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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1212/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1212/2022 promossa da:
(C.F. ), in qualità di TRee del TR Parte_1 C.F._1
BR (c.f. ) e (C.F. , P.IVA_1 Parte_2 C.F._2 tutti con il patrocinio degli avv.ti POZZI ROBERTO, DALLA VALLE ANNA
AR e IT AR, elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Via Delio Tessa 1, MILANO.
APPELLANTI contro
C.F. ), in persona del Curatore Dott. Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. DEMURO IVAN, elettivamente domiciliato Controparte_2 presso il suo studio in Via degli Agresti 6, BOLOGNA.
APPELLATO pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 dicembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del Controparte_1
Curatore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Piacenza, TR BR, in persona del trustee in proprio e , Parte_1 Parte_1 Parte_2 chiedendo dichiararsi, nei confronti della massa dei creditori del fallito, l'inefficacia, ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F., dell'atto notarile datato 27.3.2013, con cui la società CP_1 in bonis aveva trasferito, a favore del TR BR, la proprietà del fabbricato ad
[...] uso abitativo, sito in Gazzola (PC), località IV, distinto a Catasto fabbricati del
Comune al foglio di mappa 19, mappale 470 sub 1.
Al riguardo, l'attore esponeva che: 1) al contempo amministratore e Parte_3 socio unico della (già , della CP_1 Controparte_3 Controparte_4
(costituita, in data 15 ottobre 2012, a seguito di atto di scissione parziale della
[...]
e della aveva costituito, in data 17.10.2012, il TR CP_1 Controparte_5
BR, conferendovi le partecipazioni delle menzionate società e Controparte_5
e nominando, quali beneficiari, il figlio minorenne, e, in Controparte_4 subordine, la di lui madre, 3) sino al 30 settembre 2014, Parte_1 Parte_2
, già consulente della aveva ricoperto la carica di trustee, cui era
[...] CP_1 succeduta 4) in data 27 marzo 2013, la società aveva Parte_1 CP_1 alienato, in favore del TR BR, l'immobile sopra indicato, in cambio della cessione della partecipazione al capitale sociale di per un valore di € 770.000,00 Controparte_5
(Iva compresa); 5) il Collegio sindacale di nella relazione al bilancio CP_1
2012, aveva definito come sospetta la predetta operazione, in considerazione della stima dell'immobile in € 1.035.061,00 a fronte della suddetta partecipazione societaria stimata, sull'unico immobile di proprietà della Società, in € 120.444,00; 6) a seguito di tali rilievi, e avevano sottoscritto un accordo di Parte_3 Parte_2 pagina 2 di 14 retrocessione con cui, da un lato, il trustee si era impegnato a non vendere l'immobile de quo per i successivi cinque anni ad un prezzo inferiore ad € 700.000,00 e a corrispondere alla la differenza tra tale importo ed il prezzo della cessione CP_1 medesima, e, dall'altro, si era obbligato a ritrasferire la partecipazione Parte_3
Cont in del valore di € 700.000,00 o, nel caso di sua cessione a terzi, il corrispettivo della cessione.
Si costituivano ritualmente in giudizio, in proprio e quale trustee del Parte_1
TR BR, e , i quali, contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, Parte_2 delle deduzioni avversarie, concludevano chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attore.
Con sentenza n. 285/2022, resa in data 31/5/2022, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, dichiarava l'inefficacia “relativa” dell'atto notarile sopra indicato, condannando i convenuti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della curatela attrice, delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, in Parte_1 qualità di trustee del TR , e hanno convenuto in giudizio, Pt_1 Parte_2 innanzi all'intestata Corte, il proponendo appello avverso la Controparte_6 suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto : 1) inammissibilità dell'azione revocatoria promossa dal;
2) insussistenza e, comunque, mancata CP_1 dimostrazione dell'esistenza di debiti sociali anteriori al contratto (poi rimasti insoddisfatti e insinuati al passivo); 3) omessa verifica dell'incapienza del patrimonio sociale relitto rispetto ai debiti in allora esistenti;
4) errato accertamento del carattere depauperativo del contratto;
5) errato accertamento dell'elemento psicologico dell'azione revocatoria promossa dal;
6) erroneità della statuizione sulle CP_1 spese di lite.
Gli appellanti hanno, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'appello adita, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa disattesa e pagina 3 di 14 previ gli opportuni e/o necessari accertamenti e/o declaratorie, in riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 285/2022 pronunciata il 31 maggio 2022 in persona della
Dott.ssa Laura Ventriglia (R.G. 2597/2017) e notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 8 giugno 2022, che si chiede venga dichiarata nulla e/o annullata, nel merito: respingere, per tutti i motivi illustrati in atti, in quanto inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate, tutte le domande proposte dal Controparte_1
assolvendo gli appellanti con la più opportuna motivazione e come meglio e
[...] ordinando alla Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado (se disposta); dato atto che, nelle more, la Sig.ra Pt_1 ha versato al l'importo delle spese e compensi
[...] Controparte_1 liquidati con la sentenza di primo grado, condannare il a Controparte_1 restituire alla Sig.ra l'importo di Euro 30.341,60, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione come per legge;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge. In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Bologna voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al
[...]
e/o all'Ing. la produzione in giudizio della perizia di stima CP_1 CP_7 predisposta da quest'ultimo e datata 5 gennaio 2022, avente ad oggetto l'immobile di cui alla presente azione revocatoria”.
L'appellato si è ritualmente costituito in giudizio, e, contestando la CP_1 fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “In via principale Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello avanzato dal TR BR
e dal Dott. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 285/2022 Parte_2 pronunciata dal Tribunale di Piacenza all'esito del giudizio R.G. n. 552/2022, pubblicata in data 31 maggio 2022 e notificata a mezzo pec in data 5 luglio 2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 dicembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione. pagina 4 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova anzitutto precisare che, come esposto in premessa, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda formulata dal FA attore, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66
L.F., volta alla declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo pregiudizievole per la massa dei creditori, operando, in tema, un pertinente richiamo della giurisprudenza di legittimità che pone a carico del Curatore il relativo onus probandi.
In particolare, il Giudice di prime cure, previa qualificazione del revocando atto dispositivo quale atto a titolo oneroso stipulato in epoca successiva all'insorgere del credito azionato, ha accertato la sussistenza di tutti i presupposti necessari ai fini dell'accoglimento dell'actio PA : preesistenza delle ragioni creditorie, eventus damni e consapevolezza in capo al disponente e all'accipiens del pregiudizio economico recato ai creditori.
Con riferimento alla pregressa esposizione debitoria, il primo Giudice ha osservato come il Curatore avesse allegato i bilanci della società, il programma di liquidazione e la relazione ex art. 33 LF da cui emergeva un attivo fallimentare di € 6.146.235,00 a fronte di un passivo di € 21.695.268,06.
In punto di eventus damni, il Tribunale ha ritenuto evidente la sua sussistenza, tenuto conto della differenza di valore tra l'immobile conferito e la partecipazione societaria ricevuta a titolo di corrispettivo.
Quanto all'elemento soggettivo, il Giudice di prime cure, valorizzando tanto l'oggettiva anomalia dell'atto di retrocessione del bene conferito, come rilevata dal Collegio sindacale di quanto i rapporti di natura personale e professionale CP_1 intercorrenti tra disponente e accipiens, ha ritenuto, in via quantomeno di ragionevole presunzione, che, tra gli stessi, si fosse perfezionato un accordo volto a pregiudicare le legittime pretese dei creditori.
Avverso le statuizioni sopra riportate, gli appellanti hanno proposto appello deducendo i seguenti motivi di gravame:
pagina 5 di 14 - Inammissibilità dell'azione revocatoria promossa dal . CP_1
Con il primo motivo, gli appellanti hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'azione revocatoria ex adverso esperita, in ragione della transazione conclusa tra il e il quale amministratore di nel parallelo giudizio di CP_1 Pt_3 CP_1 responsabilità, per mala gestio, promosso dal Curatore nei confronti di quest'ultimo, dichiarando di volerne profittare.
Il motivo in esame è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
Sotto il primo profilo (inammissibilità), è sufficiente rilevare come la censura volta a dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 2901 c.c. per effetto della suddetta transazione costituisca un'eccezione nuova e, dunque, inammissibile in appello giusto il divieto di c.d. nova posto dall'art. 345 c.p.c.
L'appellante, infatti, ha sollevato la questione in esame, di per sé integrante gli estremi di un fatto ostativo all'accoglimento della domanda avversaria, per la prima volta, soltanto in questa sede di appello, incorrendo, così, nella preclusione/decadenza di cui al citato art 345 c.p.c., che, come noto, prevede il divieto di “nova” e, quindi, preclude alle parti di introdurre in grado di appello domande nuove, eccezioni nuove e nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel giudizio di primo grado.
La ratio del divieto è, da un lato, garantire la certezza e la stabilità del processo, evitando che l'appello si trasformi in una prosecuzione istruttoria tardiva;
dall'altro, tutelare il principio del contraddittorio e l'equilibrio tra le parti, impedendo che una difesa proposta in ritardo possa pregiudicare l'altra parte, la quale non ha avuto la possibilità di controdedurre tempestivamente.
In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la suddetta questione, il relativo motivo di gravame è, come detto, infondato.
Tra i giudizi sopra indicati, infatti, non sussistono elementi o ragioni di connessione soggettiva e/o oggettiva, essenziali ai fini dell'estensione al presente procedimento degli effetti dell'intervenuta transazione.
Nel giudizio di responsabilità gestoria, il ha, infatti, agito al fine di far CP_1 accertare il pregiudizio patito dalla società in conseguenza degli atti di mala gestio pagina 6 di 14 compiuti dal suo amministratore;
nel presente giudizio, il ha,, invece, chiesto CP_1 la declaratoria di inefficacia (relativa) dell'atto con cui la società all'epoca CP_1 in bonis, aveva disposto, in favore del menzionato TR, il trasferimento di un immobile dietro il corrispettivo costituito da una partecipazione al capitale sociale di CP_5
Difetta, dunque, la comunanza dell'oggetto, quale presupposto indispensabile per poter dichiarare, in questa sede, di voler profittare della transazione raggiunta in altro giudizio.
In tema, la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 1304, co. 1 c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione” (v., ad es., Cass. Civ., n. 16087/2018).
Ne consegue il rigetto del motivo in esame.
- Insussistenza e, comunque, mancata dimostrazione dell'esistenza di debiti sociali anteriori al contratto (poi rimasti insoddisfatti e insinuati al passivo).
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea nonostante la carenza di prova delle pregresse ragioni creditorie a tutela delle quali è stata esperita l'azione revocatoria, non avendo la curatela attrice prodotto lo stato passivo della società CP_1
Al riguardo, gli appellanti hanno evidenziato come il documento n. 7 di parte attrice, richiamato in sentenza, non rappresentasse il bilancio di bensì quello della CP_1 diversa società Immobiliare Italia S.r.l. in liquidazione, e che, inoltre, il programma di liquidazione prodotto dal FA unitamente alla relazione ex art. 33 L.F. non conterrebbe alcun riferimento e/o dettaglio in merito alla composizione dello stato passivo del FA e/o alla sua anteriorità rispetto all'atto CP_1
“impugnato”.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 14 Secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui la
Corte intende dare sèguito, ai fini dell'utile esperimento della revocatoria, il curatore fallimentare è tenuto a provare la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (v., ad es., Cass. Civ., n.
27986/2024).
In relazione alla censura come sopra svolta dagli appellanti, occorre, anzitutto, osservare che la prova della consistenza dei crediti a tutela dei quali agisce il curatore non dev'essere fornita imprescindibilmente attraverso la produzione in giudizio dello stato passivo, quando la situazione debitoria, come nel caso di specie, emerga pacificamente anche da altre allegazioni.
La curatela attrice ha, infatti, adeguatamente dimostrato la sussistenza di un'esposizione debitoria della società mediante le produzioni documentali sopra indicate e, segnatamente, attraverso il programma di liquidazione (ALL. L) e la relazione ex art. 33
L.F. (ALL. N).
Sul punto, la Corte di legittimità ha precisato che l'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, litigioso o oggetto di contestazioni è, di per sé, già idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, rilevando a tal fine anche i crediti litigiosi, purché non manifestamente infondati (Cass. Civ., n. 14104/2025).
Oltretutto, il motivo in esame non tiene conto che l'odierno giudizio, promosso dal a norma del citato art. 2901 c.c. al fine di ottenere la declaratoria di CP_1 inefficacia dell'atto dispositivo in precedenza descritto, è volto ad assicurare la conservazione dell'integrità del patrimonio della società debitrice, quale garanzia generica delle ragioni dei creditori, contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza. pagina 8 di 14 Non vi è, quindi, necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del credito per cui agisce l'attore in sede di revocatoria, considerata la funzione meramente conservativa e non restitutoria di tale azione (Cass. Civ., n. 4212/2020).
- Omessa verifica dell'incapienza del patrimonio sociale relitto rispetto ai debiti in allora esistenti.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, in relazione al presupposto oggettivo dell'eventus damni, non ha valutato la residua capienza del patrimonio del debitore, benchè dagli atti e documenti di causa risultasse un patrimonio netto, a chiusura dell'esercizio 2013, di € 77.187,00.
Asseriscono, quindi, che il revocando atto dispositivo non avrebbe determinato alcun mutamento patrimoniale, quali-quantitativo, in peius per la massa dei creditori, tenuto altresì conto del fatto che sul conferito bene immobile gravava un'ipoteca in favore di
Credito Artigiano s.p.a.
Il motivo è infondato.
Deve, anzitutto, rilevarsi come i dati di bilancio non siano sufficientemente attendibili, dato che, per stessa rilevazione del Collegio sindacale, il trasferimento dell'immobile de quo era stato qualificato come “operazione anomala”, considerando i differenti e sperequati valori dell'immobile e della partecipazione societaria ricevuta in corrispettivo.
Con riferimento, invece, alla suddetta ipoteca, basti osservare che, come documentato dal FA appellato, il credito complessivo di Credito Artigiano s.p.a., in base al libro giornale del 27/3/2013, era di € 97.009,60, dunque, ben al di sotto del reale valore dell'immobile, sulla cui differenza i creditori avrebbero potuto trovare soddisfazione.
A quest'ultimo proposito, va precisato che, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, rientra nella nozione di eventus damni anche il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie e spetta al convenuto, che eccepisca la mancanza dell'eventus damni, l'onere di provare pagina 9 di 14 l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali (Cass. Civ., n.
16221/2019; Cass. Civ., n. 19207/2018).
Nel caso di specie, gli appellanti si sono limitati ad affermare che dal bilancio del 2013 emergeva un utile di € 77.187,00 e che sull'immobile gravava un'ipoteca, senza tuttavia svolgere alcuna significativa allegazione in ordine alla rilevata ipervalutazione della partecipazione societaria o della esiguità del credito ipotecario rispetto al valore effettivo dell'immobile.
- Errato accertamento del carattere depauperativo del contratto.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha, in primo luogo, recepito la stima dell'immobile oggetto di conferimento così come operata dal consulente della curatela con la relazione allegata alla memoria n. 3 ex art. 183, co. 6
c.p.c., nonostante la asserita tardività e, quindi, l'inammissibilità della sua produzione in giudizio.
Nel merito, gli appellanti contestano l'attendibilità della suddetta stima, assumendo che l'impugnata sentenza non tiene conto dei principi e criteri enunciati anche dalla giurisprudenza di merito (v., ad es., Trib. Milano n. 889/2022), secondo cui, in sede di vendite all'asta, il deprezzamento dei beni immobili tende a superare il 65% rispetto al reale valore, sicchè l'immobile in questione non avrebbe, comunque, potuto essere ceduto per l'irragionevole importo stimato di € 1.035.062,00, bensì a quello, più congruo, di € 400.000,00.
Il motivo è infondato.
