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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11529/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. PRISCO GAETANO DANILO come Parte_1
da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. CP_1
BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 24.04.2025 la trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 24.09.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 100% senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma delle CP_1
conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 24.09.2024 e l'opposizione depositata in data 24.09.2024 .
4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che
2 la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores"
o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Nulla di tutto ciò è rinvenibile nel ricorso introduttivo: a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni (cfr. elaborato peritale depositato in atti), parte ricorrente ha contestato la valutazione espressa dal CTU ritenendola riduttiva e si è riportata alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata.
Nella fattispecie in esame, le conclusioni cui è pervenuto il CTU basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. In particolare, si legge nell'elaborato peritale che “l'esaminanda è in grado di deambulare, senza appoggio e senza l'aiuto di altre persone con sufficiente sicurezza;
-
l'esaminanda non presenta limitazioni neuromotorie di gravità tale da impedirle di accudire sé stessa (è, cioè, in grado di lavarsi da solo, di mangiare, di prepararsi un pasto caldo, di vestirsi, spogliarsi, eccetera); - l'esaminanda è lucida e senza turbe dell'ideazione o del comportamento
3 ovvero non è presente nessuna patologia neuro-psichiatrica che ne renda necessaria una sorveglianza più o meno continua”.
Inoltre, con riferimento all'apparato osteo-articolare è stato evidenziato: “La complessiva funzionalità articolare attiva e passiva degli arti superiori ed inferiori appare pressoché nella norma.
Passaggi posturali e deambulazione autonomi ma effettuati con appoggio cautelativo a terzi”.
A tal proposito si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha affermato in modo costante i seguenti principi: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n.
26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell' indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass. n.8557/18; Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n.
10281 del 2003). Quanto alla somministrazione dei test MMSE, IADL e ADL, e alla valutazione del loro esito, deve osservarsi che gli stessi, quali test dell'autonomia, non sono da soli né risolutivi né determinanti ai fini della decisione tanto più che essi raccolgono informazioni direttamente dall'interessato e si prestano, perciò, a delle probabili forzature. Ed infatti, pur riconoscendo la loro validità, i test suddetti risentono necessariamente ed in parte di un fattore non eliminabile di discrezionalità sia
4 dell'esaminatore sia della persona nella risposta. Le informazioni relative alla sfera cognitiva, inoltre, sono influenzate anche dal livello culturale, dal grado di collaborazione, dall'emotività e dal modo di porsi del valutatore. Tali scale di valutazione, pertanto, non possono da sole essere poste alla base del giudizio medico – legale, rappresentando un ausilio in favore del ctu ma non potendo surrogare l'esame clinico sulla base della documentazione medica a disposizione, né l'esame obiettivo svolto dallo stesso Ctu nel corso della visita. Del resto, non può non evidenziarsi come nel compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio rivesta un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
Sulla base dei documenti versati in atti, nonchè dell'esame obiettivo, il CTU ha pertanto concluso ritenendo non sussistenti in capo alla ricorrente i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
Pertanto le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003;
Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr.
Cass. lav., n. 2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass. n. 5363/12). Le spese
5 di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell le spese dell'accertamento peritale, CP_1 liquidato in atti.
Si comunichi.
Aversa, 25/04/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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