato intendimento di ostacolare la divisione in natura che, malgrado il pronunciamento della Corte di CA, non gradiscono, i convenuti , ed eredi di Parte_3 Parte_4
hanno sostenuto che l'immobile di via Gabelli è Persona_1
affetto da irregolarità urbanistico-catastali che ne impediscono la divisione. L'asserzione non è condivisibile.
Il c.t.u. ha escluso irregolarità urbanistiche o edilizie, mentre le modeste incongruità catastali di ambienti interni, non integrando alcun abuso edilizio, non sono di ostacolo alla scioglimento della comunione, tanto più che trattasi di edificio storico, realizzato prima dell'entrata in vigore della l. n. 47/1985 (nella relazione del c.t.u. si legge: “La scarna documentazione amministrativa acquisita dal confrontata con CP_5
la documentazione catastale disponibile nonché con lo stato di fatto accertato a seguito di sopralluogo, consente di affermare la sostanziale conformità urbanistico/edilizia del compendio immobiliare, fatta eccezione per due modesti vani sottostrada corrispondenti a quanto individuato ai n. A e B (sotto riportati) che tuttavia, essendo stati verosimilmente edificati contestualmente il fabbricato, si è convenuto con gli uffici comunali poter essere oggetto di aggiornamento degli elaborati grafici senza applicazione di sanzioni, mediante presentazione di pratica
CILA per esatta rappresentazione grafica e consistenza. Lievi modifiche interne ai piani possono essere sanate con , mediante Pt_10
corresponsione della sanzione amministrativa dell'importo di €
1.000,00”).
19 Il valore complessivo dell'immobile è di Euro 950.514,20 (valore rideterminato dal c.t.u. con l'integrazione del 12 febbraio 2024, disposta a seguito delle osservazioni dei convenuti alla prima stima).
Il lotto 1 del valore di Euro 259.702,65, come individuato dal c.t.u. nella relazione peritale, è assegnato a , unitamente Parte_1
alla quota indivisa di un sesto delle parti del fabbricato che rimangono comuni (androne di ingresso e cortile scoperto, del valore complessivo di
Euro 43.134,00, sì che il valore della quota assegnata a Parte_1
è di Euro 7.189,00).
[...]
A , e agli eredi di Parte_3 Parte_4
è attribuita la parte rimanente del fabbricato. Persona_1
Quindi, deve corrispondere a Parte_1 Parte_3
, , agli eredi di il
[...] Parte_4 Persona_1
conguaglio di Euro 108.472,62.
, e gli eredi di Parte_3 Parte_4 Persona_1
devono corrispondere a il valore
[...] Parte_2
monetario della sua quota, ossia Euro 158.419,03.
In sede di esecuzione della sentenza, il suddetto credito di Parte_2
potrà essere parzialmente compensato con il debito di Euro
[...]
230.000 scaturito dallo scioglimento della comunione dell'immobile di viale Codalunga, trattandosi di crediti e debiti di denaro parimenti liquidi ed esigibili, senza che ciò comporti commistione nello scioglimento delle due comunioni.
5. Atteso il complessivo esito del giudizio e le reciproche domande respinte, anche nelle fasi anteriori, le spese processuali sono interamente compensate.
20 Le spese di c.t.u., sia del giudizio di primo grado sia del giudizio di rinvio, sono poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo il giudizio di rinvio n. 2322/2019 r.g.a. promosso con atto di citazione da (attrice in riassunzione) nei Parte_1
confronti di (convenuto in riassunzione) di Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e (convenuti Parte_6 Parte_7 Parte_8
in riassunzione), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) dichiara la scioglimento della comunione ordinaria relativa all'immobile situato in OV, viale Codalunga n. 2/a, censito al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di OV, foglio 66, part. 72, sub 10, cat. A/2, e foglio 66, part. 72, sub 2, cat. C/6, assegnandone a la piena proprietà e Parte_2
condannando il medesimo a corrispondere a Parte_1
la somma di Euro 55.000, a la somma
[...] Parte_3
di Euro 55.000, a la somma di Euro 110.000 Parte_4
e a , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
la somma complessiva di Euro 55.000; Parte_8
2) dichiara la scioglimento della comunione ereditaria relativa all'immobile situato in OV, via Gabelli n. 34, censito al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di OV, foglio 103, part. 802, sub 1, 2, 3, 4 e 5 e part. 101, sub 1 e part. 104 e part. 105 sub 103, assegnando a la proprietà del lotto 1 Parte_1
descritto nella relazione peritale del c.t.u. geom. Persona_2
21 del 25 settembre 2023, ossia la porzione di immobile identificata dal sub 4, part. 802, foglio 103, comprensiva di ballatoio e poggiolo, nonché la quota indivisa di comproprietà di 1/6 del sub 3 (vano scala e androne di ingresso), la quota indivisa di comproprietà di 1/6 del locale ex centrale termica (bene comune non censibile), nonché la quota indivisa di comproprietà di 1/6 della corte scoperta, ed assegnando la porzione residua dell'immobile in comproprietà indivisa a , ed eredi di Parte_3 Parte_4
; Persona_1
condanna a corrispondere a Parte_1 Parte_3
, ed eredi di
[...] Parte_4 Persona_1
il conguaglio di Euro 108.472,62; condanna , Parte_3
gli eredi di a Parte_4 Persona_1
corrispondere a la somma di Euro 158.419,03; Parte_2
3) compensa le spese processuali di tutti i gradi di giudizio;
4) pone le spese di c.t.u., sia del giudizio di primo grado sia del giudizio di rinvio, come separatamente liquidate, a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote;
5) ordina la trascrizione nei pubblici registri immobiliari, a spese dei condividenti, delle assegnazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Venezia, 3 aprile 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 settembre 2023. Un'integrazione richiesta dal consigliere istruttore era depositata dal perito il 12 febbraio 2024.
All'udienza del 2 maggio 2024 chiedeva Parte_2
l'assegnazione dell'intera proprietà dell'immobile di viale Codalunga, dichiarando di non avere più interesse all'assegnazione di porzione