Con riferimento all'eccepita inammissibilità della relazione estimativa di parte, la Corte osserva che la relativa produzione da parte del è stata effettuata in replica alle CP_1 deduzioni e produzioni operate da controparte con la memoria 183, co. 6 n. 2 c.p.c., dunque, nel rispetto delle facoltà e dei termini decadenziali di legge.
Quanto al valore dell'immobile, occorre premettere che dalla relazione del Collegio
Sindacale al bilancio 2012 (doc. 21 citazione in primo grado) emergeva che il CP_1 pagina 10 di 14 costo di costruzione dell'immobile IV era pari a € 1.035.062,00, sicchè rimangono tuttora oscure le ragioni per le quali la società avrebbe dovuto cedere il CP_1 predetto immobile in cambio di una partecipazione societaria avente un valore meramente dichiarato pari a € 770.000,00, ma effettivo, per espressa affermazione del
Collegio Sindacale di di soli € 120.444,00 circa. CP_1
Inoltre, la censura relativa all'asserita ipervalutazione dell'immobile e al mancato deprezzamento del 65% risulta priva di fondamento giuridico e, in ogni caso, apodittica, in quanto ancorata a indici non codificati, non certi e comunque giudizialmente non adottati in modo unanime, e che, in ogni caso, ancora una volta, non consentono di apprezzare le ragioni per cui fosse utile e di interesse della società cedere un immobile in cambio di una partecipazione societaria avente valore reale nettamente inferiore all'importo ricavabile dalla sua vendita all'asta.
- Errato accertamento dell'elemento psicologico dell'azione revocatoria promossa dal fallimento.
Con il quinto motivo, gli appellanti impugnano il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure, sotto il profilo soggettivo, ha ritenuto sussistente, in capo sia al disponente sia in capo al terzo accipiens Cesareo, l'indefettibile presupposto della Pt_3 consapevolezza del pregiudizio arrecato alla massa dei creditori.
Il motivo è infondato.
Con riferimento alla posizione dell'amministratore di è del tutto CP_1 inverosimile che il per ruolo e funzioni, non fosse a conoscenza del reale valore Pt_3 dell'immobile oggetto del conferimento dal medesimo disposto, nonché del valore della partecipazione societaria da ricevere a titolo di corrispettivo.
Riguardo al terzo acquirente, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c., la prova della consapevolezza del terzo acquirente in ordine al pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni dei creditori dell'alienante può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti. pagina 11 di 14 Non è, per ciò, necessario che il terzo acquirente conosca la specifica posizione debitoria dell'alienante, essendo sufficiente che, secondo il giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, risulti verosimile la sua conoscenza della situazione di crisi dell'alienante (v., da ultimo, Cass. Civ., n. 20004/2025).
Nel caso di specie, ai fini che qui interessano, va evidenziato come il avesse Pt_2 stipulato con la società un contratto di collaborazione, coltivando, altresì, CP_1 costanti e rilevanti relazioni personali con lo stesso che, infatti, in ragione di ciò, Pt_3 lo aveva persino nominato trustee.
Tali circostanze, valutate congiuntamente all'anomala retrocessione dell'immobile de quo pattuita dalle parti dopo il suo conferimento, forniscono, quantomeno in via di presunzione, prova adeguata della loro scientia damni e partecipatio fraudis.
Inoltre, a ulteriore conforto delle argomentazioni sopra svolte, giova precisare che, come enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione circa la conoscibilità del terzo acquirente della situazione patrimoniale del debitore può essere desunta anche dal rapporto di fiducia sussistente tra le parti fondato, come nella fattispecie in commento, su un rapporto di lavoro continuato e a diretto favore del debitore disponente (Cass.
Civ., n. 19449/2018).
- Erroneità statuizione spese.
Con il sesto motivo, gli appellanti impugnano la statuizione con cui il Giudice di primo grado ha condannato anche al rimborso, in favore del Parte_2 CP_1 attore, delle spese di lite, nonostante l'unica domanda formulata nei suoi confronti
(“condannare il TR BR e il Dott. a corrispondere all'esponente Parte_2 il valore dell'immobile IV al momento dell'atto di trasferimento”) non fosse stata accolta.
Il motivo è infondato.
Premesso che , in qualità di al tempo dell'atto dispositivo, era Parte_2 CP_8 pienamente coinvolto nell'operazione oggetto della qui esperita azione revocatoria, la sua condanna alle spese di lite è giustificata anche alla luce del fatto che, costituendosi pagina 12 di 14 congiuntamente a egli si è associato alle difese di quest'ultima, Parte_1 contrapponendosi, nel merito, alla domanda avversaria.
Ne consegue che l'impugnata statuizione di condanna del al pagamento, in Pt_2 solido, delle spese di lite deve essere confermata in conformità al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Pertanto, alla luce delle assorbenti argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico gli appellanti, in solido tra loro, la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da in qualità di trustee del TR , e Parte_1 Pt_1
, e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 285/2022, resa Parte_2 dal Tribunale di Piacenza in data 31.5.2022.
DA
in qualità di trustee del TR BR, e al Parte_1 Parte_2 rimborso, in favore di delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 11.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DIAR
pagina 13 di 14 in qualità di trustee del TR BR, e tenuti, in Parte_1 Parte_2 solido, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1212/2022 promossa da:
(C.F. ), in qualità di TRee del TR Parte_1 C.F._1
BR (c.f. ) e (C.F. , P.IVA_1 Parte_2 C.F._2 tutti con il patrocinio degli avv.ti POZZI ROBERTO, DALLA VALLE ANNA
AR e IT AR, elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Via Delio Tessa 1, MILANO.
