Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4321/2025 R.G. promossa da:
on l'avv. BLASI GIANLUCA e con gli avv. e Parte_1
contro:
con l'avv. ROVELLI STEFANO e gli avv. Controparte_1
SERAFINO FRANCESCO VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
e C.F._1
Controparte_2 con l'avv. ROVELLI STEFANO e gli avv. SERAFINO FRANCESCO C.F._1
VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
e
OGGETTO: contratti a termine nel settore scolastico e Retribuzione professionale docenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 8 Aprile 2025, ha esposto come sarebbe stata Parte_1 docente di scuola quale supplente, con contratto d'insegnamento a tempo determinato, secondo le indicazioni contenute nel medesimo atto introduttivo del processo.
Professionale Docenti, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che CP_3
abbiano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno, nonostante avesse svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo.
Sostenendo, così, la violazione del principio di non discriminazione, nelle conclusioni, ha domandato l'accertamento del diritto a tale indennità e la condanna del convenuto al suo versamento in ragione dei giorni di CP_1
lavoro effettivamente svolti. Con interessi e vittoria di spese.
Si è costituita, con articolata memoria difensiva, la parte convenuta che ha sostenuto l'infondatezza della domanda attorea e, in ogni caso, contestato i conteggi di quest'ultima, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
All'udienza di discussione, non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attrici sono risultate fondate.
Occorre, infatti, rilevare come l'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 (doc.
3.2 ric.), sotto la rubrica "Retribuzione Professionale Docenti", così preveda:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”.
Ciò posto, risulta in causa che la ricorrente abbia prestato la propria attività di insegnamento con i diversi contratti menzionati nello stesso atto introduttivo del giudizio (doc. 1 ric.).
Si tratta di contratti temporanei, ma per ciascuno dei quali la convenuta non ha esposto significative differenze nella prestazione professionale resa rispetto ai docenti a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (con incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.
La domanda attorea, perciò, deve essere accolta, non risultando significative distinzioni per il rapporto di lavoro, pur breve, della parte attorea e dovendosi ritenere convincente l'orientamento di cui alla Suprema Corte per cui
"l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo" (Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
L'analisi svolta in applicazione di tali norme è, del resto, anche confermata sulla base della ratio della norma istitutiva e dell'interpretazione teleologica, essendo tale indennità volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020), con contributo che può essere fornito anche nell'ambito di contratti di breve durata.
Pertanto, in applicazione della clausola 4 della direttiva 99/70/CE, nonché del principio di non discriminazione retributiva di cui all'art. 25, co. 1, del dlgs. n.
81/15, si deve riconoscere a favore della ricorrente il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti, con condanna del al suo versamento in ragione CP_1
dei giorni di lavoro effettivamente svolti, tenendo conto dei periodi di astensione per malattia, per euro 589,11 lordi, avendo la parte attorea domandato una sentenza, tenendo conto dei conteggi di parte convenuta (cfr. il verbale).
A tale importo, poi, deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge, essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che
“la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità
e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa. Esclusa
l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della
Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti). Pertanto, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es.,
Cass. Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).
Infine, in ragione della soccombenza, della durata e del valore della causa, si deve condannare l'ente convenuto a rifondere alla parte attorea la somma complessiva liquidata nel dispositivo per le spese di lite.
P.Q.M.
Accerta il diritto della ricorrente alla Retribuzione professionale docenti di cui all'articolo
7 del CCNL del 15.03.2001 per i contratti menzionati nel ricorso con effetto dal
29.10.2020 al 8.6.21 e condanna il Controparte_4
al suo versamento in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti tenendo conto dei periodi di astensione per malattia, per la somma di euro 589,11 lordi, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l'Ente convenuto a rifondere alla parte attorea la somma di € 300,00, oltre 15% per spese forfettarie e oltre Iva e cpa, per le spese di lite, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 04/06/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo