Articolo 3 della Legge 2 febbraio 1962, n. 40
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 febbraio 1962
Art. 3.
La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1 sara' effettuata per il periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1962, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anziche' dal 1 gennaio 1953 al 31 dicembre 1959, come stabilito dall' articolo 3 della legge 2 febbraio 1961, n. 32 .
Entrata in vigore il 25 febbraio 1962