APPELLANTI contro
C.F. ), in persona del Curatore Dott. Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. DEMURO IVAN, elettivamente domiciliato Controparte_2 presso il suo studio in Via degli Agresti 6, BOLOGNA.
APPELLATO pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 dicembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in persona del Controparte_1
Curatore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Piacenza, TR BR, in persona del trustee in proprio e , Parte_1 Parte_1 Parte_2 chiedendo dichiararsi, nei confronti della massa dei creditori del fallito, l'inefficacia, ex artt. 2901 c.c. e 66 L.F., dell'atto notarile datato 27.3.2013, con cui la società CP_1 in bonis aveva trasferito, a favore del TR BR, la proprietà del fabbricato ad
[...] uso abitativo, sito in Gazzola (PC), località IV, distinto a Catasto fabbricati del
Comune al foglio di mappa 19, mappale 470 sub 1.
Al riguardo, l'attore esponeva che: 1) al contempo amministratore e Parte_3 socio unico della (già , della CP_1 Controparte_3 Controparte_4
(costituita, in data 15 ottobre 2012, a seguito di atto di scissione parziale della
[...]
e della aveva costituito, in data 17.10.2012, il TR CP_1 Controparte_5
BR, conferendovi le partecipazioni delle menzionate società e Controparte_5
e nominando, quali beneficiari, il figlio minorenne, e, in Controparte_4 subordine, la di lui madre, 3) sino al 30 settembre 2014, Parte_1 Parte_2
, già consulente della aveva ricoperto la carica di trustee, cui era
[...] CP_1 succeduta 4) in data 27 marzo 2013, la società aveva Parte_1 CP_1 alienato, in favore del TR BR, l'immobile sopra indicato, in cambio della cessione della partecipazione al capitale sociale di per un valore di € 770.000,00 Controparte_5
(Iva compresa); 5) il Collegio sindacale di nella relazione al bilancio CP_1
2012, aveva definito come sospetta la predetta operazione, in considerazione della stima dell'immobile in € 1.035.061,00 a fronte della suddetta partecipazione societaria stimata, sull'unico immobile di proprietà della Società, in € 120.444,00; 6) a seguito di tali rilievi, e avevano sottoscritto un accordo di Parte_3 Parte_2 pagina 2 di 14 retrocessione con cui, da un lato, il trustee si era impegnato a non vendere l'immobile de quo per i successivi cinque anni ad un prezzo inferiore ad € 700.000,00 e a corrispondere alla la differenza tra tale importo ed il prezzo della cessione CP_1 medesima, e, dall'altro, si era obbligato a ritrasferire la partecipazione Parte_3
Cont in del valore di € 700.000,00 o, nel caso di sua cessione a terzi, il corrispettivo della cessione.
Si costituivano ritualmente in giudizio, in proprio e quale trustee del Parte_1
TR BR, e , i quali, contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, Parte_2 delle deduzioni avversarie, concludevano chiedendo il rigetto della domanda formulata dall'attore.
Con sentenza n. 285/2022, resa in data 31/5/2022, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, in accoglimento della domanda proposta dall'attore, dichiarava l'inefficacia “relativa” dell'atto notarile sopra indicato, condannando i convenuti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della curatela attrice, delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, in Parte_1 qualità di trustee del TR , e hanno convenuto in giudizio, Pt_1 Parte_2 innanzi all'intestata Corte, il proponendo appello avverso la Controparte_6 suddetta sentenza.
In particolare, l'appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto : 1) inammissibilità dell'azione revocatoria promossa dal;
2) insussistenza e, comunque, mancata CP_1 dimostrazione dell'esistenza di debiti sociali anteriori al contratto (poi rimasti insoddisfatti e insinuati al passivo); 3) omessa verifica dell'incapienza del patrimonio sociale relitto rispetto ai debiti in allora esistenti;
4) errato accertamento del carattere depauperativo del contratto;
5) errato accertamento dell'elemento psicologico dell'azione revocatoria promossa dal;
6) erroneità della statuizione sulle CP_1 spese di lite.
Gli appellanti hanno, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Voglia l'Ecc.ma
Corte d'appello adita, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa disattesa e pagina 3 di 14 previ gli opportuni e/o necessari accertamenti e/o declaratorie, in riforma della sentenza del Tribunale di Piacenza n. 285/2022 pronunciata il 31 maggio 2022 in persona della
Dott.ssa Laura Ventriglia (R.G. 2597/2017) e notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 8 giugno 2022, che si chiede venga dichiarata nulla e/o annullata, nel merito: respingere, per tutti i motivi illustrati in atti, in quanto inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate, tutte le domande proposte dal Controparte_1
assolvendo gli appellanti con la più opportuna motivazione e come meglio e
[...] ordinando alla Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alla cancellazione della trascrizione della sentenza di primo grado (se disposta); dato atto che, nelle more, la Sig.ra Pt_1 ha versato al l'importo delle spese e compensi
[...] Controparte_1 liquidati con la sentenza di primo grado, condannare il a Controparte_1 restituire alla Sig.ra l'importo di Euro 30.341,60, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione come per legge;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori di legge. In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Bologna voglia ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al
[...]
e/o all'Ing. la produzione in giudizio della perizia di stima CP_1 CP_7 predisposta da quest'ultimo e datata 5 gennaio 2022, avente ad oggetto l'immobile di cui alla presente azione revocatoria”.
