Art. 23.
Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
Alle operazioni di mutuo previste dalla presente legge non sono applicabili le limitazioni di cui all'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .