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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3164/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3164/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Gonzi del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Montanari Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario già formulata nel ricorso introduttivo, aggiornandone la condizione riportata al punto n. 8).
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 29 aprile 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 198/2024, pubblicata il giorno 30 luglio 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
pagina 1 di 2
considerato che
, con le note scritte successivamente depositate, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso, aggiornandone la condizione riportata al punto n. 8); rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti il mantenimento della figlia e quelle ulteriori di natura economica;
Per_1
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e il 14 settembre 2003, in Parma, trascritto nel Parte_2 Parte_1 registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 251, P. 2, S. A, anno 2003.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso datato 16 aprile 2024 (depositato il 29 aprile 2024), come aggiornate dalle parti con le note scritte in seguito depositate, rispettivamente, il 4 e il 20 marzo 2025.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3164/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Gonzi del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giulia Montanari Parte_2 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario già formulata nel ricorso introduttivo, aggiornandone la condizione riportata al punto n. 8).
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 29 aprile 2024, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 198/2024, pubblicata il giorno 30 luglio 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
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considerato che
, con le note scritte successivamente depositate, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso, aggiornandone la condizione riportata al punto n. 8); rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, così comprese quelle concernenti il mantenimento della figlia e quelle ulteriori di natura economica;
Per_1
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e il 14 settembre 2003, in Parma, trascritto nel Parte_2 Parte_1 registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 251, P. 2, S. A, anno 2003.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso datato 16 aprile 2024 (depositato il 29 aprile 2024), come aggiornate dalle parti con le note scritte in seguito depositate, rispettivamente, il 4 e il 20 marzo 2025.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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