L'appellato si è ritualmente costituito in giudizio, e, contestando la CP_1 fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo: “In via principale Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare l'appello avanzato dal TR BR
e dal Dott. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 285/2022 Parte_2 pronunciata dal Tribunale di Piacenza all'esito del giudizio R.G. n. 552/2022, pubblicata in data 31 maggio 2022 e notificata a mezzo pec in data 5 luglio 2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 dicembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione. pagina 4 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova anzitutto precisare che, come esposto in premessa, il Giudice di primo grado ha accolto la domanda formulata dal FA attore, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66
L.F., volta alla declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo pregiudizievole per la massa dei creditori, operando, in tema, un pertinente richiamo della giurisprudenza di legittimità che pone a carico del Curatore il relativo onus probandi.
In particolare, il Giudice di prime cure, previa qualificazione del revocando atto dispositivo quale atto a titolo oneroso stipulato in epoca successiva all'insorgere del credito azionato, ha accertato la sussistenza di tutti i presupposti necessari ai fini dell'accoglimento dell'actio PA : preesistenza delle ragioni creditorie, eventus damni e consapevolezza in capo al disponente e all'accipiens del pregiudizio economico recato ai creditori.
Con riferimento alla pregressa esposizione debitoria, il primo Giudice ha osservato come il Curatore avesse allegato i bilanci della società, il programma di liquidazione e la relazione ex art. 33 LF da cui emergeva un attivo fallimentare di € 6.146.235,00 a fronte di un passivo di € 21.695.268,06.
In punto di eventus damni, il Tribunale ha ritenuto evidente la sua sussistenza, tenuto conto della differenza di valore tra l'immobile conferito e la partecipazione societaria ricevuta a titolo di corrispettivo.
Quanto all'elemento soggettivo, il Giudice di prime cure, valorizzando tanto l'oggettiva anomalia dell'atto di retrocessione del bene conferito, come rilevata dal Collegio sindacale di quanto i rapporti di natura personale e professionale CP_1 intercorrenti tra disponente e accipiens, ha ritenuto, in via quantomeno di ragionevole presunzione, che, tra gli stessi, si fosse perfezionato un accordo volto a pregiudicare le legittime pretese dei creditori.
Avverso le statuizioni sopra riportate, gli appellanti hanno proposto appello deducendo i seguenti motivi di gravame:
pagina 5 di 14 - Inammissibilità dell'azione revocatoria promossa dal . CP_1
Con il primo motivo, gli appellanti hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'azione revocatoria ex adverso esperita, in ragione della transazione conclusa tra il e il quale amministratore di nel parallelo giudizio di CP_1 Pt_3 CP_1 responsabilità, per mala gestio, promosso dal Curatore nei confronti di quest'ultimo, dichiarando di volerne profittare.
Il motivo in esame è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
Sotto il primo profilo (inammissibilità), è sufficiente rilevare come la censura volta a dichiarare l'inammissibilità della domanda ex art. 2901 c.c. per effetto della suddetta transazione costituisca un'eccezione nuova e, dunque, inammissibile in appello giusto il divieto di c.d. nova posto dall'art. 345 c.p.c.
L'appellante, infatti, ha sollevato la questione in esame, di per sé integrante gli estremi di un fatto ostativo all'accoglimento della domanda avversaria, per la prima volta, soltanto in questa sede di appello, incorrendo, così, nella preclusione/decadenza di cui al citato art 345 c.p.c., che, come noto, prevede il divieto di “nova” e, quindi, preclude alle parti di introdurre in grado di appello domande nuove, eccezioni nuove e nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel giudizio di primo grado.
La ratio del divieto è, da un lato, garantire la certezza e la stabilità del processo, evitando che l'appello si trasformi in una prosecuzione istruttoria tardiva;
dall'altro, tutelare il principio del contraddittorio e l'equilibrio tra le parti, impedendo che una difesa proposta in ritardo possa pregiudicare l'altra parte, la quale non ha avuto la possibilità di controdedurre tempestivamente.
In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile la suddetta questione, il relativo motivo di gravame è, come detto, infondato.
Tra i giudizi sopra indicati, infatti, non sussistono elementi o ragioni di connessione soggettiva e/o oggettiva, essenziali ai fini dell'estensione al presente procedimento degli effetti dell'intervenuta transazione.
Nel giudizio di responsabilità gestoria, il ha, infatti, agito al fine di far CP_1 accertare il pregiudizio patito dalla società in conseguenza degli atti di mala gestio pagina 6 di 14 compiuti dal suo amministratore;
nel presente giudizio, il ha,, invece, chiesto CP_1 la declaratoria di inefficacia (relativa) dell'atto con cui la società all'epoca CP_1 in bonis, aveva disposto, in favore del menzionato TR, il trasferimento di un immobile dietro il corrispettivo costituito da una partecipazione al capitale sociale di CP_5
Difetta, dunque, la comunanza dell'oggetto, quale presupposto indispensabile per poter dichiarare, in questa sede, di voler profittare della transazione raggiunta in altro giudizio.
In tema, la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 1304, co. 1 c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione” (v., ad es., Cass. Civ., n. 16087/2018).
Ne consegue il rigetto del motivo in esame.
- Insussistenza e, comunque, mancata dimostrazione dell'esistenza di debiti sociali anteriori al contratto (poi rimasti insoddisfatti e insinuati al passivo).
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea nonostante la carenza di prova delle pregresse ragioni creditorie a tutela delle quali è stata esperita l'azione revocatoria, non avendo la curatela attrice prodotto lo stato passivo della società CP_1
Al riguardo, gli appellanti hanno evidenziato come il documento n. 7 di parte attrice, richiamato in sentenza, non rappresentasse il bilancio di bensì quello della CP_1 diversa società Immobiliare Italia S.r.l. in liquidazione, e che, inoltre, il programma di liquidazione prodotto dal FA unitamente alla relazione ex art. 33 L.F. non conterrebbe alcun riferimento e/o dettaglio in merito alla composizione dello stato passivo del FA e/o alla sua anteriorità rispetto all'atto CP_1
“impugnato”.
Il motivo è infondato.
pagina 7 di 14 Secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui la
Corte intende dare sèguito, ai fini dell'utile esperimento della revocatoria, il curatore fallimentare è tenuto a provare la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole e lo svantaggioso mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (v., ad es., Cass. Civ., n.
27986/2024).
In relazione alla censura come sopra svolta dagli appellanti, occorre, anzitutto, osservare che la prova della consistenza dei crediti a tutela dei quali agisce il curatore non dev'essere fornita imprescindibilmente attraverso la produzione in giudizio dello stato passivo, quando la situazione debitoria, come nel caso di specie, emerga pacificamente anche da altre allegazioni.
La curatela attrice ha, infatti, adeguatamente dimostrato la sussistenza di un'esposizione debitoria della società mediante le produzioni documentali sopra indicate e, segnatamente, attraverso il programma di liquidazione (ALL. L) e la relazione ex art. 33
L.F. (ALL. N).
Sul punto, la Corte di legittimità ha precisato che l'art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, litigioso o oggetto di contestazioni è, di per sé, già idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento di detta azione, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, rilevando a tal fine anche i crediti litigiosi, purché non manifestamente infondati (Cass. Civ., n. 14104/2025).
Oltretutto, il motivo in esame non tiene conto che l'odierno giudizio, promosso dal a norma del citato art. 2901 c.c. al fine di ottenere la declaratoria di CP_1 inefficacia dell'atto dispositivo in precedenza descritto, è volto ad assicurare la conservazione dell'integrità del patrimonio della società debitrice, quale garanzia generica delle ragioni dei creditori, contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza. pagina 8 di 14 Non vi è, quindi, necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del credito per cui agisce l'attore in sede di revocatoria, considerata la funzione meramente conservativa e non restitutoria di tale azione (Cass. Civ., n. 4212/2020).
- Omessa verifica dell'incapienza del patrimonio sociale relitto rispetto ai debiti in allora esistenti.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, in relazione al presupposto oggettivo dell'eventus damni, non ha valutato la residua capienza del patrimonio del debitore, benchè dagli atti e documenti di causa risultasse un patrimonio netto, a chiusura dell'esercizio 2013, di € 77.187,00.
Asseriscono, quindi, che il revocando atto dispositivo non avrebbe determinato alcun mutamento patrimoniale, quali-quantitativo, in peius per la massa dei creditori, tenuto altresì conto del fatto che sul conferito bene immobile gravava un'ipoteca in favore di
Credito Artigiano s.p.a.
Il motivo è infondato.
Deve, anzitutto, rilevarsi come i dati di bilancio non siano sufficientemente attendibili, dato che, per stessa rilevazione del Collegio sindacale, il trasferimento dell'immobile de quo era stato qualificato come “operazione anomala”, considerando i differenti e sperequati valori dell'immobile e della partecipazione societaria ricevuta in corrispettivo.
Con riferimento, invece, alla suddetta ipoteca, basti osservare che, come documentato dal FA appellato, il credito complessivo di Credito Artigiano s.p.a., in base al libro giornale del 27/3/2013, era di € 97.009,60, dunque, ben al di sotto del reale valore dell'immobile, sulla cui differenza i creditori avrebbero potuto trovare soddisfazione.
A quest'ultimo proposito, va precisato che, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, rientra nella nozione di eventus damni anche il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie e spetta al convenuto, che eccepisca la mancanza dell'eventus damni, l'onere di provare pagina 9 di 14 l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali (Cass. Civ., n.
16221/2019; Cass. Civ., n. 19207/2018).
Nel caso di specie, gli appellanti si sono limitati ad affermare che dal bilancio del 2013 emergeva un utile di € 77.187,00 e che sull'immobile gravava un'ipoteca, senza tuttavia svolgere alcuna significativa allegazione in ordine alla rilevata ipervalutazione della partecipazione societaria o della esiguità del credito ipotecario rispetto al valore effettivo dell'immobile.
- Errato accertamento del carattere depauperativo del contratto.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha, in primo luogo, recepito la stima dell'immobile oggetto di conferimento così come operata dal consulente della curatela con la relazione allegata alla memoria n. 3 ex art. 183, co. 6
c.p.c., nonostante la asserita tardività e, quindi, l'inammissibilità della sua produzione in giudizio.
Nel merito, gli appellanti contestano l'attendibilità della suddetta stima, assumendo che l'impugnata sentenza non tiene conto dei principi e criteri enunciati anche dalla giurisprudenza di merito (v., ad es., Trib. Milano n. 889/2022), secondo cui, in sede di vendite all'asta, il deprezzamento dei beni immobili tende a superare il 65% rispetto al reale valore, sicchè l'immobile in questione non avrebbe, comunque, potuto essere ceduto per l'irragionevole importo stimato di € 1.035.062,00, bensì a quello, più congruo, di € 400.000,00.
Il motivo è infondato.
Con riferimento all'eccepita inammissibilità della relazione estimativa di parte, la Corte osserva che la relativa produzione da parte del è stata effettuata in replica alle CP_1 deduzioni e produzioni operate da controparte con la memoria 183, co. 6 n. 2 c.p.c., dunque, nel rispetto delle facoltà e dei termini decadenziali di legge.
Quanto al valore dell'immobile, occorre premettere che dalla relazione del Collegio
Sindacale al bilancio 2012 (doc. 21 citazione in primo grado) emergeva che il CP_1 pagina 10 di 14 costo di costruzione dell'immobile IV era pari a € 1.035.062,00, sicchè rimangono tuttora oscure le ragioni per le quali la società avrebbe dovuto cedere il CP_1 predetto immobile in cambio di una partecipazione societaria avente un valore meramente dichiarato pari a € 770.000,00, ma effettivo, per espressa affermazione del
Collegio Sindacale di di soli € 120.444,00 circa. CP_1
Inoltre, la censura relativa all'asserita ipervalutazione dell'immobile e al mancato deprezzamento del 65% risulta priva di fondamento giuridico e, in ogni caso, apodittica, in quanto ancorata a indici non codificati, non certi e comunque giudizialmente non adottati in modo unanime, e che, in ogni caso, ancora una volta, non consentono di apprezzare le ragioni per cui fosse utile e di interesse della società cedere un immobile in cambio di una partecipazione societaria avente valore reale nettamente inferiore all'importo ricavabile dalla sua vendita all'asta.
- Errato accertamento dell'elemento psicologico dell'azione revocatoria promossa dal fallimento.
Con il quinto motivo, gli appellanti impugnano il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure, sotto il profilo soggettivo, ha ritenuto sussistente, in capo sia al disponente sia in capo al terzo accipiens Cesareo, l'indefettibile presupposto della Pt_3 consapevolezza del pregiudizio arrecato alla massa dei creditori.
Il motivo è infondato.
Con riferimento alla posizione dell'amministratore di è del tutto CP_1 inverosimile che il per ruolo e funzioni, non fosse a conoscenza del reale valore Pt_3 dell'immobile oggetto del conferimento dal medesimo disposto, nonché del valore della partecipazione societaria da ricevere a titolo di corrispettivo.
Riguardo al terzo acquirente, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, ai fini dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c., la prova della consapevolezza del terzo acquirente in ordine al pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alle ragioni dei creditori dell'alienante può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti. pagina 11 di 14 Non è, per ciò, necessario che il terzo acquirente conosca la specifica posizione debitoria dell'alienante, essendo sufficiente che, secondo il giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, risulti verosimile la sua conoscenza della situazione di crisi dell'alienante (v., da ultimo, Cass. Civ., n. 20004/2025).
Nel caso di specie, ai fini che qui interessano, va evidenziato come il avesse Pt_2 stipulato con la società un contratto di collaborazione, coltivando, altresì, CP_1 costanti e rilevanti relazioni personali con lo stesso che, infatti, in ragione di ciò, Pt_3 lo aveva persino nominato trustee.
Tali circostanze, valutate congiuntamente all'anomala retrocessione dell'immobile de quo pattuita dalle parti dopo il suo conferimento, forniscono, quantomeno in via di presunzione, prova adeguata della loro scientia damni e partecipatio fraudis.
Inoltre, a ulteriore conforto delle argomentazioni sopra svolte, giova precisare che, come enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione circa la conoscibilità del terzo acquirente della situazione patrimoniale del debitore può essere desunta anche dal rapporto di fiducia sussistente tra le parti fondato, come nella fattispecie in commento, su un rapporto di lavoro continuato e a diretto favore del debitore disponente (Cass.
Civ., n. 19449/2018).
- Erroneità statuizione spese.
Con il sesto motivo, gli appellanti impugnano la statuizione con cui il Giudice di primo grado ha condannato anche al rimborso, in favore del Parte_2 CP_1 attore, delle spese di lite, nonostante l'unica domanda formulata nei suoi confronti
(“condannare il TR BR e il Dott. a corrispondere all'esponente Parte_2 il valore dell'immobile IV al momento dell'atto di trasferimento”) non fosse stata accolta.
Il motivo è infondato.
Premesso che , in qualità di al tempo dell'atto dispositivo, era Parte_2 CP_8 pienamente coinvolto nell'operazione oggetto della qui esperita azione revocatoria, la sua condanna alle spese di lite è giustificata anche alla luce del fatto che, costituendosi pagina 12 di 14 congiuntamente a egli si è associato alle difese di quest'ultima, Parte_1 contrapponendosi, nel merito, alla domanda avversaria.
Ne consegue che l'impugnata statuizione di condanna del al pagamento, in Pt_2 solido, delle spese di lite deve essere confermata in conformità al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Pertanto, alla luce delle assorbenti argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico gli appellanti, in solido tra loro, la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da in qualità di trustee del TR , e Parte_1 Pt_1
, e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 285/2022, resa Parte_2 dal Tribunale di Piacenza in data 31.5.2022.
DA
in qualità di trustee del TR BR, e al Parte_1 Parte_2 rimborso, in favore di delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 11.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DIAR
pagina 13 di 14 in qualità di trustee del TR BR, e tenuti, in Parte_1 Parte_2 solido, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 21